Art. 5.
         Bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche

((  1.  Fino  alla  cessazione  dello  stato di emergenza nel settore
dello   smaltimento  dei  rifiuti  nella  regione  Campania,  per  lo
smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  o  speciali non pericolosi
provenienti  dalle attivita' di selezione, trattamento e raccolta dei
rifiuti   solidi   urbani,  che  potranno  essere  destinati  in  via
eccezionale  fuori  regione,  sono utilizzate e messe in sicurezza le
discariche    gia'   autorizzate   o   realizzate   dal   Commissario
delegato-prefetto  di  Napoli, nonche' le ulteriori discariche che il
Commissario   delegato   puo'   individuare  per  l'attuazione  degli
obiettivi  fissati  dal  presente  decreto. Nell'individuazione delle
aree  da  destinare a siti di stoccaggio o discariche, il Commissario
delegato  dovra'  tenere  conto del carico e degli impatti ambientali
gravanti  sulle  aree  su  cui  gia'  insistono  discariche,  siti di
stoccaggio  o  altri impianti in evidente stato di saturazione. A tal
fine  il  Commissario  delegato,  nel  disporre  l'apertura  di nuovi
impianti, valuta prioritariamente la possibilita' di individuare siti
ubicati  in  aree  diverse da quelle di cui al periodo precedente. La
messa  in  sicurezza delle predette discariche e' comunque assicurata
in  conformita'  alla  normativa  vigente  assicurando  comunque, con
particolare  riferimento  alle misure di cui al presente articolo, il
coinvolgimento  e  la  partecipazione  delle  comunita'  e degli enti
locali nelle attivita' di cui al presente articolo.
  2. Il Commissario delegato dispone, con procedure di somma urgenza,
i  necessari  interventi  di  sistemazione  delle  discariche e delle
relative  infrastrutture,  anche  al fine di aumentarne le volumetrie
disponibili,  e  provvede  altresi'  agli  atti conseguenziali per la
messa  in  sicurezza, nonche' alla bonifica dei territori interessati
d'intesa  con  il  Commissario  delegato  per la bonifica e la tutela
delle  acque  nella  regione Campania, che vi provvede a valere sulle
risorse  rese  disponibili  dal  Programma operativo regionale per il
finanziamento  degli  interventi strutturali comunitari nella regione
Campania,   nei   limiti  delle  dotazioni  finanziarie  del  settore
«Gestione  rifiuti»  del  Programma  stesso, ferme restando possibili
rimodulazioni finanziarie del medesimo Programma.
  2-bis.  Con  apposita  ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri,  e'  determinato l'importo del contributo da riconoscere ai
comuni sede di discariche in corso di esercizio dalla data di entrata
in  vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di
emergenza,  a  valere  sugli  importi  incassati  con  la  tariffa di
smaltimento  comprensiva  delle  quote  di  ristoro, dei contributi e
maggiorazioni,   di  cui  agli  articoli 1  e  3  dell'ordinanza  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2005.
  2-ter.  I  comuni  di  cui al comma 2-bis, nonche' i comuni sede di
impianti di trattamento dei rifiuti, sede di termovalorizzatori, sede
di  siti  di  stoccaggio  provvisorio  di  balle di rifiuti trattati,
nonche'  sede  di  siti  di  stoccaggio  definitivo  degli  scarti di
lavorazione  degli  impianti  di  trattamento  dei  rifiuti,  possono
utilizzare i contributi riconosciuti a valere sugli importi incassati
con  la  tariffa  di cui al comma 2-bis anche per finalita' di natura
socio-economica.
  2-quater.  Il  Commissario  delegato,  qualora  le discariche siano
situate  in  Campania  e  allocate  in  prossimita' di centri abitati
ricadenti  in  altre  regioni,  adotta  ogni  provvedimento sentiti i
Presidenti delle regioni confinanti.
  3.  Il  Commissario delegato puo' disporre, d'intesa con le regioni
interessate,  lo  smaltimento  ed  il  recupero  fuori regione, nella
massima  sicurezza  ambientale  e sanitaria, di una parte dei rifiuti
prodotti.
  3-bis.  Il  trasferimento,  in  una  regione  nella  quale e' stato
dichiarato  lo  stato  di emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti,  di  una parte dei rifiuti prodotti puo' essere disposto dal
Commissario delegato, solo previa intesa con la regione interessata e
comunque  tenendo  conto  del livello di esaurimento delle discariche
esistenti nel territorio della regione medesima.
  4.  Al  fine di assicurare il compiuto monitoraggio delle attivita'
da  porre  in  essere  ai  sensi del presente decreto e per garantire
adeguati   livelli   di   salubrita'  dell'ambiente  a  tutela  delle
collettivita'  locali, il Commissario delegato si avvale dei soggetti
istituzionalmente  deputati alle attivita' di controllo e verifica in
materia igienico-sanitaria, definendo, entro trenta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore del presente decreto, con le comunita' locali
tutte  le  necessarie  iniziative  per  garantire piena informazione,
partecipazione e trasparenza alle attivita' poste in essere.
  5.  Il  Commissario  delegato  assicura il ciclo di smaltimento dei
rifiuti  sostituendosi  ai  sindaci  ed  ai Presidenti delle province
della  regione  Campania  per  l'esercizio delle competenze di cui ai
commi 5 e 6 dell'articolo 50 ed all'articolo 54 del testo unico delle
leggi   sull'ordinamento   degli   enti  locali  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche', avvalendosi dei prefetti
della  regione  Campania territorialmente competenti, per l'esercizio
dei  poteri in materia di ordine e sicurezza pubblica di cui al testo
unico  delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773.
  5-bis.  Fino  alla  cessazione dello stato di emergenza nel settore
dello  smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario
delegato,  d'intesa  con  le  regioni interessate, puo' sospendere il
conferimento  di  rifiuti speciali provenienti da fuori regione negli
impianti  di  smaltimento  o  di  recupero  esercitati  nella regione
Campania.
  5-ter. Al fine di evitare maggiori pregiudizi alla grave situazione
ambientale  derivante  dalla  situazione  di  emergenza in atto nella
regione  Campania in materia di rifiuti, il Commissario delegato, con
riferimento  alle  zone  caratterizzate  da  un elevato impatto delle
attivita'  connesse  al  ciclo  di smaltimento di rifiuti, propone al
presidente  della  regione  Campania,  limitatamente  al  periodo  di
permanenza  dello  stato  di  emergenza,  modifiche  del  piano cave,
secondo  quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006.
  6.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione degli interventi da porre
in essere ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli relativi
all'affidamento  del  servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti  di cui
all'articolo  3,  nonche'  quelli  relativi  alla  bonifica, messa in
sicurezza  ed  apertura delle discariche di cui al presente articolo,
si fa fronte nell'ambito delle risorse derivanti dalla tariffa per lo
smaltimento   sui   rifiuti  solidi  urbani  (TARSU),  nonche'  delle
ulteriori   dotazioni   finanziarie  disponibili  sulla  contabilita'
speciale  intestata  al  Commissario  delegato.  Agli oneri derivanti
dagli interventi in conto capitale si fa inoltre fronte integrando le
disponibilita'   della  citata  contabilita'  speciale  intestata  al
Commissario  delegato con l'importo di 20 milioni di euro, per l'anno
2006,   cui  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento   relativo   al   medesimo  Ministero.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta   il   testo   degli   articoli 1   e  3
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
          3479  del  14 dicembre  2005  (Ulteriori  disposizioni  per
          fronteggiare  l'emergenza  nel  settore  dei  rifiuti della
          regione Campania):
              «Art.  1.  -  1.  Al  fine  di  dare urgente e compiuta
          attuazione  al  decreto legge del 30 novembre 2005 n. 245 e
          per  assicurare  la regolarita' del servizio di smaltimento
          dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato
          assume   nella   propria   contabilita'   speciale,   dalle
          affidatarie  del Servizio di smaltimento Fibe S.p.a. e Fibe
          Campania  S.p.a.,  la  gestione  delle  somme accantonate a
          titolo di contributi e maggiorazioni, ai sensi dell'art. 2,
          comma 4 e 4-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri n. 3032 del 21 dicembre 1999, come modificato
          dall'art.  9  comma 5  dell'ordinanza  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  n.  3100 del 22 dicembre 2000, ai
          sensi  dell'art.  5  comma 4, dell'ordinanza del Presidente
          del Consiglio dei Ministri n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai
          sensi dell'art. 2 comma 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente
          del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 9 maggio 2003.
              2.  Le  somme di cui al precedente comma sono acquisite
          alla  Contabilita'  speciale  3111 intestata al Commissario
          delegato   e   possono   essere   utilizzate  a  titolo  di
          anticipazioni, per le attivita' di cui al decreto legge del
          30 novembre   2005,   n.   245,  a  valere  sui  successivi
          trasferimenti  del  Dipartimento  della  protezione  Civile
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art.
          7 del predetto decreto-legge.
              3. Il  Dipartimento  della Protezione civile provvede a
          svolgere  le  funzioni  di  cui all'art. 1 comma 7, decreto
          legge  30  novembre  2005,  n.  245,  per  il  tramite  del
          Commissario   delegato,   presso  cui  e'  aperta  apposita
          contabilita'  speciale,  ulteriore rispetto a quella di cui
          al  comma  2,  sulla  quale  il suddetto Dipartimento fara'
          affluire   le   risorse   di  cui  all'art.  7  del  citato
          decreto-legge.
              4.  I  pagamenti  delle  prestazioni  effettuate  dalle
          affidatarie,   in   attuazione   dell'art.   1,   comma   7
          decreto-legge  30  novembre 2005, n. 245, sono disposti dal
          Commissario   delegato  previa  presentazione  di  regolare
          fattura  e  rendicontazione  da parte delle affidatarie del
          servizio e comunque a fronte di autorizzazione da parte del
          soggetto   attuatore   di   cui   all'art.   1,   comma  7,
          decreto-legge  30  novembre  2005,  n.  245. Il Commissario
          delegato  puo'  disporre  il  pagamento  di un acconto fino
          all'80%  dell'importo della tariffa mensilmente dovuta alle
          affidatarie  del  servizio  in  relazione alle quantita' di
          rifiuti   urbani  da  conferirsi  a  valle  della  raccolta
          differenziata   presso   gli  impianti  di  produzione  del
          combustibile  dai  rifiuti. I pagamenti effettuati ai sensi
          del  presente  comma non  possono  essere  destinati  dalle
          affidatarie  a  finalita'  diverse  da  quelle indicate dal
          soggetto attuatore, ed alle somme corrisposte si applica il
          regime  giuridico previsto dall'art. 3 del decreto-legge n.
          245 del 2005».
              «Art.  3.  - 1. A decorrere dal 16 dicembre 2005 e fino
          alla cessazione dello stato di emergenza, sono prorogate le
          ordinanze  commissariali  recanti  l'obbligo  per  tutti  i
          comuni  e/o  i  soggetti  che  effettuano  la  gestione dei
          rifiuti  urbani,  di  conferimento  in  via  esclusiva agli
          impianti   di  produzione  del  combustibile  derivato  dai
          rifiuti,  di tutti i rifiuti urbani, a valle della raccolta
          differenziata,  prodotti e raccolti sul loro territorio, di
          pagamento  della  tariffa  di smaltimento ed il conseguente
          divieto  di  conferimento  a  terzi  o  di  altra  forma di
          smaltimento dei rifiuti urbani.
              2.  A  decorrere  dal  16  dicembre  2005  e  fino alla
          cessazione   dello   stato  di  emergenza,  la  tariffa  di
          smaltimento    comprensiva    delle   quote   di   ristoro,
          maggiorazioni  di  cui  alle  ordinanze  citate all'art. 1,
          comma 1, e delle imposte, e' determinata in Euro 0,0880 per
          chilogrammo  per tutti i comuni della regione Campania. Gli
          incassi   di   detta   tariffa   affluiscono   all'apposita
          contabilita' speciale istituita dal Commissario delegato ai
          sensi  del precedente art. 1, comma 3. Gli importi relativi
          ai  contributi  e maggiorazioni, come indicati nell'art. 1,
          comma  1,  della  presente  ordinanza, accantonati a favore
          degli aventi diritto, saranno trasferiti sulla contabilita'
          speciale   3111  intestata  al  Commissario  delegato,  che
          provvedera' alla successiva liquidazione.
              3.  A  decorrere  dal 16 dicembre 2005, l'importo della
          tariffa  di cui al comma 2 e' ridotto del 10 % per i comuni
          che  alla  data  del 31 dicembre 2004 abbiano raggiunto una
          percentuale  di  raccolta differenziata almeno pari al 30%.
          Dal 1° aprile 2006, l'importo della tariffa di cui al comma
          2  e'  ridotto  del  15% per i comuni che, alla data del 31
          dicembre   2005,  hanno  raggiunto  una  percentuale  della
          raccolta  differenziata almeno pari al 35%. A decorrere dal
          1° gennaio 2006 ai comuni od ai soggetti terzi dai medesimi
          incaricati   che   sosterranno  direttamente  il  costo  di
          conferimento  della  frazione  organica  proveniente  dalla
          raccolta   differenziata   individuando  autonomamente  gli
          impianti  di  trattamento  di  tali rifiuti, il Commissario
          delegato  riconoscera' un contributo pari ad Euro 0,040 per
          chilogrammo.
              4.  A  valere  sugli  importi incassati per la predetta
          tariffa  il  Commissario delegato provvede a riconoscere un
          contributo  ai  comuni  sede  di impianti di produzione del
          combustibile  derivato  dai  rifiuti pari a 0,0052 euro per
          chilogrammo   di   rifiuto   conferito   agli  impianti  di
          produzione   del  combustibile  derivato  dai  rifiuti,  ed
          accantona  per  i  comuni  sede  di  termovalorizzatore  un
          importo  pari  a 0,0052 euro per chilogrammo sui rifiuti in
          ingresso  agli  impianti  di  produzione  del  combustibile
          derivato  dai  rifiuti,  da  erogare  ai  suddetti comuni a
          seguito   dell'entrata   in  esercizio  degli  impianti  di
          termovalorizzazione.  Inoltre  il  Commissario riconosce ai
          comuni   sede   di   siti  di  stoccaggio  provvisorio  del
          combustibile  derivato  dai  rifiuti  un contributo di Euro
          0,0026  per  ogni  chilogrammo  di  rifiuto  in  ingresso e
          stoccato  in  tali siti, ed un contributo per i comuni sede
          di   siti   di   stoccaggio   definitivo  degli  scarti  di
          lavorazione  degli  impianti di produzione del combustibile
          derivato dai rifiuti pari ad Euro 0,0052 per chilogrammo di
          rifiuto sempre sui quantitativi in ingresso in tali siti.
              5. I consorzi di bacino e/o i soggetti pubblici gestori
          di  impianti  di  trasferenza,  a  monte  degli impianti di
          produzione  di  combustibile da rifiuti, sono autorizzati a
          fatturare ai comuni solo le somme dovute per tali attivita'
          oltre  alla quota di ristoro per il comune sede di impianto
          di trasferenza, stabilita in Euro 0,0013 per chilogrammo di
          rifiuto urbano conferito presso detto impianto. All'art. 2,
          dopo  il  comma  4-bis  dell'ordinanza  del  Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  21 dicembre  1999,  n. 3032, come
          modificato   dall'art.   2,   comma 4   dell'ordinanza  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 9 maggio 2004, n.
          3286,  e' aggiunto il seguente comma: "4-ter. I consorzi di
          bacino  e/o  i  soggetti  pubblici  gestori  di impianti di
          trasferenza,  a  monte  degli  impianti  di  produzione  di
          combustibile dai rifiuti, attrezzati anche per attivita' di
          tritovagliatura  e  rotoimballatura,  o  trasferenza  della
          frazione   umida  proveniente  da  raccolta  differenziata,
          possono   applicare   alla  tariffa  di  conferimento,  nel
          rispettivo  ambito di intervento, un ulteriore contributo a
          favore  del  comune  sede di impianto non superiore ad euro
          0,0024  per  ogni  chilogrammo  di  rifiuto  in ingresso. I
          consorzi  di  bacino  e/o  i  soggetti  pubblici gestori di
          impianti di trattamento della frazione umida proveniente da
          raccolta  differenziata  devono  applicare  alla tariffa di
          conferimento  un  contributo  a  favore  del comune sede di
          impianto  pari  ad  euro  0,0052  per  ogni  chilogrammo di
          rifiuto in ingresso"».
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  50  e 54 del
          decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n. 267 (testo unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
              «Art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della
          provincia). - 1. Il sindaco e il presidente della provincia
          sono   gli  organi  responsabili  dell'amministrazione  del
          comune e della provincia.
              2.   Il   sindaco   e  il  presidente  della  provincia
          rappresentano  l'ente,  convocano  e  presiedono la giunta,
          nonche'  il  consiglio quando non e' previsto il presidente
          del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi
          e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
              3.  Salvo quanto previsto dall'art. 107 essi esercitano
          le  funzioni  loro  attribuite dalle leggi, dallo statuto e
          dai  regolamenti  e sovrintendono altresi' all'espletamento
          delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al
          comune e alla provincia.
              4.  Il  sindaco  esercita  altresi'  le  altre funzioni
          attribuitegli quale autorita' locale nelle materie previste
          da specifiche disposizioni di legge.
              5.  In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di
          igiene   pubblica  a  carattere  esclusivamente  locale  le
          ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
          quale  rappresentante  della  comunita' locale. Negli altri
          casi  l'adozione  dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa
          la  costituzione  di  centri  e  organismi  di  referenza o
          assistenza,  spetta  allo  Stato  o alle regioni in ragione
          della    dimensione    dell'emergenza    e   dell'eventuale
          interessamento di piu' ambiti territoriali regionali.
              6.  In caso di emergenza che interessi il territorio di
          piu'  comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino
          a  quando  non  intervengano i soggetti competenti ai sensi
          del precedente comma.
              7.  Il sindaco, altresi', coordina e riorganizza, sulla
          base  degli  indirizzi  espressi  dal  consiglio comunale e
          nell'ambito   dei   criteri  eventualmente  indicati  dalla
          regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
          esercizi  e  dei  servizi pubblici, nonche', d'intesa con i
          responsabili      territorialmente     competenti     delle
          amministrazioni  interessate,  gli  orari  di  apertura  al
          pubblico  degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
          al  fine  di  armonizzare l'espletamento dei servizi con le
          esigenze complessive e generali degli utenti.
              8.  Sulla  base degli indirizzi stabiliti dal consiglio
          il  sindaco e il presidente della provincia provvedono alla
          nomina,  alla designazione e alla revoca dei rappresentanti
          del  comune  e  della  provincia  presso  enti,  aziende ed
          istituzioni.
              9.  Tutte  le  nomine  e le designazioni debbono essere
          effettuate  entro  quarantacinque  giorni dall'insediamento
          ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
          In  mancanza,  il  comitato regionale di controllo adotta i
          provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136.
              10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano
          i  responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e
          definiscono   gli   incarichi   dirigenziali  e  quelli  di
          collaborazione  esterna  secondo  le modalita' ed i criteri
          stabiliti  dagli articoli 109 e 110, nonche' dai rispettivi
          statuti e regolamenti comunali e provinciali.
              11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano
          davanti  al  consiglio,  nella  seduta  di insediamento, il
          giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
              12.  Distintivo  del sindaco e' la fascia tricolore con
          lo  stemma  della  Repubblica  e  lo  stemma del comune, da
          portarsi   a  tracolla.  Distintivo  del  presidente  della
          provincia  e'  una  fascia  di colore azzurro con lo stemma
          della  Repubblica  e  lo stemma della propria provincia, da
          portare a tracolla».
              «Art.  54  (Attribuzioni  del  sindaco  nei  servizi di
          competenza  statale).  - 1. Il sindaco, quale ufficiale del
          Governo, sovraintende:
                a) alla  tenuta  dei  registri  di  stato civile e di
          popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in
          materia elettorale, di leva militare e di statistica;
                b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti
          dalle  leggi  e  dai  regolamenti in materia di ordine e di
          sicurezza pubblica;
                c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza
          e  di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla
          legge;
                d) alla  vigilanza  su tutto quanto possa interessare
          la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
              2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con
          atto   motivato   e  nel  rispetto  dei  principi  generali
          dell'ordinamento  giuridico,  provvedimenti  contingibili e
          urgenti  al  fine  di prevenire ed eliminare gravi pericoli
          che    minacciano    l'incolumita'   dei   cittadini;   per
          l'esecuzione   dei   relativi  ordini  puo'  richiedere  al
          prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
              3.  In  casi di emergenza, connessi con il traffico e/o
          con  l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a
          causa   di   circostanze   straordinarie   si   verifichino
          particolari   necessita'   dell'utenza,   il  sindaco  puo'
          modificare   gli  orari  degli  esercizi  commerciali,  dei
          pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa
          con   i   responsabili  territorialmente  competenti  delle
          amministrazioni  interessate,  gli  orari  di  apertura  al
          pubblico  degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
          adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
              4.  Se  l'ordinanza  adottata  ai  sensi del comma 2 e'
          rivolta  a  persone  determinate  e  queste non ottemperano
          all'ordine  impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio
          a  spese  degli  interessati, senza pregiudizio dell'azione
          penale per i reati in cui fossero incorsi.
              5.   Chi  sostituisce  il  sindaco  esercita  anche  le
          funzioni di cui al presente articolo.
              6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo,
          il  prefetto  puo'  disporre  ispezioni  per  accertare  il
          regolare  funzionamento  dei  servizi  stessi  nonche'  per
          l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi
          di carattere generale.
              7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d)
          del  comma  1,  nonche'  dall'art.  14,  il sindaco, previa
          comunicazione  al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle
          funzioni   ivi   indicate   al   presidente  del  consiglio
          circoscrizionale;  ove  non  siano costituiti gli organi di
          decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega
          ad  un  consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni
          nei quartieri e nelle frazioni.
              8.  Ove  il  sindaco  o chi ne esercita le funzioni non
          adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto
          puo'   nominare  un  commissario  per  l'adempimento  delle
          funzioni stesse.
              9.  Alle  spese  per  il  commissario  provvede  l'ente
          interessato.
              10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al
          comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.».
              -  Il  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 146 del 26 giugno 1931) reca
          «Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza».
              -  L'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
          dei Ministri n. 3529/2006 recita:
              «Art.  2.  -  1. Al fine di evitare maggiori pregiudizi
          alla   grave   situazione   del  contesto  socio  economico
          ambientale  derivante dalla situazione di emergenza in atto
          nella   regione   Campania   in   materia  di  rifiuti,  il
          commissario  delegato per l'emergenza rifiuti nella regione
          Campania   (da   ora  il  commissario  delegato)  provvede,
          d'intesa  con  il  presidente  della  regione Campania ed i
          presidenti  delle  province  interessate, ad individuare le
          discariche  di  servizio localizzate nella medesima regione
          presso  le  quali conferire immediatamente rifiuti urbani e
          rifiuti  speciali  non pericolosi, anche tra quelle in fase
          di  gestione  post  operativa,  a  condizione che residuino
          volumetrie  disponibili  per  l'ulteriore  conferimento dei
          rifiuti  urbani  e  speciali  non pericolosi, ed al fine di
          garantire  la messa in sicurezza, avvalendosi, ove ritenuto
          necessario,  delle  deroghe  previste  dalle  ordinanze  di
          protezione civile in premessa citate con oneri a carico dei
          fondi   commissariali.   Per   le   discariche  private  il
          commissario  delegato  anticipa  le  somme occorrenti per i
          relativi interventi assicurandone il recupero presso coloro
          i  quali  sono  tenuti,  in  base alla normativa vigente, a
          farsi  carico  dei  relativi  oneri. Ai fini della messa in
          sicurezza   delle   predette   discariche,  il  commissario
          delegato  puo'  utilizzare  i materiali inerti estratti dal
          piede  della frana di Montaguto (Avellino), previa verifica
          tecnica dell'adeguatezza dei materiali geologici.
              2.  Il  commissario  delegato  per  l'emergenza rifiuti
          nella  regione  Campania,  e'  autorizzato  ad individuare,
          anche  al  fine della loro ricomposizione morfologica, cave
          dismesse  e/o  abbandonate,  per il conferimento di rifiuti
          urbani  e  rifiuti  speciali non pericolosi in uscita dagli
          impianti di selezione dei rifiuti della regione.
              3.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo, il
          Commissario  delegato si avvale dei Prefetti delle province
          della   regione   stessa,   che  garantiscono  la  puntuale
          attuazione delle determinazioni commissariali.
              4.  Il commissario delegato propone al presidente della
          regione  Campania  modifiche  del  piano  cave  al  fine di
          ridurre  il  volume  dell'attivita'  estrattiva  nelle zone
          caratterizzate   da  un  elevato  impatto  delle  attivita'
          connesse al ciclo di smaltimento dei rifiuti.
              5. Il Commissario delegato e' autorizzato ad anticipare
          il  50%  delle quote di ristoro dovute ai comuni sedi degli
          impianti  del  ciclo  integrato  dei rifiuti ai sensi delle
          disposizioni vigenti.
              6.  Il Commissario delegato e', altresi', autorizzato a
          disporre  il riconoscimento di quote di ristoro anche per i
          comuni  confinanti  con  quelli  che  ospitano  impianti in
          esercizio  a  fronte  di oggettivi disagi subiti dai comuni
          medesimi  in  dipendenza dell'uso dei predetti impianti. La
          copertura  di  tali  oneri  e' posta a carico della tariffa
          dovuta dai soggetti conferenti.».