(all. 1 - art. 1) (parte 1)
                                Allegato A1 alla delibera 642/06/CONS


    IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEI MERCATI DEI SERVIZI TELEFONICI
     LOCALI, NAZIONALI E FISSO-MOBILE DISPONIBILI AL PUBBLICO E
     FORNITI IN POSTAZIONE FISSA PER CLIENTI RESIDENZIALI E NON
         RESIDENZIALI, SULLA VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL
     SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO PER LE IMPRESE IVI OPERANTI
        E SUGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI CUI VANNO SOGGETTE LE
              IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN TALE POTERE:

          (MERCATI N. 3 E N. 5 DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA
                COMMISSIONE EUROPEA N. 2003/311/CE).


   1. Introduzione

   1.1 Il procedimento istruttorio

   1. L'Autorita',  con  delibera  n.  410/04/CONS,  ha  avviato il 3
gennaio   2005,   la   consultazione   pubblica   sulla  proposta  di
provvedimento  in  merito  all'identificazione ed analisi dei mercati
dei  servizi  telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili
al  pubblico e forniti in postazione fissa per i clienti residenziali
e  non  residenziali,  valutazione  e  sussistenza  del significativo
potere  di  mercato  per  le  imprese  ivi  operanti e sugli obblighi
regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale
potere   (mercati   n.  3  e  n.  5  fra  quelli  identificati  dalla
raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi
della  Commissione  Europea).  La  consultazione  pubblica  e'  stata
finalizzata  ad  acquisire  osservazioni,  elementi di informazione e
documentazione  da  soggetti  portatori  di interessi nei mercati dei
servizi  telefonici  locali,  nazionali e fisso-mobile disponibili al
pubblico  e  forniti in postazione fissa per i clienti residenziali e
non residenziali.
   2.  In risposta alla consultazione pubblica gli operatori Albacom,
Atlanet,  AIIP,  Coli  Telecom,  Eutelia,  Fastweb, H3G, MCI, Telecom
Italia,   Tele   2,   Tiscali,   Vodafone,   Welcome   Italia,   Wind
Telecomunicazioni  hanno presentato le loro osservazioni. I documenti
di  risposta sono stati illustrati nell'ambito di audizioni che hanno
avuto  luogo  in  data 3 febbraio 2005, per le societa' Albacom, Colt
Telecom,   Eutelia,   Fastweb,  Tiscali,  Wind  Telecomunicazioni  in
audizione  congiunta; in data 7 febbraio 2005 per la societa' Telecom
Italia e per la societa' Vodafone.
   3.  L'Autorita'  ha inoltre richiesto, con lettera del 22 novembre
2005,  un aggiornamento dei dati di traffico per i servizi telefonici
al  dettaglio  distinti  per  segmento  di clientela e per direttrice
locale,  nazionale  e  fisso-mobile  per  gli  anni  2003-2005. Hanno
risposto gli operatori Albacom, Atlantet, Eutelia, Fastweb, MCI, Tele
2, Telecom Italia, Tiscali, Welcome e Wind.
   4.  In  considerazione  dei  recenti  sviluppi  dei  servizi  VoIP
l'Autorita'  ha  richiesto  agli  operatori,  con  la  lettera del 17
febbraio  2006,  di fornire i dati di traffico per i servizi VoIP con
lo  scopo  di  acquisire informazioni circa lo sviluppo dei servizi a
traffico  offerti tramite tecnologie VoIP da decade O. Hanno risposto
gli  operatori  Albacom,  Atlantet, Eutelia, Fastweb, Tele 2, Telecom
Italia, Tiscali, Welcome Italia e Wind.
   5.   A   seguito   delle  osservazioni  ricevute  dagli  operatori
nell'ambito   della  consultazione  pubblica  di  cui  alla  delibera
410/04/CONS,  l'Autorita'  ha  ritenuto  di dover approfondire alcuni
orientamenti integrativi, rispetto a quanto espresso nel documento di
consultazione,  relativi  alle misure per il controllo sui prezzi dei
servizi   al   dettaglio,  alle  procedure  per  la  presentazione  e
valutazione  delle  offerte,  nonche'  alle  misure  proposte  per la
valutazione  di offerte in bundling da parte di Telecom Italia. A tal
fine,  in  data  17  marzo 2006, l'Autorita' ha avviato, con delibera
87/06/CONS,  una  consultazione  pubblica  ad  integrazione di quanto
stabilito  nella  delibera  410/04/CONS,  allo  scopo di acquisire le
osservazioni  degli  operatori circa gli orientamenti proposti. Hanno
risposto  all'integrazione  di  consultazione  gli operatori Albacom,
Colt,  Eutelia,  Fastweb, Tele 2, Tiscali e Wind che hanno presentato
un documento congiunto (successivamente condiviso da Welcome Italia),
e  gli  operatori  Telecom  Italia e Vodafone. I documenti sono stati
illustrati  nel  corso  di  un'audizione in data 18 aprile 2006 dalla
societa'  Telecom  Italia;  ed  in audizione congiunta dalle societa'
Albacom,  Colt,  Eutelia,  Fastweb, Tele 2, Tiscali e Wind in data 18
aprile 2006.

   2. Il quadro di riferimento normativo e regolamentare

   6.  Nel  corso  del  2002 le Istituzioni europee hanno adottato il
nuovo  pacchetto  regolamentare  che  istituisce  un quadro normativo
comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.
   7.  Il  nuovo  quadro  regolamentare  si  basa, con riferimento al
presente procedimento, principalmente sulle seguenti 5 direttive:
    a.   direttiva   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che
istituisce  un  quadro  normativo  comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro"(1);
    b. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
autorizzazioni  per  le reti e i servizi di comunicazione elettronica
(2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni"(2);
    c.  direttiva  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio relativa
all'accesso  e  alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse
correlate,  e  all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d.
"direttiva accesso"(3);
    d.  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di
servizi  di  comunicazione  elettronica (2002/22/CE), c.d. "direttiva
servizio universale"(4);
    e. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio
2002  relativa  al trattamento dei dati personali e alla tutela della
vita   privata   nel   settore   delle   comunicazioni   elettroniche
(2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati"(5).
   8.  Con  riferimento al procedimento in esame, particolare rilievo
rivestono altri tre atti:
    a. la Raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti dei
prodotti  e  dei  servizi  nell'ambito del nuovo quadro regolamentare
delle  comunicazioni  elettroniche, relativamente all'applicazione di
misure  ex  ante,  secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE
adottata 1'11 febbraio 2003(6) (di seguito, la Raccomandazione);
    b. le  Linee  Guida della Commissione per l'analisi del mercato e
la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo
quadro   normativo   comunitario   per   le  reti  ed  i  servizi  di
comunicazione  elettronica,  adottate  dalla  Commissione il 9 luglio
2002(7) (di seguito, le Linee Guida o Linee guida);
    c. la  Raccomandazione  relativa alle notificazioni, ai termini e
alle  consultazioni  di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio 2003(8)
(di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7).
   9. Il nuovo quadro normativo sopra delineato e, in particolare, la
direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e
la  direttiva  servizio  universale sono state recepite in Italia dal
d.lgs.   259/03   del   1   °  agosto  2003,  recante  "Codice  delle
comunicazioni elettroniche"(9) (di seguito, anche il Codice).
   10.  La Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti
dei   prodotti   e   dei  servizi  del  settore  delle  comunicazioni
elettroniche   le  cui  caratteristiche  sono  tali  da  giustificare
l'imposizione  degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15,
comma  3,  e  l'art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che
uno  Stato  membro,  ove  ricorrano  particolari  circostanze,  possa
identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla
Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepita dall'art. 18 e
dall'art. 12, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche.
   11. Le Linee Guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui
le  Autorita'  Nazionali di Regolamentazione (di seguito, le ANR o le
Autorita) devono  fare  riferimento  nell'ambito  delle  analisi  dei
mercati  di  cui  agli  artt.  14,  15  e  16 della direttiva quadro,
recepiti  rispettivamente  dagli  art.  17,  18 e 19 del Codice delle
comunicazioni  elettroniche.  L'art.  14, in particolare, attribuisce
alle  ANR  il  compito  di  svolgere le analisi sul grado di sviluppo
della  concorrenza nei mercati individuati dalla Raccomandazione come
mercati  rilevanti  per  accertare  se  le  imprese  che  vi  operano
dispongano,  singolarmente  o  congiuntamente,  di  un  significativo
potere di mercato.
   12. Merita un cenno, infine, la Posizione Comune adottata dall'ERG
-  European  Regulators  Group  -  sull'approccio  da  seguire per la
definizione  di  rimedi  appropriati  nel  nuovo quadro regolamentare
delle  comunicazioni  elettroniche,  approvata  il  1 aprile 2004. Il
documento  ha  l'obiettivo di favorire, anche in relazione all'ultima
fase   del  processo  regolamentare  (quella  della  definizione  dei
rimedi),  un  approccio  armonico  nell'applicazione del nuovo quadro
regolamentare da parte delle Autorita' nazionali di regolamentazione,
in linea con il principio di proporzionalita' del diritto comunitario
e  con  gli  obiettivi  fondamentali di promuovere la concorrenza, di
contribuire  allo  sviluppo  del  mercato interno e di promuovere gli
interessi  dei  cittadini  europei,  definiti  all'articolo  8  della
Direttiva Quadro.
   13.  Il nuovo quadro regolamentare riconosce il termine della fase
di  liberalizzazione  dei  mercati  e  sancisce  la  convergenza  tra
disciplina  regolamentare  e  disciplina  antitrust,  in  primo luogo
attraverso  la  definizione dell'analogia tra significativo potere di
mercato   e   posizione   dominante.  Infatti,  la  direttiva  quadro
(considerando  25) indica  che  "la  definizione  di quota di mercato
significativa  di  cui alla direttiva 97/33/CE (...) si e' dimostrata
utile  nelle  prime  fasi  di  liberalizzazione dei mercati in quanto
soglia  che  fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere
adattata  per  tenere  conto  di  realta' di mercato piu' complesse e
dinamiche.  Per  tale  motivo  la  definizione  di  cui alla presente
direttiva   e'   equivalente  alla  nozione  di  posizione  dominante
enucleata  dalla  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia  e  del
Tribunale  di  primo  grado  delle  Comunita'  europee",  laddove per
posizione  dominante  si  intende la "situazione di potenza economica
grazie alla quale un'impresa che la detiene e' in grado di ostacolare
la  persistenza  di  una  concorrenza  effettiva  sul  mercato di cui
trattasi  e  ha  la  possibilita'  di  tenere  comportamenti alquanto
indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti ed,
in ultima analisi, di consumatori" (10)
   14.  Il  percorso  che  il  nuovo quadro regolamentare delinea per
l'analisi  sulla  concorrenzialita'  dei  mercati,  richiede  che  le
Autorita'  procedano  dapprima  alla definizione del mercato, sia per
quanto   riguarda  i  mercati  identificati  dalla  Commissione  come
rilevanti in quanto suscettibili di regolamentazione ex ante, sia per
cio'  che  concerne  eventuali  ulteriori mercati non inclusi in tale
lista.  Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico
e geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni
dominanti,  individuali  o  collettive,  al  termine  della  quale le
Autorita'   introducono,   rimuovono   o   modificano   gli  obblighi
regolamentari.  Gli  artt.  18  e  19  del Codice delle comunicazioni
elettroniche  prevedono,  in  applicazione  degli artt. 15 e 16 della
direttiva   quadro,  che  la  definizione  dei  mercati  rilevanti  e
l'analisi  degli  stessi  debbano essere condotte tenendo nel massimo
conto  la Raccomandazione e le Linee guida. In tal senso, la quota di
mercato  sara'  uno  degli  elementi da prendere in considerazione al
fine  della  verifica  della  sussistenza di una posizione dominante,
dovendo  le  ANR  analizzare  tutta una serie di altri criteri, cosi'
come riportato nelle Linee guida.
   15. Gli obblighi regolamentari imposti in esito a ciascuna analisi
di  mercato  rimarranno  in  vigore  fino  al termine dell'analisi di
mercato  successiva"(11), fatta salva la possibilita' di procedere ad
un'attivita'  di  revisione e verifica, qualora l'Autorita' lo reputi
opportuno.
   16.  Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono
contenute   negli   artt.   6  e  7  della  direttiva  quadro,  nella
Raccomandazione  all'art.  7,  negli  artt.  11 e 12 del Codice delle
comunicazioni  elettroniche, nonche' nelle delibere dell'Autorita' n.
335/03/CONS(12)  e n. 453/03/CONS(13). In particolare, viene previsto
che,  qualora  l'Autorita' intenda adottare provvedimenti che abbiano
un impatto rilevante sul mercato di riferimento, le parti interessate
possano   presentare   le  proprie  osservazioni  sulla  proposta  di
provvedimento,  cosi'  come  definito  dall'art.  1,  comma  2  della
delibera  n.  453/03/CONS,  entro  i  termini stabiliti, comunque non
inferiori a trenta giorni.
   17.  Entrando  nello specifico dei mercati analizzati nel presente
documento,   la  Raccomandazione  individua  i  seguenti  mercati  al
dettaglio rilevanti per servizi vocali forniti in postazione fissa:

    1. Accesso  alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per
clienti residenziali;
    2. Accesso  alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per
clienti non residenziali;
    3. Servizi   telefonici   locali  e/o  nazionali  disponibili  al
pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
    4. Servizi  telefonici  internazionali  disponibili  al  pubblico
forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
    5. Servizi   telefonici   locali  e/o  nazionali  disponibili  al
pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;
    6. Servizi  telefonici  internazionali  disponibili  al  pubblico
forniti in postazione fissa per clienti non residenziali.
   18.  La  regolamentazione  dei  servizi  offerti nei mercati sopra
elencati  introdotta  ai  sensi  del  precedente quadro normativo, e'
stata  ed  e' tuttora, salvo rare eccezioni, di carattere trasversale
fra   i   mercati  indicati,  nel  senso  che  la  gran  parte  delle
disposizioni  emanate  hanno  riguardato,  in  generale, i servizi di
accesso  e  quelli  a  traffico  cosi'  come  quelli  riservati  alla
clientela residenziale e non residenziale.
   19.  Di  seguito,  si  richiamano  brevemente  i provvedimenti che
l'Autorita' ha fino ad oggi adottato nei mercati indicati.
   20.  In  primo  luogo,  si ricorda che il processo di riequilibrio
tariffario  e'  stato  avviato  con  la delibera n. 85/98(14), cui ha
fatto  seguito la delibera n. 101/99 con la quale e' stato realizzato
l'intervento tariffario da parte dell'Autorita' e sono stati definiti
i tempi per lo svolgimento delle attivita' di controllo dei prezzi di
Telecom Italia attraverso il criterio del controllo preventivo, sulla
base del rispetto di un vincolo triennale di price cap.
   21.I  criteri e i parametri del modello sono stati determinati con
la  delibera  n.  171/99,  nella  quale l'Autorita' ha identificato i
mercati  cui  applicare  il  price  cap(15).  Negli  anni successivi,
l'Autorita'  e'  intervenuta con ulteriori provvedimenti, tra i quali
le    delibere    n.    847/00/CONS,    469/01/CONS,   47/03/CONS   e
289/03/CONS(16).
   22.Infine,  particolare rilievo assume la delibera n. 152/02/CONS,
recante  "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio
di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori
aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa"(17), adottata
dall'Autorita'  il  15  maggio 2002, in cui sono stati disciplinati i
principi  della  parita'  di  trattamento e della non discriminazione
attraverso la declinazione dei criteri da seguire per la verifica dei
prezzi    delle    offerte    dei   servizi   finali   dell'operatore
notificato(18).

   3. La definizione del mercato rilevante

   23. La Raccomandazione della Commissione dell' 11 febbraio 2003 ha
individuato,   in   base   alle   caratteristiche   della  domanda  e
dell'offerta,  i  mercati  dei  servizi/prodotti  forniti agli utenti
finali (c.d. "mercati al dettaglio").
   24.  Ai  fini della presente consultazione sono stati analizzati i
mercati relativi ai:
    a) Servizi   telefonici   locali  e/o  nazionali  disponibili  al
pubblico  forniti  in  postazione  fissa per clienti residenziali (di
seguito "Mercato 3");
    b) Servizi   telefonici   locali  e/o  nazionali  disponibili  al
pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali (di
seguito "Mercato 5").
   25. Nella definizione dei mercati rilevanti e' stata valutata:
    a) la  possibilita'  di  identificare mercati diversi in funzione
delle principali direttrici (locale, nazionale e fisso-mobile);
    b) l'opportunita'  di  distinguere  i  mercati  per  categoria di
clientela (residenziale e non residenziale);
    c) la dimensione geografica del mercato.
   26.  Si ritiene opportuno evidenziare che il mercato rilevante del
prodotto/servizio  comprende  "i  prodotti o i servizi sostituibili o
sufficientemente  intercambiabili,  in  funzione  non solo delle loro
caratteristiche  obiettive,  grazie alle quali sono atti a soddisfare
bisogni costanti dei consumatori, dei loro prezzi e dell'uso cui sono
destinati,  ma  anche  in  funzione  della domanda e dell'offerta sul
mercato  in  questione"(19). In tal senso, i prodotti o i servizi che
sono  solo  scarsamente  o relativamente intercambiabili tra loro non
fanno parte dello stesso mercato.
   27.  Una  volta definito il mercato rilevante per direttrici e per
categorie di clientela, si e' proceduto alla definizione dello stesso
dal  punto  di  vista  geografico in base "all'area in cui le imprese
interessate sono attive nell'offerta e domanda dei prodotti o servizi
in  questione,  in  cui  le  condizioni  di concorrenza sono simili o
sufficientemente  omogenee  e  che  puo'  essere  distinta dalle aree
adiacenti,  in  cui  le  condizioni prevalenti della concorrenza sono
sostanzialmente diverse"(20).
   28.  Nello  svolgimento  dell'analisi finalizzata alla definizione
del  mercato  rilevante,  sono  state  tenute  in  massimo  conto  la
Raccomandazione  e  le  Linee Guida. Sulla base di quanto indicato in
queste  ultime,  si e' proceduto ad analizzare la sostituibilita' dal
lato della domanda e dell'offerta.
   29.  Per  quanto riguarda la definizione merceologica del mercato,
la   sostituibilita'   della   domanda   consente  di  verificare  la
possibilita'  che  i  consumatori  sostituiscano  un  prodotto  o  un
servizio   con   un  altro  a  causa  di  un  incremento  modesto  ma
significativo  e non temporaneo del prezzo, mentre la sostituibilita'
dell'offerta  permette  di  valutare  la possibilita' che imprese non
attive  sul  mercato  possano  decidere  di  entrarvi a seguito di un
incremento modesto ma significativo e non temporaneo del prezzo.
   30.   Con   riferimento   al   mercato   geografico,   invece,  la
sostituibilita' della domanda va valutata sulla base delle preferenze
dei  consumatori,  nonche' dei modelli geografici di acquisto, mentre
dal  punto  di  vista  dell'offerta  si  tratta  di  ampliare  l'area
geografica  a quei fornitori che decidessero di entrare sul mercato a
seguito  dell'aumento  modesto  ma significativo e non temporaneo del
prezzo.
   31.Infine,   coerentemente   con   il   principio  di  neutralita'
tecnologica,  nelle analisi non sono state considerate, ai fini della
definizione   del   mercato,   ne'   le  diverse  tipologie  di  rete
sottostante,  ne'  la  banda  associata alla fornitura dei servizi in
oggetto.  Non  e'  stata  considerata rilevante neppure la tecnologia
utilizzata  per  il  trasporto del segnale vocale. Da questo punto di
vista,  l'interesse  del  consumatore  e'  essenzialmente  quello  di
instaurare   una  comunicazione  interpersonale  in  tempo  reale,  a
prescindere  dal  mezzo  trasmissivo  utilizzato  e  dalle tecnologie
impiegate dal fornitore del servizio.

   3.1 Il mercato merceologico

   3.1.1. Articolazione delle chiamate per direttrice
   32.  Le  direttrici esaminate per identificare i mercati rilevanti
dei servizi sono:

    1. la direttrice locale: chiamate destinate a numeri appartenenti
allo stesso distretto del chiamante (intradistrettuali);
    2. la   direttrice   nazionale:   chiamate   destinate  a  numeri
appartenenti a distretti diversi del chiamante (interdistrettuali);
    3. la direttrice fisso-mobile: chiamate originate da rete fissa e
terminate su rete mobile.
   33.  Relativamente  al  grado  di  sostituibilita'  dal lato della
domanda,   le  chiamate  locali  e  nazionali  non  sono  considerate
sostituibili dall'utente finale(21).
   34.  Dal  lato dell'offerta si e' valutata la possibilita' per gli
operatori   alternativi   di  acquistare  gli  elementi  all'ingrosso
necessari  per  reagire  nel  caso  in  cui  un ipotetico monopolista
tentasse  di  aumentare  i  prezzi  su  una  specifica direttrice; si
ritiene  che  nessun  operatore alternativo sia in grado di replicare
perfettamente   la   struttura   dell'operatore  storico,  nonostante
l'attuale  capillarita'  dei  livelli  di  interconnessione. Infatti,
anche  a  fronte  di  una  struttura di raccolta speculare rispetto a
quella  di  Telecom  Italia,  l'operatore  alternativo  che  opera in
modalita'   di   accesso   indiretto  (carrier  selection  o  carrier
preselection),  deve  sostenere un livello aggiuntivo di commutazione
per   alcune  direttrici.  In  sostanza,  si  ritiene  che,  data  la
differente  redditivita'  delle chiamate, nel caso di innalzamento di
prezzo  sulla  direttrice locale da parte di un ipotetico monopolista
non  e'  plausibile l'ingresso sul mercato locale di operatori attivi
sul mercato delle chiamate nazionali.
   35.  D'altro  canto,  non  risulta  verosimile la realizzazione da
parte  di un ipotetico monopolista di nuove infrastrutture di accesso
per contrastare un innalzamento del prezzo delle chiamate locali.
   36. Per quanto riguarda il grado di sostituibilita' dal lato della
domanda  tra  chiamate  fisso-fisso  e  fisso-mobile,  non  si rileva
sostituibilita',  dal  momento  che  l'esigenza  di comunicare con un
utente  e'  caratterizzata,  nel  secondo  caso,  dal requisito della
"mobilita'",  ovvero  dalla  possibilita'  di  contattare  l'utente a
prescindere   dalla   sua   ubicazione   sul   territorio.  Dal  lato
dell'offerta,  la  differente struttura dei costi delle direttrici in
esame,  in  particolare  delle  chiamate  fisso-fisso e fisso-mobile,
rende  tali servizi tra loro non sostituibili; quanto affermato trova
conferma  nell'elevato  divario  di  prezzo esistente tra le chiamate
locali  e nazionali, rispetto alle chiamate verso numerazioni di rete
mobile.
   37.  Infine,  un  accenno  merita  la possibile distinzione tra le
chiamate   con   fatturazione   in  base  al  consumo  e  quelle  con
fatturazione  forfetaria,  laddove  si  ritiene che non costituiscano
mercati distinti, ma solo modalita' diverse di fatturazione(22).
   38.  Sulla  base  delle  considerazioni  suesposte  si  ritiene di
identificare i seguenti mercati distinti per direttrice:

    1. chiamate verso numerazioni locali (intradistrettuali);
    2. chiamate verso numerazioni nazionali (interdistrettuali);
    3. chiamate  da  rete  fissa  verso  numerazioni  di  rete mobile
(fisso-mobile).

   3.1.2. Articolazione per tipologia di clientela
   39.  Nell'ambito  dei mercati indicati al precedente paragrafo, e'
possibile  effettuare  una  ulteriore  suddivisione  per tipologia di
clientela.
   40.  Infatti,  le offerte degli operatori si distinguono a seconda
che  siano  indirizzate  alla  clientela  residenziale e a quella non
residenziale.
   41.I  clienti  residenziali  sono  le persone fisiche residenti in
abitazioni   private   che  generalmente  acquistano  i  servizi  per
finalita'  diverse  da  quelle  imprenditoriali o professionali e che
riportano  il  proprio  codice fiscale sul contratto sottoscritto con
l'operatore.
   42.  I  clienti  non  residenziali  sono, diversamente, le persone
giuridiche   che   acquistano   i   servizi  per  finalita'  di  tipo
imprenditoriale  o  professionale  e  che  riportano sul contratto la
partita I.V.A.
   43.  In  tal  senso, la distinzione tra clienti residenziali e non
residenziali   in   base   all'identificativo   fiscale   continua  a
caratterizzare  l'offerta  degli  operatori.  Inoltre, anche se da un
punto  di  vista strettamente funzionale il servizio e' lo stesso per
le  due  tipologie  di  utenti, le esigenze complessive in termini di
qualita'  del  servizio  e  assistenza  differiscono  sostanzialmente
passando dalla clientela residenziale a quella non residenziale.
   44.   Un'ulteriore   diversita'  e'  rinvenibile  nei  profili  di
traffico:  la  clientela  residenziale concentra la maggior parte del
proprio traffico nelle ore serali (nella cosiddetta fascia off-peak),
mentre  quella  non  residenziale svolge la maggior parte del proprio
traffico nelle ore di ufficio (nella cosiddetta fascia peak).
   45.  Queste caratteristiche fanno si' che gli operatori tendano ad
organizzare   la  propria  offerta  in  funzione  delle  due  diverse
tipologie  di  clientela,  che  vengono  indirizzate  con  specifiche
politiche   commerciali   e   di   marketing.   Anche  le  condizioni
contrattuali,  in  termini  di  opzioni  speciali, servizi aggiuntivi
offerti,  pacchetti  tariffari  e  sconti  a volume, differiscono tra
clientela residenziale e non residenziale.
   46.   All'interno   del  mercato  non  residenziale  e'  possibile
individuare differenti tipologie di clientela: studi professionali ed
esercizi  commerciali  (SOHO  -  Small Office Home Office), piccole e
medie     imprese     (PMI),    imprese    di    grandi    dimensioni
(Corporate) differenziabili  tra societa' private, pubbliche e gruppi
industriali.  Tuttavia,  dal momento che non si riscontrano rilevanti
diversita'  nelle  modalita'  tecniche ed economiche di fornitura dei
servizi offerti alle differenti tipologie di clientela, nonche' nelle
esigenze  della domanda di servizi di fonia, si ritiene opportuno non
individuare   segmenti   di   mercato  all'interno  dei  mercati  non
residenziali in base alla tipologia di clientela.
   47.  Nel  contesto  descritto,  si  ritiene  che  se  un ipotetico
monopolista  sul  mercato delle chiamate destinate alla clientela non
residenziale innalzasse il livello dei prezzi, non si genererebbe una
migrazione   della   clientela   verso   il  mercato  delle  chiamate
residenziali,  in  quanto  le condizioni economiche e contrattuali, i
servizi  a valore aggiunto, i servizi di assistenza e, non ultimo, il
regime  fiscale  sono  molto diversi. Simmetricamente, un aumento del
prezzo  delle  chiamate  per la clientela residenziale da parte di un
ipotetico  monopolista non provocherebbe sostanziali migrazioni verso
l'offerta non residenziale, se non per fasce marginali di clientela.
   48.  Dal  lato dell'offerta, si ritiene che sia improbabile che un
operatore  che  fornisce  servizi  alle imprese risponda ad eventuali
aumenti  di  prezzo praticati da un ipotetico monopolista sul mercato
dei  servizi  di telefonia per la clientela residenziale entrando sul
mercato  residenziale  e  viceversa, in quanto le caratteristiche dei
servizi   e   la  necessaria  struttura  organizzativa  (commerciale,
marketing,  distribuzione,  etc.) per  sviluppare e gestire l'offerta
possono essere significativamente diverse(23).
   49.  Le  differenti  condizioni  economiche  e  articolazioni  dei
servizi,  il  diverso  identificativo  fiscale  del  cliente, nonche'
l'effettiva  capacita'  degli  operatori  di  discriminare tra le due
tipologie di clientela, dimostrano che le caratteristiche del mercato
dei  servizi  telefonici destinati alla clientela residenziale e alla
clientela  non  residenziale  siano  tali  da  condurre a due mercati
distinti.

   3.2 Il mercato geografico

   50.  Come  indicato  nelle  Linee  Guida  "per definire un mercato
geografico  non  e'  necessario  che le condizioni di concorrenza tra
operatori  o  fornitori  dei servizi siano perfettamente omogenee. E'
sufficiente  che  esse siano simili o sufficientemente omogenee, e si
puo'  quindi  ritenere  che  solo  le aree in cui le condizioni della
concorrenza    sono   eterogenee   non   costituiscono   un   mercato
uniforme".(24)
   51.  In  Italia, i servizi di telefonia vocale locale, nazionale e
fisso-mobile  sono  disponibili  in  maniera  uniforme  su  tutto  il
territorio  nazionale  in  termini sia di copertura geografica sia di
prezzo.  Si  ritiene che l'esistenza di operatori locali non sia tale
da  modificare  in misura significativa il contesto competitivo nelle
singole aree territoriali.
   52. Dal lato della domanda, un incremento di prezzo da parte di un
ipotetico   monopolista   potrebbe   comportare   per  i  consumatori
l'accettazione  delle nuove condizioni economiche oppure la richiesta
ad  altri  operatori  concorrenti  degli  stessi servizi di telefonia
vocale.  In  ogni  caso,  gli  utenti  per  fruire  del  servizio non
avrebbero la necessita' di spostarsi fisicamente in aree limitrofe.
   53.   Dal  lato  dell'offerta,  l'uniformita'  territoriale  della
copertura  e  del  prezzo  dei servizi telefonici da parte di Telecom
Italia  fa  si'  che  esista di fatto un vincolo nella fissazione dei
prezzi  a  livello  nazionale che influenza la definizione dei prezzi
anche  degli  altri  operatori  (sia  nazionali  sia locali), i quali
offrono  i  propri  servizi  a condizioni economiche omogenee su base
nazionale.
   54.  Nel  contesto descritto l'Autorita' ritiene che la dimensione
geografica del mercato di riferimento sia nazionale.

   3.3 Conclusioni

   55.   Sulla  base  delle  considerazioni  esposte  nei  precedenti
paragrafi,  l'Autorita'  ritiene  di  individuare  i seguenti mercati
rilevanti  concernenti i servizi telefonici disponibili in postazione
fissa,  suddivisi  per  direttrice  di  traffico  e  per tipologia di
clientela:

    1. chiamate locali residenziali;
    2. chiamate locali non residenziali;
    3. chiamate nazionali residenziali;
    4. chiamate nazionali non residenziali;
    5. chiamate fisso-mobile residenziali;
    6. chiamate fisso-mobile non residenziali.
   56.  L'Autorita' ritiene altresi' che la dimensione geografica dei
mercati individuati sia nazionale.

      1. Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita' di individuare
   sei   mercati   rilevanti   costituiti   dalle   chiamate   locali
   residenziali,  locali  non  residenziali,  nazionali residenziali,
   nazionali    non   residenziali,   fisso-mobile   residenziali   e
   fisso-mobile non residenziali?
      2. In particolare, con riferimento ai mercati non residenziali,
   si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  non individuare
   ulteriori  segmenti  di  mercato  all'interno  dei mercati locale,
   nazionale e fisso-mobile?
      3. Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita' di considerare
   nazionale il mercato geografico?

   Le osservazioni degli operatori
   57.  L'Analisi  condotta dall'Autorita' circa l'individuazione dei
mercati   rilevanti   non  e'  condivisa  da  un  operatore  (Telecom
Italia) ritenendo  che,  l'articolazione  dei  mercati delle chiamate
residenziali  e  non residenziali nelle tre direttrici corrispondenti
ai  servizi di traffico locale, interdistrettuale e fisso-mobile deve
prescindere  dalla segmentazione tra direttrici di traffico in quanto
"le  chiamate  locali,  nazionali  e  fisso-mobile  costituiscano  un
cluster  market  dal  lato  della  domanda  e  dell'offerta anche per
effetto  di  sostituibilita'  tra  telefonia fissa e mobile". Telecom
Italia  chiede, nel caso in cui l'Autorita' decidesse di mantenere in
vigore un meccanismo di price cap, di definire un unico "paniere" del
traffico telefonico nazionale. Inoltre, nel caso di offerte congiunte
di  servizi  e prodotti, sia generalizzate che negoziate, ritiene che
la  soglia di prezzo sia calcolata con riferimento all'intero insieme
di  servizi  compresi  nell'offerta. La maggior parte degli operatori
(Albacom,  AIIP,  Colt,  Eutelia, Fastweb, H3G, MCI, Tele 2, Tiscali,
Welcome    Italia,    e   Wind) condivide   l'orientamento   espresso
dall'Autorita'  di  individuare sei mercati rilevanti della telefonia
fissa  al  dettaglio. E' opinione di alcuni operatori (AIIP, Albacom,
Colt,  Eutelia,  Fastweb,  Tiscali  e  Wind) che, in applicazione del
principio di neutralita' tecnologica, i mercati individuati includono
i  servizi  di  telefonia  offerti  con  tecnologia  VoIP.  Pertanto,
l'osservanza,   da  parte  dell'operatore  notificato,  dei  medesimi
obblighi  definiti  per  i  servizi  offerti  con tecnologie dovrebbe
essere  estesa  anche per i servizi di telefonia forniti per mezzo di
nuove  tecnologie. Per tali servizi, gli operatori chiedono che venga
garantito agli operatori nuovi entranti la possibilita' di attribuire
numerazioni   pubbliche   per   i   servizi  offerti  con  tecnologie
innovative.  La maggior parte degli operatori (Albacom, Colt Telecom,
Eutelia,  Fastweb,  Tiscali e Wind Telecomunicazioni) sottolineano la
necessita'  che,  anche  attraverso  le  decisioni prese nel presente
provvedimento,  l'Autorita'  salvaguardi  le  condizioni  di  Carrier
Selection  (CS) e Carrier Pre Selection (CPS) che consentono l'utenza
di  poter scegliere le offerte di operatori alternativi che si basano
su  questo  tipo  di servizi. Infine, un operatore (Vodafone) ritiene
che  la  segmentazione  dei  mercati  di riferimento non debba essere
effettuata  in  fase  preliminare  di  analisi,  bensi'  in  sede  di
applicazione dei rimedi.
   58.   In   relazione   all'orientamento   dell'Autorita'   di  non
distinguere  ulteriori  segmenti di mercato in base alla tipologia di
clientela,  alcuni  operatori (Albacom, AIIP, Colt, Eutelia, Fastweb,
MCI,   Tele   2,  Tiscali,  Welcome  Italia,  e  Wind) sono  concordi
nell'individuare  un solo segmento di clientela non residenziale. Gli
operatori  ritengono  arbitraria  la  segmentazione  del  mercato non
residenziale  in  base  ai  livelli  di  spesa dell'utenza laddove le
modalita'  tecniche  ed  economiche dell'offerta siano le stesse. Gli
operatori  rinviano  alle  conclusioni  raggiunte  dall'AGCM  che  ha
escluso   tale  ipotesi  nelle  sue  considerazioni  in  merito  alla
definizione  del  mercati  rilevanti  nell'ambito  del  provvedimento
conclusivo  contro  Telecom Italia, n. 13752 del 16 novembre 2004 del
procedimento  A/351.  L'AGCM,  infatti  non ha ritenuto sussistere le
condizioni  per  effettuare  ulteriori  segmentazioni all'interno del
mercato  non  residenziale  tra  clientela  Small  Office Home Office
(SOHO), Piccole e Medie Imprese (PMI) e Grandi Clienti Affari (GCA).
   59.  Sempre  con  riferimento  alla  distinzione tra mercato delle
chiamate  per  utenti  residenziali  e  non residenziali un operatore
(Telecom Italia) ritiene che la segmentazione della clientela posta a
consultazione  non  sia  conclusiva  e che l'Autorita' avrebbe dovuto
analizzare  le  "caratteristiche specifiche dei Grandi Clienti Affari
(GCA),   che   li   distinguono   dal   resto   della  clientela  non
residenziale".   In  considerazione  delle  specificita'  della  GCA,
Telecom  Italia,  ritiene che "assoggettare anche il segmento dei GCA
alle regole che l'Autorita' propone di applicare alla generalita' dei
clienti  non  residenziali  e  per  dei piccoli e medi clienti affari
determinerebbe  l'impossibilita'  totale  e  permanente  per  Telecom
Italia di competere in questo segmento di mercato". Pertanto, propone
l'individuazione  di mercati rilevanti separati per "I Piccoli e Medi
Clienti  Affari  (P&MCA), che accedono ad offerte per "adesione", con
un  importo di spesa annua inferiore a circa 36.000 Euro annui" e per
"I  Grandi  Clienti  Affari  (GCA),  che  accedono  esclusivamente ad
offerte "negoziate".
   60.  Le  osservazioni  di  alcuni  operatori (Albacom, AIIP, Colt,
Eutelia,   Fastweb,   MCI,   Tele   2,  Tiscali,  Welcome  Italia,  e
Wind) concordano   con  l'analisi  svolta  dall'Autorita'  in  merito
all'individuazione di un mercato geografico nazionale, poiche' sia le
condizioni  di  concorrenza,  sia le politiche di offerta dei servizi
risultano  sufficientemente  omogenee  sul  territorio nazionale. H3G
ritiene,  anche, che la valutazione circa la dimensione nazionale del
mercato  sia  avvalorata  dall'esistenza  di licenze e autorizzazioni
nazionali.  Un  operatore  (Telecom  Italia) ritiene  che l'Autorita'
dovrebbe  effettuare  un'analisi  accurata  del  differente  grado di
concorrenza  presente  in  alcune  aree  del territorio nazionale. In
ottica  prospettica  si  individuano  delle  differenze  tra  le aree
geografiche,  in  particolare le grandi realta' metropolitane, in cui
si  concentrano  gli investimenti in accesso diretto degli OLO di cui
occorre tener conto in sede di definizione degli obblighi.

   Le conclusioni dell'Autorita'
   61.  L'Autorita'  non condivide la posizione di Telecom Italia, in
merito  all'individuazione  di  un  cluster  market  per  le chiamate
locali,  nazionali e fisso-mobile. Affermare che le tre direttrici di
traffico  formano  un  unico  mercato  equivarrebbe ad affermare, che
un'impresa,  che producesse solo uno dei tre servizi di traffico, non
sarebbe  capace  di  competere  con un'impresa che produce servizi di
traffico  su  tutte  e  tre  le  direttrici,  o  perche'  i  costi di
produzione  congiunta  dei  servizi sono sostanzialmente inferiori ai
costi   di   produzione   disgiunta   o  perche'  i  consumatori  che
acquistassero  i servizi di traffico disgiuntamente incorrerebbero in
costi  addizionali.  Si  osserva, inoltre, che in presenza di cluster
market  le economie di varieta' conseguibili al livello di produzione
congiunta,  di distribuzione e/o di consumo, sono tali da spingere le
imprese  a  competere non su singoli servizi, ma sul loro insieme. E'
avviso  dell'Autorita'  che  l'esistenza  di  offerte,  che includono
chiamate locali, nazionali e fisso-mobile, non dipende dalle economie
di varieta', bensi' dalle politiche commerciali delle imprese stesse,
volte,  piuttosto,  ad  incentivare  i  consumatori  di  acquistare i
servizi  di  chiamata  locale,  nazionale  e fisso-mobile da un unico
fornitore.  Pertanto,  con  riferimento al periodo di validita' della
presente   analisi,  l'Autorita'  non  ritiene  che  le  economie  di
produzione  o  di  consumo  congiunto  per tali servizi, sono tali da
giustificare  l'inclusione  delle  chiamate  per le tre direttrici di
traffico in un unico mercato cluster market.
   62.  In  relazione  alla  crescente  sostituibilita' tra i servizi
erogati  dalle  piattaforme  fissa  e mobile l'Autorita' ritiene che,
visto  l'attuale  quadro  tecnologico  e  di  mercato,  i  servizi da
postazione  fissa  e  da  postazione mobile non siano percepiti dagli
utenti  come sostituti e che, il quadro tecnologico e di mercato, non
subira'  nell'arco  nei prossimi 18 mesi variazioni tali da inficiare
le conclusioni raggiunte.
   63.Inoltre,   anche   in   considerazione  della  richiesta  degli
operatori  di  salvaguardare gli obblighi di CS e CPS, si osserva che
il  cliente  attraverso  tali servizi puo' scegliere di differenziare
l'operatore  fornitore  del  servizio  di  chiamata  a  seconda della
direttrice  di traffico. Si ricorda, infatti, come anche previsto dai
mercati  n.  8,  n. 9 e n. 10, che la CPS e' realizzata attraverso la
caratterizzazione di due profili di servizio:
      profilo  a):  include  le  chiamate  verso  altri distretti, le
   chiamate internazionali e le chiamate verso le reti mobili;
      profilo  b):  include  le  chiamate  interne  al  distretto, le
   chiamate  verso  altri  distretti, le chiamate internazionali e le
   chiamate verso le reti mobili.
   64.  Infine,  in merito all'individuazione di mercati separati per
le direttrici locali, nazionali e fisso-mobile si evidenzia come tale
impostazione  sia  in  linea  con quanto deciso da altre autorita' di
regolamentazione europee.
   65.  Per  quanto  concerne  i  servizi di traffico per le chiamate
locale,   nazionale   e  fisso-mobile  offerti  per  mezzo  di  nuove
tecnologie,   l'Autorita'   ribadisce  il  principio  di  neutralita'
tecnologica  laddove un servizio offerto con una data tecnologia sia,
dal  punto  di vista funzionale, sostituibile con un servizio offerto
con tecnologia tradizionale.
   66.  Con  particolare  riferimento  al  servizio di chiamata VoIP,
l'Autorita'  valuta  la sostituibilita' del servizio di chiamata VoIP
da  decade  0, distinguendolo dal servizio VoIP in decade 5, definito
come  servizio  di  comunicazione  vocale  nomadico (disciplinato con
delibera 11/06/CIR su "Disposizioni regolamentari per la fornitura di
servizi  VoIP (Voice over Internet Protocol) e integrazione del piano
nazionale  di  numerazione") che,  per  le  diverse  funzioni  d'uso,
modalita'  di  fruizione  e  caratteristiche  tecniche non si ritiene
rientri nell'ambito del mercato in esame.
   67.  Il  servizio  di  chiamata VoIP da decade o consente, al pari
della   chiamata  su  rete  PSTN  (o  ISDN,  ecc),  la  comunicazione
bi-direzionale  in  tempo  reale,  con modalita' analoghe al servizio
telefonico   tradizionale  per  quanto  riguarda  la  qualita'  della
chiamata,  la  possibilita'  per  l'utenza  di ricevere ed effettuare
chiamate  tramite  numerazione  E164  e  la  modalita' di utilizzo di
apparecchi   telefonici   con  funzionalita'  analoghe  o  superiori.
Affinche'  un  utente  possa  accedere ad offerte VoIP da decade O e'
necessario  che  egli  disponga  di  un  accesso alla rete IP a larga
banda,  tramite  connessione  in  fibra  ottica o in tecnica ADSL, su
doppino  telefonico. L'utenza che dispone sia di un accesso ADSL alla
rete  a  larga  banda,  sia  dell'accesso  alla  rete  PSTN  (la rete
tradizionale  a  commutazione  di  circuito  in  tecnica  TDM),  puo'
scegliere  di  avvalersi  indifferentemente  del servizio telefonico:
attraverso  la  tecnologia  VoIP oppure mediante la tradizionale rete
PSTN. Ne segue che se il prezzo di una chiamata su rete PSTN aumenta,
l'utente  potra'  utilizzare,  senza costi aggiuntivi, il servizio di
telefonia  VoIP  da  decade  O  e viceversa. Il servizio di telefonia
fornito   per   mezzo   di   tecnologia  VoIP  risulterebbe,  quindi,
sostitutivo  del  servizio telefonico accessibile al pubblico fornito
sulle reti tradizionali PSTN.
   68. Infine, in merito ai criteri di attribuzione delle numerazioni
pubbliche per i servizi offerti con tecnologie innovative, sono stati
disciplinati  con  delibera  11/06/CIR su "Disposizioni regolamentari
per  la  fornitura  di  servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e
integrazione del piano nazionale di numerazione", a cui si rimanda.
   69.  In  conclusione,  per  le ragioni sopra espresse, l'Autorita'
ritiene   che  la  definizione  dei  mercati  concernenti  i  servizi
telefonici disponibili in postazione fissa per clienti residenziali e
non residenziali includa i seguenti mercati;

    1. Mercato  dei  servizi  telefonici locali forniti in postazione
fissa per clienti residenziali;
    2. Mercato  dei  servizi  telefonici locali forniti in postazione
fissa per clienti non residenziali;
    3. Mercato dei servizi telefonici nazionali forniti in postazione
fissa per clienti residenziali;
    4. Mercato dei servizi telefonici nazionali forniti in postazione
fissa per clienti non residenziali;
    5. Mercato   dei   servizi  telefonici  fisso-mobile  forniti  in
postazione fissa per clienti residenziali;
    6. Mercato   dei   servizi  telefonici  fisso-mobile  forniti  in
postazione fissa per clienti non residenziali.
   70.  L'Autorita'  non  condivide  la proposta di articolare, sulla
base  dei  volumi  di  spesa  del traffico, il mercato delle chiamate
locali,   nazionali   e   fisso-mobile   destinate  agli  utenti  non
residenziali  distinguendo la grande clientela affari dal resto della
clientela non residenziale, e rileva quanto segue.
   71.  Telecom  Italia  individua  due  mercati per la clientela non
residenziale  in  considerazione  dei  volumi  di  spesa del traffico
effettuato. Una soglia di spesa pari a 36.000 euro l'anno delimita il
confine  del  mercato,  identificando  al  di  sopra  di  tale soglia
l'utenza   grandi   clienti   affari  (GCA) dal  resto  del  mercato.
L'Autorita'  ritiene  che  il  "volume  di  traffico" non puo' essere
utilizzato  come  parametro  per  distinguere  i  comportamenti della
domanda,  in  quanto  si  tratterebbe di una valutazione non derivata
d'analisi   basata   sull'elasticita'   della  domanda  della  grande
clientela  affari  e  del  resto  della  clientela  non  residenziale
rispetto  alle variazioni di prezzo del servizio. La segmentazione in
base  ai  volumi  determinerebbe una discriminazione dei prezzi delle
offerte  commerciali  fra piccoli e medi clienti affari (P&MCA) e GCA
e, comporterebbe per i primi prezzi maggiori rispetto a quelli che si
potrebbero  formare  in  presenza  di un unico mercato, mentre i GCA,
godrebbero  di  prezzi piu' bassi. L'Autorita' ritiene che non appare
giustificabile una separazione della clientela non residenziale sulla
base  di  considerazioni  in  merito alle caratteristiche fisiche del
servizio offerto (livello di fatturato o di volume di traffico), o in
merito  alle  sole  caratteristiche  della  domanda.  In conclusione,
l'Autorita'  ritiene  che il criterio del volume di traffico non puo'
essere  utilizzato  come  parametro  per  distinguere i comportamenti
della  domanda, in quanto si tratterebbe di un limite non derivato da
valutazioni circa le elasticita' della domanda delle due tipologie di
clientela.
   72.  La  definizione  del  mercato merceologico e geografico cosi'
come  individuata  dall'Autorita' e' in linea con la piu' consolidata
tradizione  in  materia di analisi antitrust. Sul punto, anche l'AGCM
ha  di  recente  affermato  nell'ambito  del provvedimento A/351, che
"l'analisi  istruttoria  compiuta  non  consente di operare ulteriori
distinzioni  all'interno  della  clientela  business, in quanto nella
maggior  parte  dei  casi  non  e'  dato  riscontrare  una  rilevante
diversita'  nei servizi offerti ai piccoli e medi clienti, rispetto a
quelli  diretti verso la clientela di maggiori dimensioni" (punto 309
del prov. 13752, A/351 - Comportamenti abusivi di Telecom Italia, del
16 novembre 2004).
   73.  In  linea  con  le  indicazioni  della  Commissione  Europea,
l'Autorita'  rileva,  ancora,  che l'esame delle funzioni d'uso di un
servizio,  ossia le caratteristiche economiche del bene e dal bisogno
soddisfatto,   consente   di  derivare  l'esatta  individuazione  del
perimetro merceologico dei mercati. Una separazione del mercato sulla
base  di  considerazioni  in  merito  alle sole caratteristiche della
domanda,   come  prevedono  le  Linee  Guida  (cfr.  43),  vuole  che
l'estensione del mercato ad un prodotto/servizio analogo, puo' essere
ridotta  in  presenza  di distinti gruppi di consumatori. Nel caso di
specie,  nell'ambito  degli utenti non residenziali, l'Autorita', per
procedere ad una eventuale separazione del mercato delle chiamate per
la  grande  clientela affari dal resto degli utenti non residenziali,
avrebbe  dovuto  individuare  caratteristiche  diverse  del  prodotto
domandato dai diversi tipi di clientela. Ma cio', come rilevato anche
dall'AGCM,  non  appare  possibile  in quanto nella maggior parte dei
casi  non  e'  dato  riscontrare una rilevante diversita' nei servizi
offerti alle varie tipologie di clientela non residenziale.
   74.  L'Autorita'  osserva infine che anche se si procedesse ad una
segmentazione  del  mercato fra grandi clienti affari e altri clienti
affari,  non avrebbe effetto sulle valutazioni circa l'individuazione
dei  soggetti  dotati  di  significativo  potere  di mercato. Telecom
Italia  risulterebbe,  infatti,  in  ogni  caso dominante nei mercati
cosi' definiti.
   75.  In conclusione, ai fini dell'analisi non sono emersi elementi
tali  da  sostenere  una  diversa  e piu' restrittiva definizione dei
mercati  in  esame  rispetto  a  quanto individuato dalla Commissione
Europea  nell'ambito  della Raccomandazione sui mercati rilevanti dei
servizi e dei prodotti.
   76.  L'Autorita'  e'  consapevole  che nel territorio nazionale ci
sono  aree  in  cui  vi  e'  una  diversa  diffusione  dei servizi di
telefonia  vocale  locale,  nazionale  e  fisso-mobile  per  l'utenza
residenziale   e   non  residenziale,  sulla  base  di  una  maggiore
concentrazione  del  traffico  in  alcune  aree  metropolitane  e del
diverso   livello   di   sviluppo   di   infrastrutture  alternative.
Ciononostante,  l'offerta  dei  servizi di telefonia vocale destinati
agli  utenti  finali  presenta  le  medesime  condizioni economiche e
tecniche  su  tutto  il  territorio  italiano.  La  presenza  di reti
alternative  di  operatori  entranti,  gli  scenari  competitivi  non
presentano  delle specificita' tali da giustificare la individuazione
di  mercati  locali  non  essendo  gli  operatori  locali in grado di
competere  quanto a livello di diffusione di rete che a condizioni di
servizio con l'operatore ex monopolista.
   77.  In  riferimento  all'osservazione mossa da Telecom Italia, di
valutazione  delle condizioni di concorrenza sul territorio nazionale
in  ottica prospettica, l'Autorita' ritiene che le attuali condizioni
di    mercato    non    dovrebbero   subire   sostanziali   modifiche
nell'intervallo  di  tempo  di  riferimento della presente analisi di
mercato.
   Sulla   base   dell'analisi   condotta   e   delle  risposte  alla
consultazione  pubblica, l'Autorita' conferma l'orientamento espresso
nel  documento  di  consultazione  pubblica secondo cui i mercati dei
servizi  di  telefonia  vocale  locale,  nazionale e fisso-mobile per
l'utenza  residenziale  e  non  residenziale,  costituiscono  mercati
nazionali.

   4. Valutazione del significativo potere di mercato

   78) L'analisi svolta nei successivi paragrafi segue le indicazioni
contenute  nelle Linee Guida e nella Raccomandazione. In particolare,
sono  stati  presi  in  considerazione  i  seguenti  criteri  per  la
valutazione del significativo potere di mercato:
   79) quote di mercato (in minuti e ricavi);

    1) ulteriori   criteri,  tra  i  quali:  barriere  all'entrata  e
all'uscita,   barriere   al   cambiamento,  barriere  all'espansione,
economie  di  scala,  economie  di  scopo,  integrazione orizzontale,
integrazione  verticale,  sviluppo  della  rete  di  distribuzione  e
vendita, vincoli legislativi e regolamentari;
    2. scenari di breve e medio periodo.

   4.1. Quote di mercato

   80.Nel  mercato  dei  servizi  telefonici  i  principali operatori
coprono  l'intero  territorio nazionale consentendo le chiamate verso
tutte  le  direttrici  geografiche. I servizi telefonici sono offerti
sia in modalita' di accesso diretto (fibra ottica, doppino in rame da
parte  di Telecom Italia o di un suo concorrente con l'unbundling del
local   loop),   sia   indiretto   (carrier   selection   o   carrier
preselection) attraverso un contratto di interconnessione con Telecom
Italia.
   81.  Il  volume  delle  vendite e i minuti di traffico, dichiarati
all'Autorita' tramite questionario dalle imprese di telecomunicazioni
che operano sia in accesso diretto sia indiretto, hanno fornito utili
informazioni per la misurazione dei mercati.
   82.  Prima  di  analizzare  le  quote  di  mercato,  dunque, si e'
proceduto  a  valutare la dimensione dei singoli mercati e i relativi
andamenti  in  termini  di  volumi  di traffico e di ricavi nell'arco
temporale 2000-2003(25).

     ---->  Vedere Tabelle da pag. 55 a pag. 63 del S.O.  <----

   4.2. Criteri diversi dalla quota di mercato
   103.  La  quota  di  mercato  di  Telecom Italia in termini sia di
volumi  sia  di  ricavi  rimane  particolarmente  elevata su tutte le
direttrici  esaminate e risulta essere in tutti i mercati considerati
sempre superiore al 60%.
   104.  Sebbene la presenza di una quota di mercato superiore al 50%
segnali  di per se' l'esistenza di una posizione di dominanza in capo
al  soggetto  che  la  detiene(27),  si  ritiene opportuno effettuare
un'analisi   anche   delle  caratteristiche  economiche  dei  mercati
rilevanti,  attraverso  la  verifica  di  alcuni  criteri aggiuntivi,
quali:   le   barriere  all'entrata  e  all'uscita,  le  barriere  al
cambiamento,  le  barriere  all'espansione,  le economie di scala, le
economie   di   scopo,   l'integrazione   verticale,   l'integrazione
orizzontale,  lo  sviluppo  della  rete di distribuzione e vendita, i
vincoli legislativi e regolamentari.

   4.2.1. Barriere all'entrata e all'uscita
   105.  Le  valutazioni  sulle  barriere  all'entrata nei mercati in
esame  non  possono  prescindere dalla considerazione che nel settore
delle telecomunicazioni esistono diverse modalita' di accesso.
   106.  A  seconda  della  tipologia  di  accesso  utilizzata  dagli
operatori  si  rileva  un differente livello di barriere all'ingresso
nel mercato del traffico telefonico locale, nazionale e fisso-mobile;
e'  opportuno,  dunque,  distinguere  tra  accesso indiretto (carrier
selection  o  carrier preselection) e accesso diretto (unbundling del
locai loop e fibra ottica).
   107.  La  prima  tipologia  di accesso ha consentito ad un elevato
numero  di  operatori  di entrare nel mercato della telefonia vocale.
Infatti, l'esistenza di un'offerta all'ingrosso per i diversi livelli
di  interconnessione  ha  permesso,  anche  ad  operatori  dotati  di
limitate   infrastrutture   proprie,   di  offrire  traffico  locale,
nazionale  e fisso-mobile su tutto il territorio nazionale sostenendo
dei     costi    variabili    in    funzione    della    capillarita'
dell'interconnessione.  Il  livello  delle  barriere all'ingresso, in
questo caso, e' risultato relativamente contenuto.
   108.  Al  contrario, per quanto riguarda l'accesso diretto ad oggi
e' presente sul mercato un numero limitato di operatori. Infatti, per
poter  offrire  un  servizio  di  accesso  diretto, un operatore deve
essere  in  grado di sviluppare una propria rete che richiede ingenti
investimenti difficilmente recuperabili in caso di uscita dal mercato
(sunk  costs) e  tempi di realizzazione particolarmente lunghi. Oltre
agli   investimenti   in   infrastrutture  di  telecomunicazione  gli
operatori  nuovi  entranti  devono  sostenere  anche elevati costi in
attivita'  commerciali  di marketing e di vendita per la creazione di
una  base  di  clienti sufficientemente ampia; anche questi costi non
sono  facilmente recuperabili nell'ipotesi di uscita dal mercato. Nel
caso  della fornitura di accesso diretto si riscontra un piu' elevato
grado di barriere all'entrata e all'uscita.

   4.2.2. Barriere al cambiamento
   109. L'analisi delle barriere al cambiamento e' importante ai fini
di una corretta valutazione delle quote di mercato.
   110.  L'introduzione  della number portability all'inizio del 2000
ha consentito di eliminare una potenziale barriera al cambiamento.
   111.  Per quanto concerne la clientela residenziale, sulla base di
indagini di mercato si e' rilevato che:
    a) oltre 1'80% degli individui e' a conoscenza della possibilita'
di  fruire  di servizi offerti da operatori concorrenti e su oltre il
25%  delle  famiglie  e'  stata  rilevata  la  presenza  di almeno un
operatore alternativo; oltre il 50% delle famiglie dichiara, inoltre,
di  essere a conoscenza di almeno due operatori alternativi a Telecom
Italia;
    b) oltre  i  3/4  degli  individui  ritengono  di  disporre di un
livello   sufficiente   di   informazioni   riguardo  agli  operatori
alternativi  e  considera  che  il  cambiamento  sia  sostanzialmente
facile;  anche  chi  si  e'  abbonato  a  piu'  operatori,  poi ne ha
privilegiato uno solo;
    c) circa  il  20%  delle famiglie pensa di cambiare operatore nel
corso del 2004 (tasso di churn); il tasso di churn risulta lievemente
piu' elevato nel caso dei clienti di Telecom Italia rispetto a quelli
della concorrenza.
   112. Per quanto attiene alla clientela non residenziale:
    a) oltre  il 90% delle imprese e' a conoscenza della possibilita'
di  utilizzare  operatori alternativi e su oltre il 25% delle imprese
viene  rilevata  la  presenza  di almeno un operatore alternativo; la
maggior  parte  delle  imprese  e' a conoscenza dell'esistenza di due
operatori alternativi a Telecom Italia;
    b) i  3/4  delle  imprese  ritiene  di  disporre  di  un  livello
sufficiente  di  informazioni  riguardo  agli operatori alternativi e
considera che il cambiamento sia sostanzialmente facile;
    c) poco meno di 1/4 delle imprese pensa di cambiare operatore nel
corso del 2004 (tasso di churn); il tasso di churn risulta lievemente
piu' elevato nel caso dei clienti di Telecom Italia rispetto a quelli
della concorrenza.
   113.  Si  rileva  che  la  conoscenza  di  un'offerta  di  servizi
alternativa  rispetto  all'operatore  storico e' ampiamente diffusa e
che  gli  individui  che  dichiarano  di  essere  a  conoscenza della
possibilita' di distaccarsi completamente da Telecom Italia sono, nel
caso  della  clientela  residenziale,  meno del 50%. Un numero ancora
inferiore di individui e' consapevole delle implicazioni e condizioni
di tale distacco.
   114. Per le imprese occorre rilevare che possono esserci dei costi
di  migrazione  legati  alla complessita' del processo di cambiamento
dell'operatore, anche se, per quanto riguarda i servizi di base, tali
costi appaiono comunque marginali.
   115.   Si   evidenzia   che   nel  2003  si  e'  assistito  ad  un
consolidamento  del  numero  di clienti in carrier preselection, come
riportato anche nei grafici 7 e 8 del presente provvedimento.

   4.2.3. Barriere all'espansione
   116.  Le barriere all'espansione da parte di operatori alternativi
attivi   sul   mercato   dei   servizi  a  traffico  sembrano  essere
riconducibili  essenzialmente  alla  difficolta' di conquistare nuove
quote di mercato.
   117.  Se da un lato e' emerso che la maggior parte dei clienti che
non   intende  migrare  dall'operatore  storico  ai  nuovi  operatori
riconosce  come  il  passaggio potrebbe potenzialmente condurre ad un
risparmio;  dall'altro,  a causa del ridotto differenziale tariffario
tra  i diversi operatori, l'acquisizione di nuove quote di mercato da
parte  degli  operatori  alternativi  appare  sempre  piu'  difficile
basandosi  prevalentemente  o  su nuove offerte in grado di integrare
differenti   servizi   o   sulla   pratica   di   livelli  di  sconto
particolarmente significativi.
   118.  In questo contesto l'espansione della quota di mercato degli
operatori  alternativi  appare  fortemente  legata  alla capacita' di
sviluppare  una propria offerta integrata di servizi e arricchita con
servizi diversi dalla telefonia vocale.

   4.2.4. Economie di scala
   119. Le economie di scala nel settore delle telecomunicazioni sono
ritenute  particolarmente  importanti nella fase iniziale di sviluppo
del traffico sui singoli punti di interconnessione.
   120.    L'esistenza    di    costi    fissi   (kit   e   link   di
interconnessione) richiede  un  volume  di  traffico minimo per poter
ottimizzare  i  costi  complessivi  di  interconnessione  e  generare
adeguati  margini;  la  presenza  di  economie  di  scala  spinge gli
operatori  alternativi  ad utilizzare la leva del prezzo non solo per
saturare  al  meglio  le risorse di rete e cercare di integrare sulle
stesse  infrastrutture il trasporto di diverse tipologie di traffico,
ma  anche  per  incrementare  le  proprie  quote  di mercato. I costi
unitari decrescono anche in funzione della progressiva estensione dei
punti di interconnessione e dello sviluppo della rete di trasporto.
   121.  In  considerazione  dell'attuale  livello  di sviluppo delle
strutture di interconnessione degli operatori alternativi, si ritiene
che  ulteriori  contenimenti  dei  costi unitari siano essenzialmente
legati  a  maggiori  incrementi  dei volumi e ad interventi marginali
sulla rete di trasporto.
   122.  Occorre  comunque  tener presente che, anche a fronte di una
struttura  di raccolta speculare rispetto a quella di Telecom Italia,
l'operatore  alternativo  che opera in modalita' di accesso indiretto
deve  sostenere  un  livello  aggiuntivo  di  commutazione almeno per
alcune  direttrici.  Di  conseguenza,  la  struttura  dei  costi  del
traffico   di  un  operatore  alternativo  in  accesso  indiretto  e'
tipicamente superiore a quella di Telecom Italia.

   4.2.5. Economie di scopo e integrazione orizzontale
   123.  La possibilita' di sfruttare le economie di scopo dipende in
larga misura dalla capacita' di offrire un'ampia gamma di servizi che
hanno  in  comune  alcune  componenti  di  costo;  di conseguenza, le
economie  di  scopo  sono maggiori per l'operatore che e' in grado di
veicolare il piu' ampio portafoglio di prodotti/servizi.
   124.  La  possibilita' di sfruttare le economie di scopo e' minore
nelle  fasi  di  ingresso nel mercato, dal momento che non sempre gli
operatori  alternativi  sono  in grado di sostenere costi di sviluppo
(ad   esempio   costi   pubblicitari,   commerciali  di  marketing  e
vendita) per un'ampia gamma di servizi.
   125.  Le  economie  di  scopo  per  il consolidamento del contesto
concorrenziale  tendono,  inoltre,  ad  essere strettamente correlate
alla dimensione dell'impresa e alla sua capacita' di generare elevati
ricavi unitari per cliente.
   126.  Le  economie di scopo sono rilevabili non tanto nell'offerta
bundled delle diverse tipologie di traffico, quanto nell'integrazione
tra  il  traffico  ed  altri  servizi  (ad  esempio  quelli  a valore
aggiunto).
   127.  Anche  nel caso dell'integrazione orizzontale, gli operatori
con  un  elevato  livello  di  integrazione  possono  disporre  di un
vantaggio competitivo. In una situazione nella quale l'acquisto di un
servizio   e'  strettamente  dipendente  dall'acquisto  di  un  altro
servizio  (come i servizi aggiuntivi), una posizione di leadership di
costo  sul  primo  puo'  essere  utilizzata  per fare leva sull'altro
servizio  attraverso  il meccanismo del bundling, ovvero rendendo gli
acquisti dei due servizi interdipendenti.
   128.  Telecom  Italia  presenta un elevato livello di integrazione
orizzontale  per quanto riguarda l'offerta di servizi su rete fissa e
la  sua  offerta  e' di fatto la piu' articolata oggi disponibile sul
mercato  delle  telecomunicazioni,  in  particolare,  per  i  servizi
supplementari e accessori.

   4.2.6. Integrazione verticale
   129. L'esistenza di situazioni di significativo potere nel mercato
a  monte (all'ingrosso) puo' influenzare in modo rilevante il livello
concorrenziale  nei mercati a valle (al dettaglio). In altri termini,
l'eventuale  difficolta' di accesso alle risorse all'ingrosso, ovvero
la   difficolta'   di   accesso  a  condizioni  concorrenziali,  puo'
accentuare le barriere all'ingresso sul mercato al dettaglio.
   130.  In una situazione di forte integrazione verticale si possono
generare   situazioni  di  comportamenti  anticoncorrenziali  per  la
riduzione,  ad  esempio,  della  forbice tra il prezzo al dettaglio e
quello  all'ingrosso  con  la conseguente diminuzione dei margini dei
concorrenti  (c.d. price squeeze) e il relativo abbassamento del loro
livello di interesse al mercato.
   131. Anche gli operatori alternativi con propria infrastruttura di
rete  possono  beneficiare degli effetti dell'integrazione verticale,
sebbene  nessuno  con  la  stessa  intensita'  verificabile  nel caso
dell'operatore  storico,  in  quanto  permane  l'utilizzo  di  alcune
componenti di rete di Telecom Italia.
   132.   Nei  mercati  del  traffico  al  dettaglio  il  livello  di
integrazione  verticale  con i mercati del traffico all'ingrosso puo'
rappresentare  un  significativo  vantaggio  competitivo  per Telecom
Italia  contribuendo  a limitare in maniera significativa il grado di
concorrenza nei mercati oggetto del presente documento.

   4.2.7. Sviluppo della rete di distribuzione e di vendita
   133.  L'articolazione della struttura di vendita di Telecom Italia
appare   essere   la   piu'   capillare   (con  strutture  dirette  e
indirette) ed  estesa  sul  territorio;  essa  consente  una maggiore
efficacia  dell'azione  commerciale che beneficia anche degli effetti
indiretti  delle  iniziative  promozionali e pubblicitarie di entita'
assolutamente superiore rispetto a quelle dei concorrenti.

   4.2.8. Vincoli legislativi e regolamentari
   134.  Nell'ambito del nuovo quadro regolamentare, il passaggio dal
regime  delle licenze a quello autorizzatorio riduce il livello delle
barriere  di  tipo  legislativo  e  regolamentare  per l'ingresso sul
mercato  in  oggetto.  Tali barriere non sono quindi considerate come
rilevanti ai fini dell'accesso al mercato.

   4.3. Scenari di breve e medio periodo
   135.  Il  2003  e'  stato  caratterizzato dal consolidamento della
quota  di  mercato  di Telecom Italia e dal progressivo avvicinamento
delle quote del secondo e del terzo operatore.
   136.  Nell'arco  temporale  in  esame,  si  e'  assistito  ad  una
riduzione  progressiva del differenziale di prezzo tra Telecom Italia
e gli altri operatori, in una situazione complessiva di rallentamento
della  crescita  dei  volumi  e  di aumento del numero di clienti che
aderiscono ad offerteflat e semiflat.
   137.  Sulla direttrice locale i margini di competizione sul prezzo
rimangono ridotti, cosi' come sulla direttrice fisso-mobile vincolata
dalle  condizioni  di terminazione verso reti mobili. Piu' accentuata
e'  la  riduzione  dei  prezzi  sulla  direttrice  nazionale  con  il
consolidamento delle reti dei principali operatori alternativi.
   138.  Le  previsioni  per  il  biennio  2004-2005  degli  analisti
finanziari  e  di mercato sono di una possibile riduzione della quota
di  mercato  di  Telecom  Italia,  sebbene  a  tassi decisamente piu'
ridotti   rispetto   al   passato,  in  un  contesto  di  progressiva
contrazione  dei  volumi complessivi di traffico. La quota di mercato
in  valore  rimane  piu'  alta rispetto a quella in volume, ma con un
divario sempre meno rilevante.
   139.  Alla  luce  dell'attuale livello delle quote di mercato, del
loro   progressivo   assestamento,   nonche'   delle  caratteristiche
economiche   dei   mercati  analizzati  appare  improbabile  che,  in
un'ottica  di  breve-medio  periodo,  la  posizione di Telecom Italia
subisca sostanziali cambiamenti.

   4.4. Conclusioni
   140.  Alla  luce  delle analisi presentate si puo' concludere come
solamente   l'operatore  Telecom  Italia  detenga  una  posizione  di
significativo potere di mercato nei seguenti mercati:

    1) mercato  dei  servizi  telefonici locali forniti in postazione
fissa per clienti residenziali;
    2) mercato  dei  servizi  telefonici locali forniti in postazione
fissa per clienti non residenziali;
    3) mercato dei servizi telefonici nazionali forniti in postazione
fissa per clienti residenziali;
    4) mercato dei servizi telefonici nazionali forniti in postazione
fissa per clienti non residenziali;
    5) mercato   dei   servizi  telefonici  fisso-mobile  forniti  in
postazione fissa per clienti residenziali;
    6) mercato   dei   servizi  telefonici  fisso-mobile  forniti  in
postazione fissa per clienti non residenziali.
      4.  Si  condivide l'orientamento dell'Autorita' di identificare
   Telecom  Italia  quale  unico operatore detentore di significativo
   potere di mercato nei sei mercati rilevanti?

   Le osservazioni degli operatori
   141.  Le posizioni espresse in consultazione dalla quasi totalita'
degli  operatori  (AIIP,  Albacom,  Colt, Eutelia, Fastweb, H3G, MCI,
Tele  2,  Tiscali, Welcome Italia e Wind), sostanzialmente concordano
con  l'analisi  svolta  dall'Autorita'  non solo con riferimento alle
quote  di mercato, ma anche sulla base degli altri criteri aggiuntivi
esaminati.   La   posizione  di  un  operatore  (Telecom  Italia) non
conviene,   invece,   con  la  conclusione  raggiunta  dall'Autorita'
ritenendo  che  le valutazioni addotte siano incomplete. La decisione
dell'Autorita'  di  notificare  lo  stesso operatore non puo' basarsi
solo  sul  criterio delle quote di mercato, mentre i criteri aggiunti
non sono analizzati in modo adeguato.

   Le conclusioni dell'Autorita'
   142.  L'Autorita',  con lettera del 22 novembre 2005, ha richiesto
ai  principali  operatori  sul  mercato  per  i servizi telefonici al
dettaglio  ulteriori  informazioni sui mercati in esame allo scopo di
riesaminare le conclusioni raggiunte alla luce di dati aggiornati. Le
quote di mercato relative al triennio 2003-2005 non sono direttamente
comparabili  con  le quote di mercato del triennio 2000-2002. Cio' in
considerazione del fatto che l'insieme di operatori che hanno fornito
le  consistenze in risposta alla lettera del 22 novembre 2005, non e'
omogeneo all'insieme di operatori che hanno fornito i dati in fase di
avvio  delle  analisi  di  mercato,  in  quanto alcuni operatori sono
usciti  dal  mercato, mentre altri sono stati acquisiti. Pertanto, le
quote  di  mercato sono state calcolate sulla base delle informazioni
fornite  dagli  operatori  Albacom,  Atlantet, Eutelia, Fastweb, MCI,
Tele 2, Telecom Italia, Tiscali, Welcome e Wind.
   143.  L'Autorita' ha esaminato l'andamento dei volumi e dei ricavi
di   traffico   nei  mercati  di  telefonia  al  fissa  al  dettaglio
residenziale  e  non residenziale relativamente alle chiamate locali,
nazionali  e  fisso-mobile  per  gli  anni 2003, 2004 e 2005* (i dati
relativi   al  2005  sono  stati  stimati  sulla  base  dei  dati  di
preconsuntivo  comunicati  dagli operatori). I risultati dell'analisi
sull'andamento  del  traffico mostrano una generale tendenza verso la
riduzione, sia in termini di volumi che in termini di ricavi, sia nei
mercati  per  i  servizi  di chiamata al dettaglio residenziale e non
residenziale.

           ---->  Vedere Tabella a pag. 72 del S.O.  <----

   146.  A  fronte  di  una  diminuzione  del  traffico in valore dei
servizi telefonici al dettaglio tradizionali, vi e' stata nell'ultimo
quadrimestre  del  2005,  un  maggior  sviluppo  dei  servizi VoIP. A
riguardo, l'Autorita' ha richiesto agli operatori, con la lettera del
17   febbraio  2006,  di  fornire  i  dati  di  volume  e  di  ricavo
relativamente al traffico per i servizi VoIP da decade O distinti per
tipologia  di clientela, con lo scopo di acquisire informazioni circa
lo  sviluppo  dei  servizi a traffico offerti tramite tecnologie VoIP
per  gli anni 2004 e 2005 (i dati relativi al 2005 sono stati stimati
sulla base dei dati di preconsuntivo comunicati dagli operatori).
   147.  Sebbene  gia'  nel  2001  vi fossero sul mercato offerte per
servizi  di  traffico  VoIP,  la  maggior  parte  degli  operatori ha
lanciato  un  offerta  VoIP da decade O solo nell'ultimo quadrimestre
del  2005.  I  dati  di  traffico raccolti nel 2003 e 2004 non davano
evidenza della componente di traffico per i servizi VoIP da decade O.
I  volumi  imputabili  al  traffico  VoIP, ancora nel 2003, risultano
ancora  poco significative rispetto al traffico da servizi telefonici
tradizionale.
   148.  I dati di traffico in volume realizzato nel 2005, attraverso
l'impiego  di  tecnologie  VoIP da decade 0, rappresenta circa il 2 %
del  traffico complessivo sia nel segmento residenziale che in quello
non residenziale. Di tale valore percentuale il traffico attribuibile
all'operatore   dominante   e'   <l%   in  entrambe  i  segmenti  del
residenziale e non residenziale.
   149.  L'  Autorita'  si  aspetta  che  nei  prossimi  18  mesi  si
assistera' ad un ulteriore sviluppo del traffico VoIP da decade O che
pur rendendo il mercato piu' dinamico, tuttavia, non si ritiene possa
influire  in  maniera  significativa sulle valutazioni in merito alla
dominanza di Telecom Italia.
   150.  Alla  luce  dei dati aggiornati, l'Autorita' ha proceduto ad
aggiornare  le  quote di mercato nei relativi mercati di telefonia al
dettaglio.  L'Autorita' evidenzia che i periodi 2000-2002 e 2003-2005
mostrano differenti dinamiche.
   151.  In  particolare, nel triennio 2000-2002 si e' registrato una
forte  diminuzione della quota di mercato di Telecom Italia sia per i
servizi  di  chiamata  locale, nazionale e fisso-mobile in entrambe i
segmenti  del residenziale e non residenziale. Nel triennio 2000-2002
crescono  operatori  come Wind e Fastweb presenti in tutti i segmenti
di mercato (seppure con caratteristiche diverse dei servizi offerti),
sia  operatori come Albacom e Tele 2 che tendono a specializzarsi per
quanto  riguarda  il  tipo  di clientela (non residenziale il primo e
residenziale il secondo).

        ---->  Vedere Tabelle da pag. 74 a 76 del S.O.  <----

   159.  Inoltre in un mercato in calo, l'esistenza di switching cost
pesano  maggiormente  che  in un mercato in espansione e questo rende
piu'  facile  per l'operatore dominante mantenere la propria quota di
mercato.  Infatti  i  vantaggi  connessi  ai  minori  prezzi  unitari
richiesti  da  un operatore alternativo sono minori in un mercato che
diminuisce rispetto ad un mercato in espansione.
   160.  In  conclusione,  le analisi aggiornate hanno confermato per
Telecom  Italia  quote di mercato stabilmente al di sopra del 50% nei
mercati  per  i  servizi di traffico residenziale e nei mercati per i
servizi  di  traffico  non residenziale, pertanto l'Autorita' ritiene
necessario   identificare   Telecom   Italia   quale   operatore  con
significativo  potere  di  mercato  nei mercati concernenti i servizi
telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili in postazione
fissa per clienti residenziali e non residenziali.

   5.  Definizione degli obblighi per le imprese che dispongono di un
significativo potere di mercato

   5.1.  Principi  e  riferimenti  normativi  per  la  definizione di
obblighi regolamentari nei mercati rilevanti
   161.   Ai   sensi   del  vigente  quadro  normativo,  l'Autorita',
individuati  i  mercati  rilevanti, e' chiamata a imporre, mantenere,
modificare  o  revocare  gli obblighi regolamentari per le imprese in
possesso di significativo potere di mercato in quei mercati in cui si
e' riscontrata l'assenza di una concorrenza effettiva.
   162.  Si  rammenta che le Direttive europee (in particolare, per i
sei   mercati   in  esame,  la  Direttiva  Servizio  Universale),  la
Raccomandazione   (paragrafo   3.4.) e   le   Linee  Guida  (capitolo
4.) forniscono  indicazioni  chiare  e  dettagliate  sul percorso che
l'Autorita'  segue  per  passare  all'azione  correttiva  in  caso di
designazione di significativo potere di mercato.
   163.  L'Autorita'  e'  chiamata  a  verificare che ogni correttivo
imposto  sia  compatibile  con  il  "principio  di proporzionalita'",
ovvero  che  l'obbligo  sia  giustificato  alla  luce degli obiettivi
fondamentali   perseguiti   con   l'azione   regolamentare   di   cui
all'articolo  8  della  Direttiva  Quadro  e agli articoli 4 e 13 del
Codice  delle  comunicazioni elettroniche (di seguito "Codice"); tale
principio  e'  ripreso dalle Linee Guida (paragrafo 117) e declinato,
con  specifico  riferimento  agli  obblighi applicabili ai mercati al
dettaglio,   all'articolo  17,  comma  2,  della  Direttiva  Servizio
Universale  e  all'articolo  67,  comma 2, del Codice. Le Linee Guida
forniscono,  infine, indicazioni circa l'applicazione del concetto di
proporzionalita' a livello comunitario (paragrafo 118).
   164.  La  prassi corrente che si va instaurando a livello europeo,
basata  anche  sulle indicazioni della Posizione Comune ERG, prevede,
in  aggiunta  alla  coerenza  con gli obiettivi sopra richiamati, che
l'Autorita'   si  premuri  di  disegnare  strumenti  applicativi  che
incentivino  comportamenti  virtuosi da parte delle imprese tenute al
rispetto  degli obblighi stessi. L'obiettivo del regolatore, in altri
termini, deve essere quello di far si' che il pieno adempimento degli
obblighi   ex   ante  risulti  preferibile  rispetto  agli  eventuali
interventi correttivi ex post.
   165.  A  livello  nazionale,  l'articolo  13,  comma 8, del Codice
prevede,  inoltre,  che  l'Autorita'  effettui  un'analisi di impatto
regolamentare degli obblighi introdotti.
   166.  Una volta individuata una situazione di significativo potere
di  mercato  in  un  mercato  rilevante,  l'Autorita'  e'  tenuta  ad
applicare  almeno  un  obbligo  regolamentare all'operatore dominante
(paragrafo 114 delle Linee Guida).
   167.  Con  specifico riferimento alle prime fasi di attuazione del
nuovo   quadro,   in  cui  risultano  ancora  operanti  gli  obblighi
regolamentari   fissati   ai  sensi  del  quadro  ONP  (Open  Network
Provision),   le   Autorita'   non  potranno  revocare  gli  obblighi
preesistenti  "[...]  senza dimostrare chiaramente che detti obblighi
hanno  raggiunto lo scopo e non hanno piu' ragione di esistere [...]"
(paragrafo  119  delle Linee Guida); l'attivita' di imposizione degli
obblighi  non puo', pertanto, prescindere da una verifica di coerenza
del  regime  vigente  con  le  condizioni concorrenziali che emergono
dall'analisi   dei   singoli   mercati   rilevanti   e   si   risolve
sostanzialmente   in   una   conferma   ovvero   in   una   modifica,
un'integrazione o una rimozione dei vincoli preesistenti.
   168.  Un'ultima  importante  indicazione  fornita dal nuovo quadro
(articolo  17,  comma  1,  della  direttiva  Servizio  Universale  ed
articolo  67,  comma  1, del Codice) in relazione all'applicazione di
obblighi regolamentari sui mercati riconducibili ai mercati n. 3 e n.
5  della  Raccomandazione,  e'  quella  secondo cui l'introduzione di
obblighi  aggiuntivi  a livello di servizi al dettaglio potra' essere
definita  soltanto  ove gli obblighi imposti sui mercati all'ingrosso
non  siano  ritenuti sufficienti al conseguimento degli obiettivi del
nuovo quadro.
   169.   In  questo  caso,  la  possibilita'  di  definire  obblighi
aggiuntivi  e' amplissima: l'articolo 67, comma 2, del Codice segnala
i principali ostacoli concorrenziali che possono incidere sui mercati
al  dettaglio  (prezzi  eccessivi e prezzi predatori, blocco o limiti
nell'accesso al mercato da parte dei concorrenti, discriminazione tra
clienti  finali,  indebito  accorpamento dei servizi offerti, etc.) e
indica   in   modo   non   tassativo   alcuni   possibili  correttivi
regolamentari  (massimali  di  prezzo,  controllo del singolo prezzo,
obblighi  di  orientamento  al  costo,  etc.);  la  condizione  posta
all'esercizio  del  potere  regolamentare dell'Autorita' e' quella di
definire  obblighi e strumenti applicativi in linea con gli obiettivi
del nuovo quadro.
   170.  In  coerenza con i riferimenti sopra richiamati, l'Autorita'
ha  proceduto alla definizione degli obblighi regolamentari in capo a
Telecom Italia, in ragione della posizione di significativo potere di
mercato  detenuta  dalla  medesima  impresa  sui mercati del traffico
telefonico,   riconducibili   ai   mercati   n.   3   e  n.  5  della
Raccomandazione, in base alle seguenti valutazioni:
    a) analisi  dei  problemi  concorrenziali connessi alla posizione
dominante    nei    mercati    rilevanti    e   insufficienza   della
regolamentazione a livello di mercato all'ingrosso (wholesale);
    b) valutazione  degli obblighi applicati nel regime regolamentare
ONP ed esigenza di integrazione degli stessi.

   5.2.   I   problemi   concorrenziali  conseguenti  alla  posizione
dominante  sui  mercati  rilevanti  e  l'insufficienza degli obblighi
regolamentari a livello di mercati all'ingrosso.
   171.  Il  significativo  potere  di  mercato  accertato  in capo a
Telecom  Italia  nei sei mercati riconducibili ai mercati n. 3 e n. 5
della  Raccomandazione,  valutato  congiuntamente  con  le specifiche
condizioni  concorrenziali  riscontrate  in  detti  mercati  e con la
posizione  di significativo potere di mercato detenuta dalla medesima
societa' nei relativi mercati di rete fissa all'ingrosso, costituisce
il   presupposto  di  possibili  distorsioni  e/o  restrizioni  della
concorrenza.  In  proposito, sulla base della tradizionale tassonomia
di  natura  antitrust, si individuano tre macro-aree afferenti ad una
serie di comportamenti anticoncorrenziali tipici:
    a. estensione della dominanza in mercati verticalmente integrati;
    b. estensione   della   dominanza   in   mercati  orizzontalmente
integrati;
    c. dominanza sul singolo mercato.

   5.2.1.   Estensione   della  dominanza  in  mercati  verticalmente
integrati
   172. In primo luogo, una serie di comportamenti anticoncorrenziali
possono conseguire dalla concomitante posizione di dominanza detenuta
da  Telecom  Italia  sui mercati all'ingrosso dell'interconnessione e
sui  mercati al dettaglio, riconducibili ai mercati n. 3 e n. 5 della
Raccomandazione.
   173.  La  natura  di  operatore verticalmente integrato consente a
Telecom  Italia,  agendo  sulla  disponibilita' e sulle condizioni di
fornitura  dei  fattori  produttivi  indispensabili  per  le  imprese
concorrenti  (elementi  di rete e risorse correlate), di distorcere a
proprio favore le dinamiche concorrenziali nei corrispondenti mercati
al dettaglio.
   174.  Tra  le  fattispecie  considerabili si annovera il possibile
diniego  di  negoziare l'accesso ai fattori produttivi, piuttosto che
la  definizione  di  termini  e  condizioni contrattuali di fornitura
irragionevoli,  tali  da tradursi in un sostanziale rifiuto a fornire
detti input.
   175.  Altri  comportamenti suscettibili di incidere sui mercati al
dettaglio  sono  riferibili  alle  specifiche condizioni di fornitura
degli   input:   tempi   di   provisioning   e  standard  qualitativi
discriminatori  rispetto a quelli riconosciuti alle proprie divisioni
commerciali,   bundling   di  servizi/prestazioni  che  impongono  al
concorrente  di  acquistare  prestazioni  non  necessarie  e  che  si
risolvono  in  un  indebito aumento di costi, configurazioni tecniche
che  limitano la capacita' di differenziazione dei prodotti finali da
parte delle imprese concorrenti.
   176. Un altro filone di comportamenti anticoncorrenziali attuabili
con  l'integrazione  verticale dell'operatore dominante e' quello del
possibile   scambio  di  informazioni  tra  le  unita'  organizzative
preposte   alla   gestione  della  rete  e  le  unita'  organizzative
commerciali   di   Telecom   Italia   che   puo'   creare  condizioni
discriminatorie sui mercati al dettaglio.
   177.  Al fine di ovviare ai comportamenti anticompetitivi connessi
all'integrazione  verticale,  il  nuovo  quadro regolamentare mette a
disposizione  dell'Autorita'  tutta  una  serie  di  obblighi  quali:
trasparenza,  non  discriminazione, separazione contabile, accesso ed
uso  degli  elementi di rete, controllo dei prezzi e contabilita' dei
costi.
   178.   Relativamente  alla  possibilita'  per  Telecom  Italia  di
estendere  sui mercati al dettaglio la propria posizione di dominanza
detenuta  anche  sui mercati all'ingrosso, attraverso una modulazione
delle  relazioni  tra  i prezzi dei servizi all'ingrosso e quelli dei
corrispondenti  servizi  al  dettaglio,  l'Autorita'  e'  chiamata ad
intervenire al fine di evitare fenomeni di compressione dei margini a
scapito  delle imprese concorrenti tali da estromettere gli operatori
alternativi   dal   mercato  al  dettaglio.  Gli  effetti  di  questi
comportamenti   (price   squeeze) possono   essere  evitati  mediante
l'applicazione  di  strumenti di regolamentazione e controllo ex ante
dei prezzi delle offerte al dettaglio dell'operatore dominante.

   5.2.2.  Estensione  della  dominanza  su  mercati  orizzontalmente
integrati.
   179.  Un  operatore che risulta essere dominante su un determinato
mercato  al  dettaglio  potrebbe,  ove non adeguatamente sottoposto a
specifici  obblighi  di  disgregazione  dell'offerta e a controlli ex
ante  dei  prezzi  dei servizi che eroga, praticare offerte aggregate
(cd.  bundling  dei servizi) in modo da creare condizioni di sussidio
tra i servizi relativi al mercato in cui esso e' dominante (venduti a
prezzi  eccessivi) e i servizi potenzialmente concorrenziali (venduti
a prezzi predatori).

   5.2.3. Dominanza sul singolo mercato
   180.  A  prescindere  dai problemi concorrenziali conseguenti alla
concomitante posizione dominante su due o piu' mercati (nella duplice
accezione  sopra  descritta dell'integrazione verticale/orizzontale),
la   semplice   posizione  dominante  su  ciascuno  dei  sei  mercati
individuati  costituisce  comunque  la  condizione  per  una serie di
comportamenti  anticoncorrenziali. Vi e', infatti, la possibilita' di
praticare  comportamenti  che  ostacolino o impediscano l'ingresso di
imprese concorrenti sul mercato in questione (ad. esempio mediante la
definizione  di  condizioni  contrattuali o tecniche che vincolino la
liberta'  di  scelta  del  cliente  finale),  di  definire condizioni
economiche  e  di  fornitura  discriminatorie  nel  trattamento della
clientela  finale,  di  sfruttare la posizione dominante per definire
insufficienti  livelli  di investimenti in infrastrutture e produrre,
conseguentemente, un peggioramento della qualita' dei servizi finali.
   181.   Anche   in   ordine   a   questa   serie  di  problemi,  la
regolamentazione dei mercati all'ingrosso non sembra sufficiente e va
supportata  da  una  puntuale disciplina a livello di servizi finali,
indirizzata alla tutela della concorrenza e dei consumatori finali.
      5.    Si    condivide   l'orientamento   dell'Autorita'   circa
   l'individuazione  dei  possibili  problemi concorrenziali connessi
   alla  posizione  di  significativo  potere  di mercato detenuta da
   Telecom  Italia  nei  sei  mercati  rilevanti  individuati e circa
   l'insufficienza dei rimedi definiti dal nuovo quadro per i mercati
   all'ingrosso per assicurare condizioni concorrenziali nei predetti
   mercati al dettaglio?

   Le osservazioni degli operatori
   182.  Un  operatore  (Telecom  Italia) ritiene  che  per  la quasi
totalita'   dei   comportamenti   anticompetitivi  considerati  nella
proposta  di  provvedimento,  la  posizione dell'Autorita' non sia in
linea  con  la Posizione Comune sui rimedi adottata dall'ERG, laddove
si  considerano sufficienti i rimedi sui mercati all'ingrosso gia' in
vigore.  Inoltre  l'operatore (Telecom Italia) ritiene che in sede di
definizione   dei   rimedi   sui   mercati   oggetto  della  presente
consultazione l'Autorita' non ha tenuto in considerazione gli impegni
assunti da Telecom Italia nel procedimento AGCM A351.
   183.  La  maggior  parte  degli  operatori  (AIIP,  Albacom, Colt,
Eutelia,   Fastweb,   MCI,   Tele2,   Tiscali,   Welcome   Italia   e
Wind) condivide  l'orientamento dell'Autorita' circa l'individuazione
dei  possibili  problemi  concorrenziali  connessi  alla posizione di
significativo potere di mercato detenuta da Telecom Italia.
   184. Alcuni operatori, (Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e
Wind) osservano anche che le valutazioni dell'Autorita' debbano tener
conto   delle   informazioni   raccolte   dall'AGCM  nell'ambito  del
provvedimento A351 in particolare in merito alle considerazioni circa
le  differenti condizioni tecniche ed economiche praticate da TI alle
sue  divisioni  commerciali  per l'acquisto di fattori produttivi che
renderebbero l'offerta non replicabile e l'estensione della dominanza
da  parte di Telecom Italia su mercati orizzontalmente integrati. Gli
operatori  concordano  con  l'Autorita' nel ritenere insufficiente la
sola  imposizione  di obblighi nei mercati all'ingrosso per garantire
la  tutela  dei  consumatori  e  del  processo  competitivo  sia  per
l'elevata  capacita'  di  Telecom  Italia  di  adottare comportamenti
anticompetitivi in termini di strategie di discriminazione di prezzo,
di  trasparenza  delle condizioni economiche e tecniche nelle offerte
commerciali,  di  fissazione  di prezzi predatori, di aggregazione di
offerte  di  servizi  che  abbiano  per  effetto la restrizione della
concorrenza,   e   chiedono   di   confermare   l'attuale   normativa
rafforzandola   con   ulteriori   obblighi  a  carico  dell'operatore
dominante  e soprattutto rendendo piu' efficace l'azione di controllo
sinora svolta dall'Autorita'.
   185.  Inoltre, altri operatori (Tele2 e Welcome Italia), ritengono
necessario  introdurre  un  obbligo  per la fornitura del servizio di
canone  in affitto (Wholesale Line Rental - WLR), mentre un operatore
(AIIP) richiede  l'introduzione  di strumenti di regolamentazione nei
mercati  a  monte, in specie l'obbligo di pubblicazione di un'offerta
di bitstream a condizioni economiche cost plus.

   Le conclusioni dell'Autorita'

   186.   Come   evidenziato   dall'analisi,  i  principali  problemi
concorrenziali  nei mercati dei servizi di traffico locale, nazionale
e  fisso-mobile  residenziale  e  non  residenziale  possono derivare
dall'integrazione  verticale e orizzontale dell'operatore notificato,
nonche' dalle caratteristiche strutturali del mercato.
   187.  L'Autorita'  ritiene  che  nei  mercati  in  esame  si possa
riconoscere  un  potere  di  mercato  di  Telecom  Italia  in  quanto
operatore  verticalmente  integrato che, controllando la fornitura di
un input essenziale potrebbe, in virtu' di tale peculiare condizione,
porre  in  essere condotte finalizzate ad impedire che si sviluppi un
adeguato  livello  di concorrenza nell'offerta dei servizi ai clienti
finali.
   188.  Inoltre  potrebbe estendere la propria dominanza sui mercati
orizzontalmente    collegati    o   ancora   adottare   comportamenti
anticompetitivi   atti  ad  elevare  le  barriere  all'ingresso  e  a
trasferire il proprio potere nel mercato a valle.
   189. In assenza di intervento regolamentare, i potenziali problemi
concorrenziali  che  potrebbero derivare dalla posizione di dominanza
detenuta  da  Telecom Italia simultaneamente nei mercati all'ingrosso
della  raccolta,  del  transito  e  della  terminazione  attengono ai
vantaggi   derivanti  dal  controllo  della  fornitura  di  un  input
essenziale, attraverso la commercializzazione di offerte congiunte di
servizi  diversi,  livelli di prezzo e di qualita' non replicabili da
parte  dei  concorrenti,  discriminazione nelle condizioni di offerta
praticate alla clientela finale e sussidi incrociati.
   190.    Avendo   rilevato   l'esistenza   di   siffatti   problemi
concorrenziali   e  dei  servizi  di  traffico  locale,  nazionale  e
fisso-mobile  residenziale  e non residenziale ed, avendo esaminato i
comportamenti che un operatore in posizione dominante avrebbe modo di
porre  in  essere,  l'Autorita'  ritiene  necessaria l'imposizione di
specifici obblighi sui mercati al dettaglio.
   191.  In  linea  con  quanto  previsto  dalla Posizione Comune sui
rimedi  adottata dall'ERG, l'Autorita' ritiene che le misure adottate
sui  mercati  all'ingrosso  non siano da sole sufficienti ad impedire
che  Telecom Italia adotti dei comportamenti anticompetitivi ai danni
della  concorrenza  e  del cliente finale. Sebbene sui corrispondenti
mercati  all'ingrosso  esista  un  obbligo di fornitura nel mercato a
monte,   l'operatore   integrato,   non  potendo  impedire  l'accesso
all'input essenziale, potrebbe attuare pratiche direttamente volte ad
alterare  le  dinamiche  concorrenziali  del  mercato a valle. In tal
caso,  i  comportamenti  dell'operatore integrato potrebbero impedire
che  nel  mercato  a valle si creino condizioni economiche e tecniche
tali   da   permettere  la  diffusione  di  offerte  concorrenti.  In
particolare,      potrebbero     essere     attuati     comportamenti
anticoncorrenziali    basati   sulla   maggiore   disponibilita'   di
informazioni  tecniche  e commerciali dell'operatore integrato, quali
offerte congiunte di servizi diversi, livelli di prezzo e di qualita'
non  replicabili  da  parte  dei  concorrenti,  discriminazione nelle
condizioni  di  offerta  praticate  alla  clientela  finale e sussidi
incrociati.
   192.  Si  ricorda  che,  ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
direttiva Servizio Universale ed articolo 67, comma 1, del Codice, in
relazione  all'applicazione  di  obblighi  regolamentari  nei mercati
destinati agli utenti finali, l'introduzione di obblighi a livello di
servizi  al  dettaglio  puo' essere definita ove gli obblighi imposti
sui   mercati   all'ingrosso   non   siano  ritenuti  sufficienti  al
conseguimento  degli  obiettivi del nuovo quadro. Di conseguenza, nel
confermare   la   necessita'  di  una  regolamentazione  dei  servizi
all'ingrosso  della  raccolta,  del  transito  e  della terminazione,
l'Autorita'  non  ritiene  tali  misure  sufficienti a consentire, da
sole,  un  efficiente  sviluppo  della  concorrenza sui mercati per i
servizi telefonici al dettaglio.
   193.   Al  fine  di  prevenire  comportamenti  anticoncorrenziali,
l'Autorita'  ritiene di dover intervenire nei mercati al dettaglio in
esame   promuovendo  la  concorrenza  sull'accesso  e  garantendo  il
controllo  delle  tariffe al dettaglio attraverso la regolamentazione
del  prezzo  massimo (price cap) e attraverso la regolamentazione del
prezzo minimo (price floor).
   194.  Pertanto,  l'Autorita'  ritiene  opportuno imporre in capo a
Telecom  Italia  i  seguenti  obblighi  sui  mercati per i servizi di
traffico   locale   nazionale  e  fisso  mobile  residenziale  e  non
residenziale:
    a) obbligo di contabilita' dei costi;
    b) obbligo   di   controllo   dei  prezzi  praticati  ai  clienti
residenziali e non residenziali;
    c) obbligo  di  non privilegiare ingiustamente determinati utenti
finali;
    d) obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti;
    e) obbligo di trasparenza e pubblicazione delle informazioni;
    f) obbligo di selezione del vettore e preselezione del vettore.

   195.  In  merito  alle  richieste  degli  OLO di tener conto delle
risultanze  istruttorie  del  provvedimento AGCM A351, l'Autorita' ha
tenuto in massimo conto le considerazioni ivi contenute, in merito ai
comportamenti  anticoncorrenziali  tenuti da Telecom Italia sia nella
definizione delle condizioni tecniche ed economiche, che renderebbero
l'offerta  non  replicabile,  che  sull'estensione della dominanza da
parte di Telecom Italia su mercati orizzontalmente integrati.
   196.  In  merito alle richieste di Tele2 e Welcome Italia circa la
necessita'  di introdurre un obbligo per la fornitura del servizio di
WLR,   l'Autorita',  richiama  che  l'introduzione  del  servizio  di
rivendita  del  canone  all'ingrosso  (WLR-Wholesale  Line  Rental) -
ovvero   l'offerta  di  linee  di  accesso  da  parte  dell'operatore
proprietario  della  rete  agli  operatori  concorrenti - si inquadra
nell'ambito  dei  criteri  per  la  promozione  della concorrenza sui
mercati dell'accesso, di cui alle analisi dei mercati 1 e 2.
   197.   Per   quanto   riguarda,  inoltre,  la  richiesta  di  AIIP
sull'introduzione  dell'obbligo  di  pubblicazione  di  un'offerta di
bitstream,   si   rileva   che   tale  argomento  non  rientra  nelle
problematiche  relative  ai  mercati per i servizi telefonici locali,
nazionali, fisso-mobile destinati sia alla clientela residenziale che
non residenziale.
   198.  In merito alle valutazioni piu' volte avanzate dalla maggior
parte   degli   operatori   sulla   necessita'  di  la  richiesta  di
salvaguardare  gli  obblighi  di  CS  e  CPS,  l'Autorita'  ribadisce
l'esigenza  di  imporre  gli  obblighi  relativi  alla  selezione del
vettore  agli  operatori  con  significativo  potere di mercato nella
fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione
fissa (CS/CPS - Carrier Selection e Carrier Pre Selection).
   199.  L'Autorita'  ritiene  che  gli  obblighi  imposti  non siano
sufficienti  ad  impedire  a Telecom Italia di comportarsi in maniera
indipendente  dai  concorrenti  e dai clienti. Pertanto, osservata la
dominanza  di  Telecom  Italia  nei  mercati  al  dettaglio in esame,
l'Autorita'  valuta  che  ricorrano  le  condizioni,  che  consentono
l'utenza  di poter scegliere le offerte di operatori alternativi, per
l'imposizione   dell'obbligo   di   selezione  (Carrier  Selection) e
preselezione  (Carrier  Pre  Selection) del  vettore,  sui mercati in
esame,  ai  sensi  dell'art. 69 del Codice ed in base alle condizioni
disposte  nel  provvedimento  relativo  all'analisi  dei  mercati dei
servizi  di  raccolta,  transito  e  terminazione (mercati n.8, n.9 e
n.10).
   200.  In  merito  alle  valutazioni  piu' volte avanzate da alcuni
operatori  (AIIP) sulla necessita' di un intervento dell'Autorita' in
merito  alla regolamentazione dei servizi offerti in tecnologia VoIP,
l'Autorita' osserva quanto segue.
   201.  Tenuto  conto  del  relativo stadio di sviluppo del servizio
nell'orizzonte  temporale  di  riferimento  della  presente  analisi,
l'Autorita'  considera  che un'eventuale regolamentazione ex-ante sui
servizi  VoIP  potra'  eventualmente  essere oggetto di uno specifico
procedimento,  che  abbia come scopo quello di valutare l'imposizione
di  obblighi  di  trasparenza  e  controllo  dei prezzi delle offerte
commerciali   VoIP   in   decade  0,  ai  fini  della  replicabilita'
tecnico-economica   delle   offerte  da  parte  dei  concorrenti.  In
considerazione  della  sostanziale  equivalenza  del servizio VoIP in
decade  O  con  il  servizio  tradizionale  di telefonia, l'Autorita'
ritiene,   pertanto,  di  valutare  l'opportunita'  di  applicare  le
medesime  modalita' di controllo dei prezzi previste per le offerte a
traffico,  nelle  more  della  definizione di specifiche modalita' di
interconnessione IP e di fornitura dei servizi di interconnessione in
modalita' VoIP.

   5.3. Valutazione del quadro regolamentare.
   202.  Al  fine  di  tutelare  gli  utenti  finali e la concorrenza
all'interno  dei  mercati  definiti  nel  capitolo  2  della presente
proposta   di  provvedimento,  l'Autorita'  ritiene  di  imporre  nei
confronti dell'operatore detentore di significativo potere di mercato
obblighi volti a:
    a) prevenire  l'applicazione  ai  servizi  al dettaglio di prezzi
eccessivi,
    b) impedire  la  fissazione  di  prezzi predatori che limitino la
concorrenza,
    c) proibire  l'aggregazione di offerte di servizi che abbiano per
effetto la restrizione della concorrenza,
    d) garantire la trasparenza e la pubblicazione delle informazioni
e delle condizioni di offerta.

   203.  L'efficace applicazione di tali obblighi presuppone anche la
definizione  di  adeguati  sistemi  di  contabilita'  dei  costi e di
separazione    contabile,    finalizzati    a   verificare   la   non
discriminazione  e la parita' di trattamento interna-esterna, nonche'
di  obblighi  di comunicazione anticipata delle condizioni economiche
di offerta dei servizi.
   204.  L'Autorita', tenuto conto dei rimedi introdotti ai sensi del
regime  ONP  (ancora  in  vigore,  ai  sensi  dell'articolo  16 della
direttiva  Servizio  Universale  recepita dall'art. 66 del Codice) ed
anche alla luce degli esiti delle analisi effettuate sui sei mercati,
ritiene  opportuno  riconfermare  tali obblighi apportando, tuttavia,
delle integrazioni.

   5.3.1.  Obbligo  di  non  applicare prezzi eccessivi. Il regime di
Price Cap.
   205.  Con  la delibera n. 171/99 i prezzi dei servizi di telefonia
vocale  praticati  da  Telecom  Italia sono stati assoggettati per il
triennio  2000-2002  a  un  meccanismo  di  controllo pluriennale dei
prezzi  massimi (price cap), con l'obiettivo di stimolare, nella fase
di  transizione verso un mercato concorrenziale, la rimodulazione dei
prezzi    dell'operatore   ex-monopolista,   laddove   le   dinamiche
competitive  risultavano ancora embrionali, ed ottenere, al contempo,
livelli  di  prezzo  volti  a tutelare la clientela che utilizzava le
offerte  generalizzate.  Il meccanismo di funzionamento del price cap
e'  stato successivamente rivisto con le delibere n. 847/00/CONS e n.
469/01/CONS.
   206.   Allo   scadere  del  primo  triennio  di  applicazione  del
meccanismo,  l'Autorita'  con la delibera n. 289/03/CONS ha rilevato,
sulla  base  delle  analisi  di  mercato  condotte,  la necessita' di
mantenere  per  il  periodo  2003-2006  gli obblighi di controllo dei
prezzi  massimi  dei  servizi  al  dettaglio di telefonia vocale, con
l'impegno  di  rivedere  l'intera materia alla luce degli esiti delle
analisi di mercato previste dal nuovo quadro normativo (art. 6, comma
1, della delibera n. 289/03/CONS).
   207.  In  ragione  del differente grado di sviluppo concorrenziale
dei  diversi  servizi  sottoposti  al  vincolo  di  price  cap, si e'
peraltro  provveduto  a  modificare  la  composizione  dei panieri di
riferimento. In particolare, l'Autorita' ha riscontrato per i servizi
a traffico un certo dinamismo nello sviluppo di offerte concorrenti.
   208.  Conseguentemente,  la  soluzione adottata e' stata quella di
definire tre panieri distinti (servizi di accesso, servizi a traffico
commutato e chiamate fisso-mobile), la cui valorizzazione, effettuata
con  i  prezzi  del  listino  generalizzato  e  pesata  attraverso  i
rispettivi  panieri  di consumo, e' stata sottoposta ad uno specifico
price  cap,  elaborato  sulla  base  delle  condizioni concorrenziali
presenti nel relativo segmento.
   209.  A  valle  delle  analisi  di  mercato contenute nel presente
provvedimento,  la  rimodulazione  del  meccanismo  di  price  cap da
effettuare  in  coerenza  con  la nuova segmentazione dei mercati, si
pone,  in  realta',  in  piena  continuita'  con l'intervento operato
dall'Autorita'  nel  2003  con  la  delibera  n.  289/03/CONS  che ha
consentito   di   definire   dinamiche   ancora  piu'  specificamente
dettagliate  in  base alle diverse condizioni concorrenziali presenti
nei  singoli  mercati  individuati  e  nel rispetto degli obblighi di
proporzionalita'.
   210. L'Autorita' ha rilevato che, nonostante la sensibile crescita
negli  ultimi anni della concorrenza effettiva nei servizi a traffico
di  telefonia  vocale,  i  prezzi praticati da Telecom Italia per gli
stessi  servizi  si sono attestati intorno ai vincoli complessivi del
price cap fissati dall'Autorita' a partire dal 2000.
   211.   Sulla   base   di   quanto  premesso,  l'Autorita'  ritiene
giustificato e proporzionato mantenere gli obblighi in capo a Telecom
Italia  previsti dalla delibera n. 289/03/CONS, che rinvia anche alle
delibere  n.  171/99,  n. 847/00/CONS (revisione dei valori del price
cap) e   n.   469/01/CONS   (modifiche  in  seguito  all'introduzione
dell'euro),  concernente  il  meccanismo di controllo pluriennale dei
prezzi  massimi  dei  servizi  a  traffico  di  telefonia vocale sino
all'entrata  in  vigore dei provvedimenti di cui alla successiva fase
di  analisi  dei  mercati  e  verifica  della regolamentazione di cui
all'art. 19 del Codice.
      6.   Si   condivide   l'orientamento  dell'Autorita'  circa  la
   giustificazione  e  la  proporzionalita'  del  mantenimento  degli
   obblighi  previsti  dalla  delibera  n.  289/03/CONS,  mediante un
   adeguamento degli stessi ai mercati rilevanti individuati?
      7.  Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di mantenere gli
   obblighi concernenti la durata del meccanismo di price cap fino al
   completamento  delle  successive  analisi di mercato da effettuare
   con le modalita' e i tempi previsti dall'art. 19 del Codice?

   Le osservazioni degli operatori
   212.  Un  operatore  (Telecom Italia) sostiene che l'esistenza del
meccanismo  di  network  cap  sul mercato all'ingrosso, che riduce di
anno in anno i prezzi dei servizi di interconnessione, e la pressione
concorrenziale   sui   mercati  al  dettaglio  rendono  superfluo  il
meccanismo  di  price  cap.  L'operatore non condivide l'orientamento
dell'Autorita'  circa  il mantenimento degli obblighi di price cap, e
auspica  l'eliminazione o una forte attenuazione del vincolo di price
cap  per  il  traffico  commutato  nazionale  e  per la retention del
traffico fisso-mobile.
   213. Alcuni operatori (MCI ,Tele 2 e Welcome Italia) non ritengono
necessaria  l'applicazione del price cap; un operatore ritiene che se
si implementeranno sufficienti misure a garanzia dello sviluppo della
concorrenza  il  meccanismo  del price cap puo' essere eliminato. Gli
altri  due operatori ritengono inefficace la regolamentazione di tipo
price  cap  nei  riguardi dei mercati n.3 e n.5 contraddistinti da un
elevato  grado  di  concorrenza e propongono di revocare gli obblighi
previsti dalla delibera 289/03/CONS nella parte relativa al controllo
dei prezzi massimi del paniere b (dei servizi a traffico commutato) e
del  paniere  c  (delle  chiamate  fisso-mobile).  Tali  operatori al
contrario  ribadiscono  la  necessita' che siano mantenuti i test sul
controllo  dei prezzi che definiscono le soglie dei prezzi minimi, al
fine  di impedire all'operatore di rete fissa verticalmente integrato
di offrire prezzi alla clientela finale che si collochino al di sotto
dei  costi sottostanti l'erogazione del servizio, e soprattutto della
base  costi  accessibile  a  soggetti  nuovi  entranti sulla base del
listino  di  interconnessione, con evidenti effetti di esclusione dal
mercato.
   214.   Alcuni   operatori   (Telecom  Italia,  Tele  2  e  Welcome
Italia) non  condividono  l'orientamento  dell'Autorita' di mantenere
gli  obblighi  concernenti la durata del meccanismo di price cap fino
al  completamento  delle successive analisi di mercato, da effettuare
con le modalita' e tempi previsti dall'art.19 del Codice, concernenti
il  meccanismo  di  controllo dei prezzi massimi (price cap) previsti
dalla   delibera  289/03/CONS.  Un  operatore  (Telecom  Italia),  in
particolare, applicherebbe l'introduzione di una "sunset clause", che
stabilisca  l'abrogazione  definitiva  del  price  cap al termine del
periodo 2003-06 stabilito dalla delibera 289/03/CONS e dalla delibera
47/03/CONS.
   215.     Un    operatore    (Vodafone) condivide    l'orientamento
dell'Autorita'  nel  voler  confermare gli attuali obblighi in capo a
Telecom  Italia.  Anche  altri  operatori  (Albacom,  Colt,  Eutelia,
Fastweb,  Tiscali  e  Wind) concordano  nel  mantenere l'impostazione
attuale del meccanismo del price cap.
   216.  Gli  operatori  (Albacom,  Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e
Wind) condividono l'orientamento espresso dall'Autorita' in merito al
mantenimento  del meccanismo di price cap fino al completamento delle
successive   analisi  di  mercato.  Un  operatore  (Vodafone) ritiene
necessario  che  il  regime  di  controllo  dei  prezzi  ex  delibera
289/03/CONS deve essere espressamente esteso sino all'anno 2007.

   Le conclusioni dell'Autorita'
   217.  L'obbligo  di non applicare prezzi eccessivi determinati dai
possibili   problemi   concorrenziali   connessi  alla  posizione  di
significativo  potere  di  mercato  detenuta  da  Telecom  Italia sui
mercati  per  i servizi al dettaglio di accesso e di chiamata locale,
nazionale  e  fisso-mobile  e'  stato  previsto  dall'Autorita',  con
delibera  n.  171/99  (successivamente  rivisto  con  le  delibere n.
847/00/CONS   e   n.   469/01/CONS).  L'Autorita'  ribadisce  che  il
meccanismo   di  regolamentazione  del  prezzo  massimo  e'  volto  a
realizzare  il principio generale del massimo beneficio per l'utenza,
attraverso  riduzioni  programmate  dei  prezzi  dei servizi chiamata
locale, nazionale e fisso-mobile (residenziali e non residenziali) e,
contemporaneamente,  ad incentivare l'operatore dominante a diventare
sempre  piu'  efficiente  garantendo  l'obbiettivo  di  una struttura
tariffaria orientata ai costi.
   218.  In una fase di transizione da un mercato monopolistico ad un
mercato  concorrenziale  siffatto meccanismo, mira ad evitare che sui
mercati  dei  servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile si
mantengano  prezzi monopolistici che potrebbero favorire l'entrata di
concorrenti inefficienti. Il mantenimento del price cap nella fase di
transizione  in  cui il peso dell'operatore dominante e' sostanziale,
favorisce una struttura di mercato competitiva ed efficiente.
   219.  L'Autorita'  evidenzia,  che le prime delibere sul price cap
disciplinavano  appunto  l'esigenza  di  controllo dei prezzi massimi
tipiche  della fase di transizione da un contesto monopolistico ad un
mercato  concorrenziale, laddove le dinamiche competitive risultavano
ancora  embrionali  nella  generalita'  dei  segmenti  di mercato. La
successiva delibera n. 289/03/CONS, rilevando ancora la necessita' di
mantenere gli obblighi di controllo dei prezzi massimi dei servizi di
chiamata locale, nazionale e fisso-mobile (per il periodo 2003-2006),
differenzia  il  vincolo di price cap in ragione del differente grado
di   sviluppo   concorrenziale   dei  diversi  servizi  e  rinvia  al
completamento  delle  analisi  di  mercato  previste dal nuovo quadro
regolamentare, la revisione dei vincoli di price cap.
   220.   Nell'ambito   delle   analisi  di  mercato  l'Autorita'  ha
verificato  la sensibile crescita negli ultimi anni della concorrenza
effettiva  nei servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile e
la  diminuzione dei prezzi praticati da Telecom Italia per gli stessi
servizi. Tuttavia, l'analisi dei mercati dei servizi chiamata locale,
nazionale  e  fisso-mobile in esame mostra che l'attuale struttura di
detti  mercati  e'  ancora  contraddistinta da un rilevante dominanza
dell'operatore  notificato e che occorre una regolamentazione ex-ante
per evitare i rischi connessi allo sfruttamento del potere di mercato
da parte di tale operatore.
   221.   L'Autorita'  riconosce  che  i  rischi  derivanti  da  tali
comportamenti possano tradursi nella definizione di prezzi eccessivi,
e  ritiene  necessario  confermare  gli  obblighi  di price cap per i
servizi  di  chiamata locale, nazionale e fisso-mobile residenziale e
non residenziale di cui alla delibera 289/03/CONS.
   222.  Per quanto riguarda la determinazione del cap, ovverosia del
limite  massimo  di  variazione  percentuale annuale consentita per i
prezzi  dei  servizi di traffico l'Autorita' osserva che i prezzi dei
servizi  di  traffico praticati da Telecom Italia consentono il pieno
recupero  dei  costi  sottostanti  il  servizio,  inclusa una congrua
remunerazione  del  capitale  investito.  Il  meccanismo di controllo
della  variazione  percentuale  annuale  programmata  dei  prezzi dei
servizi   di   traffico  deve  pertanto  garantire  una  fondamentale
stabilita' dei prezzi nel corso dei prossimi anni.
   223.  Pertanto,  l'Autorita'  identifica  conformemente  all'art 2
della delibera 289/03/CONS seguenti panieri dei servizi di:
    a. chiamata locale e nazionale residenziale;
    b. chiamata locale e nazionale non residenziale;
    c. chiamata  fisso-mobile  residenziale  (per  la  sola  quota di
retention);
    d. chiamata  fisso-mobile  non residenziale (per la sola quota di
retention).

   224.   Il  paniere  dei  consumi  di  riferimento  e'  dato  dalle
informazioni  di  consumo  distinte per utenze residenziali e affari,
per   servizio,   per   fasce  orarie  e  per  diverse  modalita'  di
tariffazione.
   225.  L'Autorita'  ritiene  giustificato e proporzionato mantenere
gli  obblighi  in  capo  a  Telecom Italia previsti dalla delibera n.
171/99/CONS  e  successive  modifiche,  concernente  il meccanismo di
controllo  pluriennale  dei  prezzi  massimi  dei servizi di chiamata
locale,  nazionale  e  fisso-mobile in postazione fissa per i clienti
residenziali  e  non  residenziali  sino  all'entrata  in  vigore dei
provvedimenti  di  cui  alla successiva fase di analisi dei mercati e
verifica della regolamentazione di cui all'art. 19 del Codice.
   226. L'articolo 19, comma 2, del Codice sancisce che le analisi di
mercato sono effettuate: "...b) a seguito di ogni aggiornamento delle
raccomandazioni, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione; c) in
ogni  caso,  ogni  diciotto mesi". Il Codice, pertanto, stabilisce il
limite  massimo  di  validita' degli obblighi imposti a seguito delle
analisi  di  mercato. L'Autorita' avrebbe modo dunque di modulare gli
obblighi   esclusivamente  nell'ambito  dell'orizzonte  temporale  di
riferimento  della  presente analisi. Pertanto l'Autorita' ritiene di
opportuno definire l'applicazione di tale meccanismo limitatamente al
prossimo  triennio, salvo la possibilita' di revisione del periodo di
applicazione  di  tale misura nell'ambito delle successive analisi di
mercato.
   227.  Con riferimento, quindi, alla richiesta di Telecom Italia di
introdurre   una   "sunset   clause",  che  stabilisca  l'abrogazione
definitiva  del  price cap, l'Autorita' ritiene che nell'ambito della
presente analisi si sia data evidenza dell'esistenza di un livello di
concorrenza  non  sufficiente  da  abolire  il  controllo  dei prezzi
massimi  dei  servizi  in  esame,  tenuto  conto  della  posizione di
dominanza  dell'operatore notificato anche nei corrispondenti mercati
all'ingrosso.  Pertanto,  non  si ritiene che la posizione di Telecom
Italia possa essere condivisa dall'Autorita'.
   228.  L'Autorita'  ritiene,  quindi,  che  il controllo dei prezzi
realizzato  con  il  meccanismo  del  price  cap  nella misura appena
indicata  sia  proporzionato  in  quanto  impedisce  la formazione di
prezzi  ingiustificatamente  elevati  e  si applica esclusivamente ai
servizi oggetto della presente analisi.

   (Testo  della  consultazione  pubblica,  di  cui  alla delibera n.
410/04/CONS)

   229.  In particolare, per quanto riguarda il paniere dei servizi a
traffico  commutato (composto dai servizi di telefonia distrettuale e
interdistrettuale),   con   la   delibera  n.  289/03/CONS  e'  stato
introdotto  un  cap  "di  salvaguardia",  onde evitare che in caso di
eventuali  cambiamenti  del  contesto  concorrenziale  Telecom Italia
potesse  incrementare  i propri prezzi al dettaglio e trarre maggiore
profitti  a  danno  dell'utenza  finale. Il controllo pluriennale dei
prezzi massimi dei servizi a traffico di telefonia vocale pertanto e'
stato  fissato,  ad  eccezione  delle  chiamate  fisso-mobile, in una
variazione  percentuale  annuale  del tipo IPC - IPC (dove per IPC si
intende  l'Indice  dei  Prezzi  al  Consumo) dei  prezzi al dettaglio
praticati da Telecom Italia per l'intero periodo di vigenza del cap.
   230. Alla luce delle risultanze dell'analisi di mercato, che hanno
condotto   ad  identificare  Telecom  Italia  quale  unico  operatore
detentore  di  un  significativo  potere  di  mercato all'interno dei
quattro   mercati   rilevanti   (locale   residenziale,   locale  non
residenziale,  nazionale residenziale e nazionale non residenziale) e
in  considerazione  degli andamenti delle quote di mercato di Telecom
Italia  per  le  quali  nel  primo  semestre  2003 si registra per la
clientela  residenziale  un consolidamento o lievi riduzioni e per la
clientela  non  residenziale  dei  recuperi  delle quote, l'Autorita'
ritiene  opportuno confermare il price cap per il paniere dei servizi
a   traffico   commutato   cosi'  come  indicato  nella  delibera  n.
289/03/CONS.
      8.  Si  condivide l'orientamento dell'Autorita' di mantenere la
   variazione  percentuale  annuale  programmata  per  i  prezzi  dei
   servizi  contenuti  nel  paniere  dei servizi a traffico commutato
   nella misura di IPC - IPC?

   Le osservazioni degli operatori
   231.  Un operatore (Telecom Italia), in via subordinata al mancato
accoglimento  da  parte dell'Autorita' della richiesta di abrogazione
del   price   cap,   individua   (anche   sulla  base  dei  confronti
internazionali),  quella che considera una "proporzionata" variazione
percentuale  annuale  programmata  per i prezzi dei servizi contenuti
nel  paniere  dei  servizi  a  traffico commutato, tenuto conto dello
stato di maturita' del mercato e allo sviluppo della concorrenza.
   232.   Anche  alcuni  operatori  (Tele  2  e  Welcome  Italia) non
condividono  l'orientamento  dell'Autorita' di mantenere gli obblighi
concernenti  il  meccanismo  di  controllo dei prezzi massimi ("price
cap") previsti  dalla  delibera  289/03/CONS  per  le ragioni esposte
nella domanda n. 6.
   233.  Mentre  gli  operatori  (Albacom,  Colt,  Eutelia,  Fastweb,
Tiscali,  Vodafone  e Wind) condividono l'orientamento dell'Autorita'
di  mantenere  la  variazione  percentuale  annuale programmata per i
prezzi  dei  servizi  contenuti  nel  paniere  dei servizi a traffico
commutato nella misura di IPC-IPC.

   Le conclusioni dell'Autorita'

   234. L'Autorita' considerato i risultati delle analisi svolte, che
hanno   evidenziato  quote  di  mercato  al  di  sopra  del  60%  per
l'operatore  dominante nei mercati per i servizi di chiamata locale e
nazionale,  distinti  per  clientela residenziale e non residenziale,
ritiene necessario mantenere il controllo regolamentare dei prezzi al
fine   di   tutelare   i   consumatori   che  accedono  alle  offerta
generalizzata della stessa.
   235.  Per quanto riguarda la determinazione del cap, ovverosia del
limite  massimo  di  variazione  percentuale annuale consentita per i
prezzi  dei  servizi  di  chiamata  locale,  nazionale e fisso-mobile
residenziale  e  non  residenziale,  l'Autorita' osserva che i prezzi
dell'offerta  generalizzata praticata da Telecom Italia consentono il
pieno recupero dei costi sottostanti il servizio, inclusa una congrua
remunerazione  del  capitale  investito.  Il  meccanismo di controllo
della  variazione  percentuale  annuale  programmata  dei  prezzi dei
servizi di chiamata in esame deve pertanto garantire una fondamentale
stabilita' dei prezzi nel corso dei prossimi anni.
   236.  L'Autorita'  ritiene  che  l'obiettivo della diminuzione dei
prezzi  possa  essere  mantenuta,  date  le previsioni sulla dinamica
dell'inflazione  e  senza  penalizzare  gli operatori, con i seguenti
vincoli  per  quanto  riguarda  i  panieri  di consumo dei servizi di
chiamata locale e nazionale:
    a) la  variazione  percentuale  annua  programmata dei prezzi del
paniere  dei  servizi  di  chiamata  locale e nazionale per i clienti
residenziali e' fissata in IPC - IPC;
    b) la  variazione  percentuale  annua  programmata dei prezzi del
paniere  dei servizi di chiamata locale e nazionale per i clienti non
residenziali e' fissata in IPC - IPC.

   237.  L'Autorita'  ritiene,  tuttavia, che possa essere operato un
allentamento  del  vincolo sui servizi di chiamata locale e nazionale
condizionato  alla  verifica  del  miglioramento  della  qualita' dei
servizi  offerti  da  Telecom  Italia,  anche  in  considerazione dei
benefici di cui potrebbero godere gli utenti a fronte di investimenti
da  parte  di  Telecom  Italia  volti al potenziamento dei livelli di
qualita' nella fornitura del servizio.
   238. Si ritiene, pertanto, che i vincoli per i servizi di chiamata
locale e nazionale per i clienti residenziali e non residenziali sono
stabiliti  in  IPC-0  qualora l'Autorita' verifichi, a inizio di ogni
anno  di  applicazione  del  meccanismo  di  cap, che l'impresa abbia
effettuato  investimenti finalizzati al miglioramento degli obiettivi
di  qualita'  dei  servizi  di  telefonia vocale fissa e del servizio
universale.  A  tal  fine, vengono presi a riferimento i valori degli
indicatori  di  qualita',  in  linea  con la "Direttiva in materia di
qualita'  e  carte  dei  servizi  di  telefonia vocale fissa ai sensi
dell'articolo  1,  comma  6,  lettera  b),  numero 2), della legge 31
luglio  1997,  n.  249",  approvata  con  delibera  n. 254/04/CSP. Il
parziale  allentamento  del  vincolo di price cap , che cosi' viene a
determinarsi per i servizi di chiamata locale e nazionale, si ritiene
contribuisca  anche  a  sostenere  la  competizione  nel  medio-lungo
periodo,    ossia   quella   basata   sullo   sviluppo   di   proprie
infrastrutture.  Tale  misura  appare  in  linea con quanto stabilito
dall'Autorita'  nel  mercato della terminazione, laddove le dinamiche
dei  costi  di Telecom Italia potrebbero subire delle incrementi alla
luce  degli  obblighi in materia di determinazione dei prezzi massimi
di terminazione reverse, praticati dagli operatori alternativi.
   239.  In  altri termini, la dinamica di competizione di prezzo che
ne risulterebbe, consentendo maggiori margini di profittabilita' agli
operatori,   permetterebbe   ai  concorrenti  di  Telecom  Italia  di
acquisire  risorse  addizionali,  necessarie  alla  loro strategia di
investimento in infrastrutture.
   240. Cio' anche in considerazione del fatto che ai sensi dell'art.
1, comma 6, lettera b), n.2, della legge n. 249 del 1997, attuata con
delibera  179/03/CSP  (di  approvazione  della  direttiva generale in
materia  di  qualita'  e  carte  dei  servizi  di telecomunicazioni),
l'Autorita'  e'  chiamata  a  verificare  il  rispetto degli standard
qualitativi  e  tecnici  delle condizioni di uso dei servizi e che il
price  cap,  come  osservato  anche nella delibera n. 289/03/CONS, si
inquadra  nei  meccanismi  atti a garantire il principio generale del
massimo  beneficio per l'utenza (da declinare sul piano della scelta,
della qualita' e dei prezzi dei servizi), riaffermato dalla direttiva
2002/21 /CE.
   241.  L'Autorita'  ritiene  infine  che  il  controllo  dei prezzi
realizzato  con  il  meccanismo  del  price  cap  nella misura appena
indicata  sia  proporzionato  in  quanto  impedisce  la formazione di
prezzi  ingiustificatamente  elevati  (a tutela dei consumatori) e si
applica  esclusivamente  ai  servizi  oggetto della presente analisi.
Inoltre, i costi di attuazione di tale obbligo sono molto contenuti e
sicuramente inferiori ai benefici che ne scaturiscono.

   (Testo  della  consultazione  pubblica,  di  cui  alla delibera n.
410/04/CONS)

   242.  Per  quanto concerne le chiamate fisso-mobile dell'operatore
di  rete fissa notificato, il controllo sul relativo paniere e' stato
introdotto  dall'Autorita'  (delibera n. 289/03/CONS) con l'obiettivo
di  ridurre  il  valore  della  quota  di retention caratterizzata da
margini,  da  incrementi  dei volumi, nonche' da limitata elasticita'
della  domanda dovuta alla natura stessa della direttrice di traffico
in esame.
   243.  In altri termini, l'applicazione del meccanismo di price cap
a  tale  tipologia di traffico era finalizzata ad avviare un processo
di   contenimento   dei  margini  di  Telecom  Italia  a  favore  dei
consumatori e contemporaneamente ad assicurare che le riduzioni della
quota  di spettanza di Telecom Italia, imposte mediante il meccanismo
di price cap, fossero effettuate coerentemente con le riduzioni delle
tariffe di terminazione mobile.
   244.  A seguito di opportune analisi e valutazioni, l'Autorita' ha
fissato  con  la  delibera  n.  289/03/CONS la variazione percentuale
annuale programmata della quota di retention di Telecom Italia pari a
IPC - 6%.
   245. Alla luce delle risultanze delle nuove analisi di mercato che
hanno  condotto  ad identificare, anche all'interno dei mercati delle
chiamate fisso-mobile residenziali e non residenziali, Telecom Italia
quale  unico  operatore  detentore  di  un  significativo  potere  di
mercato,  ai  sensi  dell'art. 17 del Codice, l'Autorita' conferma le
motivazioni  alla  base  della previsione di un sistema di cap pari a
IPC-6% per le chiamate fisso-mobile.
      9.  Si  condivide l'orientamento dell'Autorita' di mantenere la
   variazione  percentuale  annuale  programmata  per  i  prezzi  dei
   servizi  contenuti  nel  paniere delle chiamate fisso-mobile nella
   misura di IPC - 6%?

   Le osservazioni degli operatori
   246.  Per  le  ragioni  gia'  espresse  alcuni  operatori (Telecom
Italia,  Tele  2  e  Welcome  Italia) non  condividono  le  posizioni
dell'Autorita'  in merito alla necessita' di mantenere il vincolo del
price  cap  per  i  servizi di traffico fisso-mobile (per la quota di
retention).  Un  operatore  (Vodafone) ritiene incongruente il valore
proposto   (IPC   -  6%) rispetto  alla  riduzione  indicata  per  la
terminazione  mobile dalla delibera 47/03/CIR. Mentre altri operatori
(Albacom,  Colt,  Eutelia,  Fastweb,  Tiscali  e Wind) condividono di
mantenere  la variazione percentuale annuale programmata per i prezzi
dei  servizi  contenuti  nel paniere dei servizi a traffico commutato
nella misura di IPC-6%.

   Le conclusioni dell'Autorita'
   247.  In  merito alle richieste di eliminare il vincolo di cap per
il  traffico  fisso-mobile,  l'Autorita'  sottolinea  che i risultati
dell'analisi  svolte  che  hanno  evidenziato  quote  di  mercato per
l'operatore dominante stabilmente al di sopra del 60% nei mercati per
i   servizi   di  traffico  fisso-mobile  sia  residenziale  che  non
residenziale.  A  differenza  di  quanto sostenuto da Telecom Italia,
l'Autorita'  ritiene  necessario mantenere il controllo regolamentare
dei  prezzi  al  fine  di  tutelare  i  consumatori che accedono alle
offerta generalizzata della stessa.
   248.  L'Autorita'  ritiene  di  confermare  il  valore individuato
all'art.  4,  comma  4 della delibera n. 289/03/CONS, nella misura di
IPC  -  6%,  relativo alla variazione percentuale annuale programmata
dei panieri dei servizi di traffico fisso-mobile destinati ai clienti
residenziali e non residenziali.
   249.  L'Autorita'  ritiene,  tuttavia,  che  in  analogia a quanto
previsto  per  i servizi di chiamata locale e nazionale, possa essere
operato  un  allentamento del vincolo anche sulla quota di retention,
per  i  servizi  di chiamata fisso-mobile, condizionato alla verifica
del  miglioramento  della  qualita'  dei  servizi  offerti da Telecom
Italia. Si ritiene, pertanto, che il vincolo sulla quota di retention
fisso-mobile  per  i  clienti  residenziali  e  non  residenziali sia
stabilito  in  IPC-0  qualora l'Autorita' verifichi, a inizio di ogni
anno  di  applicazione  del  meccanismo  di  cap, che l'impresa abbia
effettuato  investimenti finalizzati al miglioramento degli obiettivi
di  qualita'  dei  servizi  di  telefonia vocale fissa e del servizio
universale.  Per l'anno 2007, l'eventuale allentamento del vincolo di
cap  sulla quota di retention per i servizi di chiamata fisso-mobile,
per i clienti residenziali e non residenziali, e' applicato a partire
dal 1° luglio 2007.
   250.  L'Autorita' ritiene che il parziale allentamento del vincolo
di  price  cap  per  i servizi di chiamata fisso-mobile, contribuisca
anche  a sostenere la competizione nel medio-lungo periodo, in quanto
la   dinamica   di   competizione  di  prezzo  che  ne  risulterebbe,
consentendo  maggiori  margini  di  profittabilita'  agli  operatori,
permetterebbe  ai  concorrenti di Telecom Italia di acquisire risorse
addizionali,  necessarie  alla  loro  strategia  di  investimento  in
infrastrutture.
   251.   In  risposta  alle  considerazioni  esposte  dall'operatore
(Vodafone) in  merito ai rischi di una discesa del prezzo della quota
di  retention  non  proporzionata alla riduzione della componente del
prezzo di terminazione mobile, l'Autorita' illustra quanto segue.
   252.  La  retention  e'  la  quota  dei  costi  delle attivita' di
accesso,   rete   e   commerciali   dell'operatore   al  netto  della
terminazione  versata  agli  operatori  mobili.  Anche  la  quota  di
retention,  che  rappresenta  il  prezzo  del  servizio  praticato da
Telecom  Italia  fino  al punto di consegna all'operatore mobile deve
essere  orientata  ai  costi.  Non  e'  condivisibile la richiesta di
Vodafone  di  allineare  la  riduzione  della quota di retention alla
riduzione  della  terminazione  mobile,  in  quanto  i  meccanismi di
riduzione  programmata  tengono  conto  che  alla fine del periodo di
riferimento  i  prezzi  siano  orientati  ai costi. E' evidente che i
costi  sostenuti  per  la fornitura dei servizi nonche' i recuperi di
efficienza non sono uguali in considerazione delle peculiarita' della
reti  e  delle  diverse  dinamiche  competitive  presenti nei diversi
mercati di telefonia fissa e mobile.
   253.  Cio'  detto,  l'Autorita'  ritiene che non e' condivisile la
proposta di riflettere sulla quota di retention dinamiche competitive
proprie  del  mercato  della terminazione mobile. Tali dinamiche sono
opportunamente  analizzate nel provvedimento relativo all'analisi del
mercato n. 16.
   254.  In  ogni  caso,  in relazione alle variazioni del prezzo del
servizio  di  terminazione  mobile,  di  cui alla delibera 3/06/CONS,
Telecom  Italia  deve  adeguare  i  prezzi al pubblico delle chiamate
fisso-mobile  nel  rispetto  del  principio  di non discriminazione e
ferme  restando  le riduzioni, per la quota di retention previste dal
meccanismo di cap.
   255.  Ovvero  deve  altresi' fornire comunicazione agli utenti, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 70 del Codice, con un preavviso di
almeno 30 giorni rispetto alla data di applicazione dei nuovi prezzi.
Telecom  Italia  deve  adeguare i prezzi delle chiamate fisso-mobile,
per la quota di retention, secondo le modalita' previste dagli art. 3
e  4  della delibera n. 47/03/CONS e ferme restando le riduzioni gia'
previste   dal   sistema  di  price  cap  di  cui  alla  delibera  n.
289/03/CONS, come modificate dal presente provvedimento.
   256.  L'Autorita'  ritiene  che il controllo dei prezzi realizzato
con  il  meccanismo  del  price  cap nella misura appena indicata sia
proporzionato   in   quanto   impedisce   la   formazione  di  prezzi
ingiustificatamente  elevati  e  si applica esclusivamente ai servizi
oggetto della presente analisi.

   (Testo  della  consultazione  pubblica,  di  cui  alla delibera n.
410/04/CONS)

   257.  Ai  fini delle modalita' applicative del meccanismo di price
cap l'Autorita' reputa opportuno che:
    a) i  panieri, composti dalle informazioni di consumo di tutta la
clientela,  siano  distinti,  oltre che per servizio, per segmento di
clientela  residenziale e non residenziale, per fasce orarie coerenti
con le modalita' di tariffazione;
    b) i  valori  iniziali su cui computare le variazioni percentuali
annuali  siano i prezzi al pubblico praticati da Telecom Italia al 31
dicembre di ogni anno per i servizi inclusi nei panieri;
    c) i  panieri dei consumi di riferimento relativamente al periodo
che  intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente
a quello in corso siano trasmessi all'Autorita' entro il 1° giugno di
ogni  anno,  accompagnati  da un'autocertificazione della veridicita'
dei  dati  e  della  loro  congruenza  rispetto  ai dati contabili da
predisporre allo scopo;
    d) i  prezzi  praticati  a  seguito della sottoscrizione da parte
della  clientela  di  specifiche  offerte  tariffarie (c.d. pacchetti
tariffari) non siano computati ai fini del meccanismo di price cap;
    e) i  volumi di traffico offerti alla clientela a titolo gratuito
non siano conteggiati al fine del rispetto dei vincoli di cap;
    f) il  valore medio effettivo dei panieri sottoposti al price cap
risultante  al termine di ciascun anno debba essere al massimo uguale
alla media tra il valore iniziale e il valore finale del paniere. Per
valore  medio  effettivo  del  paniere si intende la somma dei valori
giornalieri  del  paniere  per  ciascun  giorno  dell'anno. Il valore
giornaliero  del  paniere  e'  uguale al valore del paniere ai prezzi
vigenti  nel  giorno  diviso  per  il numero di giorni dell'anno. Per
valore  iniziale  del  paniere  si  intende  il  valore  del  paniere
calcolato  sulla base dei prezzi vigenti nell'ultimo giorno dell'anno
precedente.  Per  valore  finale  del  paniere  si  intende il valore
iniziale  del  paniere  moltiplicato  per  (1 + il valore del cap sul
paniere dei servizi);
    g) qualora  l'Autorita'  verifichi che il vincolo di cui al primo
capoverso  della  precedente lettera f), non sia stato rispettato, la
differenza  tra  il  valore  medio  effettivo  risultante  al termine
dell'anno  e  la media tra il valore iniziale ed il valore finale del
paniere  dovra'  essere restituita ai clienti di Telecom Italia sulla
base di criteri e modalita' definiti dall'Autorita';
    h) qualora  dal  computo  del  price  cap  dei singoli panieri si
realizzino nel corso di un anno riduzioni di spesa superiori a quelle
imposte  o  incrementi  di  spesa  inferiori  a  quelli  permessi, la
differenza  e' computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'anno
successivo;
    i) qualora,  invece, nel corso di un anno si realizzino riduzioni
di spesa inferiori a quelle imposte o incrementi di spesa superiori a
quelli permessi, non dovuti ad eventi imprevedibili ed eccezionali, a
mutamenti  del  quadro normativo o alla variazione degli obblighi del
servizio   universale,   la   differenza,  maggiorata  del  100%,  e'
computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo;
    j) i  prezzi praticati al pubblico per le chiamate su numerazioni
geografiche,  fatta salva l'articolazione fra chiamate distrettuali e
interdistrettuali,  non sono differenziati sul territorio nazionale e
non  dipendono  dalla  tipologia di traffico ovvero dall'operatore di
terminazione;  rimane  ferma  la possibilita' di articolare il prezzo
delle chiamate interdistrettuali sulla base della distanza;
    k) le  variazioni  dei  prezzi dei servizi inclusi nei panieri di
riferimento   che  non  comportino  variazioni  della  struttura  del
paniere,  sono  comunicate  da  Telecom  Italia all'Autorita', che si
pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della proposta;
    l) l'introduzione  nel corso del meccanismo di price cap di nuove
modalita'  di  offerta dei servizi inclusi nei panieri che comportino
la modifica della struttura dei panieri dei consumi di riferimento e'
comunicata  all'Autorita',  che  si  pronuncia  entro  60  giorni dal
ricevimento della proposta;
    m) l'anno  di  riferimento per l'applicazione dei vincoli del cap
e' dal 1° gennaio al 31 dicembre;
    n) la  verifica del rispetto dei vincoli imposti e' effettuata al
termine di ogni anno di riferimento.
      10. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di mantenere gli
   obblighi  concernenti  le modalita' di applicazione del meccanismo
   di  controllo  pluriennale  dei  prezzi ai servizi inclusi nei sei
   mercati rilevanti definiti dall'Autorita' della presente delibera,
   cosi'   come   previste   dalle   delibere  n.  289/03/CONS  e  n.
   847/00/CONS?

   Le osservazioni degli operatori
   258.   Telecom   Italia,   qualora  non  venga  accolta  da  parte
dell'Autorita'  la richiesta di abrogazione del price cap, in secondo
ordine,  propone  le  seguenti  modifiche  alle  condizioni attuative
indicate nel testo posto a consultazione:
    - il  meccanismo di price cap dovrebbe includere tutte le offerte
speciali  ed  i  volumi  di  traffico  offerti a titolo gratuito alla
totalita' della clientela;
    - il  vincolo  della  "linearizzazione"  stabilito dalla delibera
847/00/CONS dovrebbe essere rimosso;
    - la  sanzione  economica  stabilita  dalla  delibera 289/03/CONS
dovrebbe essere sensibilmente ridotta;
    - dovrebbe  essere  consentita  la possibilita' di riflettere sul
prezzo   al   dettaglio   delle  chiamate  geografiche  "fisso-fisso"
eventuali  differenze nei prezzi di terminazione corrisposti ad altri
operatori;
    - i  termini  entro  i  quali l'Autorita' si pronuncia dovrebbero
essere sensibilmente ridotti.

   259.  In  merito  alle  variazioni dei prezzi, di cui alle lettere
k) ed  l) del  testo  di consultazione, gli operatori (Albacom, Colt,
Eutelia,  Fastweb,  Tiscali  e Wind) chiedono che venga data evidenza
sul  sito  dell'Autorita'  della  presenza o meno dell'autorizzazione
della stessa delle nuove offerte di Telecom Italia.
   260.  Infine, gli operatori Tele 2 e Welcome Italia ribadiscono di
non   condividere  l'orientamento  dell'Autorita'  di  mantenere  gli
obblighi concernenti il meccanismo di price cap.
   261.   Due   operatori   mobili   hanno   risposto   alla  domanda
sull'applicazione del meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi.
Tra  le  richieste avanzate Vodafone richiede che il nuovo meccanismo
di  price cap preveda l'articolazione in fasce peak ed off-peak della
quota  di  retention; che sia data evidenza di un valore iniziale per
la  quota di retention; che la data di applicazione del meccanismo di
price  cap  nel  caso  di  prezzi  fisso-mobile  coincida  con quella
relativa  ai  prezzi  di terminazione su reti mobili; che nel caso di
riduzioni di spesa superiori a quelle imposte dal meccanismo di price
cap  sul  fisso-mobile, le differenze non siano computate ai fini del
rispetto  del vincolo dell'anno successivo; che sia definito un unico
momento temporale nel quale applicare le variazioni percentuali della
retention   e  della  terminazione  mobile  di  ciascun  operatore  e
conseguentemente   definire  i  prezzi  fisso-mobile  alla  clientela
finale.
   262.   Mentre,   H3G   pur   condividendo   le   misure   proposte
dell'Autorita'   nel   documento   di   consultazione,   ritiene  che
l'Autorita'  dovrebbe  considerare  la  revisione  di quanto disposto
dalla  Delibera  289/03/CONS  nonche'  della  Delibera 47/03/CONS con
l'introduzione  di una misura asimmetrica della terminazione a favore
dei nuovi entranti, che avrebbe sia un effetto pro-competitivo sia un
effetto favorevole per il consumatore finale.
   Le conclusioni dell'Autorita'
   263.  L'Autorita'  con  la  delibera  n. 171/99/CONS e seguenti ha
disciplinato   le   modalita'   applicative   e   il   meccanismo  di
funzionamento  del price cap declinando tutti i criteri utilizzati ai
fini   del   computo   della   variazione   percentuale   dei  prezzi
effettivamente  intervenuta  nell'anno. Le modalita' applicative sono
state  poi  successivamente  riviste  con  la delibera n. 847/00/CONS
(artt.   3  e  4).  L'Autorita',  in  considerazione  dell'esperienza
maturata  nel  periodo 2000-2005, in cui le modalita' di applicazione
sono  risultate  adeguate e funzionali alle attivita' di vigilanza in
materia  di  verifica  delle  condizioni  economiche  di  offerta  al
pubblico  praticate  da  Telecom Italia, intende quindi confermare la
metodologia adottata e l'insieme dei criteri utilizzati.
   264.   In  merito  alla  richiesta  di  allineare  il  vincolo  di
linearizzazione, l'Autorita' ritiene che tale criterio sia necessario
a garantire un'equa distribuzione nel corso dell'anno delle riduzioni
di prezzo previste dal sistema di "price cap", in modo da tener conto
dell'effetto   medio   di   variazione   della  spesa  effettivamente
conseguito nel corso dell'anno. Analogamente la sanzione economica si
ritiene  costituire  un disincentivo all'applicazione delle riduzioni
di spesa inferiori rispetto a quanto stabilito dal vincolo. In merito
alle   considerazioni  sui  termini  entro  i  quali  l'Autorita'  si
pronuncia,  si  ritiene  tale  termine adeguato e coerente con quanto
stabilito  per  le  offerte  tariffarie.  In merito ai maggiori tempi
stabiliti  per  le  offerte  che comportano una modifica dei panieri,
l'Autorita'  ritiene  che  siano necessari alle attivita' di verifica
che in tali casi comporta l'approfondimento di analisi.
   265. In merito alla richiesta di TI secondo la quale il meccanismo
di  price  cap  dovrebbe  conteggiare  tutte le offerte speciali ed i
volumi  di  traffico  offerti  a titolo gratuito alla totalita' della
clientela,  l'Autorita'  ritiene  che  al fine di evitare che offerte
speciali  o  promozionali possano produrre effetti sul meccanismo del
price cap, tali offerte e tali pacchetti tariffari non possono essere
computati   ai   fini   del   rispetto  dei  vincoli  di  price  cap.
Analogamente,  anche  le  forme  di  offerta  gratuita di servizi, in
qualsiasi  modo  formulate,  non possono essere computate ai fini del
rispetto  dei  vincoli  imposti  dalla  delibera  n. 289/03/CONS, ne'
eventuali trasformazioni di tali offerte in variazioni permanenti dei
prezzi potranno essere computate ai fini del price cap.
   266.  In  riferimento  alla richiesta di Telecom Italia, in merito
alla  possibilita'  di  differenziare  i propri prezzi dei servizi di
chiamata   locale,  nazionale  e  fisso-mobile  (residenziale  e  non
residenziale),   in   base  alla  rete  di  terminazione  degli  OLO,
l'Autorita' rileva quanto segue.
   267.  Il controllo del prezzo dell'offerta generalizzata e' legato
alla tutela dell'utente finale nei confronti del potere di mercato di
Telecom   Italia.   L'obbligo   di   non   discriminare  tra  tariffe
generalizzate  on-net  ed off-net e', invece, motivato da esigenze di
trasparenza  della  tariffa  verso l'utente finale e dall'esigenza di
impedire  che  Telecom  Italia,  innalzando  il prezzo delle chiamate
off-net,   annulli   gli   effetti   di   economia   di  rete  legati
all'interconnessione con gli altri operatori.
   268.  L'Autorita' ritiene che la posizione di dominanza di Telecom
Italia  sui  mercati  rilevanti  in  esame possa indurre la stessa ad
adottare  strategie di prezzo a vantaggio della propria utenza con il
duplice obbiettivo di elevare barriere tali da rendere non redditizia
l'entrata  nel  mercato  ai  potenziali nuovi entranti e a recuperare
quote di mercato a danno dei concorrenti presenti sul mercato.
   269. Il regime di controllo dei prezzi finali di Telecom Italia e'
finalizzato  per  assicurare  il  pieno  rispetto  del  principio  di
trasparenza  tariffaria, a garanzia degli utenti e di una equilibrata
concorrenza  e di non discriminazione della tariffa indipendentemente
dalla tipologia di traffico e dall'operatore di terminazione.
   270.  L'Autorita'  ritiene,  pertanto,  proporzionato l'obbligo di
mantenere i prezzi praticati sul territorio nazionale, delle chiamate
locali,  nazionali  e  fisso-mobile  (ai  clienti  residenziali e non
residenziali) non    differenziati    in    base   all'operatore   di
terminazione.  Rimane  ferma  la possibilita' di articolare il prezzo
delle chiamate nazionali sulla base della distanza.
   271.  Si  rammenta  che  Telecom  Italia  ha  la  possibilita'  di
formulare   per  i  propri  utenti  finali  pacchetti  tariffari  non
sottoposti a controllo di prezzo massimo. Per pacchetti tariffari, in
assenza  di  limiti  di  prezzo  massimo,  pur  vigendo il divieto di
differenziare  il prezzo della singola chiamata in base all'operatore
di  terminazione,  Telecom Italia ha la possibilita' di rivalersi dei
maggiori  costi  senza  problemi  di compressione dei margini, e cio'
anche  in  ragione della ridotta incidenza della terminazione off-net
sul  costo medio totale. Pertanto, nel rispetto dei principi a tutela
della  concorrenza,  e  limitatamente alle c.d. "offerte tariffarie a
pacchetto",  l'Autorita'  ritiene che Telecom Italia possa sottoporre
all'approvazione  della  stessa  offerte  che prevedano modalita' per
contenere  entro  un  tetto  ragionevole  i  differenziali  di  costo
relativi  alle  chiamate  originate dalla propria rete e terminate su
rete di altro operatore;
   272.  In merito alla richiesta di articolazione della retention in
due fasce peak e off peak, si ritiene che, fermo restando il rispetto
del  principio  di non discriminazione, la possibilita' di articolare
la  quota  di  retention  nelle  due fasce, rientri nell'ambito delle
politiche  commerciali consentite all'operatore notificato, come gia'
definito dalla delibera n. 47/03/CONS.
   273.  Alcuni operatori hanno avanzato la proposta di pubblicare le
decisioni  di  autorizzazione  delle offerte sul sito dell'Autorita'.
L'Autorita'  osserva  che  Telecom  Italia  qualora  non ottemperasse
all'obbligo   di  comunicazione  di  tutte  le  offerte  che  intende
introdurre  nel  mercato,  (salvo  l'eccezione  prevista  nel caso di
procedure  di  selezione  del fornitore ad evidenza pubblica, oggetto
dell'integrazione   alla   consultazione   di   cui   alla   delibera
87/06/CONS),  andrebbe  incontro  a  sanzioni  amministrative  - come
previsto  all'art.  98,  commi 8 e 9, del Codice. L'Autorita' ritiene
tale prescrizione sufficiente.
   274.  Inoltre,  ai  fini  della pubblicazione, si rimanda a quanto
definito  in  merito all'obbligo di trasparenza e pubblicazione delle
informazioni,  che  prevede  l'obbligo  di  comunicazione al pubblico
delle   modifiche   delle   comunicazioni   economiche   dell'offerta
generalizzata con preavviso non inferiore ad un mese.

   5.3.2  Obbligo di non applicare prezzi eccessivi. Regolamentazione
del  prezzo  del  traffico  fisso-mobile dell'operatore di rete fissa
notificato.
   275.  Con la delibera n. 47/03/CONS l'Autorita' ha imposto in capo
a  Telecom  Italia il rispetto di alcuni obblighi regolamentari nella
fissazione   dei   prezzi   praticati   al  pubblico  delle  chiamate
fisso-mobile   con   l'obiettivo   di  "garantire  l'operativita'  di
meccanismi  concorrenziali  efficienti  in  presenza  di posizioni di
potere".
   276.  In considerazione del valore superiore al 65% delle quote di
mercato  detenute  da Telecom Italia nel mercato fisso-mobile, per la
clientela  residenziale e non residenziale, e delle ulteriori analisi
che  confermano  la  sua  dominanza,  l'Autorita'  ritiene  opportuno
confermare  nella  determinazione del prezzo quanto regolamentato con
la  delibera  n.  47/03/CONS per le comunicazioni di rete fissa verso
rete mobile.
   277.  In  particolare,  l'Autorita'  ritiene  che  il prezzo delle
chiamate  fisso-mobile  originate  dalla  rete dell'operatore di rete
fissa  notificato  debba  articolarsi  in  due fasce orarie, intera e
ridotta,  corrispondenti  alle  fasce  orarie vigenti per le chiamate
interurbane. Tale prezzo e' indipendente dalla tipologia di contratto
sottoscritto  dall'utente chiamato e varia in relazione al prezzo del
servizio di terminazione praticato dagli operatori di rete mobile.
   278.   L'operatore  di  rete  fissa  notificato  e'  obbligato  ad
informare  la  clientela  dei  diversi prezzi che saranno praticati a
seconda  dell'operatore  mobile  su  cui  e'  terminata  la chiamata,
inoltre,  e'  tenuto a fornire, nella fatturazione al cliente finale,
l'indicazione   della   quota  di  terminazione  di  spettanza  degli
operatori mobili di terminazione delle chiamate fisso-mobile.
   279.  Eventuali offerte a volume o profili di prezzo diversi dalle
condizioni   generali  offerte  alla  clientela  residenziale  e  non
residenziale,  praticate  dall'operatore  di  rete  fissa notificato,
devono  essere  comunicate  all'Autorita'  con  30 giorni di anticipo
sulla data di entrata in vigore e da questa autorizzate.
   280.   Telecom  Italia,  inoltre,  comunica  all'Autorita'  ed  al
pubblico,  entro  30  giorni  dalla comunicazione dei nuovi prezzi di
terminazione  da parte degli operatori mobili, la nuova articolazione
dei  prezzi  finali,  sulla base dei prezzi di terminazione; entro il
medesimo  termine,  Telecom Italia comunica altresi' all'Autorita' le
modalita' di calcolo della quota di retention.
      11.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita' di mantenere
   quanto  regolamentato  con la delibera n. 47/03/CONS relativamente
   alle   modalita'   di   formulazione  dei  prezzi  delle  chiamate
   fisso-mobile  praticati  dall'operatore di rete fissa notificato o
   si ritiene opportuno introdurre differenti modalita'?

   Le osservazioni degli operatori
   281.  Un operatore (Telecom Italia) non ritiene adeguato l'attuale
schema  per  il  pricing  generalizzato  che  e'  ancorato  ai valori
standard della terminazione richiesta dagli operatori mobili. Propone
un  adeguamento  del meccanismo formazione dei prezzi per le chiamate
fisso-mobile  stabilito  con  la  delibera  47/03/CONS in modo che il
prezzo  fisso-mobile  retail  possa riflettere, in modo trasparente e
non  discriminatorio,  i  minori  costi  sostenuti per alcune offerte
destinate alla grande clientela affari.
   282. Un altro operatore (Vodafone) pur condividendo l'orientamento
dell'Autorita'   di   confermare  gli  obblighi  regolamentari  nella
fissazione  dei  prezzi  al  pubblico  per  i  servizi  fisso-mobile,
richiede  i) l'applicazione  di un'articolazione diversa in relazione
ai  diversi  livelli  e  strutture  dei  prezzi di terminazione degli
operatori   di   rete   mobile;   ii) una   espressa   autorizzazione
dell'Autorita'  alla  proposta  di  nuova  articolazione  avanzata da
Telecom  Italia,  che dovra' essere comunicata con un preavviso di 45
giorni,  in  modo  da  consentire  un  intervento fattivo delle parti
interessate,  ivi  inclusi  gli  operatori  mobili;  una procedura di
autorizzazione  preventiva  analoga  alla  precedente  anche  per  le
offerte diverse dalle condizioni generali, prevedendo anche in questo
caso  l'intervento  delle  parti  interessate  e  un  preavviso di 45
giorni.
   283.  Alcuni  operatori  (Albacom, Coli Telecom, Eutelia, Fastweb,
Tiscali  e  Wind) condividono  la  proposta di mantenere in vigore le
regole  definite  con la Delibera 47/03/CONS in merito alle modalita'
di  formulazione  dei  prezzi delle chiamate fisso-mobile. Ritengono,
tuttavia,    importante    integrare    le    considerazioni   svolte
dall'Autorita'  alla  luce  del  controllo di TIM da parte di Telecom
Italia  che  assicura un notevole vantaggio competitivo all'operatore
dominante  nei  mercati  in oggetto. Pertanto, chiedono di rafforzare
gli    strumenti   regolatori   dedicati   alla   valutazione   della
replicabilita'  delle  offerte  di  TI  e  in  particolare, ritengono
necessario  escludere  l'utilizzo  del  test  1  di cui alla delibera
152/02/CONS,  in  quanto  il  solo test 2 e' in grado di garantire il
rispetto  del  principio  di  parita' di trattamento. Con riferimento
alle  "offerte  a  volume  e  ai  profili  di  prezzo  diversi  dalle
condizioni   generali   offerte   alla   clientela",   gli  operatori
sottolineano che il provvedimento dell'Autorita' Antitrust (A351), ha
sancito  che  tali  azioni  commerciali  devono  essere  condotte nel
rispetto  di  criteri  oggettivi di determinazione degli sconti e non
sulla  base  di  caratteristiche soggettive tipiche di un particolare
cliente o categoria di clienti.
   284.  Due  operatori  (Tele  2  e  Welcome Italia) non condividono
l'orientamento  dell'Autorita'  e richiedono di revocare gli obblighi
di  cui alla delibera 47/03/CONS concernenti la fissazione del prezzo
massimo  della quota di retention nonche' di introdurre il meccanismo
di    controllo    basato    sulla   verifica   dei   prezzi   minimi
("price-floor") praticabili dall'operatore di rete fissa notificato.

   Le conclusioni dell'Autorita'
   285.  In  merito al punto avanzato da Telecom Italia sull'ipotesi,
che  l'attuale  schema  di  pricing  per le chiamate fisso-mobile sia
proporzionato  in  base  ai minori costi sostenuti per alcune offerte
destinate   alla   grande   clientela   affari,   non   e'  condiviso
dall'Autorita'.  Siffatto  meccanismo  puo'  condurre  a strategie di
prezzo  anticompetitive  da  parte dell'operatore dominante, il quale
sarebbe   incentivato   a   praticare   condizioni   economiche  piu'
vantaggiose,  relativamente alla componente di traffico fisso mobile,
per le offerte rivolte alla grande clientela affari.
   286.  La  richiesta,  di  Vodafone  di  applicare un'articolazione
diversa  in  relazione  ai  diversi livelli e strutture dei prezzi di
terminazione degli operatori di rete mobile non puo' essere condivisa
dall'Autorita'.  Il  mercato di terminazione mobile e' caratterizzato
da  dinamiche  competitive  diverse da quelle presenti nei mercati in
esame.  Tali  dinamiche  sono  opportunamente  analizzate nell'ambito
dell'analisi del mercato n.16, cui si rimanda.
   287.  Con  riferimento  alla  richiesta  di  modifica  dei  tempi,
l'Autorita'   ritiene  che  tale  termine  sia  coerente  con  quello
stabilito  per i termini definiti per gli altri servizi sottoposti al
vincolo   di   programmazione   pluriennale   dei  prezzi.  Pertanto,
l'Autorita' conferma i termini precedentemente proposti.
   288.   A   seguito   delle   risposte   ricevute,  di  sostanziale
condivisione  della  proposta  dell'Autorita'  di  confermare  quanto
regolamentato   per   la   definizione   del  prezzo  delle  chiamate
fisso-mobile,  ed  a  seguito  dell'esperienza  maturata  nel periodo
2000-2005,  in  cui  le  modalita'  di  applicazione  sono  risultate
adeguate  e  funzionali  alle  attivita'  di  vigilanza in materia di
verifica delle condizioni economiche di offerta al pubblico praticate
da  Telecom  Italia,  l'Autorita',  intende confermare la metodologia
adottata e l'insieme dei criteri utilizzati dalla delibera 47/03/CONS
in  merito  alle  modalita' di formulazione dei prezzi delle chiamate
fisso-mobile praticate dall'operatore dominate.
   289. In relazione alla definizione della quota di retention e alla
modalita' di applicazione del meccanismo di price cap per le chiamate
fisso-mobile,  si  conferma  l'art. 3 della delibera n. 47/03/CONS in
merito  alla possibilita' per l'operatore di rete fissa notificato di
articolare la quota di retention su due fasce orarie intera e ridotta
nel  rispetto,  comunque,  del principio di non discriminazione e dei
vincoli di cap.
   290.  La verifica del principio di non discriminazione sulla quota
di  retention  viene  effettuata utilizzando i valori di terminazione
mobile  risultanti  dagli  accordi di interconnessione ai sensi della
delibera n. 3/06/CONS.
   291.  Per  quanto riguarda il valore iniziale del sistema di price
cap  per la quota di retention e' quello risultante, sulla base degli
attuali  vincoli  stabiliti sulla base della 289/03/CONS e 47/03/CONS
e' quello risultante al 31 dicembre 2006 per i due panieri sottoposti
a vincolo.

   5.3.3.  Parita' di trattamento, non discriminazione e orientamento
al costo: i test di prezzo.
   292.  I  controlli  che  l'Autorita'  effettua  sui  prezzi finali
praticati  da  Telecom Italia hanno la doppia finalita' di tutelare i
consumatori,  attraverso il meccanismo di price cap (prezzi massimi),
e di salvaguardare le condizioni competitive mediante verifiche delle
soglie  minime  di  prezzo (price floor). L'intervallo compreso fra i
prezzi  massimi  e  i  price  floor  consente  contemporaneamente  di
tutelare i consumatori e di garantire la competizione sul mercato.
   293.  L'Autorita',  al  fine  di  verificare il rispetto dei price
floor  e di controllare che i prezzi delle offerte dei servizi finali
siano  determinati dall'operatore avente notevole forza di mercato in
considerazione  dei  principi  di  parita'  di  trattamento,  di  non
discriminazione  e  di  orientamento  al  costo, ha introdotto con la
delibera n. 152/02/CONS (articolo 4 - Linee guida per la verifica dei
prezzi  dei  servizi  finali) l'obbligo  di  sottoporre le offerte di
Telecom Italia ai test di prezzo.
   294.  Tale  obbligo  consente  di  prevenire, nella formazione dei
prezzi finali da parte di Telecom Italia, l'insorgenza di fenomeni di
compressione  dei  margini  a  scapito  degli  operatori concorrenti,
garantendo  a  questi  ultimi  di  competere  a parita' di condizioni
economiche con Telecom Italia sul mercato dei servizi finali.
   295.  La  discriminazione  si  riferisce sia alla possibilita' che
servizi  simili  siano  offerti  a  gruppi  o  a  singoli  clienti  a
condizioni  diverse  senza che cio' sia giustificato da una oggettiva
differenza  dei  costi  sostenuti,  sia  alla circostanza nella quale
servizi  con  costi  diversi  siano  offerti allo stesso prezzo. Tale
pratica puo' essere finalizzata dall'operatore dominante ad acquisire
segmenti  di  clientela  particolarmente  profittevoli  o a sottrarre
quote  di  mercato  alla  concorrenza.  L'Autorita',  dunque, ritiene
opportuno  controllare  le  condizioni  di offerta dei servizi finali
dell'operatore  avente  notevole  forza di mercato per verificare che
sia rispettato il principio di non discriminazione.
   296.  L'Autorita'  ha  fissato  con  la delibera n. 152/02/CONS le
modalita'  e  i  criteri  necessari  per definire le soglie minime di
prezzo   che   Telecom   Italia   e'  obbligata  a  rispettare  nella
predisposizione  delle condizioni di offerta dei servizi di telefonia
locale,  nazionale e fisso-mobile rivolte alla clientela residenziale
e non residenziale.
   297.  Le analisi di mercato svolte hanno portato alla designazione
di  Telecom  Italia  quale operatore avente notevole forza di mercato
nei  sei  mercati  individuati  che  risultano  caratterizzati  da un
consolidamento  o  da  recuperi  delle  quote  di  mercato  da  parte
dell'operatore  dominante.  All'esito  delle  analisi dei mercati dei
servizi    intermedi,    con    specifico    riferimento   a   quelli
dell'interconnessione appare opportuno mantenere, in capo all'impresa
dominante gli obblighi concernenti la parita' di trattamento definiti
con   la   delibera  n.  152/02/CONS  apportando  delle  integrazioni
finalizzate a rafforzarne l'efficacia.
   298.  L'Autorita'  ritiene  che Telecom Italia possa utilizzare la
sua  posizione  di  operatore dominante e verticalmente integrato per
ledere  i  concorrenti  nel  mercato dei servizi di telefonia locale,
nazionale  e  fisso-mobile.  L'Autorita', inoltre, reputa che Telecom
Italia  possa  assumere  comportamenti anticompetitivi soprattutto in
quei  mercati  maggiormente  profittevoli,  come  quello  dei servizi
rivolti   alla   clientela  non  residenziale;  a  conferma  di  tale
osservazione,  si  segnala che nel primo semestre 2003 l'Autorita' ha
registrato,  a  seguito  delle  analisi di mercato, un recupero delle
quote di Telecom Italia nei mercati non residenziali.
   299.  Il Codice prevede che l'operatore detentore di significativo
potere  di mercato non pratichi politiche di prezzo discriminatorie e
prezzi  predatori  al fine di restringere la concorrenza nei mercati.
In  particolare, l'art. 67 comma 2 del Codice prevede che l'Autorita'
possa  imporre  obblighi  volti  a  prevenire  la  pratica  di prezzi
predatori  da  parte  degli operatori dominanti. La pratica di prezzi
predatori,  peraltro,  contrasta  con  gli  obiettivi  dell'attivita'
regolamentare  previsti dall'art. 13 comma 4, lett. b) concernenti le
restrizioni  e le distorsioni della concorrenza, e dal comma 5, lett.
d) del  Codice  relativi  alle  discriminazioni nel trattamento delle
imprese.
   300.  I  test  di prezzo, la cui disciplina trova supporto proprio
nell'articolo  67 del Codice, consentono all'Autorita' di confrontare
i  prezzi  proposti  da  Telecom  Italia  per  i servizi di telefonia
locale,    nazionale    e    fisso-mobile    (per    la    parte   di
retention) residenziali  e non residenziali con due livelli di soglia
di costo:
    a) un  primo livello di soglia di costo e' determinato al fine di
verificare  che  le  condizioni  economiche  dell'offerta  consentano
all'operatore  dominante  il  recupero  dei costi di rete e dei costi
commerciali  per  offrire  i  propri  servizi in maniera remunerativa
(Test 1);
    b) un  secondo  livello  di  soglia  di  costo  e'  definito  per
controllare   che  le  condizioni  economiche  dell'offerta  proposta
dall'operatore  dominante  possano  essere  replicate da un operatore
alternativo  efficiente  che  operi nel medesimo mercato del servizio
esaminato (Test 2).

   301.  Nell'allegato  E alla delibera n. 152/02/CONS sono riportate
al   paragrafo  1  le  modalita'  di  calcolo  e  gli  algoritmi  che
l'Autorita'  ha  adottato  ai  fini  della  fissazione dei livelli di
soglia dei test di prezzo.
   302.  La Contabilita' Regolatoria (art. 1, delibera 152/02/CONS) e
l'Offerta di Interconnessione di Riferimento (OIR) di Telecom Italia,
(art.  3  delibera  n.  152/02/CONS), costituiscono la fonte dei dati
utilizzati negli algoritmi di calcolo dei test 1 e 2.
   303.  L'Autorita'  ritiene  che  i  test  di prezzo definiti dalla
delibera  n. 152/02/CONS rispondano all'esigenza di garantire, con un
controllo  ex  ante,  da  un  lato  che  l'operatore  detentore di un
significativo potere di mercato non pratichi prezzi predatori volti a
restringere  la  concorrenza,  dall'altro che lo stesso operatore non
pratichi   condizioni   economiche   discriminatorie   tra  operatori
interconnessi  e  le  proprie  divisioni  interne fissando prezzi che
comprimono i margini di profitto degli operatori concorrenti.
   304.  In  particolare,  l'Autorita'  ritiene  di  realizzare  tale
verifica  ex  ante  su  tutte  le  offerte che Telecom Italia intende
commercializzare,   comprese   quelle   rivolte  alla  clientela  non
residenziale  e  basate  su  listini  e/o  accordi  riservati  a tale
mercato,  confermando  quanto  disciplinato  con  l'Allegato  D della
delibera n. 152/02/CONS in base al quale tutte le nuove condizioni di
offerta  rivolte  alla clientela residenziale e non residenziale o le
modifiche  a  condizioni  di  offerta  preesistenti  sono  presentate
all'Autorita' con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data
prevista  per la loro commercializzazione. Tale obbligo, propedeutico
alla  verifica  del  rispetto dei test di prezzo 1 e 2 previsti dalla
delibera   n.  152/02/CONS,  si  rende  necessario  alla  luce  della
possibilita'   da  parte  dell'operatore  dominante  di  omettere  di
sottoporre  al sistema di controlli ex ante le offerte potenzialmente
lesive   della  concorrenza.  Le  offerte  sono  comunicate  da  tale
operatore riportando tutti i dettagli contenuti nell'offerta medesima
come,  ad  esempio,  le  eventuali  classi  di  sconto che si intende
praticare  ai  clienti finali. Per quanto riguarda le gare pubbliche,
sebbene, in base al parere del Consiglio di Stato n. Sezione 598/2001
del  29  maggio  2002,  l'obbligo di comunicazione preventiva "non e'
applicabile  alle  offerte  presentate  in  sede  di  gara pubblica",
l'Autorita'  ha  "pieno  titolo  ad  esercitare  i  propri  poteri di
vigilanza  e,  eventualmente,  sanzionatori anche nei confronti degli
atti  e  comportamenti  posti in essere dalle imprese nell'ambito dei
procedimenti  di  gara  che  interessano  lo  specifico mercato delle
telecomunicazioni"  in  base  al  parere  del  Consiglio  di Stato n.
Sezione 5611/2003 del 25 febbraio 2004.
   305.  Fatte salve le sospensioni per richieste di informazioni e/o
documenti,  l'Autorita'  si  esprime  in  ordine alla non conformita'
della  proposta  sottoposta  ai  test  di  prezzo nei predetti trenta
giorni   decorrenti   dal   ricevimento   della   comunicazione.   La
commercializzazione  delle offerte potra' avere luogo solo al termine
del periodo previsto.
   306.  Qualora  le  proposte  soggette  a  verifica  richiedano  un
approfondimento di analisi, il termine iniziale di trenta giorni puo'
essere   prorogato  di  ulteriori  trenta  giorni,  dandone  motivata
comunicazione all'operatore.
      12. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di mantenere gli
   obblighi   previsti  dalla  delibera  n.  152/02/CONS  concernenti
   modalita'   e   tempistiche   di  comunicazione  delle  condizioni
   economiche  dei  servizi offerti alla clientela residenziale e non
   residenziale?

   Le osservazioni degli operatori
   307. Un operatore (Telecom Italia) non ritiene che, soprattutto in
relazione  alle  offerte  ai  grandi  clienti  affari,  gli  obblighi
concernenti modalita' e tempistiche di comunicazione delle condizioni
economiche  siano  proporzionati.  Ritiene  piu'  efficiente  che  le
informazioni   necessarie   per   la   verifica   dei   test  avvenga
contestualmente  alla  commercializzazione  di  una nuova offerta o a
modifiche   di   offerte   preesistenti   e   che  l'Autorita'  possa
eventualmente  richiedere  modifiche dell'offerta successivamente. In
particolare, nel caso di offerte presentate in sede di gara pubblica,
gli  obblighi  di  comunicazione  non devono applicarsi. Sarebbe piu'
efficiente   la   definizione   di  vincoli  che  incentivino  TI  ad
auto-regolarsi attraverso l'assunzione di impegni.
   308.  Un  altro  operatore  (Vodafone) suggerisce di estendere gli
obblighi  di  comunicazione  delle  condizioni  economiche da 30 a 45
giorni.  Tali obblighi dovrebbero essere integrati con il recepimento
degli   impegni  sottoscritti  da  TI  nell'ambito  del  procedimento
antitrust  A351,  impegni che andrebbero estesi anche alle offerte ai
clienti  affari  di  piccole  e  medie  dimensioni. Nell'ambito delle
offerte  integrate  ,si  dovrebbe  dare evidenza separata dei singoli
servizi  di  rete  fissa.  Dovrebbe essere concesso agli OLO di poter
esprimere  le  proprie  considerazioni  sulla base di un documento di
sintesi della proposta tariffaria.
   309.  La  maggior  parte  degli  operatori (Albacom, Colt Telecom,
Eutelia,  Fastweb,  Tiscali  e Wind), pur condividendo la proposta di
mantenere  gli  obblighi  in  materia  di  modalita' e tempistiche di
comunicazione  delle  condizioni  economiche dei servizi offerti alla
clientela,   intende   sottolineare   l'importanza  di  garantire  la
competizione  sul  mercato  al  fine  di  tutelare  i consumatori nel
medio-lungo periodo attraverso l'applicazione di controlli sui prezzi
finali  praticati da Telecom Italia. A proposito delle gare pubbliche
gli  operatori ritengono ragionevole che, "TI non debba comunicare in
anticipo  all'AGCOM  le offerte rese in ambito di gara per ragioni di
riservatezza   commerciale",   tuttavia   "tale  deroga  dall'obbligo
generale  la esenti anche dal rispetto della generale normativa della
concorrenza,  pienamente  recepita  dalla  regolamentazione vigente".
Tali   offerte   devono   comunque   essere   soggette  al  controllo
dell'Autorita'   a  valle  dell'assegnazione  della  gara.  Ritengono
sufficienti il termine di 30 giorni per la comunicazione dell'offerta
prima della sua commercializzazione.
   310.  Alcuni  operatori (MCI, Tele 2 e Welcome Italia) condividono
l'orientamento  espresso  dall'Autorita'  di  mantenere  gli obblighi
previsti  dalla  delibera  n.  152/02/CONS  concernenti  modalita'  e
tempistiche  di comunicazione delle condizioni economiche dei servizi
offerti alla clientela residenziale e non residenziale. Gli operatori
ritengono  opportuno  di mantenere un meccanismo di verifica dei test
di  prezzo al fine di evitare pratiche di compressione dei margini da
parte dell'operatore dominante.

   Le conclusioni dell'Autorita'
   311.  In  risposta  alle osservazioni degli operatori, l'Autorita'
ritiene,  ai sensi della 67 del Codice, di dover confermare l'obbligo
di  controllo  dei prezzi delle offerte di Telecom Italia, al fine di
garantire  il  rispetto del principio di non discriminazione, parita'
di trattamento e il divieto di fissare prezzi predatori.
   312.  Tuttavia,  anche a seguito delle osservazioni ricevute dagli
operatori  e  dell'integrazione  alla  consultazione pubblica, di cui
alla  delibera  n.  87/06/CONS,  l'Autorita'  ha valutato che offerte
caratterizzate  da  modalita'  diverse  di  selezione del servizio di
selezione  del fornitore del servizio, possono giustificare procedure
di comunicazione differenti. In particolare, l'Autorita' distingue le
due  seguenti  tipologie di offerte sulla base dei diversi meccanismi
di sottoscrizione:
    a) le  offerte  tariffarie, rivolte alla clientela residenziale e
non residenziale, che includono i pacchetti tariffari, ovvero listini
specifici  la  cui  sottoscrizione  avviene per adesione da parte del
cliente oltre a quelli che richiedono soluzioni specifiche;
    b) le  procedure  ad  evidenza  pubblica  per  la  selezione  del
fornitore  promosse  da  clienti privati, ovvero procedure di gara in
cui   il   cliente,   non  residenziale,  fissa  la  tipologia  e  le
caratteristiche  dei  servizi  che  vuole  acquisire, con le relative
quantita'  e  modalita'  di  contratto  e  svolge una comparazione di
offerte  presentate  da piu' fornitori, scegliendo quella che risulta
economicamente piu' vantaggiosa.

   313. L'Autorita' ritiene di declinare diversamente le procedure di
comunicazione  delle  offerte  tariffarie  nelle  quali  il prezzo e'
assunto  come  dato  o  poco modificabili da parte del cliente, dalle
offerte  definite  in  ambito  di  selezione pubblica, nelle quali il
cliente  definisce  le  condizioni  del  bando, ovvero cui oltre alle
specifiche  tecniche,  le  condizioni  di  fornitura  ed  i  tempi di
selezione.
   314.  Pertanto,  in  relazione  alle offerte tariffarie, affinche'
l'Autorita'  possa  svolgere  la  verifica  delle offerte che Telecom
Italia  intende  commercializzare, si ritiene di confermare l'obbligo
di  comunicazione all'Autorita' delle nuove offerte nei termini e con
le modalita' previste all'Allegato D della delibera n. 152/02/CONS.
   315. In relazione alle modalita' di comunicazione delle offerte ad
evidenza   pubblica   rivolte   alla   clientela   non  residenziale,
l'Autorita'  ha  ritenuto, pertanto, di dover sottoporre ad ulteriore
verifica  alcune proposte di modifica della delibera n.152/02/CONS. A
tal  fine,  in  data  17  marzo  2006,  l'Autorita' ha pubblicato una
consultazione  pubblica  ad  integrazione  di  quanto stabilito nella
delibera   410/04/CONS   allo  scopo  di  approfondire  alcune  delle
tematiche  emerse anche in merito alle procedure per la presentazione
e valutazione delle offerte da parte di Telecom Italia.
   316.  Sul  punto  le conclusioni dell'Autorita' sono riportate, in
risposta alle valutazioni degli operatori, alla domanda n.2 del testo
di consultazione, di cui all'Allegato A2.
   317.  Per  quanto  riguarda le modalita' di comunicazione, ai fini
del  controllo  dei prezzi, per le offerte definite in ambito di gare
per  pubblici  appalti,  si  rimanda, altresi', alla domanda n. 2 del
testo di consultazione, di cui all'Allegato A2.

   (Testo  della  consultazione  pubblica,  di  cui  alla delibera n.
410/04/CONS)

   318.  L'Autorita',  inoltre, ritiene opportuno mantenere l'obbligo
di  pubblicazione  dei  dati,  come  da  Allegato B della delibera n.
152/02/CONS, nei formati e criteri predisposti con l'Allegato A della
medesima  delibera  e  ritiene  altresi' di confermare le linee guida
previste   dall'Allegato  E  alla  delibera  n.  152/02/CONS  per  la
valutazione  dei  livelli  di  soglia  dei  test di prezzo. Tuttavia,
l'Autorita' ritiene che il test di prezzo applicato separatamente per
ciascuno dei servizi a traffico (locale, nazionale, fisso-mobile) sia
ulteriormente   differenziabile  tra  clientela  residenziale  e  non
residenziale  in  coerenza  con  la definizione dei mercati rilevanti
individuati. A tal fine dovranno essere adeguate le tabelle riportate
nel  citato  Allegato  A.  Inoltre,  dal momento che relativamente al
calcolo  del  ritorno  minimo  sul  capitale investito dell'aggregato
commerciale   era   previsto   nell'Allegato   E  l'utilizzo  in  via
provvisoria  del  WACC (Weighted Average Cost of Capital) fissato per
gli  aggregati  regolatori  Telecom Rete di Accesso e Telecom Rete di
Trasporto,    l'Autorita'    ritiene    opportuno    procedere   alla
determinazione  del  tasso  di  remunerazione  del capitale anche per
l'aggregato   regolatorio   Telecom   Commerciale,   ai   fini  della
valutazione del test di recupero dei costi.
      13. Si ritiene che la metodologia utilizzata dall'Autorita' per
   la  verifica dei prezzi dei servizi di telefonia locale, nazionale
   e  fisso-mobile  (retention) residenziale e non residenziale siano
   sufficienti  per  garantire  la  parita'  di  trattamento,  la non
   discriminazione e l'orientamento al costo delle offerte di Telecom
   Italia?
      14. Si ritiene che vi siano altri strumenti o altre metodologie
   rispetto  a quelle previste dalla delibera n. 152/02/CONS in grado
   di  migliorare  l'efficacia del meccanismo di controllo dei prezzi
   delle nuove offerte commerciali di Telecom Italia?
      15.  Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di calcolare le
   soglie  di  costo  dei  test  1  e  2  differenziando non solo per
   tipologia   di   servizi   ma  distinguendo  anche  tra  clientela
   residenziale e non residenziale?
      16 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di determinare un
   tasso di remunerazione del capitale per l'aggregato regolatorio di
   Telecom Commerciale ai fini del test 1?

   Le osservazioni degli operatori
   319.  Un operatore (Telecom Italia), ritiene che la metodologia di
verifica   dei  prezzi  delle  offerte,  attraverso  il  test  1  (di
sottocosto) e  il  test  2  (di  replicabilita), debba essere rivista
nell'ambito  delle  analisi di mercato e che sia costituito un tavolo
tecnico  tra  gli operatori e l'Autorita'. L'operatore sottolinea che
la  previsione  di  soli  obblighi  di  contabilita'  regolatoria sia
sufficiente  perche'  l'Autorita'  possa verificare il rispetto degli
obblighi sul mercato al dettaglio da parte dell'operatore notificato.
   320. Gli operatori (Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind
e  Vodafone) giudicano  positivamente  le norme vigenti in materia di
parita'  di trattamento, e rimarcano che la verifica del prezzo venga
fatta   separatamente   per  ciascun  servizio  a  traffico  (locale,
nazionale,  fisso-mobile).  Gli  operatori, a tal proposito, chiedono
che  l'Autorita'  integri  le  norme esistenti con la formalizzazione
delle  procedure  di  gestione  del  test  di  prezzo per velocizzare
l'attivita'  di  verifica dell'Autorita' attraverso la gestione di un
database  generale  per il controllo delle offerte generalizzate e di
un  database  campionario  per  le  offerte  rivolte  ad un target di
clienti.
   321.  Alcuni  operatori  (Tele2  e  Welcome Italia) ritengono, che
l'attuale  metodologia  utilizzata dall'Autorita' per la verifica dei
prezzi dei servizi di telefonia locale, nazionale e fisso-mobile, non
sia   sufficiente   a   garantire  la  parita'  di  trattamento,  ne'
appropriata  nel  garantire il rispetto dell'orientamento al costo da
parte di Telecom Italia.
   322.   In  merito  all'eventualita'  di  rivedere  la  metodologia
utilizzata   per   i   test   di   prezzo,   un   operatore  (Telecom
Italia) auspica  che  questa  sia  rivista  nel senso di applicare la
medesima  base di costi nel calcolo dei price floor e nell'offerta di
riferimento  di  TI  e  che  si  applichi la metodologia del LRIC per
determinare i costi dell'operatore efficiente.
   323.  Alcuni operatori (Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e
Wind) intendono  sottoporre a codesta Autorita' l'introduzione di uno
strumento  aggiuntivo  e  di  una  modifica  procedurale che concerne
l'applicazione  del  test di prezzo. In merito gli operatori chiedono
che   le   decisioni   di   autorizzazione   delle   offerte  vengano
pubblicizzate  sul  sito  Web  dell'Autorita'  nello stesso giorno di
avvio  e  pubblicazione  dell'offerta.  In merito alle metodologie di
applicazione   del   test  di  prezzo  gli  operatori  ritengono  che
l'Autorita'  debba  rivedere  le  modalita'  applicative  dei test di
prezzo  in  considerazione  del  diverso  grado di competitivita' dei
mercati.   Altri  operatori,  (Tele  2  e  Welcome  Italia),  invece,
propongono di effettuare una nuova analisi economica per definire gli
incentivi  all'infrastrutturazione  nella  rete  di  accesso da parte
degli  operatori alternativi, di rimuovere il fattore di attenuazione
applicabile  ai  costi di interconnessione, ne' alla realizzazione di
infrastrutture proprietarie nella rete di accesso.
   324.  Circa  l'orientamento  dell'Autorita' di calcolare le soglie
dei test 1 e 2 differenziando per tipologia di clientela residenziale
e   non   residenziale,  un  operatore  (Telecom  Italia) auspica  la
differenziazione dei test di prezzo per tipologia di clientela affari
e  residenziale  e, con riferimento alla clientela affari, tra PMCA e
GCA.  Inoltre, in considerazione del fatto della differente struttura
impiantistica  di  riferimento  e  dei  differenti costi commerciali,
l'operatore  auspica  che le soglie siano differenziate per tipologia
di  offerta,  per  adesione  o negoziata. In relazione alle offerte a
pacchetto,  l'operatore  ritiene  che  la verifica dei test di prezzo
vada  fatta  in  riferimento  all'intero pacchetto e non come propone
l'Autorita'   per   ciascuno  dei  servizi  a  traffico  inclusi  nel
pacchetto.
   325.  Alcuni operatori (Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e
Wind), rilevano l'orientamento dell'Autorita', di distinguere i costi
fra  clientela  residenziale  e  non  residenziali,  non apporterebbe
vantaggi conoscitivi significativi, comportando difficolta' operative
nella ripartizione dei costi.
   326. Un operatore (Telecom Italia) non ritiene opportuno procedere
alla determinazione del tasso di remunerazione dell'aggregato Telecom
Commerciale  in quanto l'ammontare del costo del capitale commerciale
dei  servizi  di  fonia  e'  del tutto trascurabile. La maggior parte
degli  operatori  (Albacom,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind e
Vodafone,   Tele   2   e   Welcome   Italia) sono   favorevoli   alla
determinazione   del   tasso   di   remunerazione  del  capitale  per
l'aggregato  regolatorio  Telecom  Commerciale,  ma  solo  dopo  aver
determinato  il  corrispondente  tasso,  in maniera separata, per gli
aggregati Accesso e Trasporto.

   Le conclusioni dell'Autorita'
   327.  In  risposta  alle  osservazione  avanzate  da  un operatore
(Telecom  Italia),  l'Autorita'  evidenzia che l'esistenza di diversi
meccanismi  di  sottoscrizione delle offerte, deriva dalla necessita'
di  adottare modalita' di adesione - a seguito di negoziazione oppure
moduli  standardizzati  - atte a soddisfare le diverse esigenze della
clientela  nella  selezione  del  fornitore del servizio. L'Autorita'
ritiene  che  l'esistenza  di strategie commerciali differenziate, in
funzione della modalita' di selezione del fornitore del servizio (per
adesione o negoziazione dell'offerta), non sia condizione sufficiente
per  distinguere segmenti di mercato, in particolar modo, all'interno
della  clientela  affari.  Cio', in quanto, fatto salvo il differente
meccanismo di selezione del fornitore, la dinamica della domanda e le
caratteristiche dell'offerta sono comuni a tutta l'utenza affari.
   328.  Una  distinzione  dei price floor, per le offerte tariffarie
rivolte   alla   clientela  affari,  su  questa  base,  permetterebbe
all'operatore  notificato di attuare una discriminazione dei prezzi e
di  sussidiare  una  fascia  di  consumatori  a spese di un'altra per
acquistare  quote  sui  mercati  piu' redditizi. I clienti affari con
volumi  di  spesa  inferiori  pagherebbero prezzi maggiori rispetto a
quelli che si potrebbero formare in presenza di un unico mercato.
   329.  Alla  luce  delle considerazioni svolte, l'Autorita' ritiene
corretto e proporzionato individuare una soglia di replicabilita' per
le offerte rivolte alla clientela affari ed una soglia per le offerte
rivolte  alla  clientela  residenziale  adattando la metodologia alla
diversa  struttura  di  costo  sottostante  l'offerta  residenziale e
dell'offerta non residenziale.
   330.  Con riferimento alla richiesta di utilizzare il modello LRIC
per  la  definizione dei costi dell'operatore efficiente, l'Autorita'
rimanda a quanto espresso sul punto nel provvedimento sui mercati dei
servizi  all'ingrosso  di  transito, terminazione e raccolta (mercati
n.8,  n.9  e  n.10) laddove  si rileva che "l'insieme di ipotesi alla
base  dei  costi incrementali puo' modificare significativamente e in
modo non trasparente i costi effettivamente sostenuti dall'operatore.
Gli  aggiustamenti  previsti  dalle contabilita' a costi incrementali
hanno   quindi   effetti   imprevedibili   sui   prezzi  dei  servizi
regolamentati   a   seconda   di   come  sono  costruite  le  ipotesi
comportamentali  di  un  potenziale  operatore efficiente". Pertanto,
come  gia'  evidenziato in tale provvedimento l'Autorita' ritiene non
opportuno utilizzare tale metodologia.
   331.  In  merito  alla richiesta di Telecom Italia di applicare la
medesima  base di costi nel calcolo dei price floor e nell'offerta di
riferimento,  l'Autorita'  osserva  che  in considerazione dei lunghi
tempi  che  puo'  comportare  il  processo  di  certificazione  della
contabilita'  regolatoria  da  parte dell'organismo indipendente puo'
verificarsi  un  conseguente  disallineamento  temporale tra i valori
contabili  utilizzati  nel  test  di  sottocosto riferiti ad esercizi
passati  e  i  valori  dell'offerta di riferimento dell'anno in corso
utilizzati nel calcolo del test di replicabilita'.
   332. L'Autorita' ritiene, pertanto, che ai fini delle verifiche ex
ante  sui  prezzi  delle  offerte di Telecom Italia, il controllo del
superamento   delle  soglie  di  prezzo  sia  effettuato  sulla  base
dell'ultima   contabilita'   regolatoria   trasmessa   all'Autorita',
accompagnata  da  un'autocertificazione  della veridicita' dei dati e
della  loro congruenza rispetto ai dati contabili da predisporre allo
scopo, nelle forme e modalita' previste ai sensi del dPR 403/98.
   333.  Inoltre,  l'Autorita'  ha  rilevato la disomogeneita' tra le
diverse  basi  di  costo  utilizzate  nei  test  di  sottocosto  e di
replicabilita'  dovute all'evoluzione delle curve di costo nel tempo,
anche  alla luce delle riduzioni previste dal sistema di network cap,
per  i costi dei servizi di interconnessione presenti nell'offerta di
riferimento.  In  sede  di  valutazione  del rispetto dei vincoli, si
ritiene  che  possano  essere  valutate  le modalita' di allineamento
delle basi di costo utilizzate.
   334.  Per quanto riguarda le specifiche dei test di prezzo, questi
sono realizzati come previsto dalla delibera n. 152/02/CONS, anche se
e'  evidente  che la specificita' dei costi sostenuti da un operatore
nella  fornitura  dei  servizi  di  telefonia al dettaglio all'utenza
residenziale  e all'utenza non residenziale dovra' essere considerata
nei parametri che determinano le soglie.
   335.  L'efficace  applicazione  di siffatta modalita' di controllo
presuppone  anche  la definizione di adeguati sistemi di contabilita'
dei  costi e di separazione contabile finalizzati a verificare la non
discriminazione e la parita' di trattamento interna-esterna.
   336.  L'Autorita'  ritiene  necessario  che  la  contabilita',  in
coerenza con la definizione dei mercati rilevanti, rechi il dettaglio
dei costi sostenuti da Telecom Italia per la fornitura dei servizi di
chiamata  locale, nazionale e fisso-mobile per i clienti residenziali
e non residenziali.
   337.  L'Autorita'  ritiene  opportuno  imporre  a  Telecom  Italia
l'obbligo  di  contabilita' dei costi che dia evidenza degli elementi
di  dettaglio  necessari  per  le  verifiche dei test di prezzo sulle
offerte  rivolte  alla clientela residenziale e sulle offerte rivolte
alla  clientela non residenziale. Pertanto, Telecom Italia adegua gli
aggregati  regolatori,  di cui al prospetto riportato nell'Allegato A
della delibera 152/02/CONS, relativi ai i servizi di traffico locale,
nazionale  e  fisso-mobile  distinguendoli per tipologia di clientela
residenziale  e non residenziale. Telecom Italia, pertanto, e' tenuta
a  fornire  nel  conto  economico  per  i servizi di traffico locale,
nazionale   e   fisso-mobile  distinti  per  tipologia  di  clientela
residenziale e non residenziale, il dettaglio dei ricavi e dei costi.
Relativamente  agli  elementi di dettaglio, Telecom Italia comunica i
volumi,  (numero  di  chiamate  e  minuti di traffico), e i costi per
ciascuno dei servizi a traffico e distinti per tipologia di clientela
residenziale e non residenziale.
   338. Per quanto riguarda i fattori di utilizzo delle componenti di
rete,  l'Autorita'  ritiene necessario che i prezzi di trasferimento,
per  ciascuna  tipologia  di  chiamata,  siano  ottenuti individuando
distinti   coefficienti   di  utilizzo  per  i  servizi  di  chiamata
residenziale  e  non  residenziale  nel  caso  delle chiamate locali,
nazionali  e  fisso mobile. A tal fine, l'Autorita', nel rispetto del
principio  di non discriminazione, ritiene che le tabelle dei routing
factors   definite  nella  contabilita'  regolatoria  debbano  essere
integrate in tal senso e che i prezzi di trasferimento corrispondenti
debbano  essere  ricavati sulla base dei prezzi di interconnessione e
dei  prezzi  di  trasferimento  relativi  agli  altri servizi offerti
internamente.  Telecom  Italia,  e'  tenuta  ad  adattare le relative
tabelle  di cui all'Allegato A, cosi' some modificato nell'ambito del
provvedimento relativo all'analisi dei mercati n. 8, n. 9 e n.10.
   339.  L'Autorita'  ritiene  che  tali  disposizioni  sui  dati  di
contabilita',  siano  necessarie  per  il  controllo dei prezzi delle
offerte  di  Telecom  Italia,  che  rientrano  tra  gli  obblighi  di
contabilita'   dei   costi,   volti  al  rispetto  della  parita'  di
trattamento  interno  - esterno attuabili nell'ambito dei mercati nei
provvedimenti sui mercati in esame.
   340.  Per  quanto  riguarda la richiesta di Telecom Italia secondo
cui  il  controllo  dei prezzi delle offerte a pacchetto, va fatto in
riferimento  all'intero  pacchetto  e  non per ciascuno dei servizi a
traffico  inclusi  nel  pacchetto, l'Autorita' ritiene che il test di
prezzo  debba essere applicato separatamente per ciascuno dei servizi
a  traffico  (locale, nazionale, fisso-mobile) e non sull'insieme dei
servizi  offerti,  e che questo sia ulteriormente differenziabile tra
clientela   residenziale  e  non  residenziale  in  coerenza  con  la
definizione dei mercati rilevanti individuati.
   341.  In  merito  alla  proposta  di  pubblicare  le  decisioni di
autorizzazione  delle  offerte  sul sito dell'Autorita', si ribadisce
quanto  gia'  detto  in  risposta  alla  domanda  n.10  del  presente
documento.
   342.  Relativamente  al  calcolo  del  ritorno minimo sul capitale
investito  dell'aggregato  Commerciale,  l'Autorita'  applica, in via
provvisoria il WACC fissato per gli aggregati regolatori Telecom Rete
di  Accesso  e  Telecom Rete di Trasporto. Nella delibera 410/04/CONS
l'Autorita'   aveva   proposto   la   determinazione   del  tasso  di
remunerazione  del capitale anche per l'aggregato regolatorio Telecom
Commerciale,  ai  fini  della  valutazione  del  test di recupero dei
costi.
   343.  Tuttavia,  l'Autorita',  in  linea  con  quanto  disposto in
delibera  n. 4/06/CONS ha determinato un unico tasso di remunerazione
del capitale, non differenziato per aggregati regolatori. Nell'ambito
di tale procedimento istruttorio sono stati analizzati i coefficienti
Beta  di  societa' italiane ed estere operanti in settori di pubblica
utilita'  caratterizzati  da  diversi  gradi  di  concorrenza come il
settore idrico, aeroportuale, elettrico ed energetico.
   344.  Al  termine  dell'analisi  dei coefficienti Beta di societa'
italiane ed estere operanti nei settori di telecomunicazioni ed altri
settori  di  pubblica  utilita', l'Autorita' ha concluso che, sebbene
esistono  metodologie consolidate per il calcolo di Beta divisionali,
i  dati  osservati  (relativi  a  oltre 20 societa) non consentono di
identificare  una  relazione  significativa  tra rischio di impresa e
grado  di  infrastrutturazione  nelle  reti  di  accesso e trasporto.
L'Autorita'  pertanto  applica  il  WACC  fissato  per  gli aggregati