Art. 8 Obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti 1. Telecom Italia e' soggetta, nella fornitura dei servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile in postazione fissa ai clienti residenziali e ai clienti non residenziali all'obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice.