Art. 4. Misure per la raccolta differenziata (( 1. Il Commissario delegato, sentita la struttura di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006, verifica il raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 35 per cento dei rifiuti urbani prodotti e definisce un programma per il raggiungimento di almeno il 50 per cento, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti di tutte le Amministrazioni che non hanno rispettato gli indicati obiettivi. 2. Con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono individuati gli incentivi tariffari o le eventuali penalizzazioni correlati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla vigente normativa in materia di raccolta differenziata. 3. Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) stipula un accordo di programma con il Commissario delegato per il raggiungimento dell'obiettivo del recupero del 60 per cento degli imballaggi immessi al consumo nella regione Campania, sostenendo, con proprie risorse, iniziative di sviluppo e potenziamento delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani. 4. Tutti i consorzi nazionali operanti nel settore della valorizzazione della raccolta differenziata contribuiscono a potenziare la filiera della raccolta, trasporto, gestione ed utilizzo economico della raccolta differenziata, attraverso adeguate ed efficaci campagne di informazione e mobilitazione dei cittadini, promosse anche su proposta di enti, istituzioni ed associazioni di cittadini interessati. 5. I consorzi nazionali di cui al comma 4 adottano, dandone tempestivamente comunicazione al Commissario delegato, i provvedimenti organizzativi e gestionali tendenti, in un'ottica di perseguimento degli obiettivi e delle procedure di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, a registrare e rendere pubblica la tracciabilita' del rifiuto dal momento della raccolta a quello della sua valorizzazione economica. 6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006 (Disposizioni urgenti di protezione civile): «Art. 1. - 1. Al fine di assicurare le opportune sinergie per accelerare il completamento delle procedure necessarie alla chiusura degli stati d'emergenza in materia ambientale entro i termini indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, nonche' per favorire il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, finalizzata al recupero ed al riciclaggio, di imballaggi primari, secondari e terziari, della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonche' della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, nelle regioni in cui e' stato dichiarato lo stato d'emergenza nel settore dei rifiuti, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un'apposita struttura con funzione di coordinamento e di supporto delle attivita' svolte dai Commissari delegati. 2. Tale struttura avra' in particolare il compito di: a) formulare indicazioni ai Commissari delegati di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa circa le migliori soluzioni per assicurare livelli adeguati per la raccolta differenziata dell'umido, anche ai fini della sua trasformazione in compost di qualita' per il successivo riutilizzo; b) formulare proposte per ottenere da parte del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e dei consorzi di filiera il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio fissati dalla normativa vigente in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio; c) formulare proposte ai fini dell'adeguamento dei piani regionali per lo smaltimento dei rifiuti, per correggere eventuali violazioni della normativa di derivazione comunitaria; d) fornire indirizzi per l'utilizzo appropriato delle balle di rifiuti trattati; e) promuovere altresi' le iniziative di informazione per incentivare presso la popolazione la raccolta differenziata, il riciclaggio ed il riutilizzo dei rifiuti; f) formulare proposte per mettere in condivisione, tra le regioni in cui vige lo stato d'emergenza, le discariche di servizio, anche in fase di gestione post-operativa dove residuino volumetrie disponibili ed ai fini della messa in sicurezza, nonche', ove possibile, gli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. 3. La predetta struttura e' presieduta da un soggetto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Presidente, scelto tra persone dotate di comprovata ed elevata professionalita' nel settore della tutela ambientale. Alla predetta struttura sono assegnate 20 unita' di personale, poste in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati fermo restando il trattamento, anche economico, in essere al momento del comando, identificate tra i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici anche economici. Detto personale e' posto, in deroga alle vigenti procedure di comando e distacco, nella disponibilita' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni successivi alla richiesta ed e' autorizzato a svolgere attivita' di lavoro straordinario sino ad un massimo di 70 ore mensili. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio puo' altresi' avvalersi per le attivita' connesse all'operativita' della predetta struttura di un massimo di 40 unita' di personale comunque in servizio presso il medesimo Dicastero ed e' autorizzato a svolgere attivita' di lavoro straordinario sino ad un massimo di 70 ore mensili. 4. Per le medesime finalita' il predetto Dicastero puo' avvalersi fino ad un massimo di venti esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative. Con il decreto di cui al comma 1, si provvede all'individuazione dei predetti esperti e del personale di cui al comma 2. Ai predetti consulenti, ed al soggetto che presiede la struttura di cui al comma 2, qualora dipendenti pubblici, e' corrisposta una indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 50% degli emolumenti allo stato in godimento. Per i consulenti non dipendenti pubblici, nel provvedimento di nomina si provvede a determinarne i relativi compensi, sulla base di quanto spettante ai consulenti dipendenti pubblici ed in relazione al profilo professionale ed alle mansioni a cui sono adibiti presso la medesima struttura. 5. I Commissari delegati di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, riferiscono mensilmente alla predetta struttura sulle iniziative assunte per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalle ordinanze di protezione civile evidenziando e motivando le eventuali criticita' e indicando le misure che si intendono adottare per consentire che la realizzazione degli interventi avvenga nei tempi stabiliti dai predetti decreti. 6. Il Prefetto di Napoli provvede altresi' al pagamento degli oneri del personale operante presso la struttura del Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza socio B economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 7. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo e' corrisposto al Prefetto di Napoli un compenso pari al 30% della retribuzione complessiva mensile in godimento, a titolo di indennita' onnicomprensiva, con oneri a carico delle risorse assegnate ancora disponibili presso la contabilita' speciale intestata al medesimo Prefetto. 8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti provvede il Prefetto di Napoli con le risorse finanziarie presenti nella contabilita' speciale relativa all'emergenza rifiuti al medesimo intestata che presenta la necessaria capienza finanziaria. 9. Al fine di contenere le spese del personale di cui si avvale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le attivita' connesse alle ordinanze di protezione civile, fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo, e' ridotto nella misura del 10% il numero complessivo degli esperti previsti dall'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 3048/2000, dall'art. 6, comma 2 dell'ordinanza n. 3062/2000, dall'art. 4, comma 2 dell'ordinanza n. 3106/01, dall'art. 6, comma 2 dell'ordinanza 3136/01, dall'art. 5, comma 1 dell'ordinanza n. 3186/02, dall'art. 2, comma 8 dell'ordinanza n. 3198/02, dall'art. 9, comma 7 dell'ordinanza n. 3217/02, dall'art. 6, comma 6 dell'ordinanza n. 3261/03 e dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3270/03 in materia socio-economico-ambientale, ed il relativo onere. A tal fine, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, cessano gli incarichi ancora in essere, affidati in base alle ordinanze appena citate ed il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio provvede alla riorganizzazione delle attivita' amministrative in materia, affidando nuovi incarichi ed individuando il personale da assegnare all'espletamento delle attivita' connesse alle ordinanze in materia ambientale.». - Per l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile) si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.