Art. 15 Condizioni attuative per l'implementazione dell'obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti 1. L'operatore notificato, nell'offrire congiuntamente i servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile in postazione fissa per i clienti residenziali e per i clienti non residenziali con i servizi di accesso telefonico a seguito dell'effettiva commercializzazione del servizio di Wholesale Line Rental (WLR), di cui alla delibera 33/06/CONS, e' tenuta; a. ad aggregare tali servizi in modo ragionevole; b. a garantire che i servizi di accesso e servizi di chiamata dell'offerta congiunta siano acquistabili separatamente dal cliente finale e a sottoporre le condizioni economiche dell'offerta all'Autorita' secondo le procedure definite al presente Capo III. 2. L' Autorita' verifica le offerte sulla base dei test di prezzo, separatamente per ciascun servizio, e valuta la ragionevolezza dell'offerta sulla base della contiguita' merceologica dei beni aggregati e della loro appartenenza a mercati sottoposti a regolamentazione ex-ante. 3. Telecom Italia e tenuta a fornire all'Autorita' gli elementi utili al fine di svolgere gli opportuni controlli di prezzo, tra cui le modalita' di attribuzione ai singoli servizi di eventuali prezzi comuni, comprese le eventuali classi di sconto e le economie di integrazione e di scopo realizzate.