Art. 15
Condizioni   attuative  per  l'implementazione  dell'obbligo  di  non
            accorpare in modo indebito i servizi offerti

   1. L'operatore  notificato,  nell'offrire congiuntamente i servizi
di  chiamata locale, nazionale e fisso-mobile in postazione fissa per
i clienti residenziali e per i clienti non residenziali con i servizi
di  accesso  telefonico  a seguito dell'effettiva commercializzazione
del  servizio  di  Wholesale  Line Rental (WLR), di cui alla delibera
33/06/CONS, e' tenuta;
    a. ad aggregare tali servizi in modo ragionevole;
    b.  a  garantire  che  i servizi di accesso e servizi di chiamata
dell'offerta  congiunta  siano acquistabili separatamente dal cliente
finale   e   a   sottoporre  le  condizioni  economiche  dell'offerta
all'Autorita' secondo le procedure definite al presente Capo III.
   2. L' Autorita' verifica le offerte sulla base dei test di prezzo,
separatamente  per  ciascun  servizio,  e  valuta  la  ragionevolezza
dell'offerta  sulla  base  della  contiguita'  merceologica  dei beni
aggregati   e   della   loro  appartenenza  a  mercati  sottoposti  a
regolamentazione ex-ante.
   3.  Telecom  Italia  e tenuta a fornire all'Autorita' gli elementi
utili  al fine di svolgere gli opportuni controlli di prezzo, tra cui
le  modalita'  di attribuzione ai singoli servizi di eventuali prezzi
comuni,  comprese  le  eventuali  classi  di  sconto e le economie di
integrazione e di scopo realizzate.