Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art.  10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge,
integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
     Sul video le modifiche apportate sono racchiuse tra i segni (( .
. . ))".
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
       Individuazione e (( poteri )) del Commissario delegato

  1.   Al   Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri sono assegnate le funzioni di
Commissario delegato per (( l'emergenza nel settore dei rifiuti nella
regione  Campania  per  il  periodo necessario al superamento di tale
emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2007. ))
((  1-bis.  Con  ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,
ai  sensi  della  legge  24 febbraio  1992,  n. 225, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e senza nuovi o maggiori
oneri  per  la  finanza pubblica, sono precisati gli ulteriori poteri
del    Commissario    delegato,    necessari   per   il   superamento
dell'emergenza,  non  previsti  dalle presenti norme e necessari alla
loro  rapida  ed  efficace  attuazione, coordinando, e modificando se
necessario,  gli  effetti  delle  precedenti  ordinanze  emanate  per
l'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania. ))
  2. Il Commissario delegato, per il perseguimento degli obiettivi di
cui al presente decreto, oltre ad esercitare i poteri conferiti dalle
ordinanze  di  protezione civile emanate per fronteggiare il medesimo
contesto  emergenziale, adotta, nell'osservanza dei principi generali
dell'ordinamento,  gli  indispensabili  provvedimenti  per assicurare
ogni   forma   di  tutela  degli  interessi  pubblici  primari  delle
popolazioni interessate e il concorso immediato delle Amministrazioni
e   degli   Enti   pubblici,   nonche'  di  ogni  altra  istituzione,
organizzazione  e  soggetto  privato,  il  cui apporto possa comunque
risultare  utile,  utilizzando  le  strutture operative nazionali del
Servizio  nazionale della protezione civile (( senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. ))
  3.  Il  Commissario  delegato, anche per l'esercizio delle funzioni
previste  dal  presente decreto, si avvale di tre sub-commissari, dei
quali  uno con funzioni vicarie, uno dotato di comprovata e specifica
esperienza  nel  settore  della  raccolta  differenziata, individuato
d'intesa  con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare,  ed  uno  a  cui delegare ulteriori e specifici compiti
nell'ambito   di   determinati   settori   di   intervento.   Per  il
perseguimento  degli  obiettivi  previsti  dal  presente  decreto  e'
costituita  dal  Commissario  delegato  una  Commissione  composta da
cinque   soggetti   di  qualificata  e  comprovata  esperienza  nella
soluzione delle emergenze ambientali.
  4.  Al  fine  dell'invarianza  della  spesa,  per  l'attuazione del
comma 3  e  per  facilitare  il  rientro nella gestione ordinaria una
volta  cessato  lo  stato  di  emergenza, con ordinanze di protezione
civile adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225,  e' ridotto l'attuale organico della struttura commissariale, ((
contestualmente  alla nomina dei tre sub-commissari e all'istituzione
della  Commissione  di cui al predetto comma 3, in modo da assicurare
comunque  la  soppressione  di  un numero di posizioni effettivamente
occupate  ed equivalenti sul piano finanziario, tenuto anche conto di
quanto  previsto  dall'art.  29,  comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  della  legge
          24 febbraio   1992,   n.   225  (Istituzione  del  Servizio
          nazionale della protezione civile):
              «Art.  5  (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
          1.  Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera c),  il  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
          delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
          presupposti.
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma 1,  si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
              3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo  o  maggiori danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
              4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per
          l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
          presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.
              5.  Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
              6.  Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
          sono  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati
          affinche'   vengano   pubblicate  ai  sensi  dell'art.  47,
          comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».
              - Il  testo  dell'art.  29  del  decreto-legge 4 luglio
          2006,   n.   223  (Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n. 248, recita:
              «Art.  29  (Contenimento spesa per commissioni comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto  dall'art.  18,  comma 1,  della legge 28 dicembre
          2001,   n.   448,  la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
          modificazioni,  per  organi  collegiali  e altri organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
          rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
          fini   le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e
          comunque  entro  30  giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto, le necessarie misure di adeguamento
          ai  nuovi  limiti  di  spesa.  Tale riduzione si aggiunge a
          quella   prevista   dall'art.   1,  comma 58,  della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266.
              2.  Per  realizzare  le finalita' di contenimento delle
          spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
          procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  per gli organismi
          previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
          proposta  del  Ministro competente. I provvedimenti tengono
          conto dei seguenti criteri:
                a) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali;
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee;
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi;
                d) diminuzione   del   numero  dei  componenti  degli
          organismi;
                e) riduzione  dei  compensi  spettanti  ai componenti
          degli organismi;
                e-bis)  indicazione  di  un  termine  di  durata, non
          superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
                e-ter)  previsione  di  una relazione di fine mandato
          sugli  obiettivi  realizzati dagli organismi, da presentare
          all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima  della scadenza del termine di durata degli organismi
          individuati  dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
          concerto  con  l'amministrazione  di settore competente, la
          perdurante    utilita'    dell'organismo    proponendo   le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso.
              3.   Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
          provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
          stessi  criteri  di  cui  al  comma 2,  con  atti di natura
          regolamentare   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  da
          sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
          e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
              4.  Gli  organismi  non  individuati  dai provvedimenti
          previsti  dai  commi 2  e  3 entro centottanta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
          soppressi.
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
          divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1.
              6.  Le  disposizioni  del presente articolo non trovano
          diretta  applicazione alle regioni, alle province autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,   per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
              7.  Le  disposizioni del presente art. non si applicano
          agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».