Art. 4.
                Misure per la raccolta differenziata

((  1.   Il   Commissario  delegato,  sentita  la  struttura  di  cui
all'articolo  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  n.  3529  del  30 giugno  2006,  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  159  dell'11 luglio  2006,  verifica il raggiungimento
dell'obiettivo  minimo di raccolta differenziata pari al 35 per cento
dei   rifiuti  urbani  prodotti  e  definisce  un  programma  per  il
raggiungimento  di  almeno  il  50  per cento, adottando le opportune
misure  sostitutive,  anche mediante la nomina di commissari ad acta,
nei  confronti  di  tutte le Amministrazioni che non hanno rispettato
gli indicati obiettivi.
  2.  Con  apposita  ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 5 della
legge  24 febbraio  1992,  n.  225,  sono  individuati  gli incentivi
tariffari  o  le eventuali penalizzazioni correlati al raggiungimento
degli  obiettivi  previsti  dalla  vigente  normativa  in  materia di
raccolta differenziata.
  3.  Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) stipula un accordo di
programma   con   il   Commissario  delegato  per  il  raggiungimento
dell'obiettivo del recupero del 60 per cento degli imballaggi immessi
al  consumo  nella regione Campania, sostenendo, con proprie risorse,
iniziative  di  sviluppo e potenziamento delle raccolte differenziate
dei rifiuti urbani.
  4.   Tutti   i   consorzi  nazionali  operanti  nel  settore  della
valorizzazione   della   raccolta   differenziata   contribuiscono  a
potenziare la filiera della raccolta, trasporto, gestione ed utilizzo
economico   della  raccolta  differenziata,  attraverso  adeguate  ed
efficaci  campagne  di  informazione  e  mobilitazione dei cittadini,
promosse  anche  su  proposta di enti, istituzioni ed associazioni di
cittadini interessati.
  5.  I  consorzi  nazionali  di  cui  al  comma 4  adottano, dandone
tempestivamente    comunicazione    al    Commissario   delegato,   i
provvedimenti  organizzativi  e  gestionali tendenti, in un'ottica di
perseguimento   degli   obiettivi   e  delle  procedure  di  raccolta
differenziata  previsti  dalla  normativa  vigente,  a  registrare  e
rendere  pubblica  la  tracciabilita'  del  rifiuto dal momento della
raccolta a quello della sua valorizzazione economica.
  6.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo dell'art. 1 dell'ordinanza del
          Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno
          2006 (Disposizioni urgenti di protezione civile):
              «Art.  1.  -  1.  Al  fine  di  assicurare le opportune
          sinergie  per  accelerare  il completamento delle procedure
          necessarie alla chiusura degli stati d'emergenza in materia
          ambientale   entro  i  termini  indicati  nei  decreti  del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri citati in premessa,
          nonche'  per  favorire  il conseguimento degli obiettivi di
          raccolta  differenziata,  finalizzata  al  recupero  ed  al
          riciclaggio,  di  imballaggi primari, secondari e terziari,
          della  frazione  organica, dei rifiuti ingombranti, nonche'
          della  frazione  valorizzabile  di  carta, plastica, vetro,
          legno,  metalli ferrosi e non ferrosi, nelle regioni in cui
          e'  stato  dichiarato  lo stato d'emergenza nel settore dei
          rifiuti,  ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992,
          e'  istituita  presso  il  Ministero  dell'ambiente e della
          tutela del territorio un'apposita struttura con funzione di
          coordinamento  e  di  supporto  delle  attivita' svolte dai
          Commissari delegati.
              2. Tale struttura avra' in particolare il compito di:
                a) formulare  indicazioni  ai  Commissari delegati di
          cui  ai  decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri
          citati   in   premessa  circa  le  migliori  soluzioni  per
          assicurare  livelli  adeguati per la raccolta differenziata
          dell'umido,  anche  ai  fini  della  sua  trasformazione in
          compost di qualita' per il successivo riutilizzo;
                b) formulare  proposte  per  ottenere  da  parte  del
          Consorzio  nazionale  imballaggi  (CONAI) e dei consorzi di
          filiera  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  raccolta
          differenziata  e  di  riciclaggio  fissati  dalla normativa
          vigente in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio;
                c) formulare  proposte  ai  fini dell'adeguamento dei
          piani   regionali  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti,  per
          correggere   eventuali   violazioni   della   normativa  di
          derivazione comunitaria;
                d) fornire indirizzi per l'utilizzo appropriato delle
          balle di rifiuti trattati;
                e) promuovere  altresi' le iniziative di informazione
          per   incentivare   presso   la   popolazione  la  raccolta
          differenziata, il riciclaggio ed il riutilizzo dei rifiuti;
                f) formulare  proposte  per  mettere in condivisione,
          tra  le  regioni  in  cui  vige  lo  stato  d'emergenza, le
          discariche   di   servizio,   anche  in  fase  di  gestione
          post-operativa  dove residuino volumetrie disponibili ed ai
          fini  della messa in sicurezza, nonche', ove possibile, gli
          impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
              3.  La  predetta struttura e' presieduta da un soggetto
          designato  dal  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
          territorio,   sentito   il   Capo  del  Dipartimento  della
          protezione   civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,  con  funzioni  di Presidente, scelto tra persone
          dotate   di  comprovata  ed  elevata  professionalita'  nel
          settore  della  tutela  ambientale. Alla predetta struttura
          sono  assegnate  20 unita' di personale, poste in posizione
          di  comando o di distacco, previo assenso degli interessati
          fermo  restando  il trattamento, anche economico, in essere
          al momento del comando, identificate tra i dipendenti delle
          Amministrazioni  dello  Stato  e  degli enti pubblici anche
          economici. Detto personale e' posto, in deroga alle vigenti
          procedure  di  comando e distacco, nella disponibilita' del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro
          quindici giorni successivi alla richiesta ed e' autorizzato
          a  svolgere  attivita'  di  lavoro straordinario sino ad un
          massimo  di  70  ore  mensili. Il Ministero dell'ambiente e
          della  tutela del territorio puo' altresi' avvalersi per le
          attivita'    connesse   all'operativita'   della   predetta
          struttura  di un massimo di 40 unita' di personale comunque
          in  servizio presso il medesimo Dicastero ed e' autorizzato
          a  svolgere  attivita'  di  lavoro straordinario sino ad un
          massimo di 70 ore mensili.
              4. Per le medesime finalita' il predetto Dicastero puo'
          avvalersi fino ad un massimo di venti esperti nelle materie
          tecniche,  giuridiche  ed amministrative. Con il decreto di
          cui al comma 1, si provvede all'individuazione dei predetti
          esperti  e  del  personale  di  cui al comma 2. Ai predetti
          consulenti, ed al soggetto che presiede la struttura di cui
          al comma 2, qualora dipendenti pubblici, e' corrisposta una
          indennita'  mensile  onnicomprensiva, ad eccezione del solo
          trattamento  di  missione,  di  entita'  pari  al 50% degli
          emolumenti  allo  stato  in godimento. Per i consulenti non
          dipendenti   pubblici,   nel  provvedimento  di  nomina  si
          provvede  a determinarne i relativi compensi, sulla base di
          quanto  spettante  ai  consulenti dipendenti pubblici ed in
          relazione  al  profilo professionale ed alle mansioni a cui
          sono adibiti presso la medesima struttura.
              5.   I  Commissari  delegati  di  cui  ai  decreti  del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri citati in premessa,
          riferiscono   mensilmente  alla  predetta  struttura  sulle
          iniziative  assunte per raggiungere gli obiettivi stabiliti
          dalle   ordinanze   di  protezione  civile  evidenziando  e
          motivando le eventuali criticita' e indicando le misure che
          si  intendono  adottare per consentire che la realizzazione
          degli  interventi  avvenga nei tempi stabiliti dai predetti
          decreti.
              6. Il Prefetto di Napoli provvede altresi' al pagamento
          degli  oneri del personale operante presso la struttura del
          Commissario delegato per il superamento della situazione di
          emergenza   socio   B   economico-ambientale   del   bacino
          idrografico  del  fiume  Sarno,  di  cui  all'ordinanza del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo
          2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
              7.  In  considerazione  dei  maggiori  compiti connessi
          all'espletamento   delle  iniziative  di  cui  al  presente
          articolo e'  corrisposto  al Prefetto di Napoli un compenso
          pari  al  30%  della  retribuzione  complessiva  mensile in
          godimento,  a  titolo  di  indennita'  onnicomprensiva, con
          oneri  a  carico delle risorse assegnate ancora disponibili
          presso  la  contabilita'  speciale  intestata  al  medesimo
          Prefetto.
              8.    Agli    oneri   derivanti   dall'attuazione   dei
          commi precedenti  provvede  il  Prefetto  di  Napoli con le
          risorse  finanziarie  presenti  nella contabilita' speciale
          relativa  all'emergenza  rifiuti  al medesimo intestata che
          presenta la necessaria capienza finanziaria.
              9.  Al  fine di contenere le spese del personale di cui
          si  avvale  il  Ministero  dell'ambiente e della tutela del
          territorio  per  le  attivita'  connesse  alle ordinanze di
          protezione  civile,  fermo  restando  quanto  stabilito dai
          precedenti  commi del  presente  articolo, e' ridotto nella
          misura del 10% il numero complessivo degli esperti previsti
          dall'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 3048/2000, dall'art.
          6,   comma 2  dell'ordinanza  n.  3062/2000,  dall'art.  4,
          comma 2  dell'ordinanza  n.  3106/01,  dall'art. 6, comma 2
          dell'ordinanza 3136/01, dall'art. 5, comma 1 dell'ordinanza
          n. 3186/02, dall'art. 2, comma 8 dell'ordinanza n. 3198/02,
          dall'art.  9,  comma 7 dell'ordinanza n. 3217/02, dall'art.
          6,   comma 6   dell'ordinanza  n.  3261/03  e  dall'art.  8
          dell'ordinanza       n.       3270/03       in      materia
          socio-economico-ambientale,  ed  il  relativo  onere. A tal
          fine,  alla data di pubblicazione della presente ordinanza,
          cessano  gli  incarichi  ancora in essere, affidati in base
          alle  ordinanze appena citate ed il Ministero dell'Ambiente
          e    della    tutela    del    territorio   provvede   alla
          riorganizzazione delle attivita' amministrative in materia,
          affidando  nuovi  incarichi ed individuando il personale da
          assegnare  all'espletamento  delle  attivita' connesse alle
          ordinanze in materia ambientale.».
              - Per  l'art.  5  della  legge 24 febbraio 1992, n. 225
          (Istituzione  del  Servizio nazionale di protezione civile)
          si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.