Art. 4.
Destinazione  delle quote di rimborso di cui al comma 9.6.1 del Testo
               integrato relativi al periodo 2000-2004
  1.  Le quote di rimborso di cui al comma 9.6.1 del Testo integrato,
con   riferimento   ai  ricavi  eccedentari  realizzati  nel  periodo
2000-2004,   devono  essere  computate  a  maggiorazione  dei  ricavi
effettivi  realizzati  nell'anno  2007.  L'impresa  distributrice  e'
tenuta   a   dare   separata   evidenza   contabile   alle   suddette
maggiorazioni.