Allegato A2 alla delibera n. 642/06/CONS INTEGRAZIONE ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEI MERCATI DEI SERVIZI TELEFONICI LOCALI, NAZIONALI E FISSO-MOBILE DISPONIBILI AL PUBBLICO E FORNITI IN POSTAZIONE FISSA PER CLIENTI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI, SULLA VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO PER LE IMPRESE IVI OPERANTI E SUGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI CUI VANNO SOGGETTE LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN TALE POTERE: (MERCATI N. 3 E N. 5 DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. 2003/311/CE). I. Premessa 1. Con riferimento alle misure individuate per il controllo dei prezzi, ai sensi dell'art. 67 del Codice delle comunicazioni elettroniche, si ritiene opportuno specificare alcuni orientamenti gia' contenuti nel testo sottoposto a consultazione pubblica (delibera n. 410/04/CONS). Cio' in ragione del fatto che, nel processo di consultazione, non sembrano essere stati adeguatamente sviluppati i punti relativi alle misure di controllo dei prezzi in capo a Telecom Italia nel caso di gare pubbliche ed equivalenti procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore promosse da clienti privati business, nonche' alle misure proposte per la valutazione di offerte in bundling da parte di Telecom Italia. II. Misure per il controllo sui prezzi dei servizi al dettaglio 2. La delibera di consultazione pubblica n. 410/04/CONS, stabilendo il divieto di praticare prezzi inferiori ai costi e l'obbligo di sostenibilita' per le offerte dell'operatore notificato, ha individuato gli strumenti di controllo dei prezzi descritti nei punti 165 e succ., ed in particolare ha confermato l'utilizzo dei due test relativi: a) la c.d. "soglia di sotto-costo" (test 1); b) la c.d. "soglia di replicabilita'" (test 2). 3. La delibera prevede che le offerte che non superano il test n. 1 siano da ritenersi sotto-costo, in quanto non garantiscono un margine sufficiente per l'operatore notificato e - pertanto - non sono autorizzate. Inoltre, le offerte che superano entrambi i test non manifestano elementi di criticita', sia per la garanzia di recupero dei costi per l'operatore notificato, sia per la replicabilita' dell'offerta da parte di un operatore efficiente e - pertanto- sono consentite. Un'analisi piu' approfondita - al fine di valutarne l'effettiva replicabilita' - viene, invece, prevista per le offerte ricadenti nell'area intermedia tra le soglie definite dai due test. 4. La prassi applicativa degli strumenti di controllo ha - a questo riguardo - evidenziato la necessita' di ridurre l'area di incertezza che si determina allorche' le offerte si situino tra i due livelli di test, per concentrarsi sul profilo concorrenziale che maggiormente si e' presentato come problematico in occasione delle verifiche sui prezzi finali dell'operatore notificato, ossia, la effettiva sostenibilita' per i concorrenti. 5. L'Autorita' ritiene pertanto opportuno ridurre l'area di incertezza utilizzando il test di replicabilita' (test 2) come soglia (minima) che le offerte dell'operatore notificato devono necessariamente superare per essere autorizzate, fermo restando che, in ogni caso, l'Autorita' verifichera' che le condizioni economiche dell'offerta consentano all'operatore dominante il recupero dei costi, con l'impiego del test di sotto-costo (test 1). 6. Gli algoritmi dei test sono quelli di cui alla Delibera n. 152/02/CONS. Le variabili economiche e tecniche utilizzate nei test assumeranno a riferimento i costi effettivamente sostenuti dagli operatori nella fornitura dei servizi, in relazione ad ognuno dei due mercati in questione (residenziale e non residenziale). Nell'applicazione dei test per le verifiche di orientamento al costo e di replicabilita', dovranno essere valutati gli effetti sui costi di fornitura delle tecnologie adottate. 1. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di utilizzare il test di replicabilita' quale soglia (minima) che le offerte dell'operatore notificato devono superare per essere autorizzate? Le osservazioni degli operatori 7. Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorita' di utilizzare unicamente il test di replicabilita' quale soglia che le offerte dell'operatore notificato devono superare per essere ritenute conformi alla normativa vigente, in quanto evidenzia situazioni in cui situazione in cui i valori di replicabilita' risultano piu' bassi dei valori di sostenibilita', ovvero il test di sotto-costo si colloca al di sopra del test di replicabilita'. 8. Telecom Italia, ritiene che le condizioni economiche praticate debbano essere valutate esclusivamente attraverso il test di replicabilita' in modo da rispecchiare l'effettiva segmentazione di clientela e l'effettivo grado di competizione nei differenti segmenti di mercato. In tal senso il test di replicabilita' dovrebbe essere ridefinito valutando: a) l'effettiva segmentazione dell'utenza in termini di tipologia di clientela e livello di spesa; b) l'effettivo grado di competizione di prezzo nei diversi segmenti di clientela, individuando valori del parametro Molo differenti e decrescenti a seconda del segmento di clientela a cui e' rivolta l'offerta; c) l'inversione dei due livelli di soglia, d) la replicabilita' complessiva dell'offerta, sull'intero insieme di servizi acquistati dal cliente. e) la modalita' efficiente di fornitura e sui costi evitabili incrementali. 9. Gli operatori (Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tele 2, Tiscali e Wind) sono favorevoli all'individuazione di un unico livello di test individuato nella soglia di replicabilita' in tal modo, si riduce l'incertezza derivante dalle offerte che propongono prezzi che si collocano nell'area grigia. In merito alla metodologia di applicazione del test 2, gli operatori richiedono che sia garantita una maggiore trasparenza nelle modalita' di svolgimento del test di replicabilita' e ribadiscono che i test di prezzo devono essere eseguiti separatamente sui singoli servizi. In particolare, gli operatori chiedono di rivedere il fattore di attenuazione dei costi di interconnessione in raccolta "3, alla luce dell'evoluzione dell'unbundling. L'impatto delle nuove tecnologie sulla determinazione della soglia di replicabilita' non e' da ritenersi rilevante fino ad un significativo sviluppo delle medesime tecnologie. 10. Un operatore (Vodafone) condivide l'orientamento dell'Autorita' e ritiene necessaria una rivisitazione della delibera n.152/02/CONS in termini di modalita' di valutazione dei servizi offerti, allocazione dei costi sottostanti e trasparenza dell'analisi svolta, contraddittorio con gli operatori interessati e approvazione espressa delle offerte. Vodafone al fine di garantire la parita' di trattamento ritiene opportuno prevedere anche il monitoraggio delle offerte relative a servizi non regolamentati almeno con riferimento al rispetto del principio di non discriminazione e del divieto di sussidi incrociati. Le conclusioni dell'Autorita' 11. In merito alla proposta di modifica del test di replicabilita' (test 2) avanzata da Telecom Italia, per quanto attiene alla richiesta di differenziazione del parametro Molo, ovvero il margine operativo dell'operatore efficiente gia' previsto nei test della delibera n. 152/02/CONS, l'Autorita' ritiene che, successivamente all'entrata in vigore del provvedimento sui mercati in esame, possa essere valutata l'opportunita' di rivederne i valori. 12. Inoltre, l'Autorita' si riserva l'opportunita' di rivedere i parametri specifici utilizzati nei test (Molo ed il fattore di attenuazione dei costi di interconnessione in raccolta "3, oltre che procedere a ulteriori valutazioni della struttura di costo che caratterizzano un operatore efficiente anche sulla base dei dati di costo degli operatori alternativi. 13. In considerazione dell'osservazione avanzata da Telecom Italia, in relazione alla disomogeneita' tra le diverse basi di costo utilizzate nei test di sottocosto e di replicabilita' che, in alcuni casi, possono determinare l'inversione dei due livelli di soglia, dovuto anche all'andamento dei costi dei servizi di interconnessione presenti nell'offerta di riferimento e disciplinati dal meccanismo del network cap, si ritiene che in sede di valutazione del rispetto dei vincoli, al fine di garantire un'effettiva corrispondenza economica e contabile tra i due test, possano essere valutate le modalita' di allineamento delle basi di costo utilizzate. Cio' anche considerando, quanto gia' osservato nella delibera n. 289/03/CONS, che il riscontro dei livelli dei prezzi delle diverse tipologie di traffico con i corrispondenti costi siano effettuati anche valutando l'evoluzione delle curve di costo dei servizi intermedi impiegati per la fornitura dell'offerta finale. 14. In merito all'opportunita' di fissare il criterio di superamento della soglia di replicabilita', ai fini della commercializzazione dell'offerta, sulla base delle motivazioni riportate dall'Autorita' rileva quanto segue. In considerazione dell'opportunita' di ridurre l'area di incertezza che si determina, allorche' le offerte si situino tra i due livelli di test, e delle valutazioni espresse dagli operatori in risposta alla proposta di indicare il test 2 quale soglia minima, l'Autorita' ritiene che le offerte dell'operatore notificato devono necessariamente superare il test di replicabilita' per essere autorizzate. 15. In ogni caso, l'Autorita' verifichera' che le condizioni economiche dell'offerta consentano all'operatore dominante il recupero dei costi, con l'impiego del test di sotto-costo (test 1). 16. In merito alla richiesta di effettuare una valutazione delle offerte basata sulle modalita' efficienti di fornitura e sui costi evitabili incrementali, l'Autorita' rinvia a quanto discusso in merito alle domande 13-16 dell'Allegato Al. III. Procedure per la presentazione e valutazione delle offerte. 17. Nel documento di consultazione (punto 169), l'Autorita', nel confermare la vigente regolamentazione, aveva espresso l'orientamento che il divieto di prezzi predatori e sotto-costo fosse affiancato da un obbligo di comunicazione delle nuove offerte (alla stessa Autorita), al fine di svolgere la verifica delle offerte di Telecom Italia. 18.I termini e le modalita' di tali comunicazioni confermavano - in effetti - quanto previsto nell'allegato D della delibera n. 152/02/CONS, introducendo unicamente una deroga all'obbligo di comunicazione preventiva nel caso di gare pubbliche, in linea con quanto, a questo riguardo, e' stato espresso dal Consiglio di Stato(1). Questa deroga era stata giudicata necessaria dal Consiglio di Stato per garantire a tutti i potenziali concorrenti le stesse condizioni per poter accedere alla determinazione dell'offerta nei casi di gare pubbliche in cui un'amministrazione invita i concorrenti a presentare un'offerta e procede alla scelta dell'offerta economicamente piu' conveniente. 19. Attraverso l'analisi delle modalita' di selezione del fornitore generalmente utilizzate nel mercato non residenziale, anche alla luce di quanto emerso in occasione della consultazione pubblica, l'Autorita' ha riscontrato che analoghe procedure sono utilizzate anche da alcuni clienti non residenziali. In altri termini, le societa' private, nel richiedere servizi di telecomunicazione che comportino significativi impegni di spesa, ricorrono a procedure analoghe a quelle seguite dalla Pubblica Amministrazione per la selezione del fornitore di servizi di telecomunicazione. La societa' privata procede, infatti, a richiedere piu' offerte da comparare, fissando l'oggetto del contratto e tipicamente vincola i tempi e la riservatezza delle comunicazioni, anche avvalendosi di strumenti di aste via Internet (e-procurement). 20. Fermo restando che, tanto in occasione di gare pubbliche, quanto in occasione di procedure ad evidenza pubblica promosse da soggetti privati per la selezione del fornitore, Telecom Italia e' tenuta a rispettare gli obblighi in materia di controllo dei prezzi, l'Autorita', in linea anche con analoghe determinazioni assunte da alcuni regolatori europei, ha maturato l'orientamento di estendere la deroga alla comunicazione preventiva dalle sole gare pubbliche anche al caso di offerte presentate nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica promosse da soggetti privati per la selezione del fornitore, purche' siano opportunamente documentabili nonche' di rilevante valore (superiore a 800.000 ), cosi' da consentire il corretto svolgimento della procedura selettiva da parte del cliente. 21. A tal fine, si intende per procedura ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore, quella in cui il cliente privato fissa la tipologia e le caratteristiche dei servizi che vuole acquisire, con le relative quantita' e modalita' di contratto e svolge una comparazione di offerte presentate da piu' fornitori, scegliendo quella che risulta "economicamente piu' vantaggiosa". 22. Nelle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore, di valore inferiore alla soglia indicata, permane in capo a Telecom Italia l'obbligo di comunicare preventivamente all'Autorita' le condizioni economiche praticate. Per partecipare a tali negoziazioni, Telecom Italia potra' richiede l'autorizzazione preventiva di offerte standard relative a diversi profili di consumo della clientela, che l'Autorita' manterra' riservate. 23. L'Autorita', laddove non sia espletato il controllo preventivo delle offerte, esercitera' in ogni caso i propri poteri di vigilanza sui contratti stipulati, eventualmente anche a seguito di riscontri a campione. In tal senso, provvedera' qualora lo si riscontri a contestare il mancato rispetto degli obblighi in materia di controllo dei prezzi in capo ad un operatore con significativo potere di mercato. 24. Considerata l'applicazione degli strumenti di vigilanza sui contratti non solo nel caso di gare pubbliche (di cui tipicamente si ha un'evidenza pubblica), ma anche nel caso di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore di rilevante valore (di cui tipicamente non si ha notizia pubblica), per consentire all'Autorita' di svolgere le attivita' di controllo, Telecom Italia dovra' dare notizia dei contratti stipulati a condizioni di offerta non autorizzate, entro il termine di un mese dalla stipula del contratto. A tal fine, sara' realizzato un database, accessibile alla sola Autorita', per il quale si indichera' un responsabile per il trattamento dei dati e delle informazioni, che conterra' le seguenti informazioni: i) la data di inserimento del contratto ii) il nome del cliente iii) i riferimenti che dimostrino l'espletamento di una procedura selettiva estesa a piu' concorrenti (ad es. lettera di invito, avviso pubblico, home page, e-procurement) iv) il valore economico e la durata del contratto v) la data di sottoscrizione del contratto vi) la descrizione dei singoli servizi forniti e relativi volumi vii) le condizioni economiche e tecniche praticate per i servizi offerti. 25. La verifica di tali contratti determinati nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore sara' svolta d'ufficio dall'Autorita' o su segnalazione da parte di un operatore alternativo a prescindere dalla sua partecipazione alla procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore, indicando i motivi di contestazione dell'offerta. 26. Le richieste di verifica mediante segnalazione dovranno pervenire entro trenta giorni dal momento dell'aggiudicazione del contratto; in tale occasione, l'Autorita' potra' richiedere a Telecom Italia la trasmissione delle informazioni di cui sopra (punto 13), nel termine perentorio di quindici giorni. L'Autorita' puo' convocare l'operatore alternativo che ha segnalato la non conformita' dell'offerta affinche' esponga, motivando, le proprie osservazioni. L'Autorita' si pronuncia sull'effettiva predatorieta' dell'offerta entro trenta giorni dalla ricezione della segnalazione. 2. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di estendere, nei termini e alle condizioni summenzionate, la deroga alla comunicazione preventiva delle offerte presentate dai clienti privati nell'ambito di gare pubbliche anche al caso di offerte presentate nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore di valore superiore a 800.000 ? Le osservazioni degli operatori 27. Un operatore (Telecom Italia) ritiene che la soglia di 800.000 euro sia particolarmente elevata considerate le caratteristiche dell'imprese in Italia e propone di realizzare 3 segmenti di clientela affari predisponendo 3 fasce di fatturato, inferiore a 36.000, compreso tra 36.000 e 200.000 nonche' oltre 200.000 nelle quali si collocano rispettivamente 2,6 milioni, 13.000 e 2.000 clienti. La clientela affari dovrebbe essere segmentata in funzione delle differenze nelle variabili che caratterizzano i vari segmenti di clientela quali il volume di traffico, i costi commerciali, i costi di rete. Telecom Italia La contabilita' regolatoria, in quanto riferita ad anni precedenti la proposizione di offerta ed in quanto definita sulla base di costi medi di fornitura del servizio non sarebbe strumentale all'applicazione del test di prezzo. 28. Altri operatori (Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tele 2, Tiscali e Wind), rilevano la possibilita' di applicare una deroga per le offerte superiori alla soglia indicata, in quanto l'analisi di mercato non ha dato evidenza dell'esistenza di un segmento di mercato per la grande clientela affari. In subordine indicano una serie di condizioni che l'Autorita' dovrebbe definire con precisione onde evitare incertezze e strumenti per aggirare i controlli dell'Autorita'. Gli operatori condividono l'implementazione di un database contenente i contratti e richiedono che l'intervento di vigilanza su tali contratti debba essere svolto da ufficio. Inoltre richiedono che la segnalazione possa avvenire entro 6 mesi dalla data di aggiudicazione del contratto. 29. Un operatore (Vodafone) non condivide l'introduzione di deroghe alla comunicazione ed alla conseguente approvazione da parte dell'autorita' delle nuove offerte dell'operatore dominante in caso di procedure private con evidenza pubblica. Tale deroga potrebbe rappresentare una grave minaccia alla competitivita', anche in ragione del vantaggio che dette offerte possono comportare in termini di discriminazione in relazione alla tipologia di clientela. Le conclusioni dell'Autorita' 30. In merito alla proposta di segmentazione della clientela affari presentata nello studio della societa' CRA International per un Telecom Italia, l'Autorita' nota che gia' nell'ambito della consultazione indetta con delibera 410/04/CONS, lo stesso operatore, in un altro studio, aveva individuato segmenti di mercato per la clientela non residenziale in considerazione dei volumi di spesa del traffico effettuato pari a 36.000 euro identificando al di sopra di tale soglia l'utenza grandi clienti affari (GCA). 31. Nell'ambito dell'integrazione di consultazione di cui alla delibera 87/06/CONS Telecom Italia individua, sempre sulla base del livello di spesa, tre segmenti di clientela affari. L'Autorita' ribadisce che l'individuazione di ulteriori segmenti di clientela, oltre a quelli individuati, discende da opportune valutazioni in merito alle elasticita' della domanda delle tre fasce di clientela affari rispetto alle variazioni di prezzo del servizio. 32. Pertanto, anche sulla base di quanto e' emerso dalle osservazioni degli operatori in risposta all'integrazione di consultazione di cui alla delibera n. 87/06/CONS, si e' ritenuto di declinare diversamente, mantenendo gli stessi criteri di valutazione, le procedure di comunicazione delle offerte tariffarie e delle offerte definite nell'ambito di selezioni pubbliche da soggetti privati. Cio' in considerazione del fatto che le prime comportano modalita' di sottoscrizione dell'offerta per adesione, in cui il prezzo e' assunto come dato o poco modificabile da parte del cliente, mentre nelle seconde il prezzo e' guidato dalla domanda e definito dal cliente che stabilisce le condizioni del bando, (specifiche tecniche del servizio, le condizioni di fornitura ed i tempi di selezione), e le dinamiche stesse di selezione costituiscono una sorta di verifica effettuata dal mercato. 33. Anche alla luce di quanto posto nell'integrazione di consultazione, di cui alla delibera n. 87/06/CONS, si e' individuato nel valore di fornitura di 500.000 euro l'anno il tetto ai fini dell'esenzione dalla comunicazione preventiva per le offerte definite in ambito di procedure ad evidenza pubblica promosse dai soggetti privati. 34. A riguardo si fa presente che il tetto precedentemente individuato e posto a consultazione era di 800.000 euro. 35. In fase di analisi si e' valutato che, dato il modello di specializzazione produttivo italiano, caratterizzato dalla forte presenza di settori tradizionali e dalla prevalenza di piccole e medie imprese, fa presumere una ridotta intensita' media di utilizzo dei servizi di comunicazione elettronica e quindi un livello di spesa piu' bassa rispetto agli altri paesi europei, caratterizzati da strutture industriali di maggiori dimensioni e livello tecnologico piu' elevato. Si e' ritenuto, pertanto, che la soglia per la deroga alla comunicazione preventiva delle offerte definite in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore da parte del cliente privato potesse essere ridotta a 500.000 euro. 36. Tale decisione appare anche in linea con analoghe decisioni prese da altre autorita' europee. 37. Si rileva che il valore indicato dall'Autorita' non individua un segmento per la grande clientela affari, ma e' definito in considerazione delle modalita' e delle condizioni in cui si vengono a formare tali offerte. 38. L'Autorita' prevede che l'obbligo di comunicazione per le offerte definite nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore promosse da clienti privati possa avvenire nei termini e nelle condizioni indicate nel presente provvedimento. L'Autorita' ha, pertanto, valutato che tale misura e' compatibile con le misure previste in merito al controllo dei prezzi in capo a Telecom Italia. 39. Nelle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore promosse da clienti privati, di valore inferiore alla soglia indicata, permane in capo a Telecom Italia l'obbligo di comunicazione preventiva dell'offerta delle condizioni economiche praticate. Per partecipare a tali negoziazioni, Telecom Italia potra' richiedere l'approvazione preventiva delle offerte tariffarie relative a diversi profili di consumo della clientela, che l'Autorita' manterra' riservate. 40. Infine, l'Autorita' precisa, come osservato dal parere del Consiglio di Stato n. 598/2001 ed come osservato recentemente nella decisione del Consiglio di Stato n.1271/06 Sezione VI, che le offerte definite in occasione di gare pubbliche, pur essendo esentate dall'obbligo di comunicazione preventiva all'Autorita', Telecom Italia e' tenuta a rispettare gli obblighi in materia di controllo dei prezzi. Pertanto, si ritiene che anche per tali offerte valgano le modalita' definite per le offerte presentate in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore promosse da clienti privati e superiori a 500.000 euro annui. 41. L'Autorita' reputa tale misura proporzionale e necessaria alla luce delle valutazioni sul grado di concorrenza presente nei mercati in esami e ritiene che la costituzione di un database delle offerte contenente i contratti stipulati da Telecom Italia e il potere sanzionatorio di cui all'art 98 del Codice sia sufficiente ad assicurare il rispetto degli obblighi di prezzo previsti. (Testo della consultazione pubblica, di cui alla delibera n. 87/06/CONS) 42. L'offerta congiunta di piu' servizi da parte di un operatore con significativo potere di mercato puo' generare problemi concorrenziali in termini di prezzi, condizioni contrattuali e tecniche, con il conseguente effetto di praticare condizioni non replicabili e restringere la concorrenza. In tal senso, l'offerta congiunta di servizi da parte dell'operatore notificato non puo' essere consentita. 43. L'Autorita', in coerenza con quanto esplicitato nell'analisi dei mercati n.1 e n.2 (accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali), ribadisce l'orientamento di vietare all'operatore dominante l'offerta congiunta in cui i servizi siano aggregati in modo irragionevole o che sia, comunque, restrittiva della concorrenza. Tuttavia, come chiarito nel provvedimento relativo ai mercati n.1 e n.2, nel momento in cui gli operatori alternativi avranno la possibilita' di proporre offerte congiunte con i servizi di accesso telefonico, a seguito dell'effettiva commercializzazione del servizio di wholesale line rental (WLR), i presupposti del divieto di bundling imposto all'operatore dominante vengono meno. 44. In ogni caso, nella circostanza di offerte congiunte di servizi di accesso telefonico e di traffico, Telecom Italia e' tenuta ad aggregare i servizi in modo ragionevole e a garantire che i servizi oggetto dell'offerta congiunta siano acquistabili separatamente dal cliente finale. Inoltre, Telecom Italia, nell'ambito di offerte aggregate alla clientela, e' tenuta a dare evidenza separata dei servizi regolamentati, specificando in dettaglio, per ogni servizio, le condizioni praticate alla clientela ed e' tenuta a garantire la replicabilita' dei singoli servizi. In tali casi, quindi, per consentire all'Autorita' il controllo dei prezzi dei singoli servizi, l'operatore notificato dovra' comunicare ed evidenziare separatamente nell'offerta aggregata i prezzi e le quantita' dei singoli servizi e tutte le informazioni ritenute necessarie per le opportune verifiche mediante i test di prezzo di sotto-costo e di replicabilita' di ciascuno dei servizi componenti l'offerta aggregata. 3. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di valutare l'offerta congiunta di servizi a traffico (a seguito della diffusione del WLR) e accesso telefonico separatamente per ciascuno dei servizi componenti il bundled? Le osservazioni degli operatori 45. Gli operatori (Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tele 2, Tiscali e Wind), ritengono che non sia opportuno la possibilita' di consentire l'offerta aggregata per i servizi di accesso e traffico anche una volta che il WLR sara' reso disponibile da TI in quanto il WLR non sara' accessibile capillarmente in tutta Italia determinando uno sviluppo della concorrenza a macchia di leopardo. Qualora l'Autorita' autorizzasse tali offerte, gli operatori propongono di sottoporre tali offerte a forme di controllo simili a quelle recentemente previste da OFCOM per BT. Infine, gli operatori ritengono che nessuna altra tipologia di aggregazione dovrebbe essere consentita tra i servizi di traffico e altri servizi (regolamentati e non). 46. Un operatore (Telecom Italia) ritiene che le offerte debbano essere valutate attraverso test di prezzo volti a verificare l'intero insieme di servizi inclusi nell'offerta bundled e ribadisce la necessita' di una revisione dei test di replicabilita' delle offerte, specie per la grande clientela affari che tenga conto della situazione in atto sul mercato. 47. Un altro operatore (Vodafone) chiede che venga definito un divieto assoluto per Telecom di offrire congiuntamente servizi fissi, mobili e a contenuto (IP-TV), utilizzando come unico strumento di fatturazione la bolletta del fisso. Le conclusioni dell'Autorita' 48.Nell'ambito dell'analisi dei mercati n.1 e n.2, l'Autorita' ha osservato, che l'impossibilita' per gli operatori alternativi di proporre offerte congiunte per i servizi di accesso e i servizi di traffico e, contestualmente, l'imposizione del divieto posto a Telecom Italia di commercializzare offerte congiunte per i servizi di accesso e traffico, potrebbe ostacolare lo sviluppo di offerte tariffarie innovative. 49. L'Autorita', come esposto nel documento di consultazione pubblica relativo ai mercati dell'accesso, ha ritenuto che l'offerta congiunta di servizi non rappresenti a priori un ostacolo alla concorrenza e non pre-costituisce necessariamente una lesione degli interessi del consumatore finale. Pertanto, coerentemente con quanto disposto nell'ambito del provvedimento relativo ai mercati n. 1 e n. 2, l'Autorita' ha ritenuto, con la delibera 87/06/CONS, di sottoporre la misura relativa al controllo delle offerte aggregate tra accesso e traffico, alle valutazioni degli operatori ad integrazione di quanto stabilito con la precedente delibera 410/04/CONS. 50. Con l'introduzione di servizi quali la CS e CSP e successivamente al pieno sviluppo del WLR, l'Autorita' ha rilevato la possibilita' per gli operatori alternativi di essere in grado, al pari di Telecom Italia, di poter definire pacchetti tariffari per i servizi d'accesso e di traffico. Nel momento in cui gli operatori alternativi avranno la possibilita' di proporre offerte congiunte, i presupposti teorici del divieto di bundling imposto all'operatore dominante vengono meno. Pertanto, contestualmente all'effettiva commercializzazione del servizio WLR, l'Autorita' avra' modo di rimuovere il divieto di bundling posto in capo a Telecom Italia, conformemente allo spirito del nuovo quadro regolamentare che privilegia l'intervento sui mercati all'ingrosso. 51. In merito alla richiesta di Telecom Italia di eseguire il controllo sull'intera offerta a pacchetto, anziche' sul singolo servizio, l'Autorita' rimanda a quanto gia' detto in risposta alle domande 12-16 dell'Allegato Al, circa l'eventualita' che siffatto controllo non rilevi l'esistenza di sussidi incrociati. 52. In merito all'osservazione di Vodafone di estendere il divieto di bundling anche alle offerte congiunte di servizi fissi, mobili o a contenuto, l'Autorita' rileva che l'offerta integrata di servizi regolamentati e non, non rappresenta a priori un ostacolo alla concorrenza e non pre-costituisce necessariamente una lesione degli interessi del consumatore finale. Il bundling di servizi e' improprio se viene utilizzato per far leva sul potere detenuto nella vendita dei servizi di traffico e imporre condizioni eccessivamente onerose anche nella vendita di altri servizi oppure se cela pratiche predatorie. L'offerta congiunta potrebbe altresi' condurre a una diminuzione nella trasparenza delle condizioni economiche di offerta. D'altra parte, il consumatore potrebbe ricavare utilita' dall'acquisto congiunto di beni, nella misura in cui beneficia di migliori condizioni economiche e di una maggiore facilita' di acquisizione dei servizi. 53. In conclusione, fermo restando la possibilita' di offrire congiuntamente servizi di accesso telefonico e servizi di traffico, a seguito dell'effettiva commercializzazione del servizio di WLR, l'Autorita' ritiene che il tema della regolamentazione di offerte integrate prescinda il perimetro di analisi del presente provvedimento e che, pertanto, vadano analizzate nell'ambito di un apposito procedimento. L'Autorita' intende, infatti, avviare un'indagine conoscitiva in merito alle offerte integrate fisso-mobile, al fine di valutare il corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali nell'offerta integrata dei servizi di telefonia fissa e mobile. -------------------------------------------- (1) Parere del Consiglio di Stato n. 598/2001 Sezione I, del 29 maggio 2002.