Art. 5
                  Obbligo di contabilita' dei costi

   1. Telecom  Italia  e'  soggetta  all'obbligo  di contabilita' dei
costi  ai  sensi  dell'art. 67, comma 4 del Codice. Restano in vigore
gli  obblighi  in  materia  di  contabilita' dei costi previsti dalla
delibera  n.  152/02/CONS,  tenuto  conto  di  quanto disciplinato al
riguardo  nell'ambito  dei  mercati  della  raccolta,  terminazione e
transito   delle  chiamate  nella  rete  telefonica  pubblica  fissa,
(mercati n. 8, n. 9 e n. 10 tra quelli indicati dalla Raccomandazione
della  Commissione Europea n. 497/03/CE), dando evidenza separata dei
valori economici secondo quanto dettagliato al Capo III.
   2. In ottemperanza all'obbligo di cui al comma precedente, Telecom
Italia fornisce all'Autorita' i rendiconti del capitale impiegato e i
conti  economici per ciascun servizio di chiamata locale, nazionale e
fisso-mobile,   separatamente   per  i  clienti  residenziali  e  non
residenziali.
   3.   Fermo  restando  quanto  disposto  ai  commi  precedenti,  le
condizioni  attuative  relative all'obbligo di contabilita' dei costi
sono disciplinate al Capo III.