Art. 4. Destinazione delle quote di rimborso di cui al comma 9.6.1 del Testo integrato relativi al periodo 2000-2004 1. Le quote di rimborso di cui al comma 9.6.1 del Testo integrato, con riferimento ai ricavi eccedentari realizzati nel periodo 2000-2004, devono essere computate a maggiorazione dei ricavi effettivi realizzati nell'anno 2007. L'impresa distributrice e' tenuta a dare separata evidenza contabile alle suddette maggiorazioni.