regolatori Telecom Rete di Accesso e di Trasporto. 345. Sulla base di quanto premesso, l'Autorita' ha ritenuto che un coefficiente Beta apposito per l'aggregato regolatorio Telecom Commerciale non era determinabile ai fini del calcolo del costo del capitale. 346. Le osservazioni presentate dagli operatori nel corso della consultazione pubblica hanno evidenziato che le condizioni concorrenziali sui mercati dei servizi di chiamata locale,nazionale e fisso-mobile residenziale e non residenziale, siano tali da richiedere un rafforzamento del controllo della sostenibilita' delle offerte commerciali di Telecom Italia da parte di un operatore efficiente (test 2), rendendolo una condizione necessaria per la presenza sul mercato dette offerte. 347. Sulla possibilita' di rendere vincolante il superamento della soglia di replicabilita' per la commercializzazione delle offerte di Telecom Italia, si rimanda, pertanto, alle conclusioni dell'Autorita' riportate, in risposta alle valutazioni degli operatori, alla domanda n. 1 del testo di consultazione integrativa di cui all'Allegato A2. (Testo della consultazione pubblica, di cui alla delibera n. 410/04/CONS) 348. In base all'Allegato E paragrafo 2 della delibera n. 152/02/CONS, l'Autorita' applica i test di prezzo per analizzare le offerte presentate da Telecom Italia. Se, a seguito dell'analisi, le proposte di offerta superano entrambi i test, esse sono autorizzate. Se le proposte di offerta non superano il test 1, presentando un ricavo medio unitario inferiore alle due soglie, esse non sono commercializzabili, in quanto non consentono un recupero dei costi dell'operatore dominante (prezzi predatori). In tal caso l'operatore dominante e' obbligato ad articolare nuovamente l'offerta. 349. Un'analisi piu' approfondita e' condotta dall'Autorita' per tutte le proposte di offerta che non superano il test 2. Nell'Allegato E alla delibera n. 152/02/CONS sono riportate al paragrafo 2 le analisi svolte dall'Autorita' nel caso in cui l'offerta sia posizionata nell'area intermedia tra le soglie definite dai due test. 17. Si ritiene che le analisi svolte dall'Autorita' in caso di non superamento del test 2 siano sufficienti per esprimere un giudizio finale sulle offerte di Telecom Italia destinate alla clientela residenziale e non residenziale o si ritiene opportuno avviare uno specifico procedimento istruttorio? Le osservazioni degli operatori 350. Alcuni operatori (Welcome Italia, Tele2, Albacom, Coli Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind Telecomunicazioni) ritengono opportuno l'avvio di specifici procedimenti istruttori per le offerte che non superano il test 2, mentre altri operatori (Vodafone e Telecom Italia) ritengono sufficienti le analisi svolte dall'Autorita' in caso un'offerta non superi il test 2. Le conclusioni dell'Autorita' 351. Le risultanze della consultazione non hanno fornito elementi che giustificano l'avvio di specifici procedimenti istruttori qualora l'offerta dell'operatore notificato non superi la soglia del test 2. Tra l'altro, da un lato, i criteri di valutazione definiti a riguardo dalle linee guida della delibera 152/02/CONS prevedono gia' un approfondimento di analisi e dall'altro, in ogni caso, la soglia del test 2 viene definito come vincolante ai fini della commercializzazione dell'offerta, come specificato nella domanda 1 dell'Allegato A2. 352. L'Autorita' ritiene, quindi, sufficiente e proporzionato la misura sul controllo della replicabilita' dei prezzi delle offerte al dettaglio di Telecom Italia da parte di un operatore efficiente. Tale misura si inquadra nell'ambito degli obblighi di controllo dei prezzi ai sensi dell'art 67, comma 2 del Codice e risponde all'esigenza di prevenire, nella formazione dei prezzi finali, l'insorgenza di fenomeni di compressione dei margini a scapito degli operatori concorrenti, garantendo a questi ultimi di competere a parita' di condizioni economiche con Telecom Italia sul mercato dei servizi finali. 5.3.4. Trasparenza e pubblicazione delle informazioni e delle condizioni di offerta. 353. L'articolo 71 del Codice stabilisce che l'Autorita' assicura che "informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, noche' alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico, siano rese disponibili agli utenti finali e ai consumatori". 354. Nel caso di un operatore con significativo potere di mercato, la conoscenza delle condizioni praticate e' necessaria anche al fine di verificare che l'operatore dominante non ponga in essere comportamenti anticompetitivi. 355. Gli aspetti da considerare riguardano: a) l'obbligo generale di pubblicare le condizioni economiche, le condizioni di fornitura ed i termini delle offerte commerciali di servizi relativi ai mercati nei quali l'operatore e' stato identificato quale operatore avente significativo potere di mercato; b) il momento della pubblicazione delle informazioni riguardanti modifiche o l'introduzione di nuove offerte. 356. L'Autorita' ritiene che, anche in ossequio all'obiettivo di cui all'art. 13, comma 6, lettera d) del Codice, occorra intervenire sull'operatore con significativo potere di mercato assicurando la trasparenza dei prezzi delle offerte e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. 357. L'Autorita' ritiene opportuno imporre l'obbligo all'operatore dominante della pubblicazione delle informazioni relative alle condizioni economiche, alle condizioni di fornitura ed ai termini di tutte le offerte commerciali nella stessa giornata di avvio sul mercato di una nuova offerta ovvero nel giorno di decorrenza di variazioni ad offerte gia' presenti sul mercato. 358. In merito alla comunicazione al pubblico delle offerte, l'Autorita' ritiene opportuno di imporre all'operatore dominante l'obbligo di rendere pubblici i prezzi applicati per ciascun servizio, le condizioni ed i termini di fornitura per tutte le offerte. 359. L'obbligo di cui al punto precedente e' assolto per mezzo della pubblicazione, di quanto richiesto, sul proprio sito web. I prezzi, le condizioni ed i termini di fornitura dovranno essere quelli per i quali si sia concluso l'iter di verifica ex ante e dovranno essere pubblicate riportando la data in cui sono entrate in vigore. 360. Rimane fermo l'obbligo previsto dall'art. 70, comma 4, del Codice posto a tutela degli utenti finali, di informare gli abbonati a qualunque titolo con adeguato preavviso, non inferiore a un mese rispetto alla data della loro attuazione, della modifica delle condizioni contrattuali per essi in vigore, compresa quindi la modifica degli schemi di prezzo e dei prezzi. 18. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' relativamente agli obblighi di trasparenza e pubblicazione delle informazioni da imporre in merito alle offerte commerciali proposte dall'operatore dominante? Le osservazioni degli operatori 361. Alcuni operatori (Tele2, Welcome Italia e MCI) condividono l'orientamento dell'Autorita' in merito all'imposizione degli obblighi di trasparenza e pubblicazione di tutte le informazioni relative alle condizioni economiche e di fornitura delle offerte di Telecom Italia. 362. Un operatore (Vodafone) pur condividendo l'orientamento dell'Autorita' ribadisce che l'offerta venga presentata 45 giorni prima del lancio commerciale. Altri operatori (Albacom, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind Telecomunicazioni) ritengono che, oltre alla necessita' di confermare gli attuali obblighi di trasparenza in capo a TI, l'Autorita' debba valutare l'introduzione di quelle misure che TI si e' gia' impegnata a rispettare dinanzi all'Autorita' Antitrust nell'ambito del procedimento A/351. Tali obblighi riguarderebbero la predisposizione da parte di TI di un database informatico, maggior dettaglio delle offerte alla clientela ed ulteriori obblighi di trasparenza nei confronti degli altri operatori. 363. Un operatore (Telecom Italia), infine, sostiene che l'Autorita' debba estendere gli obblighi di trasparenza e pubblicazione a tutti gli operatori, e non solo per l'operatore notificato. Tali obblighi non dovrebbero, tuttavia, applicarsi nel caso di offerte rivolte ai grandi clienti affari. Le conclusioni dell'Autorita' 364. L'Autorita', richiamando espressamente le valutazioni formulate nella proposta di provvedimento posta a consultazione pubblica e sulla base delle risultanze delle osservazioni espresse dagli operatori, ritiene di confermare il proprio orientamento in merito agli obblighi di trasparenza dei prezzi delle offerte e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, al fine di garantire ai clienti finali informazioni trasparenti ed aggiornate in merito alle condizioni economiche e tecniche di fornitura. Tali informazioni sono, inoltre, strumentali alla verifica del rispetto dell'obbligo di controllo dei prezzi. 365. In virtu' del significativo potere detenuto dall'operatore notificato nei mercati rilevanti oggetto del presente provvedimento, e' possibile prevedere che l'operatore potrebbe astenersi dal fornire determinate informazioni oppure potrebbe dare informazioni parziali, con un diverso grado di accuratezza o con una diversa tempistica, agli operatori alternativi. Tali comportamenti impedirebbero il corretto funzionamento del mercato e ostacolerebbe l'azione degli operatori alternativi. 366. Pertanto, al fine di tutelare gli utenti finali, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia deve pubblicare tutte le informazioni sulle condizioni contrattuali, nonche' tecniche ed economiche che devono essere trasparenti ed aggiornate. 367. L'Autorita' ritiene proporzionale confermare l'obbligo della pubblicazione delle informazioni relative alle condizioni economiche, alle condizioni di fornitura ed ai termini di tutte le offerte commerciali conformemente al disposto dell'art. 71 del Codice. 368. Per quanto riguarda le offerte tariffarie, quindi, l'Autorita' ritiene necessario introdurre un obbligo di trasparenza, in capo a Telecom Italia, con la pubblicazione delle informazioni inerenti una nuova offerta per la fornitura dei servizi di traffico locale, nazionale e fisso-mobile per i clienti residenziali e non residenziali, nella stessa giornata di avvio sul mercato, o nel giorno di decorrenza di variazioni ad offerte gia' presenti sul mercato. I prezzi, le condizioni ed i termini di fornitura dovranno essere quelli per i quali si sia concluso l'iter di verifica ex ante e dovranno essere pubblicate riportando la data in cui sono entrate in vigore. 369. Resta fermo, ai sensi dall'art. 70 del Codice posto a tutela degli utenti finali, l'obbligo per tutte le offerte di informare gli abbonati con un preavviso non inferiore a un mese della modifica delle condizioni contrattuali ed economiche dell'offerta e contestualmente del diritto di recedere dal contratto senza penali. 5.3.5. Offerte congiunte di servizi e/o prodotti. 370. Molti operatori di telecomunicazioni promuovono lo sviluppo di offerte aggregate di servizi sui mercati al dettaglio di telefonia vocale. L'articolo 67 del Codice sancisce che l'Autorita', qualora accerti, in esito alle analisi di mercato, la presenza di imprese che dispongono di notevole forza di mercato, possa impedire che queste "accorpino in modo indebito i servizi offerti". 371. L'Autorita' ritiene che l'offerta aggregata di servizi a traffico non sia qualificabile di per se' come pratica anticompetitiva laddove ogni servizio valutato singolarmente superi i test di prezzo; tuttavia il carattere indebito e anticompetitivo delle offerte congiunte di servizi a traffico proposte dall'operatore dominante e' valutato "caso per caso" sulla base del livello competitivo dei sevizi inclusi nel pacchetto di offerta. 372. Nel caso di offerte congiunte di servizi a traffico e altri servizi, come ad esempio l'accesso, una valutazione complessiva dell'offerta non consentirebbe di far emergere gli eventuali sussidi incrociati tra i servizi che presentano differenti costi e un diverso grado di concorrenza, dal momento che non sarebbe possibile analizzare in maniera disaggregata il rapporto tra il prezzo di ogni singolo servizio e i relativi costi sottostanti. L'Autorita', pertanto, ritiene opportuno vietare a quelle imprese che, all'esito delle analisi dei mercati n. 1 e n. 2 della Raccomandazione comunitaria (accesso), risultino in posizione dominante, la possibilita' di fornire offerte congiunte comprendenti servizi di accesso e servizi a traffico e soggette a pagamento forfetario, in quanto in contrasto con l'art. 67, comma 2, del Codice. 19. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di svolgere specifici approfondimenti per la valutazione di offerte di servizi a traffico congiunte anche a valle del superamento dei test di prezzo di ogni singola direttrice di traffico? 20. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di imporre il divieto in capo all'operatore con notevole forza di mercato di praticare offerte congiunte comprendenti servizi di accesso e servizi a traffico e soggette a pagamento forfetario? Le valutazioni degli operatori 373. La maggior parte degli operatori (Vodafone, MCI, Albacom, Coli Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind Telecomunicazioni) condivide l'orientamento dell'Autorita' di svolgere specifici approfondimenti per la valutazione di offerte congiunte, anche in considerazione, dei vantaggi competitivi e della profonda conoscenza dei profili di utilizzo del traffico delle diverse tipologie di clientela e che consentirebbero l'operatore notificato di definire delle offerte anticompetitive superano i test di prezzo. 374. Due operatori (Welcome Italia e Tele 2) ritengono, inoltre, che l'Autorita' debba verificare ex post la replicabilita' effettiva di tali offerte nell'ambito di appositi procedimenti istruttori. 375. Mentre un solo operatore (Telecom Italia), e' fortemente contrario all'introduzione di ulteriori e aggiuntivi obblighi di valutazione regolamentare delle offerte congiunte, in capo all'operatore notificato, rispetto ai test di prezzo. 376. In merito alla domanda 20, la maggior parte degli operatori, (Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI, Tele 2, Tiscali, Vodafone e Wind) condividono l'orientamento dell'Autorita' di imporre il divieto in capo all'operatore con notevole forza di mercato di praticare offerte congiunte comprendenti servizi di accesso e servizi a traffico e soggette a pagamento forfetario. Tuttavia, un operatore (Vodafone) ritiene che tale divieto vada esteso anche alle offerte integrati di servizi fissi, mobili ed a contenuto. Solo un operatore (Telecom Italia) ritiene invece che imporre un divieto non sia proporzionato e motivato. 377. Opinione condivisa e', invece, la necessita' di introdurre un'apposita metodologia che consenta una valutazione sugli eventuali problemi competitivi connessi all'introduzione di un'offerta congiunta anche attraverso l'introduzione di un apposito test. Le conclusioni dell'Autorita' 378. A seguito dello sviluppo del servizio di rivendita del canone all'ingrosso (wholesale line rental - WLR) e coerentemente con quanto esplicitato nell'analisi dei mercati n. 1 e n. 2, l'Autorita' ha voluto approfondire l'orientamento degli operatori in merito al divieto di bundling anticompetitivo fra i servizi di accesso e i servizi di traffico oggetto della presente analisi. A tal fine, in data 17 marzo 2006, l'Autorita' ha pubblicato un supplemento alla consultazione pubblica, ad integrazione di quanto stabilito nella delibera 410/04/CONS, allo scopo di acquisire le osservazioni degli operatori circa il proprio orientamento teso a vietare all'operatore dominante l'offerta congiunta in cui i servizi di accesso e traffico siano aggregati in modo irragionevole o che sia, comunque, restrittiva della concorrenza. 379. Sul punto, le conclusioni dell'Autorita' sono riportate alla domanda n. 3 del documento di sintesi delle osservazioni degli operatori di integrazione alla consultazione pubblica di cui alla delibera 87/06/CONS, parte integrante del presente provvedimento. -------------------------------------------- (1)In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33. (2)In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21. (3)In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7. (4)In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51. (5)In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37. A queste direttive deve aggiungersi la direttiva della Commissione europea sulla concorrenza nei mercati delle reti e servizi di comunicazione elettronica del 16 settembre 2002 (2002/77/CE, c.d. "direttiva concorrenza", in GUCE L 249 del 17 settembre 2002, pag. 21), la decisione della Commissione europea del 29 luglio 2002 che istituisce il gruppo dei "Regolatori europei per le reti e i servizi di comunicazione elettronica" (2002/627/CE, in GUCE L 200 del 30 luglio 2002, pag. 38), come modificata dalla decisione della Commissione n. 2004/641/CE del 14 settembre 2004, la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa ad un quadro normativo in materia di spettro radio nella Comunita' europea (676/2002/CE, c.d. "decisione spettro radio", in GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 1) e il Regolamento relativo all'accesso disaggregato alla rete locale del 18 dicembre 2000 (2887/2000/CE, in GUCE L 336 del 30 dicembre 2000, pag. 4). (6)In GUCE L114 del 8 maggio 2003, pag.45. (7)In GUCE C 165 del 11 luglio 2002, pag. 6. (8)In GUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13. (9)Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore il 16 settembre 2003. (10)Sentenza United Brands del 14 febbraio 1978, causa n. 27/76, in Raccolta, 1978, pp. 207 ss.. (11)Da effettuarsi, in ogni caso, ogni diciotto mesi (artt. 19 e 66 del Codice delle comunicazioni). (12)Delibera del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240. (13)Delibera del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo l° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22. (14)In tale provvedimento, l'Autorita' ha stabilito, tra le altre disposizioni, la determinazione dei canoni mensili di abbonamento al servizio telefonico, delle tariffe telefoniche interurbane e delle tariffe telefoniche internazionali. Inoltre, tra le linee di indirizzo, e' stata prevista l'introduzione di strumenti per incentivare l'incremento della produttivita' dell'operatore dominante su differenti mercati di servizi (accesso e traffico) attraverso la costruzione di metodi incentivanti di controllo dei prezzi (price cap), differenziati per categorie di utenza e di servizio. (15)In tale delibera, l'Autorita' ha limitato il price cap ai seguenti servizi di telefonia di base (paniere generale): a) attivazione e trasloco linea (PSTN, ISDN); b) abbonamento al servizio telefonico (PSTN, ISDN); c) telefonia urbana; d) telefonia interurbana; e) telefonia internazionale. Inoltre, l'Autorita' ha fissato specifici sub cap per i seguenti servizi e categorie di clientela: a) clientela residenziale - comprensivo dei servizi del paniere generale; b) contributi di attivazione e/o trasloco linea (PSTN e ISDN) e canoni mensili (PSTN e ISDN); c) telefonia urbana. (16)L'Autorita' ha previsto un'articolazione del nuovo meccanismo di price cap su piu' panieri riducendo cosi' le possibilita' di sussidi indebiti tra servizi a minore effettivita' concorrenziale e quelli maggiormente esposti al mercato. I panieri individuati sono: a) il paniere dei servizi di accesso, che include i canoni di abbonamento e i contributi di attivazione e/o trasloco linea (PSTN e ISDN); b) il paniere dei servizi a traffico commutato, composto dalle chiamate distrettuali e interdistrettuali; c) il paniere delle chiamate fisso-mobile (per la sola quota di retention di Telecom Italia). (17)Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 giugno 2002, n. 153. (18)In particolare, le verifiche, effettuate mediante test di prezzo che si basano su dati di costo ricavati dalla contabilita' regolatoria e dall'Offerta di Interconnessione di Riferimento, hanno la finalita' di valutare sia l'orientamento al costo dei prezzi dei servizi offerti dall'operatore notificato, sia la replicabilita' di offerte analoghe da parte di un operatore concorrente efficiente. (19)Causa C-333/94 P Tetra Pak/Commissione in Raccolta I-5951. (20)Causa C-27/76 United Brands/Commissione in Raccolta, 1978, pp. 207 ss.. (21)Alla stessa conclusione giunge anche la Commissione europea, si veda il paragrafo 4.2.1. della Raccomandazione. (22)Cfr.: Raccomandazione, paragrafo 4.2.2. (23)Come evidenziato anche nella Raccomandazione (par. 4.2.1). (24)Paragrafo 56 delle Linee guida. (25)Per quanto riguarda l'anno 2003, essendo consolidati solo i dati del primo semestre, e' stata effettuata una stima per il secondo semestre. Si sottolinea che i valori riportati nel presente documento non sono del tutto omogenei con quanto indicato nell'ultima Relazione annuale sull'attivita' svolta e sui programmi di lavoro dell'Autorita' (giugno 2004) a causa della non perfetta corrispondenza delle fonti utilizzate e delle metodologie di calcolo adottate. (26)La quota di mercato in valore include anche i ricavi da pacchetti tariffari. (27)Causa C-62/86 AKZO/Commissione, [1991] in Raccolta, I-3359, paragrafo 60. Inoltre, cfr. paragrafo 75 delle Linee guida.