Art. 13
  Condizioni attuative dei test di prezzo per le offerte tariffarie

   1. Ai  fini  della verifica dei prezzi delle offerte tariffarie di
Telecom  Italia  si applicano le linee guida previste dall'allegato E
di  cui  alla  delibera  n.  152/02/CONS, come integrate dal presente
articolo.
   2.  I  test  di prezzo, in coerenza con la definizione dei mercati
rilevanti  individuati,  sono applicati in modo distinto per ciascuno
dei   servizi   a   traffico   (locale,   nazionale,   fisso-mobile),
separatamente tra clientela residenziale e non residenziale.
   3.  L'Autorita' individua il test di replicabilita' (test 2) quale
soglia  minima  che  le offerte di Telecom Italia devono superare per
essere commercializzate. Le condizioni economiche dell'offerta devono
in  ogni  caso  consentire  all'operatore  do-minante il recupero dei
costi.
   4.  Gli  algoritmi  dei  test  da  utilizzare  sono  quelli di cui
all'allegato   E   della  delibera  n.  152/02/CONS  e  le  variabili
economiche  e  tecniche assumono a riferimento i costi effettivamente
sostenuti  nella  fornitura  dei  diversi servizi a traffico (locale,
nazionale,  fisso-mobile),  separatamente  tra clienti residenziali e
non  residenziali.  Nell'applicazione  dei  test  per le verifiche di
replicabilita',  l'Autorita'  tiene in considerazione gli effetti sui
costi  relativi  alle  diverse  tecnologie  adottate  e  i profili di
consumo della clientela di riferimento.
   5.  Ai  fini della verifica delle offerte, l'Autorita' utilizza la
piu'    recente    contabilita'   regolatoria   di   Telecom   Italia
autocertificata  e trasmessa all'Autorita' secondo quanto definito al
precedente art.11.
   6.  In  sede  di  valutazione del rispetto dei vincoli, al fine di
garantire un'effettiva corrispondenza economica e contabile tra i due
test,  l'Autorita'  puo'  valutare le modalita' di allineamento delle
basi  di  costo  utilizzate, anche considerando l'andamento dei costi
dei servizi intermedi impiegati per la fornitura dell'offerta finale.
   7.  Per la quota di retention dei servizi di chiamata fisso-mobile
Telecom  Italia  e'  tenuta a dimostrare il rispetto del principio di
non  discriminazione  tra i diversi operatori mobili, calcolata sulla
base del piu' recente paniere di traffico fisso-mobile ed utilizzando
i   valori   di  terminazione  mobile  risultanti  dagli  accordi  di
interconnessione ai sensi della delibera n. 3/06/CONS.
   8.  I  prezzi  dei servizi di singola chiamata locale e nazionale,
offerti  da  Telecom  Italia,  non possono essere differenziati sulla
base   dell'operatore  di  terminazione,  salvo  la  possibilita'  di
formulare  offerte  tariffarie  che prevedano modalita' per contenere
entro  un  tetto  ragionevole  i differenziali di costo relativi alle
chiamate  originate  dalla  propria rete e terminate su rete di altro
operatore.
   9.  L'Autorita' conferma l'obbligo, propedeutico alla verifica del
rispetto  del test di prezzo, previsto nell'allegato D della delibera
n.  152/02/CONS,  in  base  al  qua-le le nuove condizioni di offerta
rivolte   alla  clientela  residenziale  e  non  residenziale,  o  le
modifiche  a  condizioni  di  offerta  preesistenti,  sono presentate
all'Autorita'  con  almeno  30  giorni di anticipo rispetto alla data
prevista  per  la loro commercializzazione, salvo quanto stabilito in
merito  alle  procedure  ad  evidenza  pubblica  per la selezione del
fornitore di cui all'art. 14 del presente provvedimento.
   10. Contestualmente alla comunicazione delle condizioni economiche
dell'offerta,   che  devono  riportare  tutti  i  dettagli  contenuti
nell'offerta medesima, compresi gli eventuali sconti che si intendono
praticare  ai  clienti finali, Telecom Italia trasmette all'Autorita'
le  informazioni  necessarie alla valutazione dell'offerta, tra cui i
profili  di  consumo  della clientela di riferimento, evidenziando le
modalita'  di  attribuzione ai singoli servizi degli eventuali canoni
aggiuntivi.
   11.  Fatte  salve le sospensioni per richieste di informazioni e/o
documenti,  l'Autorita'  si  esprime in ordine alla conformita' della
proposta  sottoposta  al  test  di  prezzo  nel  termine di 30 giorni
decorrenti  dal  ricevimento della comunicazione. Qualora le proposte
soggette  a  verifica  richiedano  un  approfondimento di analisi, il
termine  iniziale  puo'  essere  prorogato  di  ulteriori  30 giorni,
dandone  motivata comunicazione all'operatore. La commercializzazione
delle offerte potra' avere luogo solo al termine del periodo previsto
per le verifiche dell'Autorita'.
   12. L'Autorita' puo' effettuare verifiche sulle offerte tariffarie
in  commercio  e richiedere a Telecom Italia di trasmettere i dati di
consuntivo  relativi  ai  volumi  di  traffico  e ai ricavi associati
all'offerta.
   13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle offerte tariffarie che richiedono soluzioni tecniche specifiche,
per  le  quali Telecom Italia deve fornire il dettaglio ai fini delle
verifiche dell'Autorita'.