Art. 14 Condizioni attuative dei test di prezzo delle offerte definite in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore 1.Telecom Italia e' tenuta a seguire le procedure di cui ai commi 2 e 3 ai fini delle verifiche delle offerte definite in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore ed a garantire il rispetto dei criteri di controllo dei prezzi di cui all'art. 13. 2. L'Autorita' definisce la seguente procedura di verifica per le offerte dei servizi di cui all'art. 2, definite in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore promosse da clienti privati che superino il valore di 500.000 , per ciascun anno di fornitura e per le offerte definite in ambito di gare per pubblici appalti: a) sono escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva le offerte definite in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornito-re, purche' opportunamente documentabili; b) Telecom Italia comunica l'avvenuta aggiudicazione dei contratti, di cui alla lettera precedente, entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto. A tal fine, a partire dall'entrata in vigore della presente delibera, Telecom Italia realizzera' un database sempre accessibile alla sola Autorita', per il quale si indichera' un responsabile per il trattamento dei dati e delle informazioni, che conterra' le seguenti informazioni: i) la data di inserimento del contratto; ii) il nome del cliente; iii) i riferimenti che dimostrino l'espletamento di una procedura selettiva estesa a piu' concorrenti (ad es. lettera di invito, avviso pubblico, home page, e-procurement); iv) il valore economico e la durata del contratto; v) la data di sottoscrizione del contratto; vi) la descrizione dei singoli servizi forniti e relativi volumi; vii) le condizioni economiche e tecniche praticate per i servizi offerti. c) La verifica di tali contratti puo' essere svolta d'ufficio dall'Autorita' o su segnalazione da parte di un operatore alternativo, indicando i motivi di contestazione dell'offerta. L'Autorita' puo' convocare l'operatore alternativo che ha segnalato la non conformita' dell'offerta affinche' esponga, motivando, le proprie osservazioni. d) L'Autorita' comunica a Telecom Italia l'avvio del procedimento di valutazione corredato con le informazioni relative all'offerta sotto esame richiedendo la copia del contratto oltre che la descrizione delle soluzioni tecniche specifiche realizzate per il cliente, degli eventuali sconti, e della struttura di costo sottostante, nel termine perentorio di 15 giorni. e) L'Autorita' si pronuncia sul rispetto dei vincoli di prezzo delle offerte, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, fatte salve le sospensioni dei termini per le richieste di informazioni e/o documenti. Nel caso l'Autorita' rilevi la necessita' di un approfondimento di analisi, puo' prorogare i termini di ulteriori 30 giorni, dandone motivata comunicazione. 3. Nelle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore promosse da clienti privati, di valore inferiore a quello indicato al comma 2, permane in capo a Telecom Italia l'obbligo di comunicazione preventiva delle condizioni economiche praticate, secondo le modalita' previste all'art.13. Per partecipare a tali negoziazioni, Telecom Italia potra' richiedere l'approvazione preventiva delle offerte tariffarie relative a diversi profili di consumo della clientela, che l'Autorita' manterra' riservate.