(all. 1 - art. 1) (parte 2)
regolatori Telecom Rete di Accesso e di Trasporto.
   345. Sulla base di quanto premesso, l'Autorita' ha ritenuto che un
coefficiente   Beta  apposito  per  l'aggregato  regolatorio  Telecom
Commerciale  non  era determinabile ai fini del calcolo del costo del
capitale.
   346.  Le  osservazioni  presentate dagli operatori nel corso della
consultazione   pubblica   hanno   evidenziato   che   le  condizioni
concorrenziali sui mercati dei servizi di chiamata locale,nazionale e
fisso-mobile   residenziale   e   non  residenziale,  siano  tali  da
richiedere  un rafforzamento del controllo della sostenibilita' delle
offerte  commerciali  di  Telecom  Italia  da  parte  di un operatore
efficiente  (test  2),  rendendolo  una  condizione necessaria per la
presenza sul mercato dette offerte.
   347. Sulla possibilita' di rendere vincolante il superamento della
soglia  di replicabilita' per la commercializzazione delle offerte di
Telecom Italia, si rimanda, pertanto, alle conclusioni dell'Autorita'
riportate, in risposta alle valutazioni degli operatori, alla domanda
n. 1 del testo di consultazione integrativa di cui all'Allegato A2.

   (Testo  della  consultazione  pubblica,  di  cui  alla delibera n.
410/04/CONS)

   348.  In  base  all'Allegato  E  paragrafo  2  della  delibera  n.
152/02/CONS,  l'Autorita'  applica i test di prezzo per analizzare le
offerte  presentate da Telecom Italia. Se, a seguito dell'analisi, le
proposte  di offerta superano entrambi i test, esse sono autorizzate.
Se  le  proposte  di  offerta  non superano il test 1, presentando un
ricavo  medio  unitario  inferiore  alle  due  soglie,  esse non sono
commercializzabili,  in  quanto  non consentono un recupero dei costi
dell'operatore  dominante (prezzi predatori). In tal caso l'operatore
dominante e' obbligato ad articolare nuovamente l'offerta.
   349.  Un'analisi  piu' approfondita e' condotta dall'Autorita' per
tutte   le   proposte   di  offerta  che  non  superano  il  test  2.
Nell'Allegato  E  alla  delibera  n.  152/02/CONS  sono  riportate al
paragrafo  2  le  analisi  svolte  dall'Autorita'  nel  caso  in  cui
l'offerta sia posizionata nell'area intermedia tra le soglie definite
dai due test.
      17.  Si ritiene che le analisi svolte dall'Autorita' in caso di
   non  superamento  del  test  2  siano sufficienti per esprimere un
   giudizio  finale  sulle  offerte  di Telecom Italia destinate alla
   clientela  residenziale  e non residenziale o si ritiene opportuno
   avviare uno specifico procedimento istruttorio?

   Le osservazioni degli operatori
   350.  Alcuni  operatori  (Welcome  Italia,  Tele2,  Albacom,  Coli
Telecom,       Eutelia,       Fastweb,       Tiscali      e      Wind
Telecomunicazioni) ritengono    opportuno    l'avvio   di   specifici
procedimenti  istruttori  per  le offerte che non superano il test 2,
mentre   altri   operatori   (Vodafone  e  Telecom  Italia) ritengono
sufficienti  le  analisi svolte dall'Autorita' in caso un'offerta non
superi il test 2.

   Le conclusioni dell'Autorita'
   351.  Le risultanze della consultazione non hanno fornito elementi
che giustificano l'avvio di specifici procedimenti istruttori qualora
l'offerta  dell'operatore notificato non superi la soglia del test 2.
Tra l'altro, da un lato, i criteri di valutazione definiti a riguardo
dalle  linee  guida  della  delibera  152/02/CONS  prevedono  gia' un
approfondimento  di analisi e dall'altro, in ogni caso, la soglia del
test    2    viene   definito   come   vincolante   ai   fini   della
commercializzazione  dell'offerta,  come  specificato nella domanda 1
dell'Allegato A2.
   352.  L'Autorita'  ritiene, quindi, sufficiente e proporzionato la
misura sul controllo della replicabilita' dei prezzi delle offerte al
dettaglio di Telecom Italia da parte di un operatore efficiente. Tale
misura si inquadra nell'ambito degli obblighi di controllo dei prezzi
ai  sensi  dell'art 67, comma 2 del Codice e risponde all'esigenza di
prevenire,  nella  formazione  dei  prezzi  finali,  l'insorgenza  di
fenomeni  di  compressione  dei  margini  a  scapito  degli operatori
concorrenti,  garantendo  a  questi  ultimi di competere a parita' di
condizioni  economiche  con  Telecom  Italia  sul mercato dei servizi
finali.

   5.3.4.  Trasparenza  e  pubblicazione  delle  informazioni e delle
condizioni di offerta.
   353.  L'articolo 71 del Codice stabilisce che l'Autorita' assicura
che "informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle
tariffe,  noche'  alle  condizioni  generali  vigenti  in  materia di
accesso  e  di  uso  dei  servizi telefonici accessibili al pubblico,
siano rese disponibili agli utenti finali e ai consumatori".
   354. Nel caso di un operatore con significativo potere di mercato,
la  conoscenza delle condizioni praticate e' necessaria anche al fine
di   verificare   che  l'operatore  dominante  non  ponga  in  essere
comportamenti anticompetitivi.
   355. Gli aspetti da considerare riguardano:
    a) l'obbligo  generale di pubblicare le condizioni economiche, le
condizioni  di  fornitura  ed  i termini delle offerte commerciali di
servizi   relativi   ai   mercati  nei  quali  l'operatore  e'  stato
identificato quale operatore avente significativo potere di mercato;
    b) il  momento della pubblicazione delle informazioni riguardanti
modifiche o l'introduzione di nuove offerte.

   356.  L'Autorita'  ritiene che, anche in ossequio all'obiettivo di
cui  all'art. 13, comma 6, lettera d) del Codice, occorra intervenire
sull'operatore  con  significativo  potere  di mercato assicurando la
trasparenza  dei  prezzi  delle offerte e delle condizioni di uso dei
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
   357. L'Autorita' ritiene opportuno imporre l'obbligo all'operatore
dominante   della  pubblicazione  delle  informazioni  relative  alle
condizioni  economiche, alle condizioni di fornitura ed ai termini di
tutte  le  offerte  commerciali  nella  stessa  giornata di avvio sul
mercato  di  una  nuova  offerta  ovvero  nel giorno di decorrenza di
variazioni ad offerte gia' presenti sul mercato.
   358.  In  merito  alla  comunicazione  al  pubblico delle offerte,
l'Autorita'  ritiene  opportuno  di  imporre  all'operatore dominante
l'obbligo   di  rendere  pubblici  i  prezzi  applicati  per  ciascun
servizio,  le  condizioni  ed  i  termini  di  fornitura per tutte le
offerte.
   359.  L'obbligo  di  cui  al punto precedente e' assolto per mezzo
della  pubblicazione,  di  quanto  richiesto, sul proprio sito web. I
prezzi,  le  condizioni  ed  i  termini  di fornitura dovranno essere
quelli  per  i  quali  si  sia  concluso l'iter di verifica ex ante e
dovranno  essere pubblicate riportando la data in cui sono entrate in
vigore.
   360.  Rimane  fermo  l'obbligo previsto dall'art. 70, comma 4, del
Codice  posto a tutela degli utenti finali, di informare gli abbonati
a  qualunque  titolo  con adeguato preavviso, non inferiore a un mese
rispetto  alla  data  della  loro  attuazione,  della  modifica delle
condizioni  contrattuali  per  essi  in  vigore,  compresa  quindi la
modifica degli schemi di prezzo e dei prezzi.
      18.  Si  condivide  l'orientamento dell'Autorita' relativamente
   agli obblighi di trasparenza e pubblicazione delle informazioni da
   imporre in merito alle offerte commerciali proposte dall'operatore
   dominante?

   Le osservazioni degli operatori
   361.  Alcuni  operatori  (Tele2, Welcome Italia e MCI) condividono
l'orientamento   dell'Autorita'   in   merito  all'imposizione  degli
obblighi  di  trasparenza  e  pubblicazione  di tutte le informazioni
relative  alle  condizioni economiche e di fornitura delle offerte di
Telecom Italia.
   362.   Un  operatore  (Vodafone) pur  condividendo  l'orientamento
dell'Autorita'  ribadisce  che  l'offerta  venga presentata 45 giorni
prima del lancio commerciale. Altri operatori (Albacom, Colt Telecom,
Eutelia,  Fastweb,  Tiscali  e Wind Telecomunicazioni) ritengono che,
oltre   alla   necessita'  di  confermare  gli  attuali  obblighi  di
trasparenza  in  capo a TI, l'Autorita' debba valutare l'introduzione
di  quelle  misure  che  TI si e' gia' impegnata a rispettare dinanzi
all'Autorita'  Antitrust  nell'ambito  del  procedimento  A/351. Tali
obblighi  riguarderebbero  la  predisposizione  da  parte di TI di un
database  informatico, maggior dettaglio delle offerte alla clientela
ed  ulteriori  obblighi  di  trasparenza  nei  confronti  degli altri
operatori.
   363.   Un   operatore   (Telecom  Italia),  infine,  sostiene  che
l'Autorita'   debba   estendere   gli   obblighi   di  trasparenza  e
pubblicazione  a  tutti  gli  operatori,  e  non solo per l'operatore
notificato.  Tali  obblighi  non dovrebbero, tuttavia, applicarsi nel
caso di offerte rivolte ai grandi clienti affari.

   Le conclusioni dell'Autorita'
   364.   L'Autorita',   richiamando   espressamente  le  valutazioni
formulate  nella  proposta  di  provvedimento  posta  a consultazione
pubblica  e  sulla  base delle risultanze delle osservazioni espresse
dagli  operatori,  ritiene  di  confermare il proprio orientamento in
merito  agli obblighi di trasparenza dei prezzi delle offerte e delle
condizioni   di   uso   dei   servizi  di  comunicazione  elettronica
accessibili  al  pubblico,  al  fine  di  garantire ai clienti finali
informazioni  trasparenti  ed  aggiornate  in  merito alle condizioni
economiche  e tecniche di fornitura. Tali informazioni sono, inoltre,
strumentali  alla verifica del rispetto dell'obbligo di controllo dei
prezzi.
   365.  In  virtu'  del significativo potere detenuto dall'operatore
notificato  nei mercati rilevanti oggetto del presente provvedimento,
e' possibile prevedere che l'operatore potrebbe astenersi dal fornire
determinate  informazioni oppure potrebbe dare informazioni parziali,
con  un  diverso  grado  di accuratezza o con una diversa tempistica,
agli  operatori  alternativi.  Tali  comportamenti  impedirebbero  il
corretto  funzionamento  del  mercato  e ostacolerebbe l'azione degli
operatori alternativi.
   366.  Pertanto, al fine di tutelare gli utenti finali, l'Autorita'
ritiene  che  Telecom  Italia  deve  pubblicare tutte le informazioni
sulle  condizioni  contrattuali,  nonche'  tecniche ed economiche che
devono essere trasparenti ed aggiornate.
   367.  L'Autorita' ritiene proporzionale confermare l'obbligo della
pubblicazione delle informazioni relative alle condizioni economiche,
alle  condizioni  di  fornitura  ed  ai  termini  di tutte le offerte
commerciali conformemente al disposto dell'art. 71 del Codice.
   368.   Per   quanto   riguarda   le  offerte  tariffarie,  quindi,
l'Autorita'  ritiene necessario introdurre un obbligo di trasparenza,
in  capo  a  Telecom  Italia, con la pubblicazione delle informazioni
inerenti  una  nuova offerta per la fornitura dei servizi di traffico
locale,  nazionale  e  fisso-mobile  per i clienti residenziali e non
residenziali,  nella  stessa  giornata  di  avvio  sul mercato, o nel
giorno  di  decorrenza  di  variazioni  ad  offerte gia' presenti sul
mercato.  I  prezzi, le condizioni ed i termini di fornitura dovranno
essere  quelli per i quali si sia concluso l'iter di verifica ex ante
e  dovranno  essere pubblicate riportando la data in cui sono entrate
in vigore.
   369.  Resta fermo, ai sensi dall'art. 70 del Codice posto a tutela
degli  utenti finali, l'obbligo per tutte le offerte di informare gli
abbonati  con  un  preavviso  non  inferiore a un mese della modifica
delle   condizioni   contrattuali   ed   economiche   dell'offerta  e
contestualmente del diritto di recedere dal contratto senza penali.

   5.3.5. Offerte congiunte di servizi e/o prodotti.
   370.  Molti  operatori di telecomunicazioni promuovono lo sviluppo
di offerte aggregate di servizi sui mercati al dettaglio di telefonia
vocale.  L'articolo  67  del Codice sancisce che l'Autorita', qualora
accerti, in esito alle analisi di mercato, la presenza di imprese che
dispongono  di  notevole  forza di mercato, possa impedire che queste
"accorpino in modo indebito i servizi offerti".
   371.  L'Autorita'  ritiene  che  l'offerta  aggregata di servizi a
traffico   non   sia   qualificabile   di   per   se'   come  pratica
anticompetitiva laddove ogni servizio valutato singolarmente superi i
test  di  prezzo;  tuttavia  il  carattere indebito e anticompetitivo
delle offerte congiunte di servizi a traffico proposte dall'operatore
dominante  e'  valutato  "caso  per  caso"  sulla  base  del  livello
competitivo dei sevizi inclusi nel pacchetto di offerta.
   372.  Nel  caso di offerte congiunte di servizi a traffico e altri
servizi,  come  ad  esempio  l'accesso,  una  valutazione complessiva
dell'offerta  non consentirebbe di far emergere gli eventuali sussidi
incrociati tra i servizi che presentano differenti costi e un diverso
grado   di   concorrenza,  dal  momento  che  non  sarebbe  possibile
analizzare  in maniera disaggregata il rapporto tra il prezzo di ogni
singolo   servizio  e  i  relativi  costi  sottostanti.  L'Autorita',
pertanto,  ritiene  opportuno vietare a quelle imprese che, all'esito
delle  analisi  dei  mercati  n.  1  e  n.  2  della  Raccomandazione
comunitaria   (accesso),   risultino   in   posizione  dominante,  la
possibilita'  di  fornire  offerte  congiunte comprendenti servizi di
accesso  e  servizi  a traffico e soggette a pagamento forfetario, in
quanto in contrasto con l'art. 67, comma 2, del Codice.
      19.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di svolgere
   specifici approfondimenti per la valutazione di offerte di servizi
   a  traffico  congiunte  anche  a valle del superamento dei test di
   prezzo di ogni singola direttrice di traffico?
      20.  Si  condivide  l'orientamento dell'Autorita' di imporre il
   divieto  in  capo  all'operatore  con notevole forza di mercato di
   praticare  offerte  congiunte  comprendenti  servizi  di accesso e
   servizi a traffico e soggette a pagamento forfetario?

   Le valutazioni degli operatori
   373.  La  maggior  parte  degli operatori (Vodafone, MCI, Albacom,
Coli     Telecom,     Eutelia,     Fastweb,     Tiscali     e    Wind
Telecomunicazioni) condivide    l'orientamento    dell'Autorita'   di
svolgere  specifici  approfondimenti  per  la  valutazione di offerte
congiunte,  anche in considerazione, dei vantaggi competitivi e della
profonda  conoscenza  dei  profili  di  utilizzo  del  traffico delle
diverse  tipologie  di  clientela  e  che consentirebbero l'operatore
notificato  di definire delle offerte anticompetitive superano i test
di prezzo.
   374.  Due  operatori (Welcome Italia e Tele 2) ritengono, inoltre,
che  l'Autorita' debba verificare ex post la replicabilita' effettiva
di tali offerte nell'ambito di appositi procedimenti istruttori.
   375.  Mentre  un  solo  operatore  (Telecom Italia), e' fortemente
contrario  all'introduzione  di  ulteriori  e  aggiuntivi obblighi di
valutazione   regolamentare   delle   offerte   congiunte,   in  capo
all'operatore notificato, rispetto ai test di prezzo.
   376.  In merito alla domanda 20, la maggior parte degli operatori,
(Albacom,  Colt,  Eutelia,  Fastweb, MCI, Tele 2, Tiscali, Vodafone e
Wind) condividono l'orientamento dell'Autorita' di imporre il divieto
in  capo  all'operatore  con  notevole  forza di mercato di praticare
offerte  congiunte  comprendenti  servizi  di  accesso  e  servizi  a
traffico  e  soggette  a pagamento forfetario. Tuttavia, un operatore
(Vodafone) ritiene  che  tale  divieto vada esteso anche alle offerte
integrati  di servizi fissi, mobili ed a contenuto. Solo un operatore
(Telecom  Italia) ritiene  invece  che  imporre  un  divieto  non sia
proporzionato e motivato.
   377.  Opinione  condivisa  e', invece, la necessita' di introdurre
un'apposita  metodologia che consenta una valutazione sugli eventuali
problemi   competitivi   connessi   all'introduzione   di  un'offerta
congiunta anche attraverso l'introduzione di un apposito test.

   Le conclusioni dell'Autorita'
   378. A seguito dello sviluppo del servizio di rivendita del canone
all'ingrosso (wholesale line rental - WLR) e coerentemente con quanto
esplicitato  nell'analisi  dei  mercati  n.  1 e n. 2, l'Autorita' ha
voluto  approfondire  l'orientamento  degli  operatori  in  merito al
divieto  di  bundling  anticompetitivo  fra  i servizi di accesso e i
servizi  di  traffico  oggetto della presente analisi. A tal fine, in
data  17  marzo  2006,  l'Autorita' ha pubblicato un supplemento alla
consultazione  pubblica,  ad  integrazione  di quanto stabilito nella
delibera  410/04/CONS,  allo scopo di acquisire le osservazioni degli
operatori  circa il proprio orientamento teso a vietare all'operatore
dominante  l'offerta congiunta in cui i servizi di accesso e traffico
siano   aggregati   in   modo  irragionevole  o  che  sia,  comunque,
restrittiva della concorrenza.
   379.  Sul punto, le conclusioni dell'Autorita' sono riportate alla
domanda  n.  3  del  documento  di  sintesi  delle osservazioni degli
operatori  di  integrazione  alla  consultazione pubblica di cui alla
delibera 87/06/CONS, parte integrante del presente provvedimento.
--------------------------------------------
          (1)In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.
          (2)In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.
          (3)In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.
          (4)In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.
          (5)In  GUCE  L  201  del  31 luglio 2002, pag. 37. A queste
          direttive  deve  aggiungersi la direttiva della Commissione
          europea  sulla concorrenza nei mercati delle reti e servizi
          di   comunicazione   elettronica   del  16  settembre  2002
          (2002/77/CE,  c.d.  "direttiva  concorrenza", in GUCE L 249
          del  17  settembre  2002,  pag.  21),  la  decisione  della
          Commissione  europea  del  29 luglio 2002 che istituisce il
          gruppo  dei  "Regolatori europei per le reti e i servizi di
          comunicazione  elettronica" (2002/627/CE, in GUCE L 200 del
          30  luglio  2002, pag. 38), come modificata dalla decisione
          della  Commissione n. 2004/641/CE del 14 settembre 2004, la
          decisione  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 7
          marzo  2002  relativa  ad un quadro normativo in materia di
          spettro  radio  nella  Comunita' europea (676/2002/CE, c.d.
          "decisione  spettro  radio",  in  GUCE  L 108 del 24 aprile
          2002,   pag.   1) e  il  Regolamento  relativo  all'accesso
          disaggregato   alla   rete  locale  del  18  dicembre  2000
          (2887/2000/CE, in GUCE L 336 del 30 dicembre 2000, pag. 4).
          (6)In GUCE L114 del 8 maggio 2003, pag.45.
          (7)In GUCE C 165 del 11 luglio 2002, pag. 6.
          (8)In GUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13.
          (9)Pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della Repubblica
          italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore
          il 16 settembre 2003.
          (10)Sentenza  United  Brands del 14 febbraio 1978, causa n.
          27/76, in Raccolta, 1978, pp. 207 ss..
          (11)Da effettuarsi, in ogni caso, ogni diciotto mesi (artt.
          19 e 66 del Codice delle comunicazioni).
          (12)Delibera  del  24  settembre 2003, recante "Modifiche e
          integrazioni   al   regolamento  concernente  l'accesso  ai
          documenti,   approvato   con   delibera   n.   217/01/CONS"
          pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240.
          (13)Delibera  del  23  dicembre  2003, recante "Regolamento
          concernente   la   procedura   di   consultazione   di  cui
          all'articolo  11 del decreto legislativo l° agosto 2003, n.
          259"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22.
          (14)In tale provvedimento, l'Autorita' ha stabilito, tra le
          altre disposizioni, la determinazione dei canoni mensili di
          abbonamento   al   servizio   telefonico,   delle   tariffe
          telefoniche   interurbane   e   delle  tariffe  telefoniche
          internazionali.  Inoltre,  tra  le  linee  di indirizzo, e'
          stata  prevista l'introduzione di strumenti per incentivare
          l'incremento  della  produttivita' dell'operatore dominante
          su    differenti    mercati    di    servizi   (accesso   e
          traffico) attraverso  la costruzione di metodi incentivanti
          di  controllo  dei  prezzi  (price  cap), differenziati per
          categorie di utenza e di servizio.
          (15)In  tale delibera, l'Autorita' ha limitato il price cap
          ai   seguenti   servizi   di  telefonia  di  base  (paniere
          generale):  a) attivazione  e  trasloco linea (PSTN, ISDN);
          b) abbonamento   al   servizio   telefonico  (PSTN,  ISDN);
          c) telefonia urbana; d) telefonia interurbana; e) telefonia
          internazionale.  Inoltre,  l'Autorita' ha fissato specifici
          sub  cap  per  i seguenti servizi e categorie di clientela:
          a) clientela  residenziale  -  comprensivo  dei servizi del
          paniere generale; b) contributi di attivazione e/o trasloco
          linea  (PSTN  e  ISDN) e  canoni  mensili  (PSTN  e  ISDN);
          c) telefonia urbana.
          (16)L'Autorita'  ha  previsto  un'articolazione  del  nuovo
          meccanismo  di price cap su piu' panieri riducendo cosi' le
          possibilita'  di  sussidi  indebiti  tra  servizi  a minore
          effettivita'  concorrenziale  e quelli maggiormente esposti
          al  mercato.  I panieri individuati sono: a) il paniere dei
          servizi di accesso, che include i canoni di abbonamento e i
          contributi di attivazione e/o trasloco linea (PSTN e ISDN);
          b) il  paniere  dei  servizi a traffico commutato, composto
          dalle  chiamate  distrettuali  e  interdistrettuali;  c) il
          paniere  delle  chiamate fisso-mobile (per la sola quota di
          retention di Telecom Italia).
          (17)Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
          italiana del 27 giugno 2002, n. 153.
          (18)In  particolare, le verifiche, effettuate mediante test
          di  prezzo  che  si  basano su dati di costo ricavati dalla
          contabilita' regolatoria e dall'Offerta di Interconnessione
          di   Riferimento,   hanno  la  finalita'  di  valutare  sia
          l'orientamento  al  costo  dei  prezzi  dei servizi offerti
          dall'operatore notificato, sia la replicabilita' di offerte
          analoghe da parte di un operatore concorrente efficiente.
          (19)Causa  C-333/94  P  Tetra  Pak/Commissione  in Raccolta
          I-5951.
          (20)Causa  C-27/76  United  Brands/Commissione in Raccolta,
          1978, pp. 207 ss..
          (21)Alla  stessa  conclusione  giunge  anche la Commissione
          europea, si veda il paragrafo 4.2.1. della Raccomandazione.
          (22)Cfr.: Raccomandazione, paragrafo 4.2.2.
          (23)Come  evidenziato  anche  nella  Raccomandazione  (par.
          4.2.1).
          (24)Paragrafo 56 delle Linee guida.
          (25)Per  quanto  riguarda  l'anno 2003, essendo consolidati
          solo  i  dati  del  primo semestre, e' stata effettuata una
          stima  per  il secondo semestre. Si sottolinea che i valori
          riportati   nel  presente  documento  non  sono  del  tutto
          omogenei  con quanto indicato nell'ultima Relazione annuale
          sull'attivita'   svolta   e   sui   programmi   di   lavoro
          dell'Autorita'  (giugno  2004) a  causa  della non perfetta
          corrispondenza  delle  fonti utilizzate e delle metodologie
          di calcolo adottate.
          (26)La quota di mercato in valore include anche i ricavi da
          pacchetti tariffari.
          (27)Causa  C-62/86  AKZO/Commissione,  [1991]  in Raccolta,
          I-3359,  paragrafo  60.  Inoltre,  cfr.  paragrafo 75 delle
          Linee guida.