Art. 13 Condizioni attuative dei test di prezzo per le offerte tariffarie 1. Ai fini della verifica dei prezzi delle offerte tariffarie di Telecom Italia si applicano le linee guida previste dall'allegato E di cui alla delibera n. 152/02/CONS, come integrate dal presente articolo. 2. I test di prezzo, in coerenza con la definizione dei mercati rilevanti individuati, sono applicati in modo distinto per ciascuno dei servizi a traffico (locale, nazionale, fisso-mobile), separatamente tra clientela residenziale e non residenziale. 3. L'Autorita' individua il test di replicabilita' (test 2) quale soglia minima che le offerte di Telecom Italia devono superare per essere commercializzate. Le condizioni economiche dell'offerta devono in ogni caso consentire all'operatore do-minante il recupero dei costi. 4. Gli algoritmi dei test da utilizzare sono quelli di cui all'allegato E della delibera n. 152/02/CONS e le variabili economiche e tecniche assumono a riferimento i costi effettivamente sostenuti nella fornitura dei diversi servizi a traffico (locale, nazionale, fisso-mobile), separatamente tra clienti residenziali e non residenziali. Nell'applicazione dei test per le verifiche di replicabilita', l'Autorita' tiene in considerazione gli effetti sui costi relativi alle diverse tecnologie adottate e i profili di consumo della clientela di riferimento. 5. Ai fini della verifica delle offerte, l'Autorita' utilizza la piu' recente contabilita' regolatoria di Telecom Italia autocertificata e trasmessa all'Autorita' secondo quanto definito al precedente art.11. 6. In sede di valutazione del rispetto dei vincoli, al fine di garantire un'effettiva corrispondenza economica e contabile tra i due test, l'Autorita' puo' valutare le modalita' di allineamento delle basi di costo utilizzate, anche considerando l'andamento dei costi dei servizi intermedi impiegati per la fornitura dell'offerta finale. 7. Per la quota di retention dei servizi di chiamata fisso-mobile Telecom Italia e' tenuta a dimostrare il rispetto del principio di non discriminazione tra i diversi operatori mobili, calcolata sulla base del piu' recente paniere di traffico fisso-mobile ed utilizzando i valori di terminazione mobile risultanti dagli accordi di interconnessione ai sensi della delibera n. 3/06/CONS. 8. I prezzi dei servizi di singola chiamata locale e nazionale, offerti da Telecom Italia, non possono essere differenziati sulla base dell'operatore di terminazione, salvo la possibilita' di formulare offerte tariffarie che prevedano modalita' per contenere entro un tetto ragionevole i differenziali di costo relativi alle chiamate originate dalla propria rete e terminate su rete di altro operatore. 9. L'Autorita' conferma l'obbligo, propedeutico alla verifica del rispetto del test di prezzo, previsto nell'allegato D della delibera n. 152/02/CONS, in base al qua-le le nuove condizioni di offerta rivolte alla clientela residenziale e non residenziale, o le modifiche a condizioni di offerta preesistenti, sono presentate all'Autorita' con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la loro commercializzazione, salvo quanto stabilito in merito alle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore di cui all'art. 14 del presente provvedimento. 10. Contestualmente alla comunicazione delle condizioni economiche dell'offerta, che devono riportare tutti i dettagli contenuti nell'offerta medesima, compresi gli eventuali sconti che si intendono praticare ai clienti finali, Telecom Italia trasmette all'Autorita' le informazioni necessarie alla valutazione dell'offerta, tra cui i profili di consumo della clientela di riferimento, evidenziando le modalita' di attribuzione ai singoli servizi degli eventuali canoni aggiuntivi. 11. Fatte salve le sospensioni per richieste di informazioni e/o documenti, l'Autorita' si esprime in ordine alla conformita' della proposta sottoposta al test di prezzo nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Qualora le proposte soggette a verifica richiedano un approfondimento di analisi, il termine iniziale puo' essere prorogato di ulteriori 30 giorni, dandone motivata comunicazione all'operatore. La commercializzazione delle offerte potra' avere luogo solo al termine del periodo previsto per le verifiche dell'Autorita'. 12. L'Autorita' puo' effettuare verifiche sulle offerte tariffarie in commercio e richiedere a Telecom Italia di trasmettere i dati di consuntivo relativi ai volumi di traffico e ai ricavi associati all'offerta. 13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle offerte tariffarie che richiedono soluzioni tecniche specifiche, per le quali Telecom Italia deve fornire il dettaglio ai fini delle verifiche dell'Autorita'.