Art. 5. Bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche (( 1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi provenienti dalle attivita' di selezione, trattamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, che potranno essere destinati in via eccezionale fuori regione, sono utilizzate e messe in sicurezza le discariche gia' autorizzate o realizzate dal Commissario delegato-prefetto di Napoli, nonche' le ulteriori discariche che il Commissario delegato puo' individuare per l'attuazione degli obiettivi fissati dal presente decreto. Nell'individuazione delle aree da destinare a siti di stoccaggio o discariche, il Commissario delegato dovra' tenere conto del carico e degli impatti ambientali gravanti sulle aree su cui gia' insistono discariche, siti di stoccaggio o altri impianti in evidente stato di saturazione. A tal fine il Commissario delegato, nel disporre l'apertura di nuovi impianti, valuta prioritariamente la possibilita' di individuare siti ubicati in aree diverse da quelle di cui al periodo precedente. La messa in sicurezza delle predette discariche e' comunque assicurata in conformita' alla normativa vigente assicurando comunque, con particolare riferimento alle misure di cui al presente articolo, il coinvolgimento e la partecipazione delle comunita' e degli enti locali nelle attivita' di cui al presente articolo. 2. Il Commissario delegato dispone, con procedure di somma urgenza, i necessari interventi di sistemazione delle discariche e delle relative infrastrutture, anche al fine di aumentarne le volumetrie disponibili, e provvede altresi' agli atti conseguenziali per la messa in sicurezza, nonche' alla bonifica dei territori interessati d'intesa con il Commissario delegato per la bonifica e la tutela delle acque nella regione Campania, che vi provvede a valere sulle risorse rese disponibili dal Programma operativo regionale per il finanziamento degli interventi strutturali comunitari nella regione Campania, nei limiti delle dotazioni finanziarie del settore «Gestione rifiuti» del Programma stesso, ferme restando possibili rimodulazioni finanziarie del medesimo Programma. 2-bis. Con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' determinato l'importo del contributo da riconoscere ai comuni sede di discariche in corso di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, a valere sugli importi incassati con la tariffa di smaltimento comprensiva delle quote di ristoro, dei contributi e maggiorazioni, di cui agli articoli 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2005. 2-ter. I comuni di cui al comma 2-bis, nonche' i comuni sede di impianti di trattamento dei rifiuti, sede di termovalorizzatori, sede di siti di stoccaggio provvisorio di balle di rifiuti trattati, nonche' sede di siti di stoccaggio definitivo degli scarti di lavorazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, possono utilizzare i contributi riconosciuti a valere sugli importi incassati con la tariffa di cui al comma 2-bis anche per finalita' di natura socio-economica. 2-quater. Il Commissario delegato, qualora le discariche siano situate in Campania e allocate in prossimita' di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotta ogni provvedimento sentiti i Presidenti delle regioni confinanti. 3. Il Commissario delegato puo' disporre, d'intesa con le regioni interessate, lo smaltimento ed il recupero fuori regione, nella massima sicurezza ambientale e sanitaria, di una parte dei rifiuti prodotti. 3-bis. Il trasferimento, in una regione nella quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di una parte dei rifiuti prodotti puo' essere disposto dal Commissario delegato, solo previa intesa con la regione interessata e comunque tenendo conto del livello di esaurimento delle discariche esistenti nel territorio della regione medesima. 4. Al fine di assicurare il compiuto monitoraggio delle attivita' da porre in essere ai sensi del presente decreto e per garantire adeguati livelli di salubrita' dell'ambiente a tutela delle collettivita' locali, il Commissario delegato si avvale dei soggetti istituzionalmente deputati alle attivita' di controllo e verifica in materia igienico-sanitaria, definendo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le comunita' locali tutte le necessarie iniziative per garantire piena informazione, partecipazione e trasparenza alle attivita' poste in essere. 5. Il Commissario delegato assicura il ciclo di smaltimento dei rifiuti sostituendosi ai sindaci ed ai Presidenti delle province della regione Campania per l'esercizio delle competenze di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 50 ed all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche', avvalendosi dei prefetti della regione Campania territorialmente competenti, per l'esercizio dei poteri in materia di ordine e sicurezza pubblica di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 5-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato, d'intesa con le regioni interessate, puo' sospendere il conferimento di rifiuti speciali provenienti da fuori regione negli impianti di smaltimento o di recupero esercitati nella regione Campania. 5-ter. Al fine di evitare maggiori pregiudizi alla grave situazione ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto nella regione Campania in materia di rifiuti, il Commissario delegato, con riferimento alle zone caratterizzate da un elevato impatto delle attivita' connesse al ciclo di smaltimento di rifiuti, propone al presidente della regione Campania, limitatamente al periodo di permanenza dello stato di emergenza, modifiche del piano cave, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi da porre in essere ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli relativi all'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 3, nonche' quelli relativi alla bonifica, messa in sicurezza ed apertura delle discariche di cui al presente articolo, si fa fronte nell'ambito delle risorse derivanti dalla tariffa per lo smaltimento sui rifiuti solidi urbani (TARSU), nonche' delle ulteriori dotazioni finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato. Agli oneri derivanti dagli interventi in conto capitale si fa inoltre fronte integrando le disponibilita' della citata contabilita' speciale intestata al Commissario delegato con l'importo di 20 milioni di euro, per l'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania): «Art. 1. - 1. Al fine di dare urgente e compiuta attuazione al decreto legge del 30 novembre 2005 n. 245 e per assicurare la regolarita' del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato assume nella propria contabilita' speciale, dalle affidatarie del Servizio di smaltimento Fibe S.p.a. e Fibe Campania S.p.a., la gestione delle somme accantonate a titolo di contributi e maggiorazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 4 e 4-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3032 del 21 dicembre 1999, come modificato dall'art. 9 comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 5 comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 2 comma 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 9 maggio 2003. 2. Le somme di cui al precedente comma sono acquisite alla Contabilita' speciale 3111 intestata al Commissario delegato e possono essere utilizzate a titolo di anticipazioni, per le attivita' di cui al decreto legge del 30 novembre 2005, n. 245, a valere sui successivi trasferimenti del Dipartimento della protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 del predetto decreto-legge. 3. Il Dipartimento della Protezione civile provvede a svolgere le funzioni di cui all'art. 1 comma 7, decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, per il tramite del Commissario delegato, presso cui e' aperta apposita contabilita' speciale, ulteriore rispetto a quella di cui al comma 2, sulla quale il suddetto Dipartimento fara' affluire le risorse di cui all'art. 7 del citato decreto-legge. 4. I pagamenti delle prestazioni effettuate dalle affidatarie, in attuazione dell'art. 1, comma 7 decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, sono disposti dal Commissario delegato previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie del servizio e comunque a fronte di autorizzazione da parte del soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 7, decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245. Il Commissario delegato puo' disporre il pagamento di un acconto fino all'80% dell'importo della tariffa mensilmente dovuta alle affidatarie del servizio in relazione alle quantita' di rifiuti urbani da conferirsi a valle della raccolta differenziata presso gli impianti di produzione del combustibile dai rifiuti. I pagamenti effettuati ai sensi del presente comma non possono essere destinati dalle affidatarie a finalita' diverse da quelle indicate dal soggetto attuatore, ed alle somme corrisposte si applica il regime giuridico previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005». «Art. 3. - 1. A decorrere dal 16 dicembre 2005 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, sono prorogate le ordinanze commissariali recanti l'obbligo per tutti i comuni e/o i soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani, di conferimento in via esclusiva agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, di tutti i rifiuti urbani, a valle della raccolta differenziata, prodotti e raccolti sul loro territorio, di pagamento della tariffa di smaltimento ed il conseguente divieto di conferimento a terzi o di altra forma di smaltimento dei rifiuti urbani. 2. A decorrere dal 16 dicembre 2005 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, la tariffa di smaltimento comprensiva delle quote di ristoro, maggiorazioni di cui alle ordinanze citate all'art. 1, comma 1, e delle imposte, e' determinata in Euro 0,0880 per chilogrammo per tutti i comuni della regione Campania. Gli incassi di detta tariffa affluiscono all'apposita contabilita' speciale istituita dal Commissario delegato ai sensi del precedente art. 1, comma 3. Gli importi relativi ai contributi e maggiorazioni, come indicati nell'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, accantonati a favore degli aventi diritto, saranno trasferiti sulla contabilita' speciale 3111 intestata al Commissario delegato, che provvedera' alla successiva liquidazione. 3. A decorrere dal 16 dicembre 2005, l'importo della tariffa di cui al comma 2 e' ridotto del 10 % per i comuni che alla data del 31 dicembre 2004 abbiano raggiunto una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 30%. Dal 1° aprile 2006, l'importo della tariffa di cui al comma 2 e' ridotto del 15% per i comuni che, alla data del 31 dicembre 2005, hanno raggiunto una percentuale della raccolta differenziata almeno pari al 35%. A decorrere dal 1° gennaio 2006 ai comuni od ai soggetti terzi dai medesimi incaricati che sosterranno direttamente il costo di conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata individuando autonomamente gli impianti di trattamento di tali rifiuti, il Commissario delegato riconoscera' un contributo pari ad Euro 0,040 per chilogrammo. 4. A valere sugli importi incassati per la predetta tariffa il Commissario delegato provvede a riconoscere un contributo ai comuni sede di impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti pari a 0,0052 euro per chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, ed accantona per i comuni sede di termovalorizzatore un importo pari a 0,0052 euro per chilogrammo sui rifiuti in ingresso agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, da erogare ai suddetti comuni a seguito dell'entrata in esercizio degli impianti di termovalorizzazione. Inoltre il Commissario riconosce ai comuni sede di siti di stoccaggio provvisorio del combustibile derivato dai rifiuti un contributo di Euro 0,0026 per ogni chilogrammo di rifiuto in ingresso e stoccato in tali siti, ed un contributo per i comuni sede di siti di stoccaggio definitivo degli scarti di lavorazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti pari ad Euro 0,0052 per chilogrammo di rifiuto sempre sui quantitativi in ingresso in tali siti. 5. I consorzi di bacino e/o i soggetti pubblici gestori di impianti di trasferenza, a monte degli impianti di produzione di combustibile da rifiuti, sono autorizzati a fatturare ai comuni solo le somme dovute per tali attivita' oltre alla quota di ristoro per il comune sede di impianto di trasferenza, stabilita in Euro 0,0013 per chilogrammo di rifiuto urbano conferito presso detto impianto. All'art. 2, dopo il comma 4-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1999, n. 3032, come modificato dall'art. 2, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2004, n. 3286, e' aggiunto il seguente comma: "4-ter. I consorzi di bacino e/o i soggetti pubblici gestori di impianti di trasferenza, a monte degli impianti di produzione di combustibile dai rifiuti, attrezzati anche per attivita' di tritovagliatura e rotoimballatura, o trasferenza della frazione umida proveniente da raccolta differenziata, possono applicare alla tariffa di conferimento, nel rispettivo ambito di intervento, un ulteriore contributo a favore del comune sede di impianto non superiore ad euro 0,0024 per ogni chilogrammo di rifiuto in ingresso. I consorzi di bacino e/o i soggetti pubblici gestori di impianti di trattamento della frazione umida proveniente da raccolta differenziata devono applicare alla tariffa di conferimento un contributo a favore del comune sede di impianto pari ad euro 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto in ingresso"». - Si riporta il testo degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia). - 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia. 2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonche' il consiglio quando non e' previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. 3. Salvo quanto previsto dall'art. 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresi' all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia. 4. Il sindaco esercita altresi' le altre funzioni attribuitegli quale autorita' locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu' ambiti territoriali regionali. 6. In caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma. 7. Il sindaco, altresi', coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. 8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni. 9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136. 10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche' dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali. 11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. 12. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia e' una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla». «Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende: a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica; c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto. 2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini puo' richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. 3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2. 4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi. 5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo. 6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. 7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonche' dall'art. 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. 8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto puo' nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. 9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato. 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.». - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931) reca «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza». - L'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529/2006 recita: «Art. 2. - 1. Al fine di evitare maggiori pregiudizi alla grave situazione del contesto socio economico ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto nella regione Campania in materia di rifiuti, il commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania (da ora il commissario delegato) provvede, d'intesa con il presidente della regione Campania ed i presidenti delle province interessate, ad individuare le discariche di servizio localizzate nella medesima regione presso le quali conferire immediatamente rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, anche tra quelle in fase di gestione post operativa, a condizione che residuino volumetrie disponibili per l'ulteriore conferimento dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi, ed al fine di garantire la messa in sicurezza, avvalendosi, ove ritenuto necessario, delle deroghe previste dalle ordinanze di protezione civile in premessa citate con oneri a carico dei fondi commissariali. Per le discariche private il commissario delegato anticipa le somme occorrenti per i relativi interventi assicurandone il recupero presso coloro i quali sono tenuti, in base alla normativa vigente, a farsi carico dei relativi oneri. Ai fini della messa in sicurezza delle predette discariche, il commissario delegato puo' utilizzare i materiali inerti estratti dal piede della frana di Montaguto (Avellino), previa verifica tecnica dell'adeguatezza dei materiali geologici. 2. Il commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, e' autorizzato ad individuare, anche al fine della loro ricomposizione morfologica, cave dismesse e/o abbandonate, per il conferimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi in uscita dagli impianti di selezione dei rifiuti della regione. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Commissario delegato si avvale dei Prefetti delle province della regione stessa, che garantiscono la puntuale attuazione delle determinazioni commissariali. 4. Il commissario delegato propone al presidente della regione Campania modifiche del piano cave al fine di ridurre il volume dell'attivita' estrattiva nelle zone caratterizzate da un elevato impatto delle attivita' connesse al ciclo di smaltimento dei rifiuti. 5. Il Commissario delegato e' autorizzato ad anticipare il 50% delle quote di ristoro dovute ai comuni sedi degli impianti del ciclo integrato dei rifiuti ai sensi delle disposizioni vigenti. 6. Il Commissario delegato e', altresi', autorizzato a disporre il riconoscimento di quote di ristoro anche per i comuni confinanti con quelli che ospitano impianti in esercizio a fronte di oggettivi disagi subiti dai comuni medesimi in dipendenza dell'uso dei predetti impianti. La copertura di tali oneri e' posta a carico della tariffa dovuta dai soggetti conferenti.».