Art. 6.
     (( Pignoramenti, benefici previdenziali ed assicurativi ))

  1.  L'articolo  3,  comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n.
245,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.
21,  si  interpreta  nel  senso che l'articolo 1 del decreto-legge 25
maggio  1994,  n.  313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
luglio  1994,  n.  460,  e  successive modificazioni, si applica alle
risorse  comunque  dirette  a  finanziare  le  contabilita'  speciali
istituite  con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge
24  febbraio  1992,  n.  225;  tali  risorse  sono  insuscettibili di
pignoramento o sequestro.
((  1-bis. La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso
che   le  disposizioni  delle  ordinanze  di  protezione  civile  che
prevedono   il   beneficio   della  sospensione  dei  versamenti  dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si
applicano  esclusivamente  ai  datori  di  lavoro privati aventi sede
legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione
civile. ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 3 del
          decreto-legge n. 245/2005:
              «Art.  3  (Destinazione  delle  risorse  finanziarie  e
          procedure esecutorie). - 1. (Omissis).
              2.  Fermo quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge
          25  maggio  1994,  n.  313,  convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   22   luglio  1994,  n.  460,  e  successive
          modificazioni,  fino  alla  cessazione  degli effetti delle
          ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  rispetto  a  contesti diversi da
          quelli  di  cui  al  comma  1,  resta  sospesa  ogni azione
          esecutiva,  ivi  comprese quelle di cui agli articoli 543 e
          seguenti  del  codice  di  procedura civile e quelle di cui
          agli articoli 26 e seguenti del testo unico delle leggi sul
          Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924,
          n.  1054,  ed  all'art.  33 della legge 6 dicembre 1971, n.
          1034, e successive modificazioni, e sono privi di effetto i
          pignoramenti comunque notificati.».
              -  Il  testo  dell'art.  1  del decreto-legge 25 maggio
          1994,   n.   313   (Disciplina   dei   pignoramenti   sulle
          contabilita'  speciali delle prefetture, delle direzioni di
          amministrazione  delle  Forze  armate  e  della  Guardia di
          finanza),  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 22
          luglio 1994, n. 460, recita:
              Art.  1 (Pignoramenti sulle contabilita' speciali delle
          prefetture,  delle direzioni di amministrazione delle Forze
          armate  e  della  Guardia  di  finanza).  -  1.  I fondi di
          contabilita'  speciale  a  disposizione  delle  prefetture,
          delle  direzioni  di  amministrazione  delle Forze armate e
          della  Guardia di finanza, nonche' le aperture di credito a
          favore  dei  funzionari delegati degli enti militari, degli
          uffici  o  reparti  della  Polizia  di Stato, della Polizia
          penitenziaria  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato e dei
          comandi  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, o del
          cassiere  del  Ministero dell'interno, comunque destinati a
          servizi   e  finalita'  di  protezione  civile,  di  difesa
          nazionale  e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese
          anticipate    dai   comuni   per   l'organizzazione   delle
          consultazioni   elettorali,   nonche'   al   pagamento   di
          emolumenti   e   pensioni  a  qualsiasi  titolo  dovuti  al
          personale  amministrato,  non  sono  soggetti ad esecuzione
          forzata,  salvo  che  per  i  casi  previsti dal capo V del
          titolo  VI del libro I del codice civile, nonche' dal testo
          unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento
          e  la  cessione  degli  stipendi,  salari  e  pensioni  dei
          dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni, approvato con
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
          180.
              2.  I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le
          somme affluite nelle contabilita' speciali delle prefetture
          e  delle  direzioni  di  amministrazione  ed  a  favore dei
          funzionari   delegati   di  cui  al  comma 1,  si  eseguono
          esclusivamente,  a  pena  di nullita' rilevabile d'ufficio,
          secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II
          del  codice  di  procedura  civile,  con atto notificato al
          direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o
          al  direttore di amministrazione od al funzionario delegato
          nella   cui   circoscrizione   risiedono  soggetti  privati
          interessati,  con l'effetto di sospendere ogni emissione di
          ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate.
          Il   funzionario   di   prefettura,   o   il  direttore  di
          amministrazione   o  funzionario  delegato  cui  sia  stato
          notificato atto di pignoramento o di sequestro, e' tenuto a
          vincolare    l'ammontare,    sempreche'    esistano   sulla
          contabilita' speciale fondi la cui destinazione sia diversa
          da  quelle  indicate  al  comma  1,  per cui si procede con
          annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di
          effetti  riguardo  agli  ordini  di pagamento che risultino
          gia' emessi.
              3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento
          ai  sensi  del  presente  articolo  presso  le  sezioni  di
          tesoreria  dello  Stato a pena di nullita' rilevabile anche
          d'ufficio.   Gli   atti  di  sequestro  o  di  pignoramento
          eventualmente   notificati   non   determinano  obbligo  di
          accantonamento   da   parte   delle  sezioni  medesime  ne'
          sospendono  l'accreditamento  di  somme  nelle contabilita'
          speciali  intestate  alle  prefetture  ed alle direzioni di
          amministrazione  ed  in  quelle  a  favore  dei  funzionari
          delegati di cui al comma 1.
              4.   Viene   effettuata  secondo  le  stesse  modalita'
          stabilite  nel  comma 2  la  notifica  di  ogni  altro atto
          consequenziale  nei  procedimenti  relativi  agli  atti  di
          pignoramento o di sequestro.».
              -  Per  l'art.  5  della legge 24 febbraio 1992, n. 225
          (Istituzione  del  Servizio nazionale di protezione civile)
          si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.