Art. 11
   Condizioni attuative dell'obbligo della contabilita' dei costi

   1. Telecom    Italia,   sulla   base   del   prospetto   riportato
nell'allegato    A    della   delibera   152/02/CONS   e   successive
modificazioni,  fornisce i conti economici e i rendiconti di capitale
relativi  ai  servizi  di  traffico locale, nazionale e fisso-mobile,
distinguendoli   per  tipologia  di  clientela  (residenziale  e  non
residenziale) e fornendo i dettagli dei ricavi e dei costi.
   2.  Il  conto  economico per i singoli servizi di chiamata locale,
nazionale  e fisso-mobile, deve indicare, separatamente per i clienti
residenziali e non residenziali:
    a) ricavi;
    b) costi operativi;
    c) transfer   charge   per   l'acquisto   dei   servizi  di  rete
all'ingrosso.
   3.  I  transfer  charge  di  cui al comma precedente sono ottenuti
individuando  coefficienti  di  utilizzo  specifici  per i servizi di
chiamata  locale,  nazionale  e  fisso  mobile,  separatamente  per i
clienti  residenziali  e non residenziali. A tal fine, Telecom Italia
deve  modificare  le tabelle dei routing factor, di cui alla delibera
152/02/CONS,  tenuto  conto di quanto a riguardo previsto nell'ambito
dei  mercati  della  raccolta, terminazione e transito delle chiamate
nella  rete  telefonica  pubblica fissa (mercati n. 8, n.9 e n.10 tra
quelli  indicati  dalla  Raccomandazione della Commissione Europea n.
497/03/CE) indicando  separatamente  per  ogni  tipologia di chiamata
(locale,  nazionale,  fisso-mobile),  i  routing factor riferiti alle
chiama-te effettuate da clienti residenziali e non residenziali.
   4.  Telecom  Italia,  per  i  singoli  servizi di chiamata locale,
nazionale  e fisso-mobile, deve indicare, separatamente per i clienti
residenziali e non residenziali:
    a) i volumi di traffico venduti (minuti di traffico);
    b) il numero di chiamate.
   5.  Telecom  Italia  trasmette  i  dati  di consuntivo relativi ai
volumi   di  traffico  e  ai  ricavi  di  cui  ai  commi  precedenti,
separatamente per le offerte generalizzate e le offerte tariffarie.
   6.  Le  informazioni  di  cui ai commi precedenti, accompagnate da
un'autocertificazione   della  veridicita'  dei  dati  e  della  loro
congruenza  rispetto  ai dati contabili da predisporre allo scopo, ai
sensi  del  dPR  403/98,  sono  comunicati  all'Autorita'  secondo le
modalita'  e i termini previsti per la contabilita' regolatoria dalla
delibera  n.152/02/CONS  tenuto  conto  di quanto a riguardo previsto
nell'ambito dei mercati della raccolta, terminazione e transito delle
chiamate  nel-la  rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 8, n.9 e
n.10  tra  quelli  indicati  dalla  Raccomandazione della Commissione
Europea n. 497/03/CE).
   7.  Ai  sensi  dell'art. 67, comma 4 del Codice, la conformita' al
sistema  di  contabilita'  dei  costi  di  cui ai commi precedenti e'
verificata  da  un  organismo indipendente, designato dall'Autorita'.
Telecom  Italia  rende disponibile al pubblico le informazioni di cui
all'Allegato B della delibera n. 152/02/CONS, nei formati e secondo i
criteri  come  integrati  ai  commi precedenti, entro 45 giorni dalla
pubblicazione  da parte dell'Autorita' della relazione di conformita'
di  cui  al  punto  prece-dente. L'Autorita' puo' rendere accessibile
alle  parti  interessate  informazioni  di  contabilita'  regolatoria
relative  agli  esercizi  contabili disponibili, secondo i principi e
alle modalita' che regolano l'accesso ai documenti dell'Autorita'.