(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

                     DOP «Zafferano di Sardegna»
                               Art. 1.
                            Denominazione
    La   Denominazione  d'Origine  Protetta  (D.O.P.)  «Zafferano  di
Sardegna»  e'  riservata  allo  zafferano  essiccato in stimmi o fili
proveniente  dalle coltivazioni di Crocus sativus L. rispondente alle
condizioni  ed  i  requisiti  stabiliti  nel presente Disciplinare di
Produzione.
                               Art. 2.
                    Caratteristiche del prodotto
    Lo  «Zafferano  di  Sardegna»,  Iridacea geofita, perenne, e' una
pianta  erbacea,  alta  circa  15  cm,  formata da un apparato ipogeo
(bulbo-tubero), da foglie e fiori con le seguenti caratteristiche:
      bulbo-tuberi  -  tunicati  di forma subovoidale, compressi alla
base, conico-rotondati ed appiattiti all'apice, carnosi, internamente
di  colore  bianco,  ricoperti da tuniche reticolate a fibre sottili,
brune  ed allungate ad avvolgere gli scapi fiorali in forme di guaine
membranose. Il peso oscilla dai 0,5 ai 25 gr; l'altezza da 1 a 5 cm e
la larghezza tra 0,5 e 4 cm.
      foglie  strette,  lineari, allungate e di colore verde intenso,
avvolte  da una spata biancastra costituita da 3-4 strati di tuniche.
Il margine e' intero e appena papilloso con uno sviluppo di 60-70 cm.
di lunghezza e una larghezza media compresa tra 2-3 mm. Sono presenti
in numero di 3-7.
      perigonio  campanulato,  violaceo  con striature piu' scure, di
forma  tubulosa  a  fauce dilatata in alto da cui emergono sei tepali
(tre  interni  e  tre  esterni)  di colore rosso violaceo e lunghezza
compresa  tra  i  4  ed i 5,6 cm, sono per lo piu' solitari oppure in
numero  di  due  o  tre,  raramente cinque, ciascuno avvolto da 1 o 2
spate.
      stimmi   interi,   trifidi   di   colore  rosso  scarlatto,  si
presentano,  in numero di 3, con una lunghezza tra 1,4 e 4,8 cm ed un
peso   compreso   tra  0,02  e  0,055  gr,  sporgenti  dalle  lacinie
perigoniali.
    Lo  «Zafferano  di  Sardegna»  D.O.P.  ai fini dell'immissione in
commercio  deve  essere  classificato  nella  categoria «zafferano in
stimmi   o   fili»:   e   presentare   le   seguenti  caratteristiche
organolettiche: colore rosso brillante dato dal contenuto di crocina,
aroma  molto  intenso  derivante  dal  contenuto di safranale e gusto
deciso scaturente dal contenuto di picrocrocina.

=====================================================================
         |                   |Potere amaricante  |
         |Potere colorante   |espresso in lettura|Potere aromatico
         |espresso in lettura|diretta            |safranale espresso
         |diretta            |dell'assorbenza di |in lettura diretta
         |dell'assorbenza di |picrocrocina a     |dell'assorbenza a
         |crocina a circa 440|circa 257 nm su    |circa 330 nm su
Categoria|nm su base secca   |base secca         |base secca
=====================================================================
I        |> o uguale 190     |> o uguale 70      |Da 20 a 50

    Deve, inoltre, essere scevro da qualsiasi forma di sofisticazione
o adulterazione.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
  La   zona  di  produzione  dello  «Zafferano  di  Sardegna»  D.O.P.
comprende  il  territorio  dei Comuni di San Gavino Monreale, Turri e
Villanovafranca, situati nella provincia del Medio Campidano.
                               Art. 4.
                         Prova dell'origine
  Ogni   fase   del   processo   produttivo  deve  essere  monitorata
documentando  per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In
questo  modo  e  attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti
dalla  struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali
avviene la coltivazione, dei produttori e dei confezionatori, nonche'
attraverso  la  denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi
prodotti,  e'  garantita  la  tracciabilita'  del  prodotto. Tutte le
persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno
assoggettate  al  controllo  da  parte  delle strutture di controllo,
secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo.
                               Art. 5.
                        Metodo di ottenimento
    La  Denominazione  d'Origine  Protetta «Zafferano di Sardegna» e'
riservata  esclusivamente  allo  Zafferano  coltivato  in pieno campo
secondo le tecniche sottoelencate.
    Il terreno deve essere sciolto e ben drenato. La sua preparazione
inizia  con  una  sistemazione  superficiale  seguita da un'aratura a
30-40 cm, da un'erpicatura e assolcatura.
    E'  ammessa  la  concimazione  che deve avvenire con l'impiego di
fertilizzanti  ammessi  in  agricoltura  biologica apportando 300-400
q.li/ha   di   letame   maturo  distribuito  nell'autunno  precedente
l'impianto.  L'arricchimento  del  terreno  di  elementi nutritivi e'
consentito  facendo  precedere  l'impianto  dello  Zafferano  con una
leguminosa da granella (fave, ceci, ecc.).
    Il  controllo delle erbe infestanti deve avvenire prevalentemente
attraverso  interventi  manuali di zappatura sulla fila affiancati da
quelli  meccanici di fresatura tra le file, senza, quindi, l'utilizzo
di  sostanze  chimiche.  Tali  interventi  devono  essere eseguiti in
autunno, prima e/o dopo la fioritura, e in primavera.
    La  messa  a  dimora  dei bulbo-tuberi deve essere realizzata nel
periodo  compreso  tra  il  1° di giugno e il 10 di ottobre ponendoli
alla  profondita'  di  15-20  cm.  I  sesti  d'impianto devono essere
caratterizzati da una distanza sulla fila di 5-10 cm e tra le file di
almeno  30  cm. I bulbo-tuberi, di provenienza dalle zone indicate al
precedente  art.  3,  devono essere selezionati, scartando quelli che
presentano  malformazioni,  lesioni ed evidenti sintomi di avversita'
fitopatologiche.
    La  fioritura  avviene  in  un  arco  di  tempo  compreso  tra il
15 ottobre  ed  il 30 novembre e si protrae per circa 15-20 giorni. I
fiori  devono  essere  raccolti  a partire dalle prime ore del giorno
quando  sono  ancora  chiusi  o  leggermente aperti. La raccolta deve
essere  eseguita  con  un taglio praticato alla base del perigonio. I
fiori devono, quindi, essere adagiati in sottili strati, senza alcuna
compressione, dentro ceste e conservati in locali areati.
    La  coltivazione  ha  una durata di 4 anni ed il bulbo-tubero non
puo' essere reimpiantato sullo stesso terreno prima di 4 anni.
    I  valori  massimi  di  resa  annua  dello  Zafferano di Sardegna
essicato  sono pari a 15 Kg per ettaro, mentre quelli dello Zafferano
di Sardegna fresco sono pari a 75 Kg per ettaro.
    Lo «Zafferano di Sardegna» DOP deve essere ottenuto attraverso un
processo  di  lavorazione, da realizzarsi nel giorno di raccolta, che
si articola nelle seguenti fasi:
      a) separazione  degli  stimmi  dalle  restanti  parti del fiore
(perigonio  e  stami); tale operazione deve essere eseguita con molta
cura  ed  esperienza,  in  modo  che  gli stimmi non subiscano troppe
manipolazioni ne' presentino, nel prodotto finito, residui del fiore.
Essa deve essere realizzata aprendo i fiori e recidendo lo stilo poco
piu'  in alto dell'attaccatura degli stimmi, facendo attenzione a non
dividerli.  Per rendere il prodotto puro, si provvede ad eliminare la
parte biancastra che tiene uniti gli stimmi allo stilo;
      b) essiccazione  degli  stimmi;  deve essere eseguita dopo aver
distribuito  gli stimmi su dei supporti di legno e/o carta attraverso
la  loro  esposizione  a  sorgenti  di  calore blando, in modo che il
processo  avvenga  lentamente,  fino  al  punto  in cui gli stimmi si
spezzano facilmente con frattura netta. Sono ammessi altri sistemi di
essiccamento:  solare  o  in  forni  o essiccatoi elettrici. Per tale
processo la temperatura della fonte di calore e' compresa tra i 20 ed
i 45°C;
      c) prima dell'essicazione degli stimmi e' consentita la pratica
dell'umettamento degli stimmi con olio extra vergine d'oliva prodotto
in Sardegna. Essa deve essere realizzata manipolando il materiale con
delicatezza  con i polpastrelli delle dita unti; la quantita' di olio
per  questa  operazione e' compreso tra 0,1 ml e 1,5 ml per 100 gr di
prodotto.
    Lo   «Zafferano   di  Sardegna»  D.O.P.  deve  essere  coltivato,
raccolto,  lavorato  e confezionato nella zona di produzione indicata
all'art. 3.
                               Art. 6.
                        Legame con l'ambiente
    Le  caratteristiche morfologiche e pedo climatiche di alcune zone
della  Sardegna,  unite  a  tradizionali  tecniche  di coltivazione e
lavorazione  tramandate  nei secoli di padre in figlio, consentono di
ottenere  un  prodotto  con  peculiarita'  organolettiche e gustative
uniche ed inconfondibili.
    Da  un'attenta  analisi  qualitativa  dello zafferano prodotto in
Sardegna  e'  stato,  infatti,  riscontrato che il contenuto medio di
crocina  (l'elemento  al quale e' collegato il potere colorante dello
zafferano),  picrocrocina (l'elemento al quale sono riconducibili gli
effetti euptetici ed il correttivo di sapore) e safranale (l'elemento
al  quale sono associate le proprieta' aromatizzanti) e' notevolmente
superiore alla norma.
    Queste  peculiari  caratteristiche  del  prodotto  «Zafferano  di
Sardegna»  DOP esprimono in realta' il forte legame con il territorio
di  origine,  particolarmente  vocato,  sia  per le sue potenzialita'
umane  che per le favorevoli condizioni climatiche, dove ben prospera
una  pianta che, come si e' soliti affermare, «timit su frius e cikat
su kallenti» (teme il freddo e cerca il caldo).
    Il   clima   della  zona  di  coltivazione  dello  zafferano,  e'
tipicamente   mediterraneo,   con   piogge  concentrate  nel  periodo
autunno-invernale,  generalmente  mite, mentre le estati sono calde e
aride.  La  temperatura  media  invernale e' di 11,3°C, mentre quella
estiva  risulta  di  circa  24°C, con una media annuale di 17,6°C. Le
brinate sono rarissime, eccezionali le nevicate.
    Il  95%  degli  apporti  idrici  annuali,  che  ammontano a circa
560 mm,  e'  dovuto  a precipitazioni di carattere piovoso, mentre la
rugiada e la grandine concorrono per il restante 5%. La distribuzione
annua  delle  piogge e' notevolmente irregolare, presentando un picco
di  196 mm  durante  la stagione invernale ed un assenza quasi totale
(21 mm)  nel corso dell'estate. I giorni piovosi ammontano mediamente
a 51.
    I  terreni  destinati  alla  coltivazione dello zafferano sono di
ottima  fertilita'.  Si  tratta  in  gran parte di terreni di origine
alluvionale     profondi     (vertisuoli)    a    tessitura    franco
sabbiosa-argillosa,  permeabili,  privi  o con ridotta percentuale di
scheletro e con un ottima capacita' di ritenzione idrica.
    Lo  zafferano  di  Sardegna  deve le sue peculiarita', oltre agli
aspetti   pedoclimatici   della  zona  di  produzione  alle  tecniche
agronomiche  e di lavorazione e trasformazione del prodotto, adottate
nelle diverse fasi del processo produttivo.
    In particolare gia' dalla fase di avvio della coltura e a partire
dalla  selezione  del  materiale di propagazione oggetto di attenta e
meticolosa  selezione  per  poi  arrivare  alla  raccolta, mondatura,
essiccazione,  conservazione, l'uomo interviene apportando conoscenze
e  pratiche  acquisite  nei  secoli e tramandate ai giorni nostri che
consentono  di  ottenere un prodotto con elevate qualita' intrinseche
ma  anche con un forte e solido legame con la storia e la cultura del
territorio  in  cui  viene  prodotto.  Lo  zafferano  di  Sardegna ha
condizionato  nelle  sue  alterne  vicende  economiche  e  per la sua
importanza la vita delle popolazioni locali in cui veniva coltivato.
    Il   ciclo   di  coltivazione  dello  zafferano  in  Sardegna  e'
poliennale.  Le  tecniche  agronomiche poste in atto in tutte le fasi
del   ciclo   colturale  sono  quelle  tipiche  di  una  coltivazione
«biologica»,  cioe'  senza  l'apporto e l'uso di sostanze chimiche di
sintesi.  Particolare  importanza  e  tipicita'  riveste l'operazione
dell'umettamento  degli  stimmi  con olio extravergine nella fase che
precede l'essiccazione. Operazione questa che si tramanda da secoli e
che richiede l'attenzione di mani esperte.
    La  cultura dello zafferano in Sardegna, infatti, e' molto antica
ed  affonda le sue radici all'epoca dei Fenici che, probabilmente, la
introdussero nell'Isola.
    Sotto  il  dominio  punico  e  nel periodo romano e bizantino, si
consolido' la coltivazione e l'uso della droga nell'isola, utilizzata
principalmente per usi tintori, terapeutici e ornamentali.
    Ma   la  prima  vera  testimonianza  di  commercializzazione  del
prodotto  «zafferano»  si  ha  nel  XIV secolo con il Regolamento del
porto  di Cagliari del 1317 (Breve Portus) che contiene una norma per
disciplinare l'esportazione degli stimmi dalla Sardegna.
    Nell'800,  si  diffonde  ulteriormente  la  coltura e l'uso della
droga,   impiegata   non  solo  per  le  sue  qualita'  aromatiche  e
medicinali,  ma  anche  per  la tintoria delle sete e dei cotoni. Non
meno importante era pero' l'utilizzo che veniva fatto in cucina nelle
preparazioni  tipiche di pane, primi, secondi e dolci o, nei mercati,
come merce di scambio.
    Gia'  a  partire  dalla  guerra  e  con  la ripresa economica, lo
zafferano  perde  pero' la sua funzione di metro di valutazione dello
stato   sociale   delle  famiglie  ma  rimane,  per  molte  di  esse,
un'importante  fonte di integrazione al reddito, oltre che il simbolo
della cultura e della tradizione di un popolo che da sempre si dedica
all'agricoltura ed alla pastorizia.
                               Art. 7.
                              Controlli
    I  controlli  saranno  garantiti  da  una  struttura di controllo
rispondente agli articoli 10 e 11 del Regolamento CE n. 510/2006.
                               Art. 8.
                            Etichettatura
    Lo «Zafferano di Sardegna» D.O.P., in attesa del confezionamento,
deve  essere  conservato  in  contenitori  di vetro o latta o acciaio
inox,  a  chiusura  ermetica  che lo preservino dall'esposizione alla
luce e all'aria.
    Il confezionamento deve avvenire con cura e in confezioni tali da
non provocare danni interni o esterni al prodotto. Il materiale delle
confezioni  deve essere di vetro o terracotta, o sughero o cartoncino
(quello  a  diretto contatto con il prodotto e' costituito da vetro o
carta)  e  deve essere tale da evitare danni o alterazioni durante il
trasporto  e la conservazione. Le confezioni hanno un peso di 0,25 g,
o 0,50 g, o 1 g, o 2 g, o 5 g.
    Le confezioni devono recare:
      il logo della D.O.P. «Zafferano di Sardegna»;
      il logo comunitario della D.O.P;
      ogni altra indicazione prevista dalle leggi vigenti;
      il  bollino  recante la numerazione progressiva delle quantita'
prodotte, rilasciato dal Consorzio di tutela incaricato dal Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali o in caso di sua
assenza dalla Struttura di controllo.
    Il  logo  della  denominazione  e'  costituito  da  tre parti ben
distinte  con al centro il simbolo dello zafferano rappresentato, con
segno  stilizzato,  da  un fiore a sei tepali disposto a sinistra per
lasciar  spazio  agli  stimmi  che si protendono verso destra e verso
sinistra;  in  alto  e'  disposto  ad  arco la dicitura «Zafferano di
Sardegna»  in  carattere  Futura  Condensed;  in  basso  chiusa in un
bacchettone   la  scritta  «Denominazione  di  Origine  Protetta»  in
carattere Futura Condensed.
    La  D.O.P.  deve  figurare  in  etichetta  con  caratteri chiari,
indelebili,  con  colorimetria  di ampio contrasto rispetto al colore
dell'etichetta  e  tale  da  poter  essere  distinto  nettamente  dal
complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.
    Alla  Denominazione  d'Origine  Protetta e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi  qualificazione non espressamente prevista dal Disciplinare
di Produzione, mentre e' consentito l'uso di ragioni sociali e marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno l'acquirente.

           ---->  Vedere Logo a pag. 21 della G.U.  <----

    Il logo deve essere presentato a colori in quadricromia. I colori
di riferimento sono indicati di seguito:

           ---->  Vedere Logo a pag. 22 della G.U.  <----

    Se  l'applicazione  del  logo  su  diversi  tipi  di  etichette o
confezioni  rende  necessario ridurre le dimensioni, e' prescritto il
seguente formato minimo.
                               Art. 9.
                        Prodotti trasformati
    I prodotti per la cui preparazione e' utilizzato lo «Zafferano di
Sardegna»  DOP,  anche  a  seguito  di  processi di elaborazione e di
trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo, in confezioni
recanti  il  riferimento  alla  detta denominazione di origine, senza
l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
      il  prodotto  a  denominazione  di origine protetta certificato
come  tale,  costituisca  il  componente  esclusivo  della  categoria
merceologica;
      gli   utilizzatori   del  prodotto  a  Denominazione  d'Origine
Protetta  siano  autorizzati  dai  titolari del diritto di proprieta'
intellettuale  conferito dalla registrazione della D.O.P., riuniti in
Consorzio  incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali.  Lo  stesso  consorzio incaricato
provvedera'  anche  ad  iscriverli in appositi registri ed a vigilare
sul corretto uso della Denominazione d'Origine Protetta.
    In  assenza  di  un  Consorzio  di  Tutela incaricato le predette
funzioni  saranno  svolte  dal  MIPAAF  in quanto autorita' nazionale
preposta all'attuazione del Regolamento CE n. 510/2006.