Allegato A1 alla delibera 642/06/CONS IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEI MERCATI DEI SERVIZI TELEFONICI LOCALI, NAZIONALI E FISSO-MOBILE DISPONIBILI AL PUBBLICO E FORNITI IN POSTAZIONE FISSA PER CLIENTI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI, SULLA VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO PER LE IMPRESE IVI OPERANTI E SUGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI CUI VANNO SOGGETTE LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN TALE POTERE: (MERCATI N. 3 E N. 5 DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. 2003/311/CE). 1. Introduzione 1.1 Il procedimento istruttorio 1. L'Autorita', con delibera n. 410/04/CONS, ha avviato il 3 gennaio 2005, la consultazione pubblica sulla proposta di provvedimento in merito all'identificazione ed analisi dei mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per i clienti residenziali e non residenziali, valutazione e sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 3 e n. 5 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione Europea). La consultazione pubblica e' stata finalizzata ad acquisire osservazioni, elementi di informazione e documentazione da soggetti portatori di interessi nei mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per i clienti residenziali e non residenziali. 2. In risposta alla consultazione pubblica gli operatori Albacom, Atlanet, AIIP, Coli Telecom, Eutelia, Fastweb, H3G, MCI, Telecom Italia, Tele 2, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia, Wind Telecomunicazioni hanno presentato le loro osservazioni. I documenti di risposta sono stati illustrati nell'ambito di audizioni che hanno avuto luogo in data 3 febbraio 2005, per le societa' Albacom, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind Telecomunicazioni in audizione congiunta; in data 7 febbraio 2005 per la societa' Telecom Italia e per la societa' Vodafone. 3. L'Autorita' ha inoltre richiesto, con lettera del 22 novembre 2005, un aggiornamento dei dati di traffico per i servizi telefonici al dettaglio distinti per segmento di clientela e per direttrice locale, nazionale e fisso-mobile per gli anni 2003-2005. Hanno risposto gli operatori Albacom, Atlantet, Eutelia, Fastweb, MCI, Tele 2, Telecom Italia, Tiscali, Welcome e Wind. 4. In considerazione dei recenti sviluppi dei servizi VoIP l'Autorita' ha richiesto agli operatori, con la lettera del 17 febbraio 2006, di fornire i dati di traffico per i servizi VoIP con lo scopo di acquisire informazioni circa lo sviluppo dei servizi a traffico offerti tramite tecnologie VoIP da decade O. Hanno risposto gli operatori Albacom, Atlantet, Eutelia, Fastweb, Tele 2, Telecom Italia, Tiscali, Welcome Italia e Wind. 5. A seguito delle osservazioni ricevute dagli operatori nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera 410/04/CONS, l'Autorita' ha ritenuto di dover approfondire alcuni orientamenti integrativi, rispetto a quanto espresso nel documento di consultazione, relativi alle misure per il controllo sui prezzi dei servizi al dettaglio, alle procedure per la presentazione e valutazione delle offerte, nonche' alle misure proposte per la valutazione di offerte in bundling da parte di Telecom Italia. A tal fine, in data 17 marzo 2006, l'Autorita' ha avviato, con delibera 87/06/CONS, una consultazione pubblica ad integrazione di quanto stabilito nella delibera 410/04/CONS, allo scopo di acquisire le osservazioni degli operatori circa gli orientamenti proposti. Hanno risposto all'integrazione di consultazione gli operatori Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tele 2, Tiscali e Wind che hanno presentato un documento congiunto (successivamente condiviso da Welcome Italia), e gli operatori Telecom Italia e Vodafone. I documenti sono stati illustrati nel corso di un'audizione in data 18 aprile 2006 dalla societa' Telecom Italia; ed in audizione congiunta dalle societa' Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tele 2, Tiscali e Wind in data 18 aprile 2006. 2. Il quadro di riferimento normativo e regolamentare 6. Nel corso del 2002 le Istituzioni europee hanno adottato il nuovo pacchetto regolamentare che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. 7. Il nuovo quadro regolamentare si basa, con riferimento al presente procedimento, principalmente sulle seguenti 5 direttive: a. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro"(1); b. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni"(2); c. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso e alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso"(3); d. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d. "direttiva servizio universale"(4); e. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati"(5). 8. Con riferimento al procedimento in esame, particolare rilievo rivestono altri tre atti: a. la Raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante, secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE adottata 1'11 febbraio 2003(6) (di seguito, la Raccomandazione); b. le Linee Guida della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002(7) (di seguito, le Linee Guida o Linee guida); c. la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio 2003(8) (di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7). 9. Il nuovo quadro normativo sopra delineato e, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la direttiva servizio universale sono state recepite in Italia dal d.lgs. 259/03 del 1 ° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"(9) (di seguito, anche il Codice). 10. La Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15, comma 3, e l'art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato membro, ove ricorrano particolari circostanze, possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepita dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche. 11. Le Linee Guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui le Autorita' Nazionali di Regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorita) devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro, recepiti rispettivamente dagli art. 17, 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche. L'art. 14, in particolare, attribuisce alle ANR il compito di svolgere le analisi sul grado di sviluppo della concorrenza nei mercati individuati dalla Raccomandazione come mercati rilevanti per accertare se le imprese che vi operano dispongano, singolarmente o congiuntamente, di un significativo potere di mercato. 12. Merita un cenno, infine, la Posizione Comune adottata dall'ERG - European Regulators Group - sull'approccio da seguire per la definizione di rimedi appropriati nel nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, approvata il 1 aprile 2004. Il documento ha l'obiettivo di favorire, anche in relazione all'ultima fase del processo regolamentare (quella della definizione dei rimedi), un approccio armonico nell'applicazione del nuovo quadro regolamentare da parte delle Autorita' nazionali di regolamentazione, in linea con il principio di proporzionalita' del diritto comunitario e con gli obiettivi fondamentali di promuovere la concorrenza, di contribuire allo sviluppo del mercato interno e di promuovere gli interessi dei cittadini europei, definiti all'articolo 8 della Direttiva Quadro. 13. Il nuovo quadro regolamentare riconosce il termine della fase di liberalizzazione dei mercati e sancisce la convergenza tra disciplina regolamentare e disciplina antitrust, in primo luogo attraverso la definizione dell'analogia tra significativo potere di mercato e posizione dominante. Infatti, la direttiva quadro (considerando 25) indica che "la definizione di quota di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE (...) si e' dimostrata utile nelle prime fasi di liberalizzazione dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere adattata per tenere conto di realta' di mercato piu' complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione di cui alla presente direttiva e' equivalente alla nozione di posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunita' europee", laddove per posizione dominante si intende la "situazione di potenza economica grazie alla quale un'impresa che la detiene e' in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi e ha la possibilita' di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti ed, in ultima analisi, di consumatori" (10) 14. Il percorso che il nuovo quadro regolamentare delinea per l'analisi sulla concorrenzialita' dei mercati, richiede che le Autorita' procedano dapprima alla definizione del mercato, sia per quanto riguarda i mercati identificati dalla Commissione come rilevanti in quanto suscettibili di regolamentazione ex ante, sia per cio' che concerne eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale lista. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti, individuali o collettive, al termine della quale le Autorita' introducono, rimuovono o modificano gli obblighi regolamentari. Gli artt. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche prevedono, in applicazione degli artt. 15 e 16 della direttiva quadro, che la definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi debbano essere condotte tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee guida. In tal senso, la quota di mercato sara' uno degli elementi da prendere in considerazione al fine della verifica della sussistenza di una posizione dominante, dovendo le ANR analizzare tutta una serie di altri criteri, cosi' come riportato nelle Linee guida. 15. Gli obblighi regolamentari imposti in esito a ciascuna analisi di mercato rimarranno in vigore fino al termine dell'analisi di mercato successiva"(11), fatta salva la possibilita' di procedere ad un'attivita' di revisione e verifica, qualora l'Autorita' lo reputi opportuno. 16. Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono contenute negli artt. 6 e 7 della direttiva quadro, nella Raccomandazione all'art. 7, negli artt. 11 e 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonche' nelle delibere dell'Autorita' n. 335/03/CONS(12) e n. 453/03/CONS(13). In particolare, viene previsto che, qualora l'Autorita' intenda adottare provvedimenti che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, le parti interessate possano presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento, cosi' come definito dall'art. 1, comma 2 della delibera n. 453/03/CONS, entro i termini stabiliti, comunque non inferiori a trenta giorni. 17. Entrando nello specifico dei mercati analizzati nel presente documento, la Raccomandazione individua i seguenti mercati al dettaglio rilevanti per servizi vocali forniti in postazione fissa: 1. Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali; 2. Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali; 3. Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali; 4. Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali; 5. Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali; 6. Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali. 18. La regolamentazione dei servizi offerti nei mercati sopra elencati introdotta ai sensi del precedente quadro normativo, e' stata ed e' tuttora, salvo rare eccezioni, di carattere trasversale fra i mercati indicati, nel senso che la gran parte delle disposizioni emanate hanno riguardato, in generale, i servizi di accesso e quelli a traffico cosi' come quelli riservati alla clientela residenziale e non residenziale. 19. Di seguito, si richiamano brevemente i provvedimenti che l'Autorita' ha fino ad oggi adottato nei mercati indicati. 20. In primo luogo, si ricorda che il processo di riequilibrio tariffario e' stato avviato con la delibera n. 85/98(14), cui ha fatto seguito la delibera n. 101/99 con la quale e' stato realizzato l'intervento tariffario da parte dell'Autorita' e sono stati definiti i tempi per lo svolgimento delle attivita' di controllo dei prezzi di Telecom Italia attraverso il criterio del controllo preventivo, sulla base del rispetto di un vincolo triennale di price cap. 21.I criteri e i parametri del modello sono stati determinati con la delibera n. 171/99, nella quale l'Autorita' ha identificato i mercati cui applicare il price cap(15). Negli anni successivi, l'Autorita' e' intervenuta con ulteriori provvedimenti, tra i quali le delibere n. 847/00/CONS, 469/01/CONS, 47/03/CONS e 289/03/CONS(16). 22.Infine, particolare rilievo assume la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa"(17), adottata dall'Autorita' il 15 maggio 2002, in cui sono stati disciplinati i principi della parita' di trattamento e della non discriminazione attraverso la declinazione dei criteri da seguire per la verifica dei prezzi delle offerte dei servizi finali dell'operatore notificato(18). 3. La definizione del mercato rilevante 23. La Raccomandazione della Commissione dell' 11 febbraio 2003 ha individuato, in base alle caratteristiche della domanda e dell'offerta, i mercati dei servizi/prodotti forniti agli utenti finali (c.d. "mercati al dettaglio"). 24. Ai fini della presente consultazione sono stati analizzati i mercati relativi ai: a) Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali (di seguito "Mercato 3"); b) Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali (di seguito "Mercato 5"). 25. Nella definizione dei mercati rilevanti e' stata valutata: a) la possibilita' di identificare mercati diversi in funzione delle principali direttrici (locale, nazionale e fisso-mobile); b) l'opportunita' di distinguere i mercati per categoria di clientela (residenziale e non residenziale); c) la dimensione geografica del mercato. 26. Si ritiene opportuno evidenziare che il mercato rilevante del prodotto/servizio comprende "i prodotti o i servizi sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in funzione non solo delle loro caratteristiche obiettive, grazie alle quali sono atti a soddisfare bisogni costanti dei consumatori, dei loro prezzi e dell'uso cui sono destinati, ma anche in funzione della domanda e dell'offerta sul mercato in questione"(19). In tal senso, i prodotti o i servizi che sono solo scarsamente o relativamente intercambiabili tra loro non fanno parte dello stesso mercato. 27. Una volta definito il mercato rilevante per direttrici e per categorie di clientela, si e' proceduto alla definizione dello stesso dal punto di vista geografico in base "all'area in cui le imprese interessate sono attive nell'offerta e domanda dei prodotti o servizi in questione, in cui le condizioni di concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che puo' essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse"(20). 28. Nello svolgimento dell'analisi finalizzata alla definizione del mercato rilevante, sono state tenute in massimo conto la Raccomandazione e le Linee Guida. Sulla base di quanto indicato in queste ultime, si e' proceduto ad analizzare la sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta. 29. Per quanto riguarda la definizione merceologica del mercato, la sostituibilita' della domanda consente di verificare la possibilita' che i consumatori sostituiscano un prodotto o un servizio con un altro a causa di un incremento modesto ma significativo e non temporaneo del prezzo, mentre la sostituibilita' dell'offerta permette di valutare la possibilita' che imprese non attive sul mercato possano decidere di entrarvi a seguito di un incremento modesto ma significativo e non temporaneo del prezzo. 30. Con riferimento al mercato geografico, invece, la sostituibilita' della domanda va valutata sulla base delle preferenze dei consumatori, nonche' dei modelli geografici di acquisto, mentre dal punto di vista dell'offerta si tratta di ampliare l'area geografica a quei fornitori che decidessero di entrare sul mercato a seguito dell'aumento modesto ma significativo e non temporaneo del prezzo. 31.Infine, coerentemente con il principio di neutralita' tecnologica, nelle analisi non sono state considerate, ai fini della definizione del mercato, ne' le diverse tipologie di rete sottostante, ne' la banda associata alla fornitura dei servizi in oggetto. Non e' stata considerata rilevante neppure la tecnologia utilizzata per il trasporto del segnale vocale. Da questo punto di vista, l'interesse del consumatore e' essenzialmente quello di instaurare una comunicazione interpersonale in tempo reale, a prescindere dal mezzo trasmissivo utilizzato e dalle tecnologie impiegate dal fornitore del servizio. 3.1 Il mercato merceologico 3.1.1. Articolazione delle chiamate per direttrice 32. Le direttrici esaminate per identificare i mercati rilevanti dei servizi sono: 1. la direttrice locale: chiamate destinate a numeri appartenenti allo stesso distretto del chiamante (intradistrettuali); 2. la direttrice nazionale: chiamate destinate a numeri appartenenti a distretti diversi del chiamante (interdistrettuali); 3. la direttrice fisso-mobile: chiamate originate da rete fissa e terminate su rete mobile. 33. Relativamente al grado di sostituibilita' dal lato della domanda, le chiamate locali e nazionali non sono considerate sostituibili dall'utente finale(21). 34. Dal lato dell'offerta si e' valutata la possibilita' per gli operatori alternativi di acquistare gli elementi all'ingrosso necessari per reagire nel caso in cui un ipotetico monopolista tentasse di aumentare i prezzi su una specifica direttrice; si ritiene che nessun operatore alternativo sia in grado di replicare perfettamente la struttura dell'operatore storico, nonostante l'attuale capillarita' dei livelli di interconnessione. Infatti, anche a fronte di una struttura di raccolta speculare rispetto a quella di Telecom Italia, l'operatore alternativo che opera in modalita' di accesso indiretto (carrier selection o carrier preselection), deve sostenere un livello aggiuntivo di commutazione per alcune direttrici. In sostanza, si ritiene che, data la differente redditivita' delle chiamate, nel caso di innalzamento di prezzo sulla direttrice locale da parte di un ipotetico monopolista non e' plausibile l'ingresso sul mercato locale di operatori attivi sul mercato delle chiamate nazionali. 35. D'altro canto, non risulta verosimile la realizzazione da parte di un ipotetico monopolista di nuove infrastrutture di accesso per contrastare un innalzamento del prezzo delle chiamate locali. 36. Per quanto riguarda il grado di sostituibilita' dal lato della domanda tra chiamate fisso-fisso e fisso-mobile, non si rileva sostituibilita', dal momento che l'esigenza di comunicare con un utente e' caratterizzata, nel secondo caso, dal requisito della "mobilita'", ovvero dalla possibilita' di contattare l'utente a prescindere dalla sua ubicazione sul territorio. Dal lato dell'offerta, la differente struttura dei costi delle direttrici in esame, in particolare delle chiamate fisso-fisso e fisso-mobile, rende tali servizi tra loro non sostituibili; quanto affermato trova conferma nell'elevato divario di prezzo esistente tra le chiamate locali e nazionali, rispetto alle chiamate verso numerazioni di rete mobile. 37. Infine, un accenno merita la possibile distinzione tra le chiamate con fatturazione in base al consumo e quelle con fatturazione forfetaria, laddove si ritiene che non costituiscano mercati distinti, ma solo modalita' diverse di fatturazione(22). 38. Sulla base delle considerazioni suesposte si ritiene di identificare i seguenti mercati distinti per direttrice: 1. chiamate verso numerazioni locali (intradistrettuali); 2. chiamate verso numerazioni nazionali (interdistrettuali); 3. chiamate da rete fissa verso numerazioni di rete mobile (fisso-mobile). 3.1.2. Articolazione per tipologia di clientela 39. Nell'ambito dei mercati indicati al precedente paragrafo, e' possibile effettuare una ulteriore suddivisione per tipologia di clientela. 40. Infatti, le offerte degli operatori si distinguono a seconda che siano indirizzate alla clientela residenziale e a quella non residenziale. 41.I clienti residenziali sono le persone fisiche residenti in abitazioni private che generalmente acquistano i servizi per finalita' diverse da quelle imprenditoriali o professionali e che riportano il proprio codice fiscale sul contratto sottoscritto con l'operatore. 42. I clienti non residenziali sono, diversamente, le persone giuridiche che acquistano i servizi per finalita' di tipo imprenditoriale o professionale e che riportano sul contratto la partita I.V.A. 43. In tal senso, la distinzione tra clienti residenziali e non residenziali in base all'identificativo fiscale continua a caratterizzare l'offerta degli operatori. Inoltre, anche se da un punto di vista strettamente funzionale il servizio e' lo stesso per le due tipologie di utenti, le esigenze complessive in termini di qualita' del servizio e assistenza differiscono sostanzialmente passando dalla clientela residenziale a quella non residenziale. 44. Un'ulteriore diversita' e' rinvenibile nei profili di traffico: la clientela residenziale concentra la maggior parte del proprio traffico nelle ore serali (nella cosiddetta fascia off-peak), mentre quella non residenziale svolge la maggior parte del proprio traffico nelle ore di ufficio (nella cosiddetta fascia peak). 45. Queste caratteristiche fanno si' che gli operatori tendano ad organizzare la propria offerta in funzione delle due diverse tipologie di clientela, che vengono indirizzate con specifiche politiche commerciali e di marketing. Anche le condizioni contrattuali, in termini di opzioni speciali, servizi aggiuntivi offerti, pacchetti tariffari e sconti a volume, differiscono tra clientela residenziale e non residenziale. 46. All'interno del mercato non residenziale e' possibile individuare differenti tipologie di clientela: studi professionali ed esercizi commerciali (SOHO - Small Office Home Office), piccole e medie imprese (PMI), imprese di grandi dimensioni (Corporate) differenziabili tra societa' private, pubbliche e gruppi industriali. Tuttavia, dal momento che non si riscontrano rilevanti diversita' nelle modalita' tecniche ed economiche di fornitura dei servizi offerti alle differenti tipologie di clientela, nonche' nelle esigenze della domanda di servizi di fonia, si ritiene opportuno non individuare segmenti di mercato all'interno dei mercati non residenziali in base alla tipologia di clientela. 47. Nel contesto descritto, si ritiene che se un ipotetico monopolista sul mercato delle chiamate destinate alla clientela non residenziale innalzasse il livello dei prezzi, non si genererebbe una migrazione della clientela verso il mercato delle chiamate residenziali, in quanto le condizioni economiche e contrattuali, i servizi a valore aggiunto, i servizi di assistenza e, non ultimo, il regime fiscale sono molto diversi. Simmetricamente, un aumento del prezzo delle chiamate per la clientela residenziale da parte di un ipotetico monopolista non provocherebbe sostanziali migrazioni verso l'offerta non residenziale, se non per fasce marginali di clientela. 48. Dal lato dell'offerta, si ritiene che sia improbabile che un operatore che fornisce servizi alle imprese risponda ad eventuali aumenti di prezzo praticati da un ipotetico monopolista sul mercato dei servizi di telefonia per la clientela residenziale entrando sul mercato residenziale e viceversa, in quanto le caratteristiche dei servizi e la necessaria struttura organizzativa (commerciale, marketing, distribuzione, etc.) per sviluppare e gestire l'offerta possono essere significativamente diverse(23). 49. Le differenti condizioni economiche e articolazioni dei servizi, il diverso identificativo fiscale del cliente, nonche' l'effettiva capacita' degli operatori di discriminare tra le due tipologie di clientela, dimostrano che le caratteristiche del mercato dei servizi telefonici destinati alla clientela residenziale e alla clientela non residenziale siano tali da condurre a due mercati distinti. 3.2 Il mercato geografico 50. Come indicato nelle Linee Guida "per definire un mercato geografico non e' necessario che le condizioni di concorrenza tra operatori o fornitori dei servizi siano perfettamente omogenee. E' sufficiente che esse siano simili o sufficientemente omogenee, e si puo' quindi ritenere che solo le aree in cui le condizioni della concorrenza sono eterogenee non costituiscono un mercato uniforme".(24) 51. In Italia, i servizi di telefonia vocale locale, nazionale e fisso-mobile sono disponibili in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale in termini sia di copertura geografica sia di prezzo. Si ritiene che l'esistenza di operatori locali non sia tale da modificare in misura significativa il contesto competitivo nelle singole aree territoriali. 52. Dal lato della domanda, un incremento di prezzo da parte di un ipotetico monopolista potrebbe comportare per i consumatori l'accettazione delle nuove condizioni economiche oppure la richiesta ad altri operatori concorrenti degli stessi servizi di telefonia vocale. In ogni caso, gli utenti per fruire del servizio non avrebbero la necessita' di spostarsi fisicamente in aree limitrofe. 53. Dal lato dell'offerta, l'uniformita' territoriale della copertura e del prezzo dei servizi telefonici da parte di Telecom Italia fa si' che esista di fatto un vincolo nella fissazione dei prezzi a livello nazionale che influenza la definizione dei prezzi anche degli altri operatori (sia nazionali sia locali), i quali offrono i propri servizi a condizioni economiche omogenee su base nazionale. 54. Nel contesto descritto l'Autorita' ritiene che la dimensione geografica del mercato di riferimento sia nazionale. 3.3 Conclusioni 55. Sulla base delle considerazioni esposte nei precedenti paragrafi, l'Autorita' ritiene di individuare i seguenti mercati rilevanti concernenti i servizi telefonici disponibili in postazione fissa, suddivisi per direttrice di traffico e per tipologia di clientela: 1. chiamate locali residenziali; 2. chiamate locali non residenziali; 3. chiamate nazionali residenziali; 4. chiamate nazionali non residenziali; 5. chiamate fisso-mobile residenziali; 6. chiamate fisso-mobile non residenziali. 56. L'Autorita' ritiene altresi' che la dimensione geografica dei mercati individuati sia nazionale. 1. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di individuare sei mercati rilevanti costituiti dalle chiamate locali residenziali, locali non residenziali, nazionali residenziali, nazionali non residenziali, fisso-mobile residenziali e fisso-mobile non residenziali? 2. In particolare, con riferimento ai mercati non residenziali, si condivide l'orientamento dell'Autorita' di non individuare ulteriori segmenti di mercato all'interno dei mercati locale, nazionale e fisso-mobile? 3. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di considerare nazionale il mercato geografico? Le osservazioni degli operatori 57. L'Analisi condotta dall'Autorita' circa l'individuazione dei mercati rilevanti non e' condivisa da un operatore (Telecom Italia) ritenendo che, l'articolazione dei mercati delle chiamate residenziali e non residenziali nelle tre direttrici corrispondenti ai servizi di traffico locale, interdistrettuale e fisso-mobile deve prescindere dalla segmentazione tra direttrici di traffico in quanto "le chiamate locali, nazionali e fisso-mobile costituiscano un cluster market dal lato della domanda e dell'offerta anche per effetto di sostituibilita' tra telefonia fissa e mobile". Telecom Italia chiede, nel caso in cui l'Autorita' decidesse di mantenere in vigore un meccanismo di price cap, di definire un unico "paniere" del traffico telefonico nazionale. Inoltre, nel caso di offerte congiunte di servizi e prodotti, sia generalizzate che negoziate, ritiene che la soglia di prezzo sia calcolata con riferimento all'intero insieme di servizi compresi nell'offerta. La maggior parte degli operatori (Albacom, AIIP, Colt, Eutelia, Fastweb, H3G, MCI, Tele 2, Tiscali, Welcome Italia, e Wind) condivide l'orientamento espresso dall'Autorita' di individuare sei mercati rilevanti della telefonia fissa al dettaglio. E' opinione di alcuni operatori (AIIP, Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) che, in applicazione del principio di neutralita' tecnologica, i mercati individuati includono i servizi di telefonia offerti con tecnologia VoIP. Pertanto, l'osservanza, da parte dell'operatore notificato, dei medesimi obblighi definiti per i servizi offerti con tecnologie dovrebbe essere estesa anche per i servizi di telefonia forniti per mezzo di nuove tecnologie. Per tali servizi, gli operatori chiedono che venga garantito agli operatori nuovi entranti la possibilita' di attribuire numerazioni pubbliche per i servizi offerti con tecnologie innovative. La maggior parte degli operatori (Albacom, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind Telecomunicazioni) sottolineano la necessita' che, anche attraverso le decisioni prese nel presente provvedimento, l'Autorita' salvaguardi le condizioni di Carrier Selection (CS) e Carrier Pre Selection (CPS) che consentono l'utenza di poter scegliere le offerte di operatori alternativi che si basano su questo tipo di servizi. Infine, un operatore (Vodafone) ritiene che la segmentazione dei mercati di riferimento non debba essere effettuata in fase preliminare di analisi, bensi' in sede di applicazione dei rimedi. 58. In relazione all'orientamento dell'Autorita' di non distinguere ulteriori segmenti di mercato in base alla tipologia di clientela, alcuni operatori (Albacom, AIIP, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI, Tele 2, Tiscali, Welcome Italia, e Wind) sono concordi nell'individuare un solo segmento di clientela non residenziale. Gli operatori ritengono arbitraria la segmentazione del mercato non residenziale in base ai livelli di spesa dell'utenza laddove le modalita' tecniche ed economiche dell'offerta siano le stesse. Gli operatori rinviano alle conclusioni raggiunte dall'AGCM che ha escluso tale ipotesi nelle sue considerazioni in merito alla definizione del mercati rilevanti nell'ambito del provvedimento conclusivo contro Telecom Italia, n. 13752 del 16 novembre 2004 del procedimento A/351. L'AGCM, infatti non ha ritenuto sussistere le condizioni per effettuare ulteriori segmentazioni all'interno del mercato non residenziale tra clientela Small Office Home Office (SOHO), Piccole e Medie Imprese (PMI) e Grandi Clienti Affari (GCA). 59. Sempre con riferimento alla distinzione tra mercato delle chiamate per utenti residenziali e non residenziali un operatore (Telecom Italia) ritiene che la segmentazione della clientela posta a consultazione non sia conclusiva e che l'Autorita' avrebbe dovuto analizzare le "caratteristiche specifiche dei Grandi Clienti Affari (GCA), che li distinguono dal resto della clientela non residenziale". In considerazione delle specificita' della GCA, Telecom Italia, ritiene che "assoggettare anche il segmento dei GCA alle regole che l'Autorita' propone di applicare alla generalita' dei clienti non residenziali e per dei piccoli e medi clienti affari determinerebbe l'impossibilita' totale e permanente per Telecom Italia di competere in questo segmento di mercato". Pertanto, propone l'individuazione di mercati rilevanti separati per "I Piccoli e Medi Clienti Affari (P&MCA), che accedono ad offerte per "adesione", con un importo di spesa annua inferiore a circa 36.000 Euro annui" e per "I Grandi Clienti Affari (GCA), che accedono esclusivamente ad offerte "negoziate". 60. Le osservazioni di alcuni operatori (Albacom, AIIP, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI, Tele 2, Tiscali, Welcome Italia, e Wind) concordano con l'analisi svolta dall'Autorita' in merito all'individuazione di un mercato geografico nazionale, poiche' sia le condizioni di concorrenza, sia le politiche di offerta dei servizi risultano sufficientemente omogenee sul territorio nazionale. H3G ritiene, anche, che la valutazione circa la dimensione nazionale del mercato sia avvalorata dall'esistenza di licenze e autorizzazioni nazionali. Un operatore (Telecom Italia) ritiene che l'Autorita' dovrebbe effettuare un'analisi accurata del differente grado di concorrenza presente in alcune aree del territorio nazionale. In ottica prospettica si individuano delle differenze tra le aree geografiche, in particolare le grandi realta' metropolitane, in cui si concentrano gli investimenti in accesso diretto degli OLO di cui occorre tener conto in sede di definizione degli obblighi. Le conclusioni dell'Autorita' 61. L'Autorita' non condivide la posizione di Telecom Italia, in merito all'individuazione di un cluster market per le chiamate locali, nazionali e fisso-mobile. Affermare che le tre direttrici di traffico formano un unico mercato equivarrebbe ad affermare, che un'impresa, che producesse solo uno dei tre servizi di traffico, non sarebbe capace di competere con un'impresa che produce servizi di traffico su tutte e tre le direttrici, o perche' i costi di produzione congiunta dei servizi sono sostanzialmente inferiori ai costi di produzione disgiunta o perche' i consumatori che acquistassero i servizi di traffico disgiuntamente incorrerebbero in costi addizionali. Si osserva, inoltre, che in presenza di cluster market le economie di varieta' conseguibili al livello di produzione congiunta, di distribuzione e/o di consumo, sono tali da spingere le imprese a competere non su singoli servizi, ma sul loro insieme. E' avviso dell'Autorita' che l'esistenza di offerte, che includono chiamate locali, nazionali e fisso-mobile, non dipende dalle economie di varieta', bensi' dalle politiche commerciali delle imprese stesse, volte, piuttosto, ad incentivare i consumatori di acquistare i servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile da un unico fornitore. Pertanto, con riferimento al periodo di validita' della presente analisi, l'Autorita' non ritiene che le economie di produzione o di consumo congiunto per tali servizi, sono tali da giustificare l'inclusione delle chiamate per le tre direttrici di traffico in un unico mercato cluster market. 62. In relazione alla crescente sostituibilita' tra i servizi erogati dalle piattaforme fissa e mobile l'Autorita' ritiene che, visto l'attuale quadro tecnologico e di mercato, i servizi da postazione fissa e da postazione mobile non siano percepiti dagli utenti come sostituti e che, il quadro tecnologico e di mercato, non subira' nell'arco nei prossimi 18 mesi variazioni tali da inficiare le conclusioni raggiunte. 63.Inoltre, anche in considerazione della richiesta degli operatori di salvaguardare gli obblighi di CS e CPS, si osserva che il cliente attraverso tali servizi puo' scegliere di differenziare l'operatore fornitore del servizio di chiamata a seconda della direttrice di traffico. Si ricorda, infatti, come anche previsto dai mercati n. 8, n. 9 e n. 10, che la CPS e' realizzata attraverso la caratterizzazione di due profili di servizio: profilo a): include le chiamate verso altri distretti, le chiamate internazionali e le chiamate verso le reti mobili; profilo b): include le chiamate interne al distretto, le chiamate verso altri distretti, le chiamate internazionali e le chiamate verso le reti mobili. 64. Infine, in merito all'individuazione di mercati separati per le direttrici locali, nazionali e fisso-mobile si evidenzia come tale impostazione sia in linea con quanto deciso da altre autorita' di regolamentazione europee. 65. Per quanto concerne i servizi di traffico per le chiamate locale, nazionale e fisso-mobile offerti per mezzo di nuove tecnologie, l'Autorita' ribadisce il principio di neutralita' tecnologica laddove un servizio offerto con una data tecnologia sia, dal punto di vista funzionale, sostituibile con un servizio offerto con tecnologia tradizionale. 66. Con particolare riferimento al servizio di chiamata VoIP, l'Autorita' valuta la sostituibilita' del servizio di chiamata VoIP da decade 0, distinguendolo dal servizio VoIP in decade 5, definito come servizio di comunicazione vocale nomadico (disciplinato con delibera 11/06/CIR su "Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e integrazione del piano nazionale di numerazione") che, per le diverse funzioni d'uso, modalita' di fruizione e caratteristiche tecniche non si ritiene rientri nell'ambito del mercato in esame. 67. Il servizio di chiamata VoIP da decade o consente, al pari della chiamata su rete PSTN (o ISDN, ecc), la comunicazione bi-direzionale in tempo reale, con modalita' analoghe al servizio telefonico tradizionale per quanto riguarda la qualita' della chiamata, la possibilita' per l'utenza di ricevere ed effettuare chiamate tramite numerazione E164 e la modalita' di utilizzo di apparecchi telefonici con funzionalita' analoghe o superiori. Affinche' un utente possa accedere ad offerte VoIP da decade O e' necessario che egli disponga di un accesso alla rete IP a larga banda, tramite connessione in fibra ottica o in tecnica ADSL, su doppino telefonico. L'utenza che dispone sia di un accesso ADSL alla rete a larga banda, sia dell'accesso alla rete PSTN (la rete tradizionale a commutazione di circuito in tecnica TDM), puo' scegliere di avvalersi indifferentemente del servizio telefonico: attraverso la tecnologia VoIP oppure mediante la tradizionale rete PSTN. Ne segue che se il prezzo di una chiamata su rete PSTN aumenta, l'utente potra' utilizzare, senza costi aggiuntivi, il servizio di telefonia VoIP da decade O e viceversa. Il servizio di telefonia fornito per mezzo di tecnologia VoIP risulterebbe, quindi, sostitutivo del servizio telefonico accessibile al pubblico fornito sulle reti tradizionali PSTN. 68. Infine, in merito ai criteri di attribuzione delle numerazioni pubbliche per i servizi offerti con tecnologie innovative, sono stati disciplinati con delibera 11/06/CIR su "Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e integrazione del piano nazionale di numerazione", a cui si rimanda. 69. In conclusione, per le ragioni sopra espresse, l'Autorita' ritiene che la definizione dei mercati concernenti i servizi telefonici disponibili in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali includa i seguenti mercati; 1. Mercato dei servizi telefonici locali forniti in postazione fissa per clienti residenziali; 2. Mercato dei servizi telefonici locali forniti in postazione fissa per clienti non residenziali; 3. Mercato dei servizi telefonici nazionali forniti in postazione fissa per clienti residenziali; 4. Mercato dei servizi telefonici nazionali forniti in postazione fissa per clienti non residenziali; 5. Mercato dei servizi telefonici fisso-mobile forniti in postazione fissa per clienti residenziali; 6. Mercato dei servizi telefonici fisso-mobile forniti in postazione fissa per clienti non residenziali. 70. L'Autorita' non condivide la proposta di articolare, sulla base dei volumi di spesa del traffico, il mercato delle chiamate locali, nazionali e fisso-mobile destinate agli utenti non residenziali distinguendo la grande clientela affari dal resto della clientela non residenziale, e rileva quanto segue. 71. Telecom Italia individua due mercati per la clientela non residenziale in considerazione dei volumi di spesa del traffico effettuato. Una soglia di spesa pari a 36.000 euro l'anno delimita il confine del mercato, identificando al di sopra di tale soglia l'utenza grandi clienti affari (GCA) dal resto del mercato. L'Autorita' ritiene che il "volume di traffico" non puo' essere utilizzato come parametro per distinguere i comportamenti della domanda, in quanto si tratterebbe di una valutazione non derivata d'analisi basata sull'elasticita' della domanda della grande clientela affari e del resto della clientela non residenziale rispetto alle variazioni di prezzo del servizio. La segmentazione in base ai volumi determinerebbe una discriminazione dei prezzi delle offerte commerciali fra piccoli e medi clienti affari (P&MCA) e GCA e, comporterebbe per i primi prezzi maggiori rispetto a quelli che si potrebbero formare in presenza di un unico mercato, mentre i GCA, godrebbero di prezzi piu' bassi. L'Autorita' ritiene che non appare giustificabile una separazione della clientela non residenziale sulla base di considerazioni in merito alle caratteristiche fisiche del servizio offerto (livello di fatturato o di volume di traffico), o in merito alle sole caratteristiche della domanda. In conclusione, l'Autorita' ritiene che il criterio del volume di traffico non puo' essere utilizzato come parametro per distinguere i comportamenti della domanda, in quanto si tratterebbe di un limite non derivato da valutazioni circa le elasticita' della domanda delle due tipologie di clientela. 72. La definizione del mercato merceologico e geografico cosi' come individuata dall'Autorita' e' in linea con la piu' consolidata tradizione in materia di analisi antitrust. Sul punto, anche l'AGCM ha di recente affermato nell'ambito del provvedimento A/351, che "l'analisi istruttoria compiuta non consente di operare ulteriori distinzioni all'interno della clientela business, in quanto nella maggior parte dei casi non e' dato riscontrare una rilevante diversita' nei servizi offerti ai piccoli e medi clienti, rispetto a quelli diretti verso la clientela di maggiori dimensioni" (punto 309 del prov. 13752, A/351 - Comportamenti abusivi di Telecom Italia, del 16 novembre 2004). 73. In linea con le indicazioni della Commissione Europea, l'Autorita' rileva, ancora, che l'esame delle funzioni d'uso di un servizio, ossia le caratteristiche economiche del bene e dal bisogno soddisfatto, consente di derivare l'esatta individuazione del perimetro merceologico dei mercati. Una separazione del mercato sulla base di considerazioni in merito alle sole caratteristiche della domanda, come prevedono le Linee Guida (cfr. 43), vuole che l'estensione del mercato ad un prodotto/servizio analogo, puo' essere ridotta in presenza di distinti gruppi di consumatori. Nel caso di specie, nell'ambito degli utenti non residenziali, l'Autorita', per procedere ad una eventuale separazione del mercato delle chiamate per la grande clientela affari dal resto degli utenti non residenziali, avrebbe dovuto individuare caratteristiche diverse del prodotto domandato dai diversi tipi di clientela. Ma cio', come rilevato anche dall'AGCM, non appare possibile in quanto nella maggior parte dei casi non e' dato riscontrare una rilevante diversita' nei servizi offerti alle varie tipologie di clientela non residenziale. 74. L'Autorita' osserva infine che anche se si procedesse ad una segmentazione del mercato fra grandi clienti affari e altri clienti affari, non avrebbe effetto sulle valutazioni circa l'individuazione dei soggetti dotati di significativo potere di mercato. Telecom Italia risulterebbe, infatti, in ogni caso dominante nei mercati cosi' definiti. 75. In conclusione, ai fini dell'analisi non sono emersi elementi tali da sostenere una diversa e piu' restrittiva definizione dei mercati in esame rispetto a quanto individuato dalla Commissione Europea nell'ambito della Raccomandazione sui mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti. 76. L'Autorita' e' consapevole che nel territorio nazionale ci sono aree in cui vi e' una diversa diffusione dei servizi di telefonia vocale locale, nazionale e fisso-mobile per l'utenza residenziale e non residenziale, sulla base di una maggiore concentrazione del traffico in alcune aree metropolitane e del diverso livello di sviluppo di infrastrutture alternative. Ciononostante, l'offerta dei servizi di telefonia vocale destinati agli utenti finali presenta le medesime condizioni economiche e tecniche su tutto il territorio italiano. La presenza di reti alternative di operatori entranti, gli scenari competitivi non presentano delle specificita' tali da giustificare la individuazione di mercati locali non essendo gli operatori locali in grado di competere quanto a livello di diffusione di rete che a condizioni di servizio con l'operatore ex monopolista. 77. In riferimento all'osservazione mossa da Telecom Italia, di valutazione delle condizioni di concorrenza sul territorio nazionale in ottica prospettica, l'Autorita' ritiene che le attuali condizioni di mercato non dovrebbero subire sostanziali modifiche nell'intervallo di tempo di riferimento della presente analisi di mercato. Sulla base dell'analisi condotta e delle risposte alla consultazione pubblica, l'Autorita' conferma l'orientamento espresso nel documento di consultazione pubblica secondo cui i mercati dei servizi di telefonia vocale locale, nazionale e fisso-mobile per l'utenza residenziale e non residenziale, costituiscono mercati nazionali. 4. Valutazione del significativo potere di mercato 78) L'analisi svolta nei successivi paragrafi segue le indicazioni contenute nelle Linee Guida e nella Raccomandazione. In particolare, sono stati presi in considerazione i seguenti criteri per la valutazione del significativo potere di mercato: 79) quote di mercato (in minuti e ricavi); 1) ulteriori criteri, tra i quali: barriere all'entrata e all'uscita, barriere al cambiamento, barriere all'espansione, economie di scala, economie di scopo, integrazione orizzontale, integrazione verticale, sviluppo della rete di distribuzione e vendita, vincoli legislativi e regolamentari; 2. scenari di breve e medio periodo. 4.1. Quote di mercato 80.Nel mercato dei servizi telefonici i principali operatori coprono l'intero territorio nazionale consentendo le chiamate verso tutte le direttrici geografiche. I servizi telefonici sono offerti sia in modalita' di accesso diretto (fibra ottica, doppino in rame da parte di Telecom Italia o di un suo concorrente con l'unbundling del local loop), sia indiretto (carrier selection o carrier preselection) attraverso un contratto di interconnessione con Telecom Italia. 81. Il volume delle vendite e i minuti di traffico, dichiarati all'Autorita' tramite questionario dalle imprese di telecomunicazioni che operano sia in accesso diretto sia indiretto, hanno fornito utili informazioni per la misurazione dei mercati. 82. Prima di analizzare le quote di mercato, dunque, si e' proceduto a valutare la dimensione dei singoli mercati e i relativi andamenti in termini di volumi di traffico e di ricavi nell'arco temporale 2000-2003(25). ----> Vedere Tabelle da pag. 55 a pag. 63 del S.O. <---- 4.2. Criteri diversi dalla quota di mercato 103. La quota di mercato di Telecom Italia in termini sia di volumi sia di ricavi rimane particolarmente elevata su tutte le direttrici esaminate e risulta essere in tutti i mercati considerati sempre superiore al 60%. 104. Sebbene la presenza di una quota di mercato superiore al 50% segnali di per se' l'esistenza di una posizione di dominanza in capo al soggetto che la detiene(27), si ritiene opportuno effettuare un'analisi anche delle caratteristiche economiche dei mercati rilevanti, attraverso la verifica di alcuni criteri aggiuntivi, quali: le barriere all'entrata e all'uscita, le barriere al cambiamento, le barriere all'espansione, le economie di scala, le economie di scopo, l'integrazione verticale, l'integrazione orizzontale, lo sviluppo della rete di distribuzione e vendita, i vincoli legislativi e regolamentari. 4.2.1. Barriere all'entrata e all'uscita 105. Le valutazioni sulle barriere all'entrata nei mercati in esame non possono prescindere dalla considerazione che nel settore delle telecomunicazioni esistono diverse modalita' di accesso. 106. A seconda della tipologia di accesso utilizzata dagli operatori si rileva un differente livello di barriere all'ingresso nel mercato del traffico telefonico locale, nazionale e fisso-mobile; e' opportuno, dunque, distinguere tra accesso indiretto (carrier selection o carrier preselection) e accesso diretto (unbundling del locai loop e fibra ottica). 107. La prima tipologia di accesso ha consentito ad un elevato numero di operatori di entrare nel mercato della telefonia vocale. Infatti, l'esistenza di un'offerta all'ingrosso per i diversi livelli di interconnessione ha permesso, anche ad operatori dotati di limitate infrastrutture proprie, di offrire traffico locale, nazionale e fisso-mobile su tutto il territorio nazionale sostenendo dei costi variabili in funzione della capillarita' dell'interconnessione. Il livello delle barriere all'ingresso, in questo caso, e' risultato relativamente contenuto. 108. Al contrario, per quanto riguarda l'accesso diretto ad oggi e' presente sul mercato un numero limitato di operatori. Infatti, per poter offrire un servizio di accesso diretto, un operatore deve essere in grado di sviluppare una propria rete che richiede ingenti investimenti difficilmente recuperabili in caso di uscita dal mercato (sunk costs) e tempi di realizzazione particolarmente lunghi. Oltre agli investimenti in infrastrutture di telecomunicazione gli operatori nuovi entranti devono sostenere anche elevati costi in attivita' commerciali di marketing e di vendita per la creazione di una base di clienti sufficientemente ampia; anche questi costi non sono facilmente recuperabili nell'ipotesi di uscita dal mercato. Nel caso della fornitura di accesso diretto si riscontra un piu' elevato grado di barriere all'entrata e all'uscita. 4.2.2. Barriere al cambiamento 109. L'analisi delle barriere al cambiamento e' importante ai fini di una corretta valutazione delle quote di mercato. 110. L'introduzione della number portability all'inizio del 2000 ha consentito di eliminare una potenziale barriera al cambiamento. 111. Per quanto concerne la clientela residenziale, sulla base di indagini di mercato si e' rilevato che: a) oltre 1'80% degli individui e' a conoscenza della possibilita' di fruire di servizi offerti da operatori concorrenti e su oltre il 25% delle famiglie e' stata rilevata la presenza di almeno un operatore alternativo; oltre il 50% delle famiglie dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di almeno due operatori alternativi a Telecom Italia; b) oltre i 3/4 degli individui ritengono di disporre di un livello sufficiente di informazioni riguardo agli operatori alternativi e considera che il cambiamento sia sostanzialmente facile; anche chi si e' abbonato a piu' operatori, poi ne ha privilegiato uno solo; c) circa il 20% delle famiglie pensa di cambiare operatore nel corso del 2004 (tasso di churn); il tasso di churn risulta lievemente piu' elevato nel caso dei clienti di Telecom Italia rispetto a quelli della concorrenza. 112. Per quanto attiene alla clientela non residenziale: a) oltre il 90% delle imprese e' a conoscenza della possibilita' di utilizzare operatori alternativi e su oltre il 25% delle imprese viene rilevata la presenza di almeno un operatore alternativo; la maggior parte delle imprese e' a conoscenza dell'esistenza di due operatori alternativi a Telecom Italia; b) i 3/4 delle imprese ritiene di disporre di un livello sufficiente di informazioni riguardo agli operatori alternativi e considera che il cambiamento sia sostanzialmente facile; c) poco meno di 1/4 delle imprese pensa di cambiare operatore nel corso del 2004 (tasso di churn); il tasso di churn risulta lievemente piu' elevato nel caso dei clienti di Telecom Italia rispetto a quelli della concorrenza. 113. Si rileva che la conoscenza di un'offerta di servizi alternativa rispetto all'operatore storico e' ampiamente diffusa e che gli individui che dichiarano di essere a conoscenza della possibilita' di distaccarsi completamente da Telecom Italia sono, nel caso della clientela residenziale, meno del 50%. Un numero ancora inferiore di individui e' consapevole delle implicazioni e condizioni di tale distacco. 114. Per le imprese occorre rilevare che possono esserci dei costi di migrazione legati alla complessita' del processo di cambiamento dell'operatore, anche se, per quanto riguarda i servizi di base, tali costi appaiono comunque marginali. 115. Si evidenzia che nel 2003 si e' assistito ad un consolidamento del numero di clienti in carrier preselection, come riportato anche nei grafici 7 e 8 del presente provvedimento. 4.2.3. Barriere all'espansione 116. Le barriere all'espansione da parte di operatori alternativi attivi sul mercato dei servizi a traffico sembrano essere riconducibili essenzialmente alla difficolta' di conquistare nuove quote di mercato. 117. Se da un lato e' emerso che la maggior parte dei clienti che non intende migrare dall'operatore storico ai nuovi operatori riconosce come il passaggio potrebbe potenzialmente condurre ad un risparmio; dall'altro, a causa del ridotto differenziale tariffario tra i diversi operatori, l'acquisizione di nuove quote di mercato da parte degli operatori alternativi appare sempre piu' difficile basandosi prevalentemente o su nuove offerte in grado di integrare differenti servizi o sulla pratica di livelli di sconto particolarmente significativi. 118. In questo contesto l'espansione della quota di mercato degli operatori alternativi appare fortemente legata alla capacita' di sviluppare una propria offerta integrata di servizi e arricchita con servizi diversi dalla telefonia vocale. 4.2.4. Economie di scala 119. Le economie di scala nel settore delle telecomunicazioni sono ritenute particolarmente importanti nella fase iniziale di sviluppo del traffico sui singoli punti di interconnessione. 120. L'esistenza di costi fissi (kit e link di interconnessione) richiede un volume di traffico minimo per poter ottimizzare i costi complessivi di interconnessione e generare adeguati margini; la presenza di economie di scala spinge gli operatori alternativi ad utilizzare la leva del prezzo non solo per saturare al meglio le risorse di rete e cercare di integrare sulle stesse infrastrutture il trasporto di diverse tipologie di traffico, ma anche per incrementare le proprie quote di mercato. I costi unitari decrescono anche in funzione della progressiva estensione dei punti di interconnessione e dello sviluppo della rete di trasporto. 121. In considerazione dell'attuale livello di sviluppo delle strutture di interconnessione degli operatori alternativi, si ritiene che ulteriori contenimenti dei costi unitari siano essenzialmente legati a maggiori incrementi dei volumi e ad interventi marginali sulla rete di trasporto. 122. Occorre comunque tener presente che, anche a fronte di una struttura di raccolta speculare rispetto a quella di Telecom Italia, l'operatore alternativo che opera in modalita' di accesso indiretto deve sostenere un livello aggiuntivo di commutazione almeno per alcune direttrici. Di conseguenza, la struttura dei costi del traffico di un operatore alternativo in accesso indiretto e' tipicamente superiore a quella di Telecom Italia. 4.2.5. Economie di scopo e integrazione orizzontale 123. La possibilita' di sfruttare le economie di scopo dipende in larga misura dalla capacita' di offrire un'ampia gamma di servizi che hanno in comune alcune componenti di costo; di conseguenza, le economie di scopo sono maggiori per l'operatore che e' in grado di veicolare il piu' ampio portafoglio di prodotti/servizi. 124. La possibilita' di sfruttare le economie di scopo e' minore nelle fasi di ingresso nel mercato, dal momento che non sempre gli operatori alternativi sono in grado di sostenere costi di sviluppo (ad esempio costi pubblicitari, commerciali di marketing e vendita) per un'ampia gamma di servizi. 125. Le economie di scopo per il consolidamento del contesto concorrenziale tendono, inoltre, ad essere strettamente correlate alla dimensione dell'impresa e alla sua capacita' di generare elevati ricavi unitari per cliente. 126. Le economie di scopo sono rilevabili non tanto nell'offerta bundled delle diverse tipologie di traffico, quanto nell'integrazione tra il traffico ed altri servizi (ad esempio quelli a valore aggiunto). 127. Anche nel caso dell'integrazione orizzontale, gli operatori con un elevato livello di integrazione possono disporre di un vantaggio competitivo. In una situazione nella quale l'acquisto di un servizio e' strettamente dipendente dall'acquisto di un altro servizio (come i servizi aggiuntivi), una posizione di leadership di costo sul primo puo' essere utilizzata per fare leva sull'altro servizio attraverso il meccanismo del bundling, ovvero rendendo gli acquisti dei due servizi interdipendenti. 128. Telecom Italia presenta un elevato livello di integrazione orizzontale per quanto riguarda l'offerta di servizi su rete fissa e la sua offerta e' di fatto la piu' articolata oggi disponibile sul mercato delle telecomunicazioni, in particolare, per i servizi supplementari e accessori. 4.2.6. Integrazione verticale 129. L'esistenza di situazioni di significativo potere nel mercato a monte (all'ingrosso) puo' influenzare in modo rilevante il livello concorrenziale nei mercati a valle (al dettaglio). In altri termini, l'eventuale difficolta' di accesso alle risorse all'ingrosso, ovvero la difficolta' di accesso a condizioni concorrenziali, puo' accentuare le barriere all'ingresso sul mercato al dettaglio. 130. In una situazione di forte integrazione verticale si possono generare situazioni di comportamenti anticoncorrenziali per la riduzione, ad esempio, della forbice tra il prezzo al dettaglio e quello all'ingrosso con la conseguente diminuzione dei margini dei concorrenti (c.d. price squeeze) e il relativo abbassamento del loro livello di interesse al mercato. 131. Anche gli operatori alternativi con propria infrastruttura di rete possono beneficiare degli effetti dell'integrazione verticale, sebbene nessuno con la stessa intensita' verificabile nel caso dell'operatore storico, in quanto permane l'utilizzo di alcune componenti di rete di Telecom Italia. 132. Nei mercati del traffico al dettaglio il livello di integrazione verticale con i mercati del traffico all'ingrosso puo' rappresentare un significativo vantaggio competitivo per Telecom Italia contribuendo a limitare in maniera significativa il grado di concorrenza nei mercati oggetto del presente documento. 4.2.7. Sviluppo della rete di distribuzione e di vendita 133. L'articolazione della struttura di vendita di Telecom Italia appare essere la piu' capillare (con strutture dirette e indirette) ed estesa sul territorio; essa consente una maggiore efficacia dell'azione commerciale che beneficia anche degli effetti indiretti delle iniziative promozionali e pubblicitarie di entita' assolutamente superiore rispetto a quelle dei concorrenti. 4.2.8. Vincoli legislativi e regolamentari 134. Nell'ambito del nuovo quadro regolamentare, il passaggio dal regime delle licenze a quello autorizzatorio riduce il livello delle barriere di tipo legislativo e regolamentare per l'ingresso sul mercato in oggetto. Tali barriere non sono quindi considerate come rilevanti ai fini dell'accesso al mercato. 4.3. Scenari di breve e medio periodo 135. Il 2003 e' stato caratterizzato dal consolidamento della quota di mercato di Telecom Italia e dal progressivo avvicinamento delle quote del secondo e del terzo operatore. 136. Nell'arco temporale in esame, si e' assistito ad una riduzione progressiva del differenziale di prezzo tra Telecom Italia e gli altri operatori, in una situazione complessiva di rallentamento della crescita dei volumi e di aumento del numero di clienti che aderiscono ad offerteflat e semiflat. 137. Sulla direttrice locale i margini di competizione sul prezzo rimangono ridotti, cosi' come sulla direttrice fisso-mobile vincolata dalle condizioni di terminazione verso reti mobili. Piu' accentuata e' la riduzione dei prezzi sulla direttrice nazionale con il consolidamento delle reti dei principali operatori alternativi. 138. Le previsioni per il biennio 2004-2005 degli analisti finanziari e di mercato sono di una possibile riduzione della quota di mercato di Telecom Italia, sebbene a tassi decisamente piu' ridotti rispetto al passato, in un contesto di progressiva contrazione dei volumi complessivi di traffico. La quota di mercato in valore rimane piu' alta rispetto a quella in volume, ma con un divario sempre meno rilevante. 139. Alla luce dell'attuale livello delle quote di mercato, del loro progressivo assestamento, nonche' delle caratteristiche economiche dei mercati analizzati appare improbabile che, in un'ottica di breve-medio periodo, la posizione di Telecom Italia subisca sostanziali cambiamenti. 4.4. Conclusioni 140. Alla luce delle analisi presentate si puo' concludere come solamente l'operatore Telecom Italia detenga una posizione di significativo potere di mercato nei seguenti mercati: 1) mercato dei servizi telefonici locali forniti in postazione fissa per clienti residenziali; 2) mercato dei servizi telefonici locali forniti in postazione fissa per clienti non residenziali; 3) mercato dei servizi telefonici nazionali forniti in postazione fissa per clienti residenziali; 4) mercato dei servizi telefonici nazionali forniti in postazione fissa per clienti non residenziali; 5) mercato dei servizi telefonici fisso-mobile forniti in postazione fissa per clienti residenziali; 6) mercato dei servizi telefonici fisso-mobile forniti in postazione fissa per clienti non residenziali. 4. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di identificare Telecom Italia quale unico operatore detentore di significativo potere di mercato nei sei mercati rilevanti? Le osservazioni degli operatori 141. Le posizioni espresse in consultazione dalla quasi totalita' degli operatori (AIIP, Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, H3G, MCI, Tele 2, Tiscali, Welcome Italia e Wind), sostanzialmente concordano con l'analisi svolta dall'Autorita' non solo con riferimento alle quote di mercato, ma anche sulla base degli altri criteri aggiuntivi esaminati. La posizione di un operatore (Telecom Italia) non conviene, invece, con la conclusione raggiunta dall'Autorita' ritenendo che le valutazioni addotte siano incomplete. La decisione dell'Autorita' di notificare lo stesso operatore non puo' basarsi solo sul criterio delle quote di mercato, mentre i criteri aggiunti non sono analizzati in modo adeguato. Le conclusioni dell'Autorita' 142. L'Autorita', con lettera del 22 novembre 2005, ha richiesto ai principali operatori sul mercato per i servizi telefonici al dettaglio ulteriori informazioni sui mercati in esame allo scopo di riesaminare le conclusioni raggiunte alla luce di dati aggiornati. Le quote di mercato relative al triennio 2003-2005 non sono direttamente comparabili con le quote di mercato del triennio 2000-2002. Cio' in considerazione del fatto che l'insieme di operatori che hanno fornito le consistenze in risposta alla lettera del 22 novembre 2005, non e' omogeneo all'insieme di operatori che hanno fornito i dati in fase di avvio delle analisi di mercato, in quanto alcuni operatori sono usciti dal mercato, mentre altri sono stati acquisiti. Pertanto, le quote di mercato sono state calcolate sulla base delle informazioni fornite dagli operatori Albacom, Atlantet, Eutelia, Fastweb, MCI, Tele 2, Telecom Italia, Tiscali, Welcome e Wind. 143. L'Autorita' ha esaminato l'andamento dei volumi e dei ricavi di traffico nei mercati di telefonia al fissa al dettaglio residenziale e non residenziale relativamente alle chiamate locali, nazionali e fisso-mobile per gli anni 2003, 2004 e 2005* (i dati relativi al 2005 sono stati stimati sulla base dei dati di preconsuntivo comunicati dagli operatori). I risultati dell'analisi sull'andamento del traffico mostrano una generale tendenza verso la riduzione, sia in termini di volumi che in termini di ricavi, sia nei mercati per i servizi di chiamata al dettaglio residenziale e non residenziale. ----> Vedere Tabella a pag. 72 del S.O. <---- 146. A fronte di una diminuzione del traffico in valore dei servizi telefonici al dettaglio tradizionali, vi e' stata nell'ultimo quadrimestre del 2005, un maggior sviluppo dei servizi VoIP. A riguardo, l'Autorita' ha richiesto agli operatori, con la lettera del 17 febbraio 2006, di fornire i dati di volume e di ricavo relativamente al traffico per i servizi VoIP da decade O distinti per tipologia di clientela, con lo scopo di acquisire informazioni circa lo sviluppo dei servizi a traffico offerti tramite tecnologie VoIP per gli anni 2004 e 2005 (i dati relativi al 2005 sono stati stimati sulla base dei dati di preconsuntivo comunicati dagli operatori). 147. Sebbene gia' nel 2001 vi fossero sul mercato offerte per servizi di traffico VoIP, la maggior parte degli operatori ha lanciato un offerta VoIP da decade O solo nell'ultimo quadrimestre del 2005. I dati di traffico raccolti nel 2003 e 2004 non davano evidenza della componente di traffico per i servizi VoIP da decade O. I volumi imputabili al traffico VoIP, ancora nel 2003, risultano ancora poco significative rispetto al traffico da servizi telefonici tradizionale. 148. I dati di traffico in volume realizzato nel 2005, attraverso l'impiego di tecnologie VoIP da decade 0, rappresenta circa il 2 % del traffico complessivo sia nel segmento residenziale che in quello non residenziale. Di tale valore percentuale il traffico attribuibile all'operatore dominante e' <l% in entrambe i segmenti del residenziale e non residenziale. 149. L' Autorita' si aspetta che nei prossimi 18 mesi si assistera' ad un ulteriore sviluppo del traffico VoIP da decade O che pur rendendo il mercato piu' dinamico, tuttavia, non si ritiene possa influire in maniera significativa sulle valutazioni in merito alla dominanza di Telecom Italia. 150. Alla luce dei dati aggiornati, l'Autorita' ha proceduto ad aggiornare le quote di mercato nei relativi mercati di telefonia al dettaglio. L'Autorita' evidenzia che i periodi 2000-2002 e 2003-2005 mostrano differenti dinamiche. 151. In particolare, nel triennio 2000-2002 si e' registrato una forte diminuzione della quota di mercato di Telecom Italia sia per i servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile in entrambe i segmenti del residenziale e non residenziale. Nel triennio 2000-2002 crescono operatori come Wind e Fastweb presenti in tutti i segmenti di mercato (seppure con caratteristiche diverse dei servizi offerti), sia operatori come Albacom e Tele 2 che tendono a specializzarsi per quanto riguarda il tipo di clientela (non residenziale il primo e residenziale il secondo). ----> Vedere Tabelle da pag. 74 a 76 del S.O. <---- 159. Inoltre in un mercato in calo, l'esistenza di switching cost pesano maggiormente che in un mercato in espansione e questo rende piu' facile per l'operatore dominante mantenere la propria quota di mercato. Infatti i vantaggi connessi ai minori prezzi unitari richiesti da un operatore alternativo sono minori in un mercato che diminuisce rispetto ad un mercato in espansione. 160. In conclusione, le analisi aggiornate hanno confermato per Telecom Italia quote di mercato stabilmente al di sopra del 50% nei mercati per i servizi di traffico residenziale e nei mercati per i servizi di traffico non residenziale, pertanto l'Autorita' ritiene necessario identificare Telecom Italia quale operatore con significativo potere di mercato nei mercati concernenti i servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali. 5. Definizione degli obblighi per le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato 5.1. Principi e riferimenti normativi per la definizione di obblighi regolamentari nei mercati rilevanti 161. Ai sensi del vigente quadro normativo, l'Autorita', individuati i mercati rilevanti, e' chiamata a imporre, mantenere, modificare o revocare gli obblighi regolamentari per le imprese in possesso di significativo potere di mercato in quei mercati in cui si e' riscontrata l'assenza di una concorrenza effettiva. 162. Si rammenta che le Direttive europee (in particolare, per i sei mercati in esame, la Direttiva Servizio Universale), la Raccomandazione (paragrafo 3.4.) e le Linee Guida (capitolo 4.) forniscono indicazioni chiare e dettagliate sul percorso che l'Autorita' segue per passare all'azione correttiva in caso di designazione di significativo potere di mercato. 163. L'Autorita' e' chiamata a verificare che ogni correttivo imposto sia compatibile con il "principio di proporzionalita'", ovvero che l'obbligo sia giustificato alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti con l'azione regolamentare di cui all'articolo 8 della Direttiva Quadro e agli articoli 4 e 13 del Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito "Codice"); tale principio e' ripreso dalle Linee Guida (paragrafo 117) e declinato, con specifico riferimento agli obblighi applicabili ai mercati al dettaglio, all'articolo 17, comma 2, della Direttiva Servizio Universale e all'articolo 67, comma 2, del Codice. Le Linee Guida forniscono, infine, indicazioni circa l'applicazione del concetto di proporzionalita' a livello comunitario (paragrafo 118). 164. La prassi corrente che si va instaurando a livello europeo, basata anche sulle indicazioni della Posizione Comune ERG, prevede, in aggiunta alla coerenza con gli obiettivi sopra richiamati, che l'Autorita' si premuri di disegnare strumenti applicativi che incentivino comportamenti virtuosi da parte delle imprese tenute al rispetto degli obblighi stessi. L'obiettivo del regolatore, in altri termini, deve essere quello di far si' che il pieno adempimento degli obblighi ex ante risulti preferibile rispetto agli eventuali interventi correttivi ex post. 165. A livello nazionale, l'articolo 13, comma 8, del Codice prevede, inoltre, che l'Autorita' effettui un'analisi di impatto regolamentare degli obblighi introdotti. 166. Una volta individuata una situazione di significativo potere di mercato in un mercato rilevante, l'Autorita' e' tenuta ad applicare almeno un obbligo regolamentare all'operatore dominante (paragrafo 114 delle Linee Guida). 167. Con specifico riferimento alle prime fasi di attuazione del nuovo quadro, in cui risultano ancora operanti gli obblighi regolamentari fissati ai sensi del quadro ONP (Open Network Provision), le Autorita' non potranno revocare gli obblighi preesistenti "[...] senza dimostrare chiaramente che detti obblighi hanno raggiunto lo scopo e non hanno piu' ragione di esistere [...]" (paragrafo 119 delle Linee Guida); l'attivita' di imposizione degli obblighi non puo', pertanto, prescindere da una verifica di coerenza del regime vigente con le condizioni concorrenziali che emergono dall'analisi dei singoli mercati rilevanti e si risolve sostanzialmente in una conferma ovvero in una modifica, un'integrazione o una rimozione dei vincoli preesistenti. 168. Un'ultima importante indicazione fornita dal nuovo quadro (articolo 17, comma 1, della direttiva Servizio Universale ed articolo 67, comma 1, del Codice) in relazione all'applicazione di obblighi regolamentari sui mercati riconducibili ai mercati n. 3 e n. 5 della Raccomandazione, e' quella secondo cui l'introduzione di obblighi aggiuntivi a livello di servizi al dettaglio potra' essere definita soltanto ove gli obblighi imposti sui mercati all'ingrosso non siano ritenuti sufficienti al conseguimento degli obiettivi del nuovo quadro. 169. In questo caso, la possibilita' di definire obblighi aggiuntivi e' amplissima: l'articolo 67, comma 2, del Codice segnala i principali ostacoli concorrenziali che possono incidere sui mercati al dettaglio (prezzi eccessivi e prezzi predatori, blocco o limiti nell'accesso al mercato da parte dei concorrenti, discriminazione tra clienti finali, indebito accorpamento dei servizi offerti, etc.) e indica in modo non tassativo alcuni possibili correttivi regolamentari (massimali di prezzo, controllo del singolo prezzo, obblighi di orientamento al costo, etc.); la condizione posta all'esercizio del potere regolamentare dell'Autorita' e' quella di definire obblighi e strumenti applicativi in linea con gli obiettivi del nuovo quadro. 170. In coerenza con i riferimenti sopra richiamati, l'Autorita' ha proceduto alla definizione degli obblighi regolamentari in capo a Telecom Italia, in ragione della posizione di significativo potere di mercato detenuta dalla medesima impresa sui mercati del traffico telefonico, riconducibili ai mercati n. 3 e n. 5 della Raccomandazione, in base alle seguenti valutazioni: a) analisi dei problemi concorrenziali connessi alla posizione dominante nei mercati rilevanti e insufficienza della regolamentazione a livello di mercato all'ingrosso (wholesale); b) valutazione degli obblighi applicati nel regime regolamentare ONP ed esigenza di integrazione degli stessi. 5.2. I problemi concorrenziali conseguenti alla posizione dominante sui mercati rilevanti e l'insufficienza degli obblighi regolamentari a livello di mercati all'ingrosso. 171. Il significativo potere di mercato accertato in capo a Telecom Italia nei sei mercati riconducibili ai mercati n. 3 e n. 5 della Raccomandazione, valutato congiuntamente con le specifiche condizioni concorrenziali riscontrate in detti mercati e con la posizione di significativo potere di mercato detenuta dalla medesima societa' nei relativi mercati di rete fissa all'ingrosso, costituisce il presupposto di possibili distorsioni e/o restrizioni della concorrenza. In proposito, sulla base della tradizionale tassonomia di natura antitrust, si individuano tre macro-aree afferenti ad una serie di comportamenti anticoncorrenziali tipici: a. estensione della dominanza in mercati verticalmente integrati; b. estensione della dominanza in mercati orizzontalmente integrati; c. dominanza sul singolo mercato. 5.2.1. Estensione della dominanza in mercati verticalmente integrati 172. In primo luogo, una serie di comportamenti anticoncorrenziali possono conseguire dalla concomitante posizione di dominanza detenuta da Telecom Italia sui mercati all'ingrosso dell'interconnessione e sui mercati al dettaglio, riconducibili ai mercati n. 3 e n. 5 della Raccomandazione. 173. La natura di operatore verticalmente integrato consente a Telecom Italia, agendo sulla disponibilita' e sulle condizioni di fornitura dei fattori produttivi indispensabili per le imprese concorrenti (elementi di rete e risorse correlate), di distorcere a proprio favore le dinamiche concorrenziali nei corrispondenti mercati al dettaglio. 174. Tra le fattispecie considerabili si annovera il possibile diniego di negoziare l'accesso ai fattori produttivi, piuttosto che la definizione di termini e condizioni contrattuali di fornitura irragionevoli, tali da tradursi in un sostanziale rifiuto a fornire detti input. 175. Altri comportamenti suscettibili di incidere sui mercati al dettaglio sono riferibili alle specifiche condizioni di fornitura degli input: tempi di provisioning e standard qualitativi discriminatori rispetto a quelli riconosciuti alle proprie divisioni commerciali, bundling di servizi/prestazioni che impongono al concorrente di acquistare prestazioni non necessarie e che si risolvono in un indebito aumento di costi, configurazioni tecniche che limitano la capacita' di differenziazione dei prodotti finali da parte delle imprese concorrenti. 176. Un altro filone di comportamenti anticoncorrenziali attuabili con l'integrazione verticale dell'operatore dominante e' quello del possibile scambio di informazioni tra le unita' organizzative preposte alla gestione della rete e le unita' organizzative commerciali di Telecom Italia che puo' creare condizioni discriminatorie sui mercati al dettaglio. 177. Al fine di ovviare ai comportamenti anticompetitivi connessi all'integrazione verticale, il nuovo quadro regolamentare mette a disposizione dell'Autorita' tutta una serie di obblighi quali: trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso ed uso degli elementi di rete, controllo dei prezzi e contabilita' dei costi. 178. Relativamente alla possibilita' per Telecom Italia di estendere sui mercati al dettaglio la propria posizione di dominanza detenuta anche sui mercati all'ingrosso, attraverso una modulazione delle relazioni tra i prezzi dei servizi all'ingrosso e quelli dei corrispondenti servizi al dettaglio, l'Autorita' e' chiamata ad intervenire al fine di evitare fenomeni di compressione dei margini a scapito delle imprese concorrenti tali da estromettere gli operatori alternativi dal mercato al dettaglio. Gli effetti di questi comportamenti (price squeeze) possono essere evitati mediante l'applicazione di strumenti di regolamentazione e controllo ex ante dei prezzi delle offerte al dettaglio dell'operatore dominante. 5.2.2. Estensione della dominanza su mercati orizzontalmente integrati. 179. Un operatore che risulta essere dominante su un determinato mercato al dettaglio potrebbe, ove non adeguatamente sottoposto a specifici obblighi di disgregazione dell'offerta e a controlli ex ante dei prezzi dei servizi che eroga, praticare offerte aggregate (cd. bundling dei servizi) in modo da creare condizioni di sussidio tra i servizi relativi al mercato in cui esso e' dominante (venduti a prezzi eccessivi) e i servizi potenzialmente concorrenziali (venduti a prezzi predatori). 5.2.3. Dominanza sul singolo mercato 180. A prescindere dai problemi concorrenziali conseguenti alla concomitante posizione dominante su due o piu' mercati (nella duplice accezione sopra descritta dell'integrazione verticale/orizzontale), la semplice posizione dominante su ciascuno dei sei mercati individuati costituisce comunque la condizione per una serie di comportamenti anticoncorrenziali. Vi e', infatti, la possibilita' di praticare comportamenti che ostacolino o impediscano l'ingresso di imprese concorrenti sul mercato in questione (ad. esempio mediante la definizione di condizioni contrattuali o tecniche che vincolino la liberta' di scelta del cliente finale), di definire condizioni economiche e di fornitura discriminatorie nel trattamento della clientela finale, di sfruttare la posizione dominante per definire insufficienti livelli di investimenti in infrastrutture e produrre, conseguentemente, un peggioramento della qualita' dei servizi finali. 181. Anche in ordine a questa serie di problemi, la regolamentazione dei mercati all'ingrosso non sembra sufficiente e va supportata da una puntuale disciplina a livello di servizi finali, indirizzata alla tutela della concorrenza e dei consumatori finali. 5. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' circa l'individuazione dei possibili problemi concorrenziali connessi alla posizione di significativo potere di mercato detenuta da Telecom Italia nei sei mercati rilevanti individuati e circa l'insufficienza dei rimedi definiti dal nuovo quadro per i mercati all'ingrosso per assicurare condizioni concorrenziali nei predetti mercati al dettaglio? Le osservazioni degli operatori 182. Un operatore (Telecom Italia) ritiene che per la quasi totalita' dei comportamenti anticompetitivi considerati nella proposta di provvedimento, la posizione dell'Autorita' non sia in linea con la Posizione Comune sui rimedi adottata dall'ERG, laddove si considerano sufficienti i rimedi sui mercati all'ingrosso gia' in vigore. Inoltre l'operatore (Telecom Italia) ritiene che in sede di definizione dei rimedi sui mercati oggetto della presente consultazione l'Autorita' non ha tenuto in considerazione gli impegni assunti da Telecom Italia nel procedimento AGCM A351. 183. La maggior parte degli operatori (AIIP, Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI, Tele2, Tiscali, Welcome Italia e Wind) condivide l'orientamento dell'Autorita' circa l'individuazione dei possibili problemi concorrenziali connessi alla posizione di significativo potere di mercato detenuta da Telecom Italia. 184. Alcuni operatori, (Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) osservano anche che le valutazioni dell'Autorita' debbano tener conto delle informazioni raccolte dall'AGCM nell'ambito del provvedimento A351 in particolare in merito alle considerazioni circa le differenti condizioni tecniche ed economiche praticate da TI alle sue divisioni commerciali per l'acquisto di fattori produttivi che renderebbero l'offerta non replicabile e l'estensione della dominanza da parte di Telecom Italia su mercati orizzontalmente integrati. Gli operatori concordano con l'Autorita' nel ritenere insufficiente la sola imposizione di obblighi nei mercati all'ingrosso per garantire la tutela dei consumatori e del processo competitivo sia per l'elevata capacita' di Telecom Italia di adottare comportamenti anticompetitivi in termini di strategie di discriminazione di prezzo, di trasparenza delle condizioni economiche e tecniche nelle offerte commerciali, di fissazione di prezzi predatori, di aggregazione di offerte di servizi che abbiano per effetto la restrizione della concorrenza, e chiedono di confermare l'attuale normativa rafforzandola con ulteriori obblighi a carico dell'operatore dominante e soprattutto rendendo piu' efficace l'azione di controllo sinora svolta dall'Autorita'. 185. Inoltre, altri operatori (Tele2 e Welcome Italia), ritengono necessario introdurre un obbligo per la fornitura del servizio di canone in affitto (Wholesale Line Rental - WLR), mentre un operatore (AIIP) richiede l'introduzione di strumenti di regolamentazione nei mercati a monte, in specie l'obbligo di pubblicazione di un'offerta di bitstream a condizioni economiche cost plus. Le conclusioni dell'Autorita' 186. Come evidenziato dall'analisi, i principali problemi concorrenziali nei mercati dei servizi di traffico locale, nazionale e fisso-mobile residenziale e non residenziale possono derivare dall'integrazione verticale e orizzontale dell'operatore notificato, nonche' dalle caratteristiche strutturali del mercato. 187. L'Autorita' ritiene che nei mercati in esame si possa riconoscere un potere di mercato di Telecom Italia in quanto operatore verticalmente integrato che, controllando la fornitura di un input essenziale potrebbe, in virtu' di tale peculiare condizione, porre in essere condotte finalizzate ad impedire che si sviluppi un adeguato livello di concorrenza nell'offerta dei servizi ai clienti finali. 188. Inoltre potrebbe estendere la propria dominanza sui mercati orizzontalmente collegati o ancora adottare comportamenti anticompetitivi atti ad elevare le barriere all'ingresso e a trasferire il proprio potere nel mercato a valle. 189. In assenza di intervento regolamentare, i potenziali problemi concorrenziali che potrebbero derivare dalla posizione di dominanza detenuta da Telecom Italia simultaneamente nei mercati all'ingrosso della raccolta, del transito e della terminazione attengono ai vantaggi derivanti dal controllo della fornitura di un input essenziale, attraverso la commercializzazione di offerte congiunte di servizi diversi, livelli di prezzo e di qualita' non replicabili da parte dei concorrenti, discriminazione nelle condizioni di offerta praticate alla clientela finale e sussidi incrociati. 190. Avendo rilevato l'esistenza di siffatti problemi concorrenziali e dei servizi di traffico locale, nazionale e fisso-mobile residenziale e non residenziale ed, avendo esaminato i comportamenti che un operatore in posizione dominante avrebbe modo di porre in essere, l'Autorita' ritiene necessaria l'imposizione di specifici obblighi sui mercati al dettaglio. 191. In linea con quanto previsto dalla Posizione Comune sui rimedi adottata dall'ERG, l'Autorita' ritiene che le misure adottate sui mercati all'ingrosso non siano da sole sufficienti ad impedire che Telecom Italia adotti dei comportamenti anticompetitivi ai danni della concorrenza e del cliente finale. Sebbene sui corrispondenti mercati all'ingrosso esista un obbligo di fornitura nel mercato a monte, l'operatore integrato, non potendo impedire l'accesso all'input essenziale, potrebbe attuare pratiche direttamente volte ad alterare le dinamiche concorrenziali del mercato a valle. In tal caso, i comportamenti dell'operatore integrato potrebbero impedire che nel mercato a valle si creino condizioni economiche e tecniche tali da permettere la diffusione di offerte concorrenti. In particolare, potrebbero essere attuati comportamenti anticoncorrenziali basati sulla maggiore disponibilita' di informazioni tecniche e commerciali dell'operatore integrato, quali offerte congiunte di servizi diversi, livelli di prezzo e di qualita' non replicabili da parte dei concorrenti, discriminazione nelle condizioni di offerta praticate alla clientela finale e sussidi incrociati. 192. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della direttiva Servizio Universale ed articolo 67, comma 1, del Codice, in relazione all'applicazione di obblighi regolamentari nei mercati destinati agli utenti finali, l'introduzione di obblighi a livello di servizi al dettaglio puo' essere definita ove gli obblighi imposti sui mercati all'ingrosso non siano ritenuti sufficienti al conseguimento degli obiettivi del nuovo quadro. Di conseguenza, nel confermare la necessita' di una regolamentazione dei servizi all'ingrosso della raccolta, del transito e della terminazione, l'Autorita' non ritiene tali misure sufficienti a consentire, da sole, un efficiente sviluppo della concorrenza sui mercati per i servizi telefonici al dettaglio. 193. Al fine di prevenire comportamenti anticoncorrenziali, l'Autorita' ritiene di dover intervenire nei mercati al dettaglio in esame promuovendo la concorrenza sull'accesso e garantendo il controllo delle tariffe al dettaglio attraverso la regolamentazione del prezzo massimo (price cap) e attraverso la regolamentazione del prezzo minimo (price floor). 194. Pertanto, l'Autorita' ritiene opportuno imporre in capo a Telecom Italia i seguenti obblighi sui mercati per i servizi di traffico locale nazionale e fisso mobile residenziale e non residenziale: a) obbligo di contabilita' dei costi; b) obbligo di controllo dei prezzi praticati ai clienti residenziali e non residenziali; c) obbligo di non privilegiare ingiustamente determinati utenti finali; d) obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti; e) obbligo di trasparenza e pubblicazione delle informazioni; f) obbligo di selezione del vettore e preselezione del vettore. 195. In merito alle richieste degli OLO di tener conto delle risultanze istruttorie del provvedimento AGCM A351, l'Autorita' ha tenuto in massimo conto le considerazioni ivi contenute, in merito ai comportamenti anticoncorrenziali tenuti da Telecom Italia sia nella definizione delle condizioni tecniche ed economiche, che renderebbero l'offerta non replicabile, che sull'estensione della dominanza da parte di Telecom Italia su mercati orizzontalmente integrati. 196. In merito alle richieste di Tele2 e Welcome Italia circa la necessita' di introdurre un obbligo per la fornitura del servizio di WLR, l'Autorita', richiama che l'introduzione del servizio di rivendita del canone all'ingrosso (WLR-Wholesale Line Rental) - ovvero l'offerta di linee di accesso da parte dell'operatore proprietario della rete agli operatori concorrenti - si inquadra nell'ambito dei criteri per la promozione della concorrenza sui mercati dell'accesso, di cui alle analisi dei mercati 1 e 2. 197. Per quanto riguarda, inoltre, la richiesta di AIIP sull'introduzione dell'obbligo di pubblicazione di un'offerta di bitstream, si rileva che tale argomento non rientra nelle problematiche relative ai mercati per i servizi telefonici locali, nazionali, fisso-mobile destinati sia alla clientela residenziale che non residenziale. 198. In merito alle valutazioni piu' volte avanzate dalla maggior parte degli operatori sulla necessita' di la richiesta di salvaguardare gli obblighi di CS e CPS, l'Autorita' ribadisce l'esigenza di imporre gli obblighi relativi alla selezione del vettore agli operatori con significativo potere di mercato nella fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa (CS/CPS - Carrier Selection e Carrier Pre Selection). 199. L'Autorita' ritiene che gli obblighi imposti non siano sufficienti ad impedire a Telecom Italia di comportarsi in maniera indipendente dai concorrenti e dai clienti. Pertanto, osservata la dominanza di Telecom Italia nei mercati al dettaglio in esame, l'Autorita' valuta che ricorrano le condizioni, che consentono l'utenza di poter scegliere le offerte di operatori alternativi, per l'imposizione dell'obbligo di selezione (Carrier Selection) e preselezione (Carrier Pre Selection) del vettore, sui mercati in esame, ai sensi dell'art. 69 del Codice ed in base alle condizioni disposte nel provvedimento relativo all'analisi dei mercati dei servizi di raccolta, transito e terminazione (mercati n.8, n.9 e n.10). 200. In merito alle valutazioni piu' volte avanzate da alcuni operatori (AIIP) sulla necessita' di un intervento dell'Autorita' in merito alla regolamentazione dei servizi offerti in tecnologia VoIP, l'Autorita' osserva quanto segue. 201. Tenuto conto del relativo stadio di sviluppo del servizio nell'orizzonte temporale di riferimento della presente analisi, l'Autorita' considera che un'eventuale regolamentazione ex-ante sui servizi VoIP potra' eventualmente essere oggetto di uno specifico procedimento, che abbia come scopo quello di valutare l'imposizione di obblighi di trasparenza e controllo dei prezzi delle offerte commerciali VoIP in decade 0, ai fini della replicabilita' tecnico-economica delle offerte da parte dei concorrenti. In considerazione della sostanziale equivalenza del servizio VoIP in decade O con il servizio tradizionale di telefonia, l'Autorita' ritiene, pertanto, di valutare l'opportunita' di applicare le medesime modalita' di controllo dei prezzi previste per le offerte a traffico, nelle more della definizione di specifiche modalita' di interconnessione IP e di fornitura dei servizi di interconnessione in modalita' VoIP. 5.3. Valutazione del quadro regolamentare. 202. Al fine di tutelare gli utenti finali e la concorrenza all'interno dei mercati definiti nel capitolo 2 della presente proposta di provvedimento, l'Autorita' ritiene di imporre nei confronti dell'operatore detentore di significativo potere di mercato obblighi volti a: a) prevenire l'applicazione ai servizi al dettaglio di prezzi eccessivi, b) impedire la fissazione di prezzi predatori che limitino la concorrenza, c) proibire l'aggregazione di offerte di servizi che abbiano per effetto la restrizione della concorrenza, d) garantire la trasparenza e la pubblicazione delle informazioni e delle condizioni di offerta. 203. L'efficace applicazione di tali obblighi presuppone anche la definizione di adeguati sistemi di contabilita' dei costi e di separazione contabile, finalizzati a verificare la non discriminazione e la parita' di trattamento interna-esterna, nonche' di obblighi di comunicazione anticipata delle condizioni economiche di offerta dei servizi. 204. L'Autorita', tenuto conto dei rimedi introdotti ai sensi del regime ONP (ancora in vigore, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva Servizio Universale recepita dall'art. 66 del Codice) ed anche alla luce degli esiti delle analisi effettuate sui sei mercati, ritiene opportuno riconfermare tali obblighi apportando, tuttavia, delle integrazioni. 5.3.1. Obbligo di non applicare prezzi eccessivi. Il regime di Price Cap. 205. Con la delibera n. 171/99 i prezzi dei servizi di telefonia vocale praticati da Telecom Italia sono stati assoggettati per il triennio 2000-2002 a un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi massimi (price cap), con l'obiettivo di stimolare, nella fase di transizione verso un mercato concorrenziale, la rimodulazione dei prezzi dell'operatore ex-monopolista, laddove le dinamiche competitive risultavano ancora embrionali, ed ottenere, al contempo, livelli di prezzo volti a tutelare la clientela che utilizzava le offerte generalizzate. Il meccanismo di funzionamento del price cap e' stato successivamente rivisto con le delibere n. 847/00/CONS e n. 469/01/CONS. 206. Allo scadere del primo triennio di applicazione del meccanismo, l'Autorita' con la delibera n. 289/03/CONS ha rilevato, sulla base delle analisi di mercato condotte, la necessita' di mantenere per il periodo 2003-2006 gli obblighi di controllo dei prezzi massimi dei servizi al dettaglio di telefonia vocale, con l'impegno di rivedere l'intera materia alla luce degli esiti delle analisi di mercato previste dal nuovo quadro normativo (art. 6, comma 1, della delibera n. 289/03/CONS). 207. In ragione del differente grado di sviluppo concorrenziale dei diversi servizi sottoposti al vincolo di price cap, si e' peraltro provveduto a modificare la composizione dei panieri di riferimento. In particolare, l'Autorita' ha riscontrato per i servizi a traffico un certo dinamismo nello sviluppo di offerte concorrenti. 208. Conseguentemente, la soluzione adottata e' stata quella di definire tre panieri distinti (servizi di accesso, servizi a traffico commutato e chiamate fisso-mobile), la cui valorizzazione, effettuata con i prezzi del listino generalizzato e pesata attraverso i rispettivi panieri di consumo, e' stata sottoposta ad uno specifico price cap, elaborato sulla base delle condizioni concorrenziali presenti nel relativo segmento. 209. A valle delle analisi di mercato contenute nel presente provvedimento, la rimodulazione del meccanismo di price cap da effettuare in coerenza con la nuova segmentazione dei mercati, si pone, in realta', in piena continuita' con l'intervento operato dall'Autorita' nel 2003 con la delibera n. 289/03/CONS che ha consentito di definire dinamiche ancora piu' specificamente dettagliate in base alle diverse condizioni concorrenziali presenti nei singoli mercati individuati e nel rispetto degli obblighi di proporzionalita'. 210. L'Autorita' ha rilevato che, nonostante la sensibile crescita negli ultimi anni della concorrenza effettiva nei servizi a traffico di telefonia vocale, i prezzi praticati da Telecom Italia per gli stessi servizi si sono attestati intorno ai vincoli complessivi del price cap fissati dall'Autorita' a partire dal 2000. 211. Sulla base di quanto premesso, l'Autorita' ritiene giustificato e proporzionato mantenere gli obblighi in capo a Telecom Italia previsti dalla delibera n. 289/03/CONS, che rinvia anche alle delibere n. 171/99, n. 847/00/CONS (revisione dei valori del price cap) e n. 469/01/CONS (modifiche in seguito all'introduzione dell'euro), concernente il meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi massimi dei servizi a traffico di telefonia vocale sino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui alla successiva fase di analisi dei mercati e verifica della regolamentazione di cui all'art. 19 del Codice. 6. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' circa la giustificazione e la proporzionalita' del mantenimento degli obblighi previsti dalla delibera n. 289/03/CONS, mediante un adeguamento degli stessi ai mercati rilevanti individuati? 7. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di mantenere gli obblighi concernenti la durata del meccanismo di price cap fino al completamento delle successive analisi di mercato da effettuare con le modalita' e i tempi previsti dall'art. 19 del Codice? Le osservazioni degli operatori 212. Un operatore (Telecom Italia) sostiene che l'esistenza del meccanismo di network cap sul mercato all'ingrosso, che riduce di anno in anno i prezzi dei servizi di interconnessione, e la pressione concorrenziale sui mercati al dettaglio rendono superfluo il meccanismo di price cap. L'operatore non condivide l'orientamento dell'Autorita' circa il mantenimento degli obblighi di price cap, e auspica l'eliminazione o una forte attenuazione del vincolo di price cap per il traffico commutato nazionale e per la retention del traffico fisso-mobile. 213. Alcuni operatori (MCI ,Tele 2 e Welcome Italia) non ritengono necessaria l'applicazione del price cap; un operatore ritiene che se si implementeranno sufficienti misure a garanzia dello sviluppo della concorrenza il meccanismo del price cap puo' essere eliminato. Gli altri due operatori ritengono inefficace la regolamentazione di tipo price cap nei riguardi dei mercati n.3 e n.5 contraddistinti da un elevato grado di concorrenza e propongono di revocare gli obblighi previsti dalla delibera 289/03/CONS nella parte relativa al controllo dei prezzi massimi del paniere b (dei servizi a traffico commutato) e del paniere c (delle chiamate fisso-mobile). Tali operatori al contrario ribadiscono la necessita' che siano mantenuti i test sul controllo dei prezzi che definiscono le soglie dei prezzi minimi, al fine di impedire all'operatore di rete fissa verticalmente integrato di offrire prezzi alla clientela finale che si collochino al di sotto dei costi sottostanti l'erogazione del servizio, e soprattutto della base costi accessibile a soggetti nuovi entranti sulla base del listino di interconnessione, con evidenti effetti di esclusione dal mercato. 214. Alcuni operatori (Telecom Italia, Tele 2 e Welcome Italia) non condividono l'orientamento dell'Autorita' di mantenere gli obblighi concernenti la durata del meccanismo di price cap fino al completamento delle successive analisi di mercato, da effettuare con le modalita' e tempi previsti dall'art.19 del Codice, concernenti il meccanismo di controllo dei prezzi massimi (price cap) previsti dalla delibera 289/03/CONS. Un operatore (Telecom Italia), in particolare, applicherebbe l'introduzione di una "sunset clause", che stabilisca l'abrogazione definitiva del price cap al termine del periodo 2003-06 stabilito dalla delibera 289/03/CONS e dalla delibera 47/03/CONS. 215. Un operatore (Vodafone) condivide l'orientamento dell'Autorita' nel voler confermare gli attuali obblighi in capo a Telecom Italia. Anche altri operatori (Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) concordano nel mantenere l'impostazione attuale del meccanismo del price cap. 216. Gli operatori (Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) condividono l'orientamento espresso dall'Autorita' in merito al mantenimento del meccanismo di price cap fino al completamento delle successive analisi di mercato. Un operatore (Vodafone) ritiene necessario che il regime di controllo dei prezzi ex delibera 289/03/CONS deve essere espressamente esteso sino all'anno 2007. Le conclusioni dell'Autorita' 217. L'obbligo di non applicare prezzi eccessivi determinati dai possibili problemi concorrenziali connessi alla posizione di significativo potere di mercato detenuta da Telecom Italia sui mercati per i servizi al dettaglio di accesso e di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile e' stato previsto dall'Autorita', con delibera n. 171/99 (successivamente rivisto con le delibere n. 847/00/CONS e n. 469/01/CONS). L'Autorita' ribadisce che il meccanismo di regolamentazione del prezzo massimo e' volto a realizzare il principio generale del massimo beneficio per l'utenza, attraverso riduzioni programmate dei prezzi dei servizi chiamata locale, nazionale e fisso-mobile (residenziali e non residenziali) e, contemporaneamente, ad incentivare l'operatore dominante a diventare sempre piu' efficiente garantendo l'obbiettivo di una struttura tariffaria orientata ai costi. 218. In una fase di transizione da un mercato monopolistico ad un mercato concorrenziale siffatto meccanismo, mira ad evitare che sui mercati dei servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile si mantengano prezzi monopolistici che potrebbero favorire l'entrata di concorrenti inefficienti. Il mantenimento del price cap nella fase di transizione in cui il peso dell'operatore dominante e' sostanziale, favorisce una struttura di mercato competitiva ed efficiente. 219. L'Autorita' evidenzia, che le prime delibere sul price cap disciplinavano appunto l'esigenza di controllo dei prezzi massimi tipiche della fase di transizione da un contesto monopolistico ad un mercato concorrenziale, laddove le dinamiche competitive risultavano ancora embrionali nella generalita' dei segmenti di mercato. La successiva delibera n. 289/03/CONS, rilevando ancora la necessita' di mantenere gli obblighi di controllo dei prezzi massimi dei servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile (per il periodo 2003-2006), differenzia il vincolo di price cap in ragione del differente grado di sviluppo concorrenziale dei diversi servizi e rinvia al completamento delle analisi di mercato previste dal nuovo quadro regolamentare, la revisione dei vincoli di price cap. 220. Nell'ambito delle analisi di mercato l'Autorita' ha verificato la sensibile crescita negli ultimi anni della concorrenza effettiva nei servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile e la diminuzione dei prezzi praticati da Telecom Italia per gli stessi servizi. Tuttavia, l'analisi dei mercati dei servizi chiamata locale, nazionale e fisso-mobile in esame mostra che l'attuale struttura di detti mercati e' ancora contraddistinta da un rilevante dominanza dell'operatore notificato e che occorre una regolamentazione ex-ante per evitare i rischi connessi allo sfruttamento del potere di mercato da parte di tale operatore. 221. L'Autorita' riconosce che i rischi derivanti da tali comportamenti possano tradursi nella definizione di prezzi eccessivi, e ritiene necessario confermare gli obblighi di price cap per i servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile residenziale e non residenziale di cui alla delibera 289/03/CONS. 222. Per quanto riguarda la determinazione del cap, ovverosia del limite massimo di variazione percentuale annuale consentita per i prezzi dei servizi di traffico l'Autorita' osserva che i prezzi dei servizi di traffico praticati da Telecom Italia consentono il pieno recupero dei costi sottostanti il servizio, inclusa una congrua remunerazione del capitale investito. Il meccanismo di controllo della variazione percentuale annuale programmata dei prezzi dei servizi di traffico deve pertanto garantire una fondamentale stabilita' dei prezzi nel corso dei prossimi anni. 223. Pertanto, l'Autorita' identifica conformemente all'art 2 della delibera 289/03/CONS seguenti panieri dei servizi di: a. chiamata locale e nazionale residenziale; b. chiamata locale e nazionale non residenziale; c. chiamata fisso-mobile residenziale (per la sola quota di retention); d. chiamata fisso-mobile non residenziale (per la sola quota di retention). 224. Il paniere dei consumi di riferimento e' dato dalle informazioni di consumo distinte per utenze residenziali e affari, per servizio, per fasce orarie e per diverse modalita' di tariffazione. 225. L'Autorita' ritiene giustificato e proporzionato mantenere gli obblighi in capo a Telecom Italia previsti dalla delibera n. 171/99/CONS e successive modifiche, concernente il meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi massimi dei servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile in postazione fissa per i clienti residenziali e non residenziali sino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui alla successiva fase di analisi dei mercati e verifica della regolamentazione di cui all'art. 19 del Codice. 226. L'articolo 19, comma 2, del Codice sancisce che le analisi di mercato sono effettuate: "...b) a seguito di ogni aggiornamento delle raccomandazioni, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione; c) in ogni caso, ogni diciotto mesi". Il Codice, pertanto, stabilisce il limite massimo di validita' degli obblighi imposti a seguito delle analisi di mercato. L'Autorita' avrebbe modo dunque di modulare gli obblighi esclusivamente nell'ambito dell'orizzonte temporale di riferimento della presente analisi. Pertanto l'Autorita' ritiene di opportuno definire l'applicazione di tale meccanismo limitatamente al prossimo triennio, salvo la possibilita' di revisione del periodo di applicazione di tale misura nell'ambito delle successive analisi di mercato. 227. Con riferimento, quindi, alla richiesta di Telecom Italia di introdurre una "sunset clause", che stabilisca l'abrogazione definitiva del price cap, l'Autorita' ritiene che nell'ambito della presente analisi si sia data evidenza dell'esistenza di un livello di concorrenza non sufficiente da abolire il controllo dei prezzi massimi dei servizi in esame, tenuto conto della posizione di dominanza dell'operatore notificato anche nei corrispondenti mercati all'ingrosso. Pertanto, non si ritiene che la posizione di Telecom Italia possa essere condivisa dall'Autorita'. 228. L'Autorita' ritiene, quindi, che il controllo dei prezzi realizzato con il meccanismo del price cap nella misura appena indicata sia proporzionato in quanto impedisce la formazione di prezzi ingiustificatamente elevati e si applica esclusivamente ai servizi oggetto della presente analisi. (Testo della consultazione pubblica, di cui alla delibera n. 410/04/CONS) 229. In particolare, per quanto riguarda il paniere dei servizi a traffico commutato (composto dai servizi di telefonia distrettuale e interdistrettuale), con la delibera n. 289/03/CONS e' stato introdotto un cap "di salvaguardia", onde evitare che in caso di eventuali cambiamenti del contesto concorrenziale Telecom Italia potesse incrementare i propri prezzi al dettaglio e trarre maggiore profitti a danno dell'utenza finale. Il controllo pluriennale dei prezzi massimi dei servizi a traffico di telefonia vocale pertanto e' stato fissato, ad eccezione delle chiamate fisso-mobile, in una variazione percentuale annuale del tipo IPC - IPC (dove per IPC si intende l'Indice dei Prezzi al Consumo) dei prezzi al dettaglio praticati da Telecom Italia per l'intero periodo di vigenza del cap. 230. Alla luce delle risultanze dell'analisi di mercato, che hanno condotto ad identificare Telecom Italia quale unico operatore detentore di un significativo potere di mercato all'interno dei quattro mercati rilevanti (locale residenziale, locale non residenziale, nazionale residenziale e nazionale non residenziale) e in considerazione degli andamenti delle quote di mercato di Telecom Italia per le quali nel primo semestre 2003 si registra per la clientela residenziale un consolidamento o lievi riduzioni e per la clientela non residenziale dei recuperi delle quote, l'Autorita' ritiene opportuno confermare il price cap per il paniere dei servizi a traffico commutato cosi' come indicato nella delibera n. 289/03/CONS. 8. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di mantenere la variazione percentuale annuale programmata per i prezzi dei servizi contenuti nel paniere dei servizi a traffico commutato nella misura di IPC - IPC? Le osservazioni degli operatori 231. Un operatore (Telecom Italia), in via subordinata al mancato accoglimento da parte dell'Autorita' della richiesta di abrogazione del price cap, individua (anche sulla base dei confronti internazionali), quella che considera una "proporzionata" variazione percentuale annuale programmata per i prezzi dei servizi contenuti nel paniere dei servizi a traffico commutato, tenuto conto dello stato di maturita' del mercato e allo sviluppo della concorrenza. 232. Anche alcuni operatori (Tele 2 e Welcome Italia) non condividono l'orientamento dell'Autorita' di mantenere gli obblighi concernenti il meccanismo di controllo dei prezzi massimi ("price cap") previsti dalla delibera 289/03/CONS per le ragioni esposte nella domanda n. 6. 233. Mentre gli operatori (Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Vodafone e Wind) condividono l'orientamento dell'Autorita' di mantenere la variazione percentuale annuale programmata per i prezzi dei servizi contenuti nel paniere dei servizi a traffico commutato nella misura di IPC-IPC. Le conclusioni dell'Autorita' 234. L'Autorita' considerato i risultati delle analisi svolte, che hanno evidenziato quote di mercato al di sopra del 60% per l'operatore dominante nei mercati per i servizi di chiamata locale e nazionale, distinti per clientela residenziale e non residenziale, ritiene necessario mantenere il controllo regolamentare dei prezzi al fine di tutelare i consumatori che accedono alle offerta generalizzata della stessa. 235. Per quanto riguarda la determinazione del cap, ovverosia del limite massimo di variazione percentuale annuale consentita per i prezzi dei servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile residenziale e non residenziale, l'Autorita' osserva che i prezzi dell'offerta generalizzata praticata da Telecom Italia consentono il pieno recupero dei costi sottostanti il servizio, inclusa una congrua remunerazione del capitale investito. Il meccanismo di controllo della variazione percentuale annuale programmata dei prezzi dei servizi di chiamata in esame deve pertanto garantire una fondamentale stabilita' dei prezzi nel corso dei prossimi anni. 236. L'Autorita' ritiene che l'obiettivo della diminuzione dei prezzi possa essere mantenuta, date le previsioni sulla dinamica dell'inflazione e senza penalizzare gli operatori, con i seguenti vincoli per quanto riguarda i panieri di consumo dei servizi di chiamata locale e nazionale: a) la variazione percentuale annua programmata dei prezzi del paniere dei servizi di chiamata locale e nazionale per i clienti residenziali e' fissata in IPC - IPC; b) la variazione percentuale annua programmata dei prezzi del paniere dei servizi di chiamata locale e nazionale per i clienti non residenziali e' fissata in IPC - IPC. 237. L'Autorita' ritiene, tuttavia, che possa essere operato un allentamento del vincolo sui servizi di chiamata locale e nazionale condizionato alla verifica del miglioramento della qualita' dei servizi offerti da Telecom Italia, anche in considerazione dei benefici di cui potrebbero godere gli utenti a fronte di investimenti da parte di Telecom Italia volti al potenziamento dei livelli di qualita' nella fornitura del servizio. 238. Si ritiene, pertanto, che i vincoli per i servizi di chiamata locale e nazionale per i clienti residenziali e non residenziali sono stabiliti in IPC-0 qualora l'Autorita' verifichi, a inizio di ogni anno di applicazione del meccanismo di cap, che l'impresa abbia effettuato investimenti finalizzati al miglioramento degli obiettivi di qualita' dei servizi di telefonia vocale fissa e del servizio universale. A tal fine, vengono presi a riferimento i valori degli indicatori di qualita', in linea con la "Direttiva in materia di qualita' e carte dei servizi di telefonia vocale fissa ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249", approvata con delibera n. 254/04/CSP. Il parziale allentamento del vincolo di price cap , che cosi' viene a determinarsi per i servizi di chiamata locale e nazionale, si ritiene contribuisca anche a sostenere la competizione nel medio-lungo periodo, ossia quella basata sullo sviluppo di proprie infrastrutture. Tale misura appare in linea con quanto stabilito dall'Autorita' nel mercato della terminazione, laddove le dinamiche dei costi di Telecom Italia potrebbero subire delle incrementi alla luce degli obblighi in materia di determinazione dei prezzi massimi di terminazione reverse, praticati dagli operatori alternativi. 239. In altri termini, la dinamica di competizione di prezzo che ne risulterebbe, consentendo maggiori margini di profittabilita' agli operatori, permetterebbe ai concorrenti di Telecom Italia di acquisire risorse addizionali, necessarie alla loro strategia di investimento in infrastrutture. 240. Cio' anche in considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n.2, della legge n. 249 del 1997, attuata con delibera 179/03/CSP (di approvazione della direttiva generale in materia di qualita' e carte dei servizi di telecomunicazioni), l'Autorita' e' chiamata a verificare il rispetto degli standard qualitativi e tecnici delle condizioni di uso dei servizi e che il price cap, come osservato anche nella delibera n. 289/03/CONS, si inquadra nei meccanismi atti a garantire il principio generale del massimo beneficio per l'utenza (da declinare sul piano della scelta, della qualita' e dei prezzi dei servizi), riaffermato dalla direttiva 2002/21 /CE. 241. L'Autorita' ritiene infine che il controllo dei prezzi realizzato con il meccanismo del price cap nella misura appena indicata sia proporzionato in quanto impedisce la formazione di prezzi ingiustificatamente elevati (a tutela dei consumatori) e si applica esclusivamente ai servizi oggetto della presente analisi. Inoltre, i costi di attuazione di tale obbligo sono molto contenuti e sicuramente inferiori ai benefici che ne scaturiscono. (Testo della consultazione pubblica, di cui alla delibera n. 410/04/CONS) 242. Per quanto concerne le chiamate fisso-mobile dell'operatore di rete fissa notificato, il controllo sul relativo paniere e' stato introdotto dall'Autorita' (delibera n. 289/03/CONS) con l'obiettivo di ridurre il valore della quota di retention caratterizzata da margini, da incrementi dei volumi, nonche' da limitata elasticita' della domanda dovuta alla natura stessa della direttrice di traffico in esame. 243. In altri termini, l'applicazione del meccanismo di price cap a tale tipologia di traffico era finalizzata ad avviare un processo di contenimento dei margini di Telecom Italia a favore dei consumatori e contemporaneamente ad assicurare che le riduzioni della quota di spettanza di Telecom Italia, imposte mediante il meccanismo di price cap, fossero effettuate coerentemente con le riduzioni delle tariffe di terminazione mobile. 244. A seguito di opportune analisi e valutazioni, l'Autorita' ha fissato con la delibera n. 289/03/CONS la variazione percentuale annuale programmata della quota di retention di Telecom Italia pari a IPC - 6%. 245. Alla luce delle risultanze delle nuove analisi di mercato che hanno condotto ad identificare, anche all'interno dei mercati delle chiamate fisso-mobile residenziali e non residenziali, Telecom Italia quale unico operatore detentore di un significativo potere di mercato, ai sensi dell'art. 17 del Codice, l'Autorita' conferma le motivazioni alla base della previsione di un sistema di cap pari a IPC-6% per le chiamate fisso-mobile. 9. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di mantenere la variazione percentuale annuale programmata per i prezzi dei servizi contenuti nel paniere delle chiamate fisso-mobile nella misura di IPC - 6%? Le osservazioni degli operatori 246. Per le ragioni gia' espresse alcuni operatori (Telecom Italia, Tele 2 e Welcome Italia) non condividono le posizioni dell'Autorita' in merito alla necessita' di mantenere il vincolo del price cap per i servizi di traffico fisso-mobile (per la quota di retention). Un operatore (Vodafone) ritiene incongruente il valore proposto (IPC - 6%) rispetto alla riduzione indicata per la terminazione mobile dalla delibera 47/03/CIR. Mentre altri operatori (Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) condividono di mantenere la variazione percentuale annuale programmata per i prezzi dei servizi contenuti nel paniere dei servizi a traffico commutato nella misura di IPC-6%. Le conclusioni dell'Autorita' 247. In merito alle richieste di eliminare il vincolo di cap per il traffico fisso-mobile, l'Autorita' sottolinea che i risultati dell'analisi svolte che hanno evidenziato quote di mercato per l'operatore dominante stabilmente al di sopra del 60% nei mercati per i servizi di traffico fisso-mobile sia residenziale che non residenziale. A differenza di quanto sostenuto da Telecom Italia, l'Autorita' ritiene necessario mantenere il controllo regolamentare dei prezzi al fine di tutelare i consumatori che accedono alle offerta generalizzata della stessa. 248. L'Autorita' ritiene di confermare il valore individuato all'art. 4, comma 4 della delibera n. 289/03/CONS, nella misura di IPC - 6%, relativo alla variazione percentuale annuale programmata dei panieri dei servizi di traffico fisso-mobile destinati ai clienti residenziali e non residenziali. 249. L'Autorita' ritiene, tuttavia, che in analogia a quanto previsto per i servizi di chiamata locale e nazionale, possa essere operato un allentamento del vincolo anche sulla quota di retention, per i servizi di chiamata fisso-mobile, condizionato alla verifica del miglioramento della qualita' dei servizi offerti da Telecom Italia. Si ritiene, pertanto, che il vincolo sulla quota di retention fisso-mobile per i clienti residenziali e non residenziali sia stabilito in IPC-0 qualora l'Autorita' verifichi, a inizio di ogni anno di applicazione del meccanismo di cap, che l'impresa abbia effettuato investimenti finalizzati al miglioramento degli obiettivi di qualita' dei servizi di telefonia vocale fissa e del servizio universale. Per l'anno 2007, l'eventuale allentamento del vincolo di cap sulla quota di retention per i servizi di chiamata fisso-mobile, per i clienti residenziali e non residenziali, e' applicato a partire dal 1° luglio 2007. 250. L'Autorita' ritiene che il parziale allentamento del vincolo di price cap per i servizi di chiamata fisso-mobile, contribuisca anche a sostenere la competizione nel medio-lungo periodo, in quanto la dinamica di competizione di prezzo che ne risulterebbe, consentendo maggiori margini di profittabilita' agli operatori, permetterebbe ai concorrenti di Telecom Italia di acquisire risorse addizionali, necessarie alla loro strategia di investimento in infrastrutture. 251. In risposta alle considerazioni esposte dall'operatore (Vodafone) in merito ai rischi di una discesa del prezzo della quota di retention non proporzionata alla riduzione della componente del prezzo di terminazione mobile, l'Autorita' illustra quanto segue. 252. La retention e' la quota dei costi delle attivita' di accesso, rete e commerciali dell'operatore al netto della terminazione versata agli operatori mobili. Anche la quota di retention, che rappresenta il prezzo del servizio praticato da Telecom Italia fino al punto di consegna all'operatore mobile deve essere orientata ai costi. Non e' condivisibile la richiesta di Vodafone di allineare la riduzione della quota di retention alla riduzione della terminazione mobile, in quanto i meccanismi di riduzione programmata tengono conto che alla fine del periodo di riferimento i prezzi siano orientati ai costi. E' evidente che i costi sostenuti per la fornitura dei servizi nonche' i recuperi di efficienza non sono uguali in considerazione delle peculiarita' della reti e delle diverse dinamiche competitive presenti nei diversi mercati di telefonia fissa e mobile. 253. Cio' detto, l'Autorita' ritiene che non e' condivisile la proposta di riflettere sulla quota di retention dinamiche competitive proprie del mercato della terminazione mobile. Tali dinamiche sono opportunamente analizzate nel provvedimento relativo all'analisi del mercato n. 16. 254. In ogni caso, in relazione alle variazioni del prezzo del servizio di terminazione mobile, di cui alla delibera 3/06/CONS, Telecom Italia deve adeguare i prezzi al pubblico delle chiamate fisso-mobile nel rispetto del principio di non discriminazione e ferme restando le riduzioni, per la quota di retention previste dal meccanismo di cap. 255. Ovvero deve altresi' fornire comunicazione agli utenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 70 del Codice, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di applicazione dei nuovi prezzi. Telecom Italia deve adeguare i prezzi delle chiamate fisso-mobile, per la quota di retention, secondo le modalita' previste dagli art. 3 e 4 della delibera n. 47/03/CONS e ferme restando le riduzioni gia' previste dal sistema di price cap di cui alla delibera n. 289/03/CONS, come modificate dal presente provvedimento. 256. L'Autorita' ritiene che il controllo dei prezzi realizzato con il meccanismo del price cap nella misura appena indicata sia proporzionato in quanto impedisce la formazione di prezzi ingiustificatamente elevati e si applica esclusivamente ai servizi oggetto della presente analisi. (Testo della consultazione pubblica, di cui alla delibera n. 410/04/CONS) 257. Ai fini delle modalita' applicative del meccanismo di price cap l'Autorita' reputa opportuno che: a) i panieri, composti dalle informazioni di consumo di tutta la clientela, siano distinti, oltre che per servizio, per segmento di clientela residenziale e non residenziale, per fasce orarie coerenti con le modalita' di tariffazione; b) i valori iniziali su cui computare le variazioni percentuali annuali siano i prezzi al pubblico praticati da Telecom Italia al 31 dicembre di ogni anno per i servizi inclusi nei panieri; c) i panieri dei consumi di riferimento relativamente al periodo che intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente a quello in corso siano trasmessi all'Autorita' entro il 1° giugno di ogni anno, accompagnati da un'autocertificazione della veridicita' dei dati e della loro congruenza rispetto ai dati contabili da predisporre allo scopo; d) i prezzi praticati a seguito della sottoscrizione da parte della clientela di specifiche offerte tariffarie (c.d. pacchetti tariffari) non siano computati ai fini del meccanismo di price cap; e) i volumi di traffico offerti alla clientela a titolo gratuito non siano conteggiati al fine del rispetto dei vincoli di cap; f) il valore medio effettivo dei panieri sottoposti al price cap risultante al termine di ciascun anno debba essere al massimo uguale alla media tra il valore iniziale e il valore finale del paniere. Per valore medio effettivo del paniere si intende la somma dei valori giornalieri del paniere per ciascun giorno dell'anno. Il valore giornaliero del paniere e' uguale al valore del paniere ai prezzi vigenti nel giorno diviso per il numero di giorni dell'anno. Per valore iniziale del paniere si intende il valore del paniere calcolato sulla base dei prezzi vigenti nell'ultimo giorno dell'anno precedente. Per valore finale del paniere si intende il valore iniziale del paniere moltiplicato per (1 + il valore del cap sul paniere dei servizi); g) qualora l'Autorita' verifichi che il vincolo di cui al primo capoverso della precedente lettera f), non sia stato rispettato, la differenza tra il valore medio effettivo risultante al termine dell'anno e la media tra il valore iniziale ed il valore finale del paniere dovra' essere restituita ai clienti di Telecom Italia sulla base di criteri e modalita' definiti dall'Autorita'; h) qualora dal computo del price cap dei singoli panieri si realizzino nel corso di un anno riduzioni di spesa superiori a quelle imposte o incrementi di spesa inferiori a quelli permessi, la differenza e' computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo; i) qualora, invece, nel corso di un anno si realizzino riduzioni di spesa inferiori a quelle imposte o incrementi di spesa superiori a quelli permessi, non dovuti ad eventi imprevedibili ed eccezionali, a mutamenti del quadro normativo o alla variazione degli obblighi del servizio universale, la differenza, maggiorata del 100%, e' computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo; j) i prezzi praticati al pubblico per le chiamate su numerazioni geografiche, fatta salva l'articolazione fra chiamate distrettuali e interdistrettuali, non sono differenziati sul territorio nazionale e non dipendono dalla tipologia di traffico ovvero dall'operatore di terminazione; rimane ferma la possibilita' di articolare il prezzo delle chiamate interdistrettuali sulla base della distanza; k) le variazioni dei prezzi dei servizi inclusi nei panieri di riferimento che non comportino variazioni della struttura del paniere, sono comunicate da Telecom Italia all'Autorita', che si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; l) l'introduzione nel corso del meccanismo di price cap di nuove modalita' di offerta dei servizi inclusi nei panieri che comportino la modifica della struttura dei panieri dei consumi di riferimento e' comunicata all'Autorita', che si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento della proposta; m) l'anno di riferimento per l'applicazione dei vincoli del cap e' dal 1° gennaio al 31 dicembre; n) la verifica del rispetto dei vincoli imposti e' effettuata al termine di ogni anno di riferimento. 10. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di mantenere gli obblighi concernenti le modalita' di applicazione del meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi ai servizi inclusi nei sei mercati rilevanti definiti dall'Autorita' della presente delibera, cosi' come previste dalle delibere n. 289/03/CONS e n. 847/00/CONS? Le osservazioni degli operatori 258. Telecom Italia, qualora non venga accolta da parte dell'Autorita' la richiesta di abrogazione del price cap, in secondo ordine, propone le seguenti modifiche alle condizioni attuative indicate nel testo posto a consultazione: - il meccanismo di price cap dovrebbe includere tutte le offerte speciali ed i volumi di traffico offerti a titolo gratuito alla totalita' della clientela; - il vincolo della "linearizzazione" stabilito dalla delibera 847/00/CONS dovrebbe essere rimosso; - la sanzione economica stabilita dalla delibera 289/03/CONS dovrebbe essere sensibilmente ridotta; - dovrebbe essere consentita la possibilita' di riflettere sul prezzo al dettaglio delle chiamate geografiche "fisso-fisso" eventuali differenze nei prezzi di terminazione corrisposti ad altri operatori; - i termini entro i quali l'Autorita' si pronuncia dovrebbero essere sensibilmente ridotti. 259. In merito alle variazioni dei prezzi, di cui alle lettere k) ed l) del testo di consultazione, gli operatori (Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) chiedono che venga data evidenza sul sito dell'Autorita' della presenza o meno dell'autorizzazione della stessa delle nuove offerte di Telecom Italia. 260. Infine, gli operatori Tele 2 e Welcome Italia ribadiscono di non condividere l'orientamento dell'Autorita' di mantenere gli obblighi concernenti il meccanismo di price cap. 261. Due operatori mobili hanno risposto alla domanda sull'applicazione del meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi. Tra le richieste avanzate Vodafone richiede che il nuovo meccanismo di price cap preveda l'articolazione in fasce peak ed off-peak della quota di retention; che sia data evidenza di un valore iniziale per la quota di retention; che la data di applicazione del meccanismo di price cap nel caso di prezzi fisso-mobile coincida con quella relativa ai prezzi di terminazione su reti mobili; che nel caso di riduzioni di spesa superiori a quelle imposte dal meccanismo di price cap sul fisso-mobile, le differenze non siano computate ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo; che sia definito un unico momento temporale nel quale applicare le variazioni percentuali della retention e della terminazione mobile di ciascun operatore e conseguentemente definire i prezzi fisso-mobile alla clientela finale. 262. Mentre, H3G pur condividendo le misure proposte dell'Autorita' nel documento di consultazione, ritiene che l'Autorita' dovrebbe considerare la revisione di quanto disposto dalla Delibera 289/03/CONS nonche' della Delibera 47/03/CONS con l'introduzione di una misura asimmetrica della terminazione a favore dei nuovi entranti, che avrebbe sia un effetto pro-competitivo sia un effetto favorevole per il consumatore finale. Le conclusioni dell'Autorita' 263. L'Autorita' con la delibera n. 171/99/CONS e seguenti ha disciplinato le modalita' applicative e il meccanismo di funzionamento del price cap declinando tutti i criteri utilizzati ai fini del computo della variazione percentuale dei prezzi effettivamente intervenuta nell'anno. Le modalita' applicative sono state poi successivamente riviste con la delibera n. 847/00/CONS (artt. 3 e 4). L'Autorita', in considerazione dell'esperienza maturata nel periodo 2000-2005, in cui le modalita' di applicazione sono risultate adeguate e funzionali alle attivita' di vigilanza in materia di verifica delle condizioni economiche di offerta al pubblico praticate da Telecom Italia, intende quindi confermare la metodologia adottata e l'insieme dei criteri utilizzati. 264. In merito alla richiesta di allineare il vincolo di linearizzazione, l'Autorita' ritiene che tale criterio sia necessario a garantire un'equa distribuzione nel corso dell'anno delle riduzioni di prezzo previste dal sistema di "price cap", in modo da tener conto dell'effetto medio di variazione della spesa effettivamente conseguito nel corso dell'anno. Analogamente la sanzione economica si ritiene costituire un disincentivo all'applicazione delle riduzioni di spesa inferiori rispetto a quanto stabilito dal vincolo. In merito alle considerazioni sui termini entro i quali l'Autorita' si pronuncia, si ritiene tale termine adeguato e coerente con quanto stabilito per le offerte tariffarie. In merito ai maggiori tempi stabiliti per le offerte che comportano una modifica dei panieri, l'Autorita' ritiene che siano necessari alle attivita' di verifica che in tali casi comporta l'approfondimento di analisi. 265. In merito alla richiesta di TI secondo la quale il meccanismo di price cap dovrebbe conteggiare tutte le offerte speciali ed i volumi di traffico offerti a titolo gratuito alla totalita' della clientela, l'Autorita' ritiene che al fine di evitare che offerte speciali o promozionali possano produrre effetti sul meccanismo del price cap, tali offerte e tali pacchetti tariffari non possono essere computati ai fini del rispetto dei vincoli di price cap. Analogamente, anche le forme di offerta gratuita di servizi, in qualsiasi modo formulate, non possono essere computate ai fini del rispetto dei vincoli imposti dalla delibera n. 289/03/CONS, ne' eventuali trasformazioni di tali offerte in variazioni permanenti dei prezzi potranno essere computate ai fini del price cap. 266. In riferimento alla richiesta di Telecom Italia, in merito alla possibilita' di differenziare i propri prezzi dei servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile (residenziale e non residenziale), in base alla rete di terminazione degli OLO, l'Autorita' rileva quanto segue. 267. Il controllo del prezzo dell'offerta generalizzata e' legato alla tutela dell'utente finale nei confronti del potere di mercato di Telecom Italia. L'obbligo di non discriminare tra tariffe generalizzate on-net ed off-net e', invece, motivato da esigenze di trasparenza della tariffa verso l'utente finale e dall'esigenza di impedire che Telecom Italia, innalzando il prezzo delle chiamate off-net, annulli gli effetti di economia di rete legati all'interconnessione con gli altri operatori. 268. L'Autorita' ritiene che la posizione di dominanza di Telecom Italia sui mercati rilevanti in esame possa indurre la stessa ad adottare strategie di prezzo a vantaggio della propria utenza con il duplice obbiettivo di elevare barriere tali da rendere non redditizia l'entrata nel mercato ai potenziali nuovi entranti e a recuperare quote di mercato a danno dei concorrenti presenti sul mercato. 269. Il regime di controllo dei prezzi finali di Telecom Italia e' finalizzato per assicurare il pieno rispetto del principio di trasparenza tariffaria, a garanzia degli utenti e di una equilibrata concorrenza e di non discriminazione della tariffa indipendentemente dalla tipologia di traffico e dall'operatore di terminazione. 270. L'Autorita' ritiene, pertanto, proporzionato l'obbligo di mantenere i prezzi praticati sul territorio nazionale, delle chiamate locali, nazionali e fisso-mobile (ai clienti residenziali e non residenziali) non differenziati in base all'operatore di terminazione. Rimane ferma la possibilita' di articolare il prezzo delle chiamate nazionali sulla base della distanza. 271. Si rammenta che Telecom Italia ha la possibilita' di formulare per i propri utenti finali pacchetti tariffari non sottoposti a controllo di prezzo massimo. Per pacchetti tariffari, in assenza di limiti di prezzo massimo, pur vigendo il divieto di differenziare il prezzo della singola chiamata in base all'operatore di terminazione, Telecom Italia ha la possibilita' di rivalersi dei maggiori costi senza problemi di compressione dei margini, e cio' anche in ragione della ridotta incidenza della terminazione off-net sul costo medio totale. Pertanto, nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza, e limitatamente alle c.d. "offerte tariffarie a pacchetto", l'Autorita' ritiene che Telecom Italia possa sottoporre all'approvazione della stessa offerte che prevedano modalita' per contenere entro un tetto ragionevole i differenziali di costo relativi alle chiamate originate dalla propria rete e terminate su rete di altro operatore; 272. In merito alla richiesta di articolazione della retention in due fasce peak e off peak, si ritiene che, fermo restando il rispetto del principio di non discriminazione, la possibilita' di articolare la quota di retention nelle due fasce, rientri nell'ambito delle politiche commerciali consentite all'operatore notificato, come gia' definito dalla delibera n. 47/03/CONS. 273. Alcuni operatori hanno avanzato la proposta di pubblicare le decisioni di autorizzazione delle offerte sul sito dell'Autorita'. L'Autorita' osserva che Telecom Italia qualora non ottemperasse all'obbligo di comunicazione di tutte le offerte che intende introdurre nel mercato, (salvo l'eccezione prevista nel caso di procedure di selezione del fornitore ad evidenza pubblica, oggetto dell'integrazione alla consultazione di cui alla delibera 87/06/CONS), andrebbe incontro a sanzioni amministrative - come previsto all'art. 98, commi 8 e 9, del Codice. L'Autorita' ritiene tale prescrizione sufficiente. 274. Inoltre, ai fini della pubblicazione, si rimanda a quanto definito in merito all'obbligo di trasparenza e pubblicazione delle informazioni, che prevede l'obbligo di comunicazione al pubblico delle modifiche delle comunicazioni economiche dell'offerta generalizzata con preavviso non inferiore ad un mese. 5.3.2 Obbligo di non applicare prezzi eccessivi. Regolamentazione del prezzo del traffico fisso-mobile dell'operatore di rete fissa notificato. 275. Con la delibera n. 47/03/CONS l'Autorita' ha imposto in capo a Telecom Italia il rispetto di alcuni obblighi regolamentari nella fissazione dei prezzi praticati al pubblico delle chiamate fisso-mobile con l'obiettivo di "garantire l'operativita' di meccanismi concorrenziali efficienti in presenza di posizioni di potere". 276. In considerazione del valore superiore al 65% delle quote di mercato detenute da Telecom Italia nel mercato fisso-mobile, per la clientela residenziale e non residenziale, e delle ulteriori analisi che confermano la sua dominanza, l'Autorita' ritiene opportuno confermare nella determinazione del prezzo quanto regolamentato con la delibera n. 47/03/CONS per le comunicazioni di rete fissa verso rete mobile. 277. In particolare, l'Autorita' ritiene che il prezzo delle chiamate fisso-mobile originate dalla rete dell'operatore di rete fissa notificato debba articolarsi in due fasce orarie, intera e ridotta, corrispondenti alle fasce orarie vigenti per le chiamate interurbane. Tale prezzo e' indipendente dalla tipologia di contratto sottoscritto dall'utente chiamato e varia in relazione al prezzo del servizio di terminazione praticato dagli operatori di rete mobile. 278. L'operatore di rete fissa notificato e' obbligato ad informare la clientela dei diversi prezzi che saranno praticati a seconda dell'operatore mobile su cui e' terminata la chiamata, inoltre, e' tenuto a fornire, nella fatturazione al cliente finale, l'indicazione della quota di terminazione di spettanza degli operatori mobili di terminazione delle chiamate fisso-mobile. 279. Eventuali offerte a volume o profili di prezzo diversi dalle condizioni generali offerte alla clientela residenziale e non residenziale, praticate dall'operatore di rete fissa notificato, devono essere comunicate all'Autorita' con 30 giorni di anticipo sulla data di entrata in vigore e da questa autorizzate. 280. Telecom Italia, inoltre, comunica all'Autorita' ed al pubblico, entro 30 giorni dalla comunicazione dei nuovi prezzi di terminazione da parte degli operatori mobili, la nuova articolazione dei prezzi finali, sulla base dei prezzi di terminazione; entro il medesimo termine, Telecom Italia comunica altresi' all'Autorita' le modalita' di calcolo della quota di retention. 11. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di mantenere quanto regolamentato con la delibera n. 47/03/CONS relativamente alle modalita' di formulazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dall'operatore di rete fissa notificato o si ritiene opportuno introdurre differenti modalita'? Le osservazioni degli operatori 281. Un operatore (Telecom Italia) non ritiene adeguato l'attuale schema per il pricing generalizzato che e' ancorato ai valori standard della terminazione richiesta dagli operatori mobili. Propone un adeguamento del meccanismo formazione dei prezzi per le chiamate fisso-mobile stabilito con la delibera 47/03/CONS in modo che il prezzo fisso-mobile retail possa riflettere, in modo trasparente e non discriminatorio, i minori costi sostenuti per alcune offerte destinate alla grande clientela affari. 282. Un altro operatore (Vodafone) pur condividendo l'orientamento dell'Autorita' di confermare gli obblighi regolamentari nella fissazione dei prezzi al pubblico per i servizi fisso-mobile, richiede i) l'applicazione di un'articolazione diversa in relazione ai diversi livelli e strutture dei prezzi di terminazione degli operatori di rete mobile; ii) una espressa autorizzazione dell'Autorita' alla proposta di nuova articolazione avanzata da Telecom Italia, che dovra' essere comunicata con un preavviso di 45 giorni, in modo da consentire un intervento fattivo delle parti interessate, ivi inclusi gli operatori mobili; una procedura di autorizzazione preventiva analoga alla precedente anche per le offerte diverse dalle condizioni generali, prevedendo anche in questo caso l'intervento delle parti interessate e un preavviso di 45 giorni. 283. Alcuni operatori (Albacom, Coli Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) condividono la proposta di mantenere in vigore le regole definite con la Delibera 47/03/CONS in merito alle modalita' di formulazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile. Ritengono, tuttavia, importante integrare le considerazioni svolte dall'Autorita' alla luce del controllo di TIM da parte di Telecom Italia che assicura un notevole vantaggio competitivo all'operatore dominante nei mercati in oggetto. Pertanto, chiedono di rafforzare gli strumenti regolatori dedicati alla valutazione della replicabilita' delle offerte di TI e in particolare, ritengono necessario escludere l'utilizzo del test 1 di cui alla delibera 152/02/CONS, in quanto il solo test 2 e' in grado di garantire il rispetto del principio di parita' di trattamento. Con riferimento alle "offerte a volume e ai profili di prezzo diversi dalle condizioni generali offerte alla clientela", gli operatori sottolineano che il provvedimento dell'Autorita' Antitrust (A351), ha sancito che tali azioni commerciali devono essere condotte nel rispetto di criteri oggettivi di determinazione degli sconti e non sulla base di caratteristiche soggettive tipiche di un particolare cliente o categoria di clienti. 284. Due operatori (Tele 2 e Welcome Italia) non condividono l'orientamento dell'Autorita' e richiedono di revocare gli obblighi di cui alla delibera 47/03/CONS concernenti la fissazione del prezzo massimo della quota di retention nonche' di introdurre il meccanismo di controllo basato sulla verifica dei prezzi minimi ("price-floor") praticabili dall'operatore di rete fissa notificato. Le conclusioni dell'Autorita' 285. In merito al punto avanzato da Telecom Italia sull'ipotesi, che l'attuale schema di pricing per le chiamate fisso-mobile sia proporzionato in base ai minori costi sostenuti per alcune offerte destinate alla grande clientela affari, non e' condiviso dall'Autorita'. Siffatto meccanismo puo' condurre a strategie di prezzo anticompetitive da parte dell'operatore dominante, il quale sarebbe incentivato a praticare condizioni economiche piu' vantaggiose, relativamente alla componente di traffico fisso mobile, per le offerte rivolte alla grande clientela affari. 286. La richiesta, di Vodafone di applicare un'articolazione diversa in relazione ai diversi livelli e strutture dei prezzi di terminazione degli operatori di rete mobile non puo' essere condivisa dall'Autorita'. Il mercato di terminazione mobile e' caratterizzato da dinamiche competitive diverse da quelle presenti nei mercati in esame. Tali dinamiche sono opportunamente analizzate nell'ambito dell'analisi del mercato n.16, cui si rimanda. 287. Con riferimento alla richiesta di modifica dei tempi, l'Autorita' ritiene che tale termine sia coerente con quello stabilito per i termini definiti per gli altri servizi sottoposti al vincolo di programmazione pluriennale dei prezzi. Pertanto, l'Autorita' conferma i termini precedentemente proposti. 288. A seguito delle risposte ricevute, di sostanziale condivisione della proposta dell'Autorita' di confermare quanto regolamentato per la definizione del prezzo delle chiamate fisso-mobile, ed a seguito dell'esperienza maturata nel periodo 2000-2005, in cui le modalita' di applicazione sono risultate adeguate e funzionali alle attivita' di vigilanza in materia di verifica delle condizioni economiche di offerta al pubblico praticate da Telecom Italia, l'Autorita', intende confermare la metodologia adottata e l'insieme dei criteri utilizzati dalla delibera 47/03/CONS in merito alle modalita' di formulazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticate dall'operatore dominate. 289. In relazione alla definizione della quota di retention e alla modalita' di applicazione del meccanismo di price cap per le chiamate fisso-mobile, si conferma l'art. 3 della delibera n. 47/03/CONS in merito alla possibilita' per l'operatore di rete fissa notificato di articolare la quota di retention su due fasce orarie intera e ridotta nel rispetto, comunque, del principio di non discriminazione e dei vincoli di cap. 290. La verifica del principio di non discriminazione sulla quota di retention viene effettuata utilizzando i valori di terminazione mobile risultanti dagli accordi di interconnessione ai sensi della delibera n. 3/06/CONS. 291. Per quanto riguarda il valore iniziale del sistema di price cap per la quota di retention e' quello risultante, sulla base degli attuali vincoli stabiliti sulla base della 289/03/CONS e 47/03/CONS e' quello risultante al 31 dicembre 2006 per i due panieri sottoposti a vincolo. 5.3.3. Parita' di trattamento, non discriminazione e orientamento al costo: i test di prezzo. 292. I controlli che l'Autorita' effettua sui prezzi finali praticati da Telecom Italia hanno la doppia finalita' di tutelare i consumatori, attraverso il meccanismo di price cap (prezzi massimi), e di salvaguardare le condizioni competitive mediante verifiche delle soglie minime di prezzo (price floor). L'intervallo compreso fra i prezzi massimi e i price floor consente contemporaneamente di tutelare i consumatori e di garantire la competizione sul mercato. 293. L'Autorita', al fine di verificare il rispetto dei price floor e di controllare che i prezzi delle offerte dei servizi finali siano determinati dall'operatore avente notevole forza di mercato in considerazione dei principi di parita' di trattamento, di non discriminazione e di orientamento al costo, ha introdotto con la delibera n. 152/02/CONS (articolo 4 - Linee guida per la verifica dei prezzi dei servizi finali) l'obbligo di sottoporre le offerte di Telecom Italia ai test di prezzo. 294. Tale obbligo consente di prevenire, nella formazione dei prezzi finali da parte di Telecom Italia, l'insorgenza di fenomeni di compressione dei margini a scapito degli operatori concorrenti, garantendo a questi ultimi di competere a parita' di condizioni economiche con Telecom Italia sul mercato dei servizi finali. 295. La discriminazione si riferisce sia alla possibilita' che servizi simili siano offerti a gruppi o a singoli clienti a condizioni diverse senza che cio' sia giustificato da una oggettiva differenza dei costi sostenuti, sia alla circostanza nella quale servizi con costi diversi siano offerti allo stesso prezzo. Tale pratica puo' essere finalizzata dall'operatore dominante ad acquisire segmenti di clientela particolarmente profittevoli o a sottrarre quote di mercato alla concorrenza. L'Autorita', dunque, ritiene opportuno controllare le condizioni di offerta dei servizi finali dell'operatore avente notevole forza di mercato per verificare che sia rispettato il principio di non discriminazione. 296. L'Autorita' ha fissato con la delibera n. 152/02/CONS le modalita' e i criteri necessari per definire le soglie minime di prezzo che Telecom Italia e' obbligata a rispettare nella predisposizione delle condizioni di offerta dei servizi di telefonia locale, nazionale e fisso-mobile rivolte alla clientela residenziale e non residenziale. 297. Le analisi di mercato svolte hanno portato alla designazione di Telecom Italia quale operatore avente notevole forza di mercato nei sei mercati individuati che risultano caratterizzati da un consolidamento o da recuperi delle quote di mercato da parte dell'operatore dominante. All'esito delle analisi dei mercati dei servizi intermedi, con specifico riferimento a quelli dell'interconnessione appare opportuno mantenere, in capo all'impresa dominante gli obblighi concernenti la parita' di trattamento definiti con la delibera n. 152/02/CONS apportando delle integrazioni finalizzate a rafforzarne l'efficacia. 298. L'Autorita' ritiene che Telecom Italia possa utilizzare la sua posizione di operatore dominante e verticalmente integrato per ledere i concorrenti nel mercato dei servizi di telefonia locale, nazionale e fisso-mobile. L'Autorita', inoltre, reputa che Telecom Italia possa assumere comportamenti anticompetitivi soprattutto in quei mercati maggiormente profittevoli, come quello dei servizi rivolti alla clientela non residenziale; a conferma di tale osservazione, si segnala che nel primo semestre 2003 l'Autorita' ha registrato, a seguito delle analisi di mercato, un recupero delle quote di Telecom Italia nei mercati non residenziali. 299. Il Codice prevede che l'operatore detentore di significativo potere di mercato non pratichi politiche di prezzo discriminatorie e prezzi predatori al fine di restringere la concorrenza nei mercati. In particolare, l'art. 67 comma 2 del Codice prevede che l'Autorita' possa imporre obblighi volti a prevenire la pratica di prezzi predatori da parte degli operatori dominanti. La pratica di prezzi predatori, peraltro, contrasta con gli obiettivi dell'attivita' regolamentare previsti dall'art. 13 comma 4, lett. b) concernenti le restrizioni e le distorsioni della concorrenza, e dal comma 5, lett. d) del Codice relativi alle discriminazioni nel trattamento delle imprese. 300. I test di prezzo, la cui disciplina trova supporto proprio nell'articolo 67 del Codice, consentono all'Autorita' di confrontare i prezzi proposti da Telecom Italia per i servizi di telefonia locale, nazionale e fisso-mobile (per la parte di retention) residenziali e non residenziali con due livelli di soglia di costo: a) un primo livello di soglia di costo e' determinato al fine di verificare che le condizioni economiche dell'offerta consentano all'operatore dominante il recupero dei costi di rete e dei costi commerciali per offrire i propri servizi in maniera remunerativa (Test 1); b) un secondo livello di soglia di costo e' definito per controllare che le condizioni economiche dell'offerta proposta dall'operatore dominante possano essere replicate da un operatore alternativo efficiente che operi nel medesimo mercato del servizio esaminato (Test 2). 301. Nell'allegato E alla delibera n. 152/02/CONS sono riportate al paragrafo 1 le modalita' di calcolo e gli algoritmi che l'Autorita' ha adottato ai fini della fissazione dei livelli di soglia dei test di prezzo. 302. La Contabilita' Regolatoria (art. 1, delibera 152/02/CONS) e l'Offerta di Interconnessione di Riferimento (OIR) di Telecom Italia, (art. 3 delibera n. 152/02/CONS), costituiscono la fonte dei dati utilizzati negli algoritmi di calcolo dei test 1 e 2. 303. L'Autorita' ritiene che i test di prezzo definiti dalla delibera n. 152/02/CONS rispondano all'esigenza di garantire, con un controllo ex ante, da un lato che l'operatore detentore di un significativo potere di mercato non pratichi prezzi predatori volti a restringere la concorrenza, dall'altro che lo stesso operatore non pratichi condizioni economiche discriminatorie tra operatori interconnessi e le proprie divisioni interne fissando prezzi che comprimono i margini di profitto degli operatori concorrenti. 304. In particolare, l'Autorita' ritiene di realizzare tale verifica ex ante su tutte le offerte che Telecom Italia intende commercializzare, comprese quelle rivolte alla clientela non residenziale e basate su listini e/o accordi riservati a tale mercato, confermando quanto disciplinato con l'Allegato D della delibera n. 152/02/CONS in base al quale tutte le nuove condizioni di offerta rivolte alla clientela residenziale e non residenziale o le modifiche a condizioni di offerta preesistenti sono presentate all'Autorita' con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la loro commercializzazione. Tale obbligo, propedeutico alla verifica del rispetto dei test di prezzo 1 e 2 previsti dalla delibera n. 152/02/CONS, si rende necessario alla luce della possibilita' da parte dell'operatore dominante di omettere di sottoporre al sistema di controlli ex ante le offerte potenzialmente lesive della concorrenza. Le offerte sono comunicate da tale operatore riportando tutti i dettagli contenuti nell'offerta medesima come, ad esempio, le eventuali classi di sconto che si intende praticare ai clienti finali. Per quanto riguarda le gare pubbliche, sebbene, in base al parere del Consiglio di Stato n. Sezione 598/2001 del 29 maggio 2002, l'obbligo di comunicazione preventiva "non e' applicabile alle offerte presentate in sede di gara pubblica", l'Autorita' ha "pieno titolo ad esercitare i propri poteri di vigilanza e, eventualmente, sanzionatori anche nei confronti degli atti e comportamenti posti in essere dalle imprese nell'ambito dei procedimenti di gara che interessano lo specifico mercato delle telecomunicazioni" in base al parere del Consiglio di Stato n. Sezione 5611/2003 del 25 febbraio 2004. 305. Fatte salve le sospensioni per richieste di informazioni e/o documenti, l'Autorita' si esprime in ordine alla non conformita' della proposta sottoposta ai test di prezzo nei predetti trenta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. La commercializzazione delle offerte potra' avere luogo solo al termine del periodo previsto. 306. Qualora le proposte soggette a verifica richiedano un approfondimento di analisi, il termine iniziale di trenta giorni puo' essere prorogato di ulteriori trenta giorni, dandone motivata comunicazione all'operatore. 12. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di mantenere gli obblighi previsti dalla delibera n. 152/02/CONS concernenti modalita' e tempistiche di comunicazione delle condizioni economiche dei servizi offerti alla clientela residenziale e non residenziale? Le osservazioni degli operatori 307. Un operatore (Telecom Italia) non ritiene che, soprattutto in relazione alle offerte ai grandi clienti affari, gli obblighi concernenti modalita' e tempistiche di comunicazione delle condizioni economiche siano proporzionati. Ritiene piu' efficiente che le informazioni necessarie per la verifica dei test avvenga contestualmente alla commercializzazione di una nuova offerta o a modifiche di offerte preesistenti e che l'Autorita' possa eventualmente richiedere modifiche dell'offerta successivamente. In particolare, nel caso di offerte presentate in sede di gara pubblica, gli obblighi di comunicazione non devono applicarsi. Sarebbe piu' efficiente la definizione di vincoli che incentivino TI ad auto-regolarsi attraverso l'assunzione di impegni. 308. Un altro operatore (Vodafone) suggerisce di estendere gli obblighi di comunicazione delle condizioni economiche da 30 a 45 giorni. Tali obblighi dovrebbero essere integrati con il recepimento degli impegni sottoscritti da TI nell'ambito del procedimento antitrust A351, impegni che andrebbero estesi anche alle offerte ai clienti affari di piccole e medie dimensioni. Nell'ambito delle offerte integrate ,si dovrebbe dare evidenza separata dei singoli servizi di rete fissa. Dovrebbe essere concesso agli OLO di poter esprimere le proprie considerazioni sulla base di un documento di sintesi della proposta tariffaria. 309. La maggior parte degli operatori (Albacom, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind), pur condividendo la proposta di mantenere gli obblighi in materia di modalita' e tempistiche di comunicazione delle condizioni economiche dei servizi offerti alla clientela, intende sottolineare l'importanza di garantire la competizione sul mercato al fine di tutelare i consumatori nel medio-lungo periodo attraverso l'applicazione di controlli sui prezzi finali praticati da Telecom Italia. A proposito delle gare pubbliche gli operatori ritengono ragionevole che, "TI non debba comunicare in anticipo all'AGCOM le offerte rese in ambito di gara per ragioni di riservatezza commerciale", tuttavia "tale deroga dall'obbligo generale la esenti anche dal rispetto della generale normativa della concorrenza, pienamente recepita dalla regolamentazione vigente". Tali offerte devono comunque essere soggette al controllo dell'Autorita' a valle dell'assegnazione della gara. Ritengono sufficienti il termine di 30 giorni per la comunicazione dell'offerta prima della sua commercializzazione. 310. Alcuni operatori (MCI, Tele 2 e Welcome Italia) condividono l'orientamento espresso dall'Autorita' di mantenere gli obblighi previsti dalla delibera n. 152/02/CONS concernenti modalita' e tempistiche di comunicazione delle condizioni economiche dei servizi offerti alla clientela residenziale e non residenziale. Gli operatori ritengono opportuno di mantenere un meccanismo di verifica dei test di prezzo al fine di evitare pratiche di compressione dei margini da parte dell'operatore dominante. Le conclusioni dell'Autorita' 311. In risposta alle osservazioni degli operatori, l'Autorita' ritiene, ai sensi della 67 del Codice, di dover confermare l'obbligo di controllo dei prezzi delle offerte di Telecom Italia, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione, parita' di trattamento e il divieto di fissare prezzi predatori. 312. Tuttavia, anche a seguito delle osservazioni ricevute dagli operatori e dell'integrazione alla consultazione pubblica, di cui alla delibera n. 87/06/CONS, l'Autorita' ha valutato che offerte caratterizzate da modalita' diverse di selezione del servizio di selezione del fornitore del servizio, possono giustificare procedure di comunicazione differenti. In particolare, l'Autorita' distingue le due seguenti tipologie di offerte sulla base dei diversi meccanismi di sottoscrizione: a) le offerte tariffarie, rivolte alla clientela residenziale e non residenziale, che includono i pacchetti tariffari, ovvero listini specifici la cui sottoscrizione avviene per adesione da parte del cliente oltre a quelli che richiedono soluzioni specifiche; b) le procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore promosse da clienti privati, ovvero procedure di gara in cui il cliente, non residenziale, fissa la tipologia e le caratteristiche dei servizi che vuole acquisire, con le relative quantita' e modalita' di contratto e svolge una comparazione di offerte presentate da piu' fornitori, scegliendo quella che risulta economicamente piu' vantaggiosa. 313. L'Autorita' ritiene di declinare diversamente le procedure di comunicazione delle offerte tariffarie nelle quali il prezzo e' assunto come dato o poco modificabili da parte del cliente, dalle offerte definite in ambito di selezione pubblica, nelle quali il cliente definisce le condizioni del bando, ovvero cui oltre alle specifiche tecniche, le condizioni di fornitura ed i tempi di selezione. 314. Pertanto, in relazione alle offerte tariffarie, affinche' l'Autorita' possa svolgere la verifica delle offerte che Telecom Italia intende commercializzare, si ritiene di confermare l'obbligo di comunicazione all'Autorita' delle nuove offerte nei termini e con le modalita' previste all'Allegato D della delibera n. 152/02/CONS. 315. In relazione alle modalita' di comunicazione delle offerte ad evidenza pubblica rivolte alla clientela non residenziale, l'Autorita' ha ritenuto, pertanto, di dover sottoporre ad ulteriore verifica alcune proposte di modifica della delibera n.152/02/CONS. A tal fine, in data 17 marzo 2006, l'Autorita' ha pubblicato una consultazione pubblica ad integrazione di quanto stabilito nella delibera 410/04/CONS allo scopo di approfondire alcune delle tematiche emerse anche in merito alle procedure per la presentazione e valutazione delle offerte da parte di Telecom Italia. 316. Sul punto le conclusioni dell'Autorita' sono riportate, in risposta alle valutazioni degli operatori, alla domanda n.2 del testo di consultazione, di cui all'Allegato A2. 317. Per quanto riguarda le modalita' di comunicazione, ai fini del controllo dei prezzi, per le offerte definite in ambito di gare per pubblici appalti, si rimanda, altresi', alla domanda n. 2 del testo di consultazione, di cui all'Allegato A2. (Testo della consultazione pubblica, di cui alla delibera n. 410/04/CONS) 318. L'Autorita', inoltre, ritiene opportuno mantenere l'obbligo di pubblicazione dei dati, come da Allegato B della delibera n. 152/02/CONS, nei formati e criteri predisposti con l'Allegato A della medesima delibera e ritiene altresi' di confermare le linee guida previste dall'Allegato E alla delibera n. 152/02/CONS per la valutazione dei livelli di soglia dei test di prezzo. Tuttavia, l'Autorita' ritiene che il test di prezzo applicato separatamente per ciascuno dei servizi a traffico (locale, nazionale, fisso-mobile) sia ulteriormente differenziabile tra clientela residenziale e non residenziale in coerenza con la definizione dei mercati rilevanti individuati. A tal fine dovranno essere adeguate le tabelle riportate nel citato Allegato A. Inoltre, dal momento che relativamente al calcolo del ritorno minimo sul capitale investito dell'aggregato commerciale era previsto nell'Allegato E l'utilizzo in via provvisoria del WACC (Weighted Average Cost of Capital) fissato per gli aggregati regolatori Telecom Rete di Accesso e Telecom Rete di Trasporto, l'Autorita' ritiene opportuno procedere alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale anche per l'aggregato regolatorio Telecom Commerciale, ai fini della valutazione del test di recupero dei costi. 13. Si ritiene che la metodologia utilizzata dall'Autorita' per la verifica dei prezzi dei servizi di telefonia locale, nazionale e fisso-mobile (retention) residenziale e non residenziale siano sufficienti per garantire la parita' di trattamento, la non discriminazione e l'orientamento al costo delle offerte di Telecom Italia? 14. Si ritiene che vi siano altri strumenti o altre metodologie rispetto a quelle previste dalla delibera n. 152/02/CONS in grado di migliorare l'efficacia del meccanismo di controllo dei prezzi delle nuove offerte commerciali di Telecom Italia? 15. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di calcolare le soglie di costo dei test 1 e 2 differenziando non solo per tipologia di servizi ma distinguendo anche tra clientela residenziale e non residenziale? 16 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di determinare un tasso di remunerazione del capitale per l'aggregato regolatorio di Telecom Commerciale ai fini del test 1? Le osservazioni degli operatori 319. Un operatore (Telecom Italia), ritiene che la metodologia di verifica dei prezzi delle offerte, attraverso il test 1 (di sottocosto) e il test 2 (di replicabilita), debba essere rivista nell'ambito delle analisi di mercato e che sia costituito un tavolo tecnico tra gli operatori e l'Autorita'. L'operatore sottolinea che la previsione di soli obblighi di contabilita' regolatoria sia sufficiente perche' l'Autorita' possa verificare il rispetto degli obblighi sul mercato al dettaglio da parte dell'operatore notificato. 320. Gli operatori (Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind e Vodafone) giudicano positivamente le norme vigenti in materia di parita' di trattamento, e rimarcano che la verifica del prezzo venga fatta separatamente per ciascun servizio a traffico (locale, nazionale, fisso-mobile). Gli operatori, a tal proposito, chiedono che l'Autorita' integri le norme esistenti con la formalizzazione delle procedure di gestione del test di prezzo per velocizzare l'attivita' di verifica dell'Autorita' attraverso la gestione di un database generale per il controllo delle offerte generalizzate e di un database campionario per le offerte rivolte ad un target di clienti. 321. Alcuni operatori (Tele2 e Welcome Italia) ritengono, che l'attuale metodologia utilizzata dall'Autorita' per la verifica dei prezzi dei servizi di telefonia locale, nazionale e fisso-mobile, non sia sufficiente a garantire la parita' di trattamento, ne' appropriata nel garantire il rispetto dell'orientamento al costo da parte di Telecom Italia. 322. In merito all'eventualita' di rivedere la metodologia utilizzata per i test di prezzo, un operatore (Telecom Italia) auspica che questa sia rivista nel senso di applicare la medesima base di costi nel calcolo dei price floor e nell'offerta di riferimento di TI e che si applichi la metodologia del LRIC per determinare i costi dell'operatore efficiente. 323. Alcuni operatori (Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) intendono sottoporre a codesta Autorita' l'introduzione di uno strumento aggiuntivo e di una modifica procedurale che concerne l'applicazione del test di prezzo. In merito gli operatori chiedono che le decisioni di autorizzazione delle offerte vengano pubblicizzate sul sito Web dell'Autorita' nello stesso giorno di avvio e pubblicazione dell'offerta. In merito alle metodologie di applicazione del test di prezzo gli operatori ritengono che l'Autorita' debba rivedere le modalita' applicative dei test di prezzo in considerazione del diverso grado di competitivita' dei mercati. Altri operatori, (Tele 2 e Welcome Italia), invece, propongono di effettuare una nuova analisi economica per definire gli incentivi all'infrastrutturazione nella rete di accesso da parte degli operatori alternativi, di rimuovere il fattore di attenuazione applicabile ai costi di interconnessione, ne' alla realizzazione di infrastrutture proprietarie nella rete di accesso. 324. Circa l'orientamento dell'Autorita' di calcolare le soglie dei test 1 e 2 differenziando per tipologia di clientela residenziale e non residenziale, un operatore (Telecom Italia) auspica la differenziazione dei test di prezzo per tipologia di clientela affari e residenziale e, con riferimento alla clientela affari, tra PMCA e GCA. Inoltre, in considerazione del fatto della differente struttura impiantistica di riferimento e dei differenti costi commerciali, l'operatore auspica che le soglie siano differenziate per tipologia di offerta, per adesione o negoziata. In relazione alle offerte a pacchetto, l'operatore ritiene che la verifica dei test di prezzo vada fatta in riferimento all'intero pacchetto e non come propone l'Autorita' per ciascuno dei servizi a traffico inclusi nel pacchetto. 325. Alcuni operatori (Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind), rilevano l'orientamento dell'Autorita', di distinguere i costi fra clientela residenziale e non residenziali, non apporterebbe vantaggi conoscitivi significativi, comportando difficolta' operative nella ripartizione dei costi. 326. Un operatore (Telecom Italia) non ritiene opportuno procedere alla determinazione del tasso di remunerazione dell'aggregato Telecom Commerciale in quanto l'ammontare del costo del capitale commerciale dei servizi di fonia e' del tutto trascurabile. La maggior parte degli operatori (Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind e Vodafone, Tele 2 e Welcome Italia) sono favorevoli alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale per l'aggregato regolatorio Telecom Commerciale, ma solo dopo aver determinato il corrispondente tasso, in maniera separata, per gli aggregati Accesso e Trasporto. Le conclusioni dell'Autorita' 327. In risposta alle osservazione avanzate da un operatore (Telecom Italia), l'Autorita' evidenzia che l'esistenza di diversi meccanismi di sottoscrizione delle offerte, deriva dalla necessita' di adottare modalita' di adesione - a seguito di negoziazione oppure moduli standardizzati - atte a soddisfare le diverse esigenze della clientela nella selezione del fornitore del servizio. L'Autorita' ritiene che l'esistenza di strategie commerciali differenziate, in funzione della modalita' di selezione del fornitore del servizio (per adesione o negoziazione dell'offerta), non sia condizione sufficiente per distinguere segmenti di mercato, in particolar modo, all'interno della clientela affari. Cio', in quanto, fatto salvo il differente meccanismo di selezione del fornitore, la dinamica della domanda e le caratteristiche dell'offerta sono comuni a tutta l'utenza affari. 328. Una distinzione dei price floor, per le offerte tariffarie rivolte alla clientela affari, su questa base, permetterebbe all'operatore notificato di attuare una discriminazione dei prezzi e di sussidiare una fascia di consumatori a spese di un'altra per acquistare quote sui mercati piu' redditizi. I clienti affari con volumi di spesa inferiori pagherebbero prezzi maggiori rispetto a quelli che si potrebbero formare in presenza di un unico mercato. 329. Alla luce delle considerazioni svolte, l'Autorita' ritiene corretto e proporzionato individuare una soglia di replicabilita' per le offerte rivolte alla clientela affari ed una soglia per le offerte rivolte alla clientela residenziale adattando la metodologia alla diversa struttura di costo sottostante l'offerta residenziale e dell'offerta non residenziale. 330. Con riferimento alla richiesta di utilizzare il modello LRIC per la definizione dei costi dell'operatore efficiente, l'Autorita' rimanda a quanto espresso sul punto nel provvedimento sui mercati dei servizi all'ingrosso di transito, terminazione e raccolta (mercati n.8, n.9 e n.10) laddove si rileva che "l'insieme di ipotesi alla base dei costi incrementali puo' modificare significativamente e in modo non trasparente i costi effettivamente sostenuti dall'operatore. Gli aggiustamenti previsti dalle contabilita' a costi incrementali hanno quindi effetti imprevedibili sui prezzi dei servizi regolamentati a seconda di come sono costruite le ipotesi comportamentali di un potenziale operatore efficiente". Pertanto, come gia' evidenziato in tale provvedimento l'Autorita' ritiene non opportuno utilizzare tale metodologia. 331. In merito alla richiesta di Telecom Italia di applicare la medesima base di costi nel calcolo dei price floor e nell'offerta di riferimento, l'Autorita' osserva che in considerazione dei lunghi tempi che puo' comportare il processo di certificazione della contabilita' regolatoria da parte dell'organismo indipendente puo' verificarsi un conseguente disallineamento temporale tra i valori contabili utilizzati nel test di sottocosto riferiti ad esercizi passati e i valori dell'offerta di riferimento dell'anno in corso utilizzati nel calcolo del test di replicabilita'. 332. L'Autorita' ritiene, pertanto, che ai fini delle verifiche ex ante sui prezzi delle offerte di Telecom Italia, il controllo del superamento delle soglie di prezzo sia effettuato sulla base dell'ultima contabilita' regolatoria trasmessa all'Autorita', accompagnata da un'autocertificazione della veridicita' dei dati e della loro congruenza rispetto ai dati contabili da predisporre allo scopo, nelle forme e modalita' previste ai sensi del dPR 403/98. 333. Inoltre, l'Autorita' ha rilevato la disomogeneita' tra le diverse basi di costo utilizzate nei test di sottocosto e di replicabilita' dovute all'evoluzione delle curve di costo nel tempo, anche alla luce delle riduzioni previste dal sistema di network cap, per i costi dei servizi di interconnessione presenti nell'offerta di riferimento. In sede di valutazione del rispetto dei vincoli, si ritiene che possano essere valutate le modalita' di allineamento delle basi di costo utilizzate. 334. Per quanto riguarda le specifiche dei test di prezzo, questi sono realizzati come previsto dalla delibera n. 152/02/CONS, anche se e' evidente che la specificita' dei costi sostenuti da un operatore nella fornitura dei servizi di telefonia al dettaglio all'utenza residenziale e all'utenza non residenziale dovra' essere considerata nei parametri che determinano le soglie. 335. L'efficace applicazione di siffatta modalita' di controllo presuppone anche la definizione di adeguati sistemi di contabilita' dei costi e di separazione contabile finalizzati a verificare la non discriminazione e la parita' di trattamento interna-esterna. 336. L'Autorita' ritiene necessario che la contabilita', in coerenza con la definizione dei mercati rilevanti, rechi il dettaglio dei costi sostenuti da Telecom Italia per la fornitura dei servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile per i clienti residenziali e non residenziali. 337. L'Autorita' ritiene opportuno imporre a Telecom Italia l'obbligo di contabilita' dei costi che dia evidenza degli elementi di dettaglio necessari per le verifiche dei test di prezzo sulle offerte rivolte alla clientela residenziale e sulle offerte rivolte alla clientela non residenziale. Pertanto, Telecom Italia adegua gli aggregati regolatori, di cui al prospetto riportato nell'Allegato A della delibera 152/02/CONS, relativi ai i servizi di traffico locale, nazionale e fisso-mobile distinguendoli per tipologia di clientela residenziale e non residenziale. Telecom Italia, pertanto, e' tenuta a fornire nel conto economico per i servizi di traffico locale, nazionale e fisso-mobile distinti per tipologia di clientela residenziale e non residenziale, il dettaglio dei ricavi e dei costi. Relativamente agli elementi di dettaglio, Telecom Italia comunica i volumi, (numero di chiamate e minuti di traffico), e i costi per ciascuno dei servizi a traffico e distinti per tipologia di clientela residenziale e non residenziale. 338. Per quanto riguarda i fattori di utilizzo delle componenti di rete, l'Autorita' ritiene necessario che i prezzi di trasferimento, per ciascuna tipologia di chiamata, siano ottenuti individuando distinti coefficienti di utilizzo per i servizi di chiamata residenziale e non residenziale nel caso delle chiamate locali, nazionali e fisso mobile. A tal fine, l'Autorita', nel rispetto del principio di non discriminazione, ritiene che le tabelle dei routing factors definite nella contabilita' regolatoria debbano essere integrate in tal senso e che i prezzi di trasferimento corrispondenti debbano essere ricavati sulla base dei prezzi di interconnessione e dei prezzi di trasferimento relativi agli altri servizi offerti internamente. Telecom Italia, e' tenuta ad adattare le relative tabelle di cui all'Allegato A, cosi' some modificato nell'ambito del provvedimento relativo all'analisi dei mercati n. 8, n. 9 e n.10. 339. L'Autorita' ritiene che tali disposizioni sui dati di contabilita', siano necessarie per il controllo dei prezzi delle offerte di Telecom Italia, che rientrano tra gli obblighi di contabilita' dei costi, volti al rispetto della parita' di trattamento interno - esterno attuabili nell'ambito dei mercati nei provvedimenti sui mercati in esame. 340. Per quanto riguarda la richiesta di Telecom Italia secondo cui il controllo dei prezzi delle offerte a pacchetto, va fatto in riferimento all'intero pacchetto e non per ciascuno dei servizi a traffico inclusi nel pacchetto, l'Autorita' ritiene che il test di prezzo debba essere applicato separatamente per ciascuno dei servizi a traffico (locale, nazionale, fisso-mobile) e non sull'insieme dei servizi offerti, e che questo sia ulteriormente differenziabile tra clientela residenziale e non residenziale in coerenza con la definizione dei mercati rilevanti individuati. 341. In merito alla proposta di pubblicare le decisioni di autorizzazione delle offerte sul sito dell'Autorita', si ribadisce quanto gia' detto in risposta alla domanda n.10 del presente documento. 342. Relativamente al calcolo del ritorno minimo sul capitale investito dell'aggregato Commerciale, l'Autorita' applica, in via provvisoria il WACC fissato per gli aggregati regolatori Telecom Rete di Accesso e Telecom Rete di Trasporto. Nella delibera 410/04/CONS l'Autorita' aveva proposto la determinazione del tasso di remunerazione del capitale anche per l'aggregato regolatorio Telecom Commerciale, ai fini della valutazione del test di recupero dei costi. 343. Tuttavia, l'Autorita', in linea con quanto disposto in delibera n. 4/06/CONS ha determinato un unico tasso di remunerazione del capitale, non differenziato per aggregati regolatori. Nell'ambito di tale procedimento istruttorio sono stati analizzati i coefficienti Beta di societa' italiane ed estere operanti in settori di pubblica utilita' caratterizzati da diversi gradi di concorrenza come il settore idrico, aeroportuale, elettrico ed energetico. 344. Al termine dell'analisi dei coefficienti Beta di societa' italiane ed estere operanti nei settori di telecomunicazioni ed altri settori di pubblica utilita', l'Autorita' ha concluso che, sebbene esistono metodologie consolidate per il calcolo di Beta divisionali, i dati osservati (relativi a oltre 20 societa) non consentono di identificare una relazione significativa tra rischio di impresa e grado di infrastrutturazione nelle reti di accesso e trasporto. L'Autorita' pertanto applica il WACC fissato per gli aggregati