Art. 8
     Obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti

   1. Telecom  Italia  e'  soggetta,  nella  fornitura dei servizi di
chiamata  locale,  nazionale  e  fisso-mobile  in postazione fissa ai
clienti residenziali e ai clienti non residenziali all'obbligo di non
accorpare  in modo indebito i servizi offerti, ai sensi dell'art. 67,
comma 2, del Codice.