Art. 2.
Informazione e partecipazione dei cittadini (( Consulta regionale per
          la gestione dei rifiuti nella regione Campania ))

  1.  Il  Commissario  delegato,  entro  trenta  giorni dalla data di
entrata   in   vigore  del  presente  decreto,  adotta,  con  propria
ordinanza,   le  misure  volte  ad  assicurare  l'informazione  e  la
partecipazione  dei cittadini in conformita' ai principi della «Carta
di Aalborg», approvata dai partecipanti alla Conferenza europea sulle
citta'  sostenibili,  tenutasi  ad  Aalborg  il  27 maggio  1994.  Le
iniziative  di  informazione  sono  attuate  in collaborazione con il
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria della Presidenza del
Consiglio  dei Ministri, in conformita' alle disposizioni del decreto
legislativo  19 agosto  2005,  n.  195, e, (( comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
((  1-bis.  All'art.  1  del  decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4.  E' istituita, entro il 31 dicembre 2006, la Consulta regionale
per  la  gestione  dei  rifiuti  nella  regione  Campania, di seguito
denominata   Consulta,   presieduta   dal  Presidente  della  regione
Campania,  che  provvede  a  convocarla,  su proposta del Commissario
delegato  fino alla cessazione dello stato di emergenza, di cui fanno
parte i presidenti delle province e, fino alla cessazione dello stato
di  emergenza,  il  Commissario  delegato.  La  Consulta  ha  compiti
consultivi  in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le
discariche  e  per  lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonche' degli
impianti  per  il  trattamento dei rifiuti, e ai tempi di attuazione.
Alle  riunioni  della  Consulta sono invitati a partecipare i Sindaci
dei  comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. Per la
partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non
spetta  la  corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo
riconosciuti o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non
devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza
pubblica.
  1-ter. Il Commissario delegato individua le modalita' operative che
assicurino  il  pieno  coinvolgimento  degli  enti locali interessati
dall'emergenza.». ))
 
          Riferimenti normativi:

              - La  «Carta di Aalborg» del 27 maggio 1994 reca «Carta
          delle   citta'   europee   per   uno  sviluppo  durevole  e
          sostenibile».
              - Il   decreto   legislativo  19 agosto  2005,  n.  195
          (pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   n.   222   del
          23 settembre   2005)   reca   «Attuazione  della  direttiva
          2003/4/CE   sull'accesso   del   pubblico  all'informazione
          ambientale».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge
          30 novembre   2005,   n.   245  (Misure  straordinarie  per
          fronteggiare  l'emergenza  nel  settore  dei  rifiuti nella
          regione  Campania  ed  ulteriori disposizioni in materia di
          protezione civile.) convertito in legge, con modificazioni,
          dall'art.  1,  L.  27 gennaio  2006, n. 21, come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  1  (Risoluzione  del contratto e affidamento del
          servizio   di   smaltimento   dei   rifiuti  nella  regione
          Campania).  -  1.  Al fine di assicurare la regolarita' del
          servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania,
          a  decorrere  dal quindicesimo giorno dalla data di entrata
          in  vigore  del presente decreto, i contratti stipulati dal
          Commissario  delegato per l'emergenza rifiuti nella regione
          Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei
          rifiuti  solidi urbani in regime di esclusiva nella regione
          medesima  sono  risolti,  fatti salvi gli eventuali diritti
          derivanti dai rapporti contrattuali risolti.
              2. Il Commissario delegato procede, in termini di somma
          urgenza,   all'individuazione   dei  nuovi  affidatari  del
          servizio  sulla  base  di  procedure accelerate di evidenza
          comunitaria  e  definisce  con  il Presidente della regione
          Campania,  sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio, gli adeguamenti del vigente piano regionale
          di  smaltimento  dei  rifiuti,  anche  per  incrementare  i
          livelli   della   raccolta   differenziata  ed  individuare
          soluzioni  compatibili  con  le  esigenze  ambientali per i
          rifiuti   trattati   accumulati   nei  siti  di  stoccaggio
          provvisorio.
              3.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  ed  il  Commissario delegato, nell'ambito delle
          rispettive  competenze istituzionali, assicurano la massima
          divulgazione   delle   informazioni   relative  all'impatto
          ambientale delle opere necessarie per il ciclo integrato di
          smaltimento   dei   rifiuti   assicurando   altresi'   alle
          popolazioni   interessate  ogni  elemento  informativo  sul
          funzionamento  di  analoghe  strutture  gia'  esistenti nel
          territorio nazionale, senza che ne derivino ulteriori oneri
          a carico della finanza pubblica.
              4. E' istituita, entro il 31 dicembre 2006, la Consulta
          regionale   per  la  gestione  dei  rifiuti  nella  regione
          Campania,  di  seguito  denominata Consulta, presieduta dal
          Presidente   della   regione   Campania,   che  provvede  a
          convocarla,  su proposta del Commissario delegato fino alla
          cessazione  dello  stato di emergenza, di cui fanno parte i
          presidenti  delle  province  e,  fino alla cessazione dello
          stato di emergenza, il Commissario delegato. La Consulta ha
          compiti    consultivi    in    ordine    alla   equilibrata
          localizzazione   dei  siti  per  le  discariche  e  per  lo
          stoccaggio dei rifiuti trattati, nonche' degli impianti per
          il  trattamento dei rifiuti, e ai tempi di attuazione. Alle
          riunioni  della  Consulta  sono  invitati  a  partecipare i
          Sindaci dei comuni interessati alla localizzazione dei siti
          predetti.   Per   la  partecipazione  alle  riunioni  della
          Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione
          di  compensi,  emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o
          rimborsi  spese.  Dall'attuazione  del  presente  comma non
          devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della
          finanza pubblica.
              5.   Il  Dipartimento  della  protezione  civile  della
          Presidenza  del  Consiglio dei Ministri puo' avvalersi, per
          tutte le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel
          settore  dei  rifiuti,  del  Consiglio superiore dei lavori
          pubblici.  Fatta salva la normativa comunitaria e nazionale
          in  materia  di  valutazione  di impatto ambientale, per le
          esigenze  connesse  allo  svolgimento  della  procedura  di
          valutazione  e  di  consulenza  nell'ambito  di progetti di
          opere  di  cui  all'art. 6 della legge 11 febbraio 1994, n.
          109,  e  successive  modificazioni,  il  cui  valore sia di
          entita'  superiore  a  5  milioni  di euro, per le relative
          verifiche   tecniche   e   per  le  conseguenti  necessita'
          operative,  e'  posto  a carico del soggetto committente il
          versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato di una
          somma  pari  allo  0,5  per mille del valore delle opere da
          realizzare.   Le  predette  entrate  sono  riassegnate  con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          ad apposita unita' previsionale di base del Ministero delle
          infrastrutture  e dei trasporti. L'obbligo di versamento si
          applica ai progetti presentati successivamente alla data di
          entrata in vigore del presente decreto. Dall'attuazione del
          presente  comma non  devono derivare nuovi o maggiori oneri
          per la finanza pubblica.
              6. Gli stati di emergenza nel settore dello smaltimento
          dei rifiuti nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Puglia
          e Sicilia, nonche' quelli nel settore delle bonifiche nelle
          regioni  Calabria, Campania e Puglia sono prorogati fino al
          31 maggio 2006.
              7.  In funzione del necessario passaggio di consegne ai
          nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative
          al  personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che
          appare   utile   rilevare,   tenuto   conto  dell'effettiva
          funzionalita',    della   vetusta'   e   dello   stato   di
          manutenzione,    fino    al   momento   dell'aggiudicazione
          dell'appalto  di  cui  al  comma 2,  e  comunque  entro  il
          31 dicembre  2007,  le  attuali affidatarie del servizio di
          smaltimento  dei rifiuti nella regione Campania sono tenute
          ad  assicurarne  la prosecuzione e provvedono alla gestione
          delle   imprese   ed   all'utilizzo  dei  beni  nella  loro
          disponibilita',   nel   puntuale  rispetto  dell'azione  di
          coordinamento   svolta   dal   Commissario  delegato.  Alla
          copertura  degli  oneri  connessi con le predette attivita'
          svolte  dalle  attuali affidatarie del servizio provvede il
          Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di
          cui   all'art.  7.  Le  attuali  affidatarie  del  servizio
          compiono  ogni  necessaria  prestazione, al fine di evitare
          interruzioni o turbamenti della regolarita' del servizio di
          smaltimento  dei rifiuti e della connessa realizzazione dei
          necessari    interventi    ed   opere,   ivi   compresi   i
          termovalorizzatori,  le discariche di servizio ed i siti di
          stoccaggio  provvisorio.  Per  le  finalita'  del  presente
          comma e'  autorizzata  la  spesa massima di euro 27 milioni
          per l'anno 2005 e di euro 23 milioni per l'anno 2006.
              8.  Per  il  perseguimento delle finalita' del presente
          decreto,   nonche'   per   l'espletamento  delle  ulteriori
          attivita'  istituzionali,  il Dipartimento della protezione
          civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri si
          avvale, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della
          tutela del territorio, del supporto del Comando carabinieri
          per   la  tutela  dell'ambiente,  nonche',  su  indicazione
          nominativa  del  Capo  del  Dipartimento,  di  non  piu' di
          quindici  unita'  di  personale  appartenente  all'Arma dei
          carabinieri,  alla Guardia di finanza ed al Corpo forestale
          dello  Stato  assegnate  alla  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  protezione  civile, entro
          trenta   giorni   dalla   relativa  richiesta,  secondo  le
          procedure   e   le   modalita'   previste   dai  rispettivi
          ordinamenti,  nei limiti delle risorse e delle attribuzioni
          previste  dalla  normativa  vigente.  Tale personale svolge
          attivita'   di   monitoraggio   e   di  accertamento  delle
          iniziative    adottate    dalle   strutture   commissariali
          nell'ambito  delle  situazioni  di  emergenza dichiarate ai
          sensi  dell'art.  5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
          n.  225,  per  il  conseguimento  degli  obiettivi e per il
          rispetto  degli  impegni  assunti  in  base ad ordinanze di
          protezione civile. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
          del  territorio,  anche  in  relazione  alle  competenze da
          esercitarsi  in  base  al  presente  decreto, provvede allo
          studio   di  programmi  e  piani  per  l'individuazione  di
          soluzioni  ottimali  attinenti  al  ciclo  integrato  della
          gestione   dei   rifiuti,   con   le   risorse  previste  a
          legislazione vigente.
              9. (abrogato).».