Art. 5 Obbligo di contabilita' dei costi 1. Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di contabilita' dei costi ai sensi dell'art. 67, comma 4 del Codice. Restano in vigore gli obblighi in materia di contabilita' dei costi previsti dalla delibera n. 152/02/CONS, tenuto conto di quanto disciplinato al riguardo nell'ambito dei mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, (mercati n. 8, n. 9 e n. 10 tra quelli indicati dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 497/03/CE), dando evidenza separata dei valori economici secondo quanto dettagliato al Capo III. 2. In ottemperanza all'obbligo di cui al comma precedente, Telecom Italia fornisce all'Autorita' i rendiconti del capitale impiegato e i conti economici per ciascun servizio di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile, separatamente per i clienti residenziali e non residenziali. 3. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, le condizioni attuative relative all'obbligo di contabilita' dei costi sono disciplinate al Capo III.