(all. 2 - art. 1)
                             Allegato A2 alla delibera n. 642/06/CONS


                INTEGRAZIONE ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA
          IDENTIFICAZIONE   ED   ANALISI   DEI  MERCATI  DEI  SERVIZI
                                  TELEFONICI
          LOCALI, NAZIONALI E FISSO-MOBILE DISPONIBILI AL PUBBLICO E
          FORNITI IN POSTAZIONE FISSA PER CLIENTI RESIDENZIALI E NON
              RESIDENZIALI, SULLA VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL
          SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO PER LE IMPRESE IVI OPERANTI
             E SUGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI CUI VANNO SOGGETTE LE
                   IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN TALE POTERE:

               (MERCATI N. 3 E N. 5 DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA
                     COMMISSIONE EUROPEA N. 2003/311/CE).


             I. Premessa

             1. Con   riferimento  alle  misure  individuate  per  il
          controllo  dei  prezzi,  ai  sensi  dell'art. 67 del Codice
          delle  comunicazioni  elettroniche,  si  ritiene  opportuno
          specificare  alcuni  orientamenti  gia' contenuti nel testo
          sottoposto    a   consultazione   pubblica   (delibera   n.
          410/04/CONS).  Cio'  in ragione del fatto che, nel processo
          di  consultazione,  non sembrano essere stati adeguatamente
          sviluppati  i  punti  relativi alle misure di controllo dei
          prezzi  in capo a Telecom Italia nel caso di gare pubbliche
          ed  equivalenti  procedure  ad  evidenza  pubblica  per  la
          selezione   del   fornitore  promosse  da  clienti  privati
          business,  nonche'  alle misure proposte per la valutazione
          di offerte in bundling da parte di Telecom Italia.


             II. Misure  per  il  controllo sui prezzi dei servizi al
          dettaglio

             2. La delibera di consultazione pubblica n. 410/04/CONS,
          stabilendo  il  divieto  di  praticare  prezzi inferiori ai
          costi   e   l'obbligo  di  sostenibilita'  per  le  offerte
          dell'operatore  notificato, ha individuato gli strumenti di
          controllo dei prezzi descritti nei punti 165 e succ., ed in
          particolare ha confermato l'utilizzo dei due test relativi:
              a) la c.d. "soglia di sotto-costo" (test 1);
              b) la c.d. "soglia di replicabilita'" (test 2).

             3.  La  delibera prevede che le offerte che non superano
          il  test n. 1 siano da ritenersi sotto-costo, in quanto non
          garantiscono   un   margine   sufficiente  per  l'operatore
          notificato e - pertanto - non sono autorizzate. Inoltre, le
          offerte  che  superano  entrambi  i  test  non  manifestano
          elementi di criticita', sia per la garanzia di recupero dei
          costi per l'operatore notificato, sia per la replicabilita'
          dell'offerta  da  parte  di  un  operatore  efficiente  e -
          pertanto-  sono  consentite. Un'analisi piu' approfondita -
          al  fine  di  valutarne l'effettiva replicabilita' - viene,
          invece,   prevista   per  le  offerte  ricadenti  nell'area
          intermedia tra le soglie definite dai due test.
             4. La prassi applicativa degli strumenti di controllo ha
          -  a questo riguardo - evidenziato la necessita' di ridurre
          l'area  di incertezza che si determina allorche' le offerte
          si  situino tra i due livelli di test, per concentrarsi sul
          profilo  concorrenziale  che  maggiormente si e' presentato
          come  problematico  in occasione delle verifiche sui prezzi
          finali   dell'operatore  notificato,  ossia,  la  effettiva
          sostenibilita' per i concorrenti.
             5. L'Autorita' ritiene pertanto opportuno ridurre l'area
          di  incertezza  utilizzando il test di replicabilita' (test
          2) come   soglia  (minima) che  le  offerte  dell'operatore
          notificato   devono  necessariamente  superare  per  essere
          autorizzate,  fermo restando che, in ogni caso, l'Autorita'
          verifichera'  che  le  condizioni  economiche  dell'offerta
          consentano  all'operatore  dominante il recupero dei costi,
          con l'impiego del test di sotto-costo (test 1).
             6.  Gli  algoritmi  dei  test  sono  quelli  di cui alla
          Delibera n. 152/02/CONS. Le variabili economiche e tecniche
          utilizzate  nei  test  assumeranno  a  riferimento  i costi
          effettivamente  sostenuti  dagli  operatori nella fornitura
          dei  servizi,  in  relazione  ad  ognuno dei due mercati in
          questione     (residenziale     e     non    residenziale).
          Nell'applicazione dei test per le verifiche di orientamento
          al  costo e di replicabilita', dovranno essere valutati gli
          effetti sui costi di fornitura delle tecnologie adottate.
      1. Si  condivide l'orientamento dell'Autorita' di utilizzare il
   test  di  replicabilita'  quale  soglia  (minima) che  le  offerte
   dell'operatore notificato devono superare per essere autorizzate?

   Le osservazioni degli operatori
   7.  Telecom  Italia  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di
utilizzare  unicamente  il test di replicabilita' quale soglia che le
offerte dell'operatore notificato devono superare per essere ritenute
conformi  alla  normativa  vigente, in quanto evidenzia situazioni in
cui situazione in cui i valori di replicabilita' risultano piu' bassi
dei  valori  di  sostenibilita',  ovvero  il  test  di sotto-costo si
colloca al di sopra del test di replicabilita'.
   8.  Telecom Italia, ritiene che le condizioni economiche praticate
debbano   essere   valutate  esclusivamente  attraverso  il  test  di
replicabilita'  in  modo da rispecchiare l'effettiva segmentazione di
clientela e l'effettivo grado di competizione nei differenti segmenti
di  mercato.  In  tal senso il test di replicabilita' dovrebbe essere
ridefinito valutando:
    a) l'effettiva  segmentazione dell'utenza in termini di tipologia
di clientela e livello di spesa;
    b) l'effettivo  grado  di  competizione  di  prezzo  nei  diversi
segmenti   di  clientela,  individuando  valori  del  parametro  Molo
differenti e decrescenti a seconda del segmento di clientela a cui e'
rivolta l'offerta;
    c) l'inversione dei due livelli di soglia,
    d) la   replicabilita'   complessiva   dell'offerta,  sull'intero
insieme di servizi acquistati dal cliente.
    e) la  modalita'  efficiente  di  fornitura e sui costi evitabili
incrementali.

   9. Gli operatori (Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tele 2, Tiscali
e  Wind) sono  favorevoli  all'individuazione  di un unico livello di
test  individuato  nella  soglia  di  replicabilita'  in tal modo, si
riduce l'incertezza derivante dalle offerte che propongono prezzi che
si   collocano  nell'area  grigia.  In  merito  alla  metodologia  di
applicazione  del  test 2, gli operatori richiedono che sia garantita
una  maggiore  trasparenza nelle modalita' di svolgimento del test di
replicabilita'  e  ribadiscono  che  i  test  di prezzo devono essere
eseguiti  separatamente  sui  singoli  servizi.  In  particolare, gli
operatori  chiedono  di rivedere il fattore di attenuazione dei costi
di   interconnessione  in  raccolta  "3,  alla  luce  dell'evoluzione
dell'unbundling.    L'impatto    delle    nuove    tecnologie   sulla
determinazione  della  soglia  di  replicabilita' non e' da ritenersi
rilevante   fino   ad   un   significativo  sviluppo  delle  medesime
tecnologie.
   10.     Un     operatore    (Vodafone) condivide    l'orientamento
dell'Autorita'  e ritiene necessaria una rivisitazione della delibera
n.152/02/CONS  in  termini  di  modalita'  di valutazione dei servizi
offerti, allocazione dei costi sottostanti e trasparenza dell'analisi
svolta,  contraddittorio con gli operatori interessati e approvazione
espressa  delle  offerte. Vodafone al fine di garantire la parita' di
trattamento  ritiene  opportuno prevedere anche il monitoraggio delle
offerte  relative  a servizi non regolamentati almeno con riferimento
al  rispetto  del  principio  di non discriminazione e del divieto di
sussidi incrociati.

   Le conclusioni dell'Autorita'
   11. In merito alla proposta di modifica del test di replicabilita'
(test   2) avanzata  da  Telecom  Italia,  per  quanto  attiene  alla
richiesta  di  differenziazione del parametro Molo, ovvero il margine
operativo  dell'operatore  efficiente  gia'  previsto  nei test della
delibera  n.  152/02/CONS,  l'Autorita'  ritiene che, successivamente
all'entrata  in  vigore del provvedimento sui mercati in esame, possa
essere valutata l'opportunita' di rivederne i valori.
   12.  Inoltre,  l'Autorita' si riserva l'opportunita' di rivedere i
parametri  specifici  utilizzati  nei  test  (Molo  ed  il fattore di
attenuazione  dei costi di interconnessione in raccolta "3, oltre che
procedere  a  ulteriori  valutazioni  della  struttura  di  costo che
caratterizzano  un  operatore efficiente anche sulla base dei dati di
costo degli operatori alternativi.
   13.   In  considerazione  dell'osservazione  avanzata  da  Telecom
Italia, in relazione alla disomogeneita' tra le diverse basi di costo
utilizzate  nei test di sottocosto e di replicabilita' che, in alcuni
casi,  possono  determinare  l'inversione  dei due livelli di soglia,
dovuto  anche all'andamento dei costi dei servizi di interconnessione
presenti  nell'offerta  di  riferimento e disciplinati dal meccanismo
del  network  cap, si ritiene che in sede di valutazione del rispetto
dei   vincoli,  al  fine  di  garantire  un'effettiva  corrispondenza
economica  e  contabile  tra  i  due test, possano essere valutate le
modalita'  di allineamento delle basi di costo utilizzate. Cio' anche
considerando,  quanto  gia'  osservato nella delibera n. 289/03/CONS,
che  il  riscontro  dei livelli dei prezzi delle diverse tipologie di
traffico  con i corrispondenti costi siano effettuati anche valutando
l'evoluzione delle curve di costo dei servizi intermedi impiegati per
la fornitura dell'offerta finale.
   14.   In   merito  all'opportunita'  di  fissare  il  criterio  di
superamento   della   soglia   di   replicabilita',   ai  fini  della
commercializzazione   dell'offerta,   sulla  base  delle  motivazioni
riportate  dall'Autorita'  rileva  quanto  segue.  In  considerazione
dell'opportunita'  di  ridurre l'area di incertezza che si determina,
allorche'  le  offerte  si situino tra i due livelli di test, e delle
valutazioni  espresse  dagli  operatori  in risposta alla proposta di
indicare  il  test  2 quale soglia minima, l'Autorita' ritiene che le
offerte  dell'operatore notificato devono necessariamente superare il
test di replicabilita' per essere autorizzate.
   15.  In  ogni  caso,  l'Autorita'  verifichera'  che le condizioni
economiche   dell'offerta   consentano   all'operatore  dominante  il
recupero dei costi, con l'impiego del test di sotto-costo (test 1).
   16.  In  merito alla richiesta di effettuare una valutazione delle
offerte  basata  sulle  modalita' efficienti di fornitura e sui costi
evitabili  incrementali,  l'Autorita'  rinvia  a  quanto  discusso in
merito alle domande 13-16 dell'Allegato Al.


   III. Procedure per la presentazione e valutazione delle offerte.

   17.  Nel  documento di consultazione (punto 169), l'Autorita', nel
confermare la vigente regolamentazione, aveva espresso l'orientamento
che  il divieto di prezzi predatori e sotto-costo fosse affiancato da
un   obbligo  di  comunicazione  delle  nuove  offerte  (alla  stessa
Autorita),  al  fine di svolgere la verifica delle offerte di Telecom
Italia.
   18.I  termini  e le modalita' di tali comunicazioni confermavano -
in  effetti  -  quanto  previsto  nell'allegato  D  della delibera n.
152/02/CONS,   introducendo  unicamente  una  deroga  all'obbligo  di
comunicazione  preventiva  nel  caso  di gare pubbliche, in linea con
quanto,  a  questo  riguardo,  e'  stato  espresso  dal  Consiglio di
Stato(1).  Questa deroga era stata giudicata necessaria dal Consiglio
di  Stato  per  garantire  a tutti i potenziali concorrenti le stesse
condizioni  per  poter  accedere alla determinazione dell'offerta nei
casi di gare pubbliche in cui un'amministrazione invita i concorrenti
a   presentare   un'offerta   e   procede  alla  scelta  dell'offerta
economicamente piu' conveniente.
   19.   Attraverso   l'analisi  delle  modalita'  di  selezione  del
fornitore generalmente utilizzate nel mercato non residenziale, anche
alla luce di quanto emerso in occasione della consultazione pubblica,
l'Autorita'  ha  riscontrato  che  analoghe procedure sono utilizzate
anche  da  alcuni  clienti  non  residenziali.  In  altri termini, le
societa'  private,  nel  richiedere  servizi di telecomunicazione che
comportino  significativi  impegni  di  spesa,  ricorrono a procedure
analoghe  a  quelle  seguite  dalla  Pubblica  Amministrazione per la
selezione  del fornitore di servizi di telecomunicazione. La societa'
privata  procede,  infatti,  a  richiedere piu' offerte da comparare,
fissando  l'oggetto  del contratto e tipicamente vincola i tempi e la
riservatezza  delle  comunicazioni, anche avvalendosi di strumenti di
aste  via  Internet (e-procurement). 20. Fermo restando che, tanto in
occasione  di  gare  pubbliche,  quanto  in occasione di procedure ad
evidenza  pubblica  promosse da soggetti privati per la selezione del
fornitore,  Telecom  Italia  e'  tenuta  a rispettare gli obblighi in
materia  di  controllo  dei  prezzi,  l'Autorita', in linea anche con
analoghe  determinazioni  assunte  da  alcuni  regolatori europei, ha
maturato  l'orientamento  di  estendere  la deroga alla comunicazione
preventiva  dalle  sole  gare  pubbliche  anche  al  caso  di offerte
presentate  nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica promosse da
soggetti  privati  per  la  selezione  del  fornitore,  purche' siano
opportunamente documentabili nonche' di rilevante valore (superiore a
800.000  €),  cosi'  da  consentire  il  corretto  svolgimento  della
procedura selettiva da parte del cliente.
   21.  A tal fine, si intende per procedura ad evidenza pubblica per
la selezione del fornitore, quella in cui il cliente privato fissa la
tipologia  e  le caratteristiche dei servizi che vuole acquisire, con
le   relative  quantita'  e  modalita'  di  contratto  e  svolge  una
comparazione  di  offerte  presentate  da  piu' fornitori, scegliendo
quella che risulta "economicamente piu' vantaggiosa".
   22.  Nelle  procedure  ad  evidenza  pubblica per la selezione del
fornitore,  di valore inferiore alla soglia indicata, permane in capo
a    Telecom   Italia   l'obbligo   di   comunicare   preventivamente
all'Autorita'  le  condizioni economiche praticate. Per partecipare a
tali  negoziazioni,  Telecom  Italia potra' richiede l'autorizzazione
preventiva  di offerte standard relative a diversi profili di consumo
della clientela, che l'Autorita' manterra' riservate.
   23. L'Autorita', laddove non sia espletato il controllo preventivo
delle  offerte, esercitera' in ogni caso i propri poteri di vigilanza
sui contratti stipulati, eventualmente anche a seguito di riscontri a
campione.  In  tal  senso,  provvedera'  qualora  lo  si  riscontri a
contestare il mancato rispetto degli obblighi in materia di controllo
dei  prezzi  in  capo  ad  un  operatore  con significativo potere di
mercato.
   24.  Considerata  l'applicazione  degli strumenti di vigilanza sui
contratti  non solo nel caso di gare pubbliche (di cui tipicamente si
ha  un'evidenza pubblica), ma anche nel caso di procedure ad evidenza
pubblica  per  la selezione del fornitore di rilevante valore (di cui
tipicamente non si ha notizia pubblica), per consentire all'Autorita'
di  svolgere  le  attivita'  di controllo, Telecom Italia dovra' dare
notizia   dei   contratti  stipulati  a  condizioni  di  offerta  non
autorizzate, entro il termine di un mese dalla stipula del contratto.
A  tal  fine,  sara'  realizzato  un  database, accessibile alla sola
Autorita',  per  il  quale  si  indichera'  un  responsabile  per  il
trattamento  dei dati e delle informazioni, che conterra' le seguenti
informazioni:
    i) la data di inserimento del contratto
    ii) il nome del cliente
    iii) i riferimenti che dimostrino l'espletamento di una procedura
selettiva estesa a piu' concorrenti (ad es. lettera di invito, avviso
pubblico, home page, e-procurement)
    iv) il valore economico e la durata del contratto
    v) la data di sottoscrizione del contratto
    vi) la descrizione dei singoli servizi forniti e relativi volumi
    vii) le  condizioni economiche e tecniche praticate per i servizi
offerti.

   25.  La  verifica  di  tali  contratti  determinati nell'ambito di
procedure  ad  evidenza pubblica per la selezione del fornitore sara'
svolta  d'ufficio  dall'Autorita'  o  su  segnalazione da parte di un
operatore  alternativo  a  prescindere  dalla sua partecipazione alla
procedure  ad  evidenza  pubblica  per  la  selezione  del fornitore,
indicando i motivi di contestazione dell'offerta.
   26.  Le  richieste  di  verifica  mediante  segnalazione  dovranno
pervenire  entro  trenta  giorni  dal momento dell'aggiudicazione del
contratto; in tale occasione, l'Autorita' potra' richiedere a Telecom
Italia  la  trasmissione  delle informazioni di cui sopra (punto 13),
nel termine perentorio di quindici giorni. L'Autorita' puo' convocare
l'operatore   alternativo   che   ha  segnalato  la  non  conformita'
dell'offerta  affinche'  esponga, motivando, le proprie osservazioni.
L'Autorita'  si  pronuncia  sull'effettiva predatorieta' dell'offerta
entro trenta giorni dalla ricezione della segnalazione.
      2. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di estendere, nei
   termini   e   alle   condizioni   summenzionate,  la  deroga  alla
   comunicazione  preventiva  delle  offerte  presentate  dai clienti
   privati  nell'ambito  di  gare  pubbliche anche al caso di offerte
   presentate  nell'ambito  di  procedure ad evidenza pubblica per la
   selezione del fornitore di valore superiore a 800.000 €?

   Le osservazioni degli operatori
   27. Un operatore (Telecom Italia) ritiene che la soglia di 800.000
euro  sia  particolarmente  elevata  considerate  le  caratteristiche
dell'imprese  in  Italia  e  propone  di  realizzare  3  segmenti  di
clientela  affari  predisponendo  3  fasce  di fatturato, inferiore a
36.000,  compreso  tra  36.000  e 200.000 nonche' oltre 200.000 nelle
quali  si  collocano  rispettivamente  2,6  milioni,  13.000  e 2.000
clienti.  La  clientela affari dovrebbe essere segmentata in funzione
delle  differenze  nelle variabili che caratterizzano i vari segmenti
di  clientela  quali  il  volume  di traffico, i costi commerciali, i
costi  di rete. Telecom Italia La contabilita' regolatoria, in quanto
riferita  ad  anni precedenti la proposizione di offerta ed in quanto
definita  sulla  base  di  costi  medi  di fornitura del servizio non
sarebbe strumentale all'applicazione del test di prezzo.
   28.  Altri  operatori  (Albacom,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Tele 2,
Tiscali e Wind), rilevano la possibilita' di applicare una deroga per
le  offerte  superiori  alla  soglia indicata, in quanto l'analisi di
mercato non ha dato evidenza dell'esistenza di un segmento di mercato
per  la  grande  clientela affari. In subordine indicano una serie di
condizioni  che  l'Autorita'  dovrebbe  definire  con precisione onde
evitare   incertezze   e   strumenti   per   aggirare   i   controlli
dell'Autorita'.  Gli  operatori  condividono  l'implementazione di un
database  contenente  i  contratti  e  richiedono che l'intervento di
vigilanza  su  tali contratti debba essere svolto da ufficio. Inoltre
richiedono che la segnalazione possa avvenire entro 6 mesi dalla data
di aggiudicazione del contratto.
   29.   Un  operatore  (Vodafone) non  condivide  l'introduzione  di
deroghe  alla comunicazione ed alla conseguente approvazione da parte
dell'autorita'  delle  nuove offerte dell'operatore dominante in caso
di  procedure  private  con  evidenza  pubblica. Tale deroga potrebbe
rappresentare  una  grave  minaccia  alla  competitivita',  anche  in
ragione del vantaggio che dette offerte possono comportare in termini
di discriminazione in relazione alla tipologia di clientela.

   Le conclusioni dell'Autorita'
   30.  In  merito  alla  proposta  di  segmentazione della clientela
affari  presentata  nello studio della societa' CRA International per
un  Telecom  Italia,  l'Autorita'  nota  che  gia'  nell'ambito della
consultazione  indetta con delibera 410/04/CONS, lo stesso operatore,
in  un  altro  studio,  aveva  individuato segmenti di mercato per la
clientela  non residenziale in considerazione dei volumi di spesa del
traffico  effettuato  pari a 36.000 euro identificando al di sopra di
tale soglia l'utenza grandi clienti affari (GCA).
   31.  Nell'ambito  dell'integrazione  di  consultazione di cui alla
delibera  87/06/CONS  Telecom Italia individua, sempre sulla base del
livello  di  spesa,  tre  segmenti  di  clientela affari. L'Autorita'
ribadisce  che  l'individuazione  di ulteriori segmenti di clientela,
oltre  a  quelli  individuati,  discende  da opportune valutazioni in
merito  alle  elasticita'  della domanda delle tre fasce di clientela
affari rispetto alle variazioni di prezzo del servizio.
   32.   Pertanto,  anche  sulla  base  di  quanto  e'  emerso  dalle
osservazioni   degli   operatori   in  risposta  all'integrazione  di
consultazione  di  cui alla delibera n. 87/06/CONS, si e' ritenuto di
declinare diversamente, mantenendo gli stessi criteri di valutazione,
le  procedure  di  comunicazione  delle  offerte  tariffarie  e delle
offerte  definite  nell'ambito  di  selezioni  pubbliche  da soggetti
privati.  Cio'  in  considerazione  del fatto che le prime comportano
modalita'  di  sottoscrizione  dell'offerta  per  adesione, in cui il
prezzo e' assunto come dato o poco modificabile da parte del cliente,
mentre  nelle  seconde  il prezzo e' guidato dalla domanda e definito
dal  cliente  che  stabilisce  le  condizioni  del bando, (specifiche
tecniche  del  servizio,  le  condizioni  di  fornitura ed i tempi di
selezione),  e  le  dinamiche  stesse  di selezione costituiscono una
sorta di verifica effettuata dal mercato.
   33.   Anche   alla  luce  di  quanto  posto  nell'integrazione  di
consultazione,  di cui alla delibera n. 87/06/CONS, si e' individuato
nel  valore  di  fornitura  di  500.000  euro l'anno il tetto ai fini
dell'esenzione dalla comunicazione preventiva per le offerte definite
in  ambito  di  procedure  ad evidenza pubblica promosse dai soggetti
privati.
   34.  A  riguardo  si  fa  presente  che  il  tetto precedentemente
individuato e posto a consultazione era di 800.000 euro.
   35.  In  fase  di  analisi  si e' valutato che, dato il modello di
specializzazione  produttivo  italiano,  caratterizzato  dalla  forte
presenza  di  settori  tradizionali  e  dalla prevalenza di piccole e
medie  imprese, fa presumere una ridotta intensita' media di utilizzo
dei servizi di comunicazione elettronica e quindi un livello di spesa
piu'  bassa  rispetto  agli  altri  paesi  europei, caratterizzati da
strutture  industriali  di  maggiori dimensioni e livello tecnologico
piu'  elevato.  Si e' ritenuto, pertanto, che la soglia per la deroga
alla  comunicazione  preventiva  delle  offerte definite in ambito di
procedure  ad  evidenza  pubblica  per  la selezione del fornitore da
parte del cliente privato potesse essere ridotta a 500.000 euro.
   36.  Tale  decisione  appare anche in linea con analoghe decisioni
prese da altre autorita' europee.
   37.  Si rileva che il valore indicato dall'Autorita' non individua
un  segmento  per  la  grande  clientela  affari,  ma  e' definito in
considerazione delle modalita' e delle condizioni in cui si vengono a
formare tali offerte.
   38.  L'Autorita'  prevede  che  l'obbligo  di comunicazione per le
offerte definite nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica per la
selezione  del  fornitore  promosse da clienti privati possa avvenire
nei  termini  e nelle condizioni indicate nel presente provvedimento.
L'Autorita' ha, pertanto, valutato che tale misura e' compatibile con
le  misure  previste  in  merito  al  controllo  dei prezzi in capo a
Telecom Italia.
   39.  Nelle  procedure  ad  evidenza  pubblica per la selezione del
fornitore  promosse  da  clienti  privati,  di  valore inferiore alla
soglia  indicata,  permane  in  capo  a  Telecom  Italia l'obbligo di
comunicazione  preventiva  dell'offerta  delle  condizioni economiche
praticate. Per partecipare a tali negoziazioni, Telecom Italia potra'
richiedere   l'approvazione   preventiva   delle  offerte  tariffarie
relative   a   diversi   profili  di  consumo  della  clientela,  che
l'Autorita' manterra' riservate.
   40.  Infine,  l'Autorita'  precisa,  come osservato dal parere del
Consiglio  di  Stato n. 598/2001 ed come osservato recentemente nella
decisione del Consiglio di Stato n.1271/06 Sezione VI, che le offerte
definite  in  occasione  di  gare  pubbliche,  pur  essendo  esentate
dall'obbligo   di  comunicazione  preventiva  all'Autorita',  Telecom
Italia  e'  tenuta  a rispettare gli obblighi in materia di controllo
dei  prezzi.  Pertanto, si ritiene che anche per tali offerte valgano
le  modalita'  definite  per  le  offerte  presentate  in  ambito  di
procedure  ad  evidenza  pubblica  per  la  selezione  del  fornitore
promosse da clienti privati e superiori a 500.000 euro annui.
   41. L'Autorita' reputa tale misura proporzionale e necessaria alla
luce  delle valutazioni sul grado di concorrenza presente nei mercati
in  esami  e ritiene che la costituzione di un database delle offerte
contenente  i  contratti  stipulati  da  Telecom  Italia  e il potere
sanzionatorio  di  cui  all'art  98  del  Codice  sia  sufficiente ad
assicurare il rispetto degli obblighi di prezzo previsti.

   (Testo  della  consultazione  pubblica,  di  cui  alla delibera n.
87/06/CONS)

   42.  L'offerta  congiunta di piu' servizi da parte di un operatore
con   significativo   potere   di   mercato  puo'  generare  problemi
concorrenziali  in  termini  di  prezzi,  condizioni  contrattuali  e
tecniche,  con  il  conseguente  effetto  di praticare condizioni non
replicabili  e  restringere  la  concorrenza. In tal senso, l'offerta
congiunta  di  servizi  da  parte  dell'operatore notificato non puo'
essere consentita.
   43.  L'Autorita',  in coerenza con quanto esplicitato nell'analisi
dei  mercati  n.1  e  n.2  (accesso  alla rete telefonica pubblica in
postazione  fissa  per  clienti  residenziali  e  non  residenziali),
ribadisce l'orientamento di vietare all'operatore dominante l'offerta
congiunta  in  cui  i servizi siano aggregati in modo irragionevole o
che  sia,  comunque,  restrittiva  della  concorrenza. Tuttavia, come
chiarito nel provvedimento relativo ai mercati n.1 e n.2, nel momento
in  cui gli operatori alternativi avranno la possibilita' di proporre
offerte  congiunte  con  i  servizi  di accesso telefonico, a seguito
dell'effettiva  commercializzazione  del  servizio  di wholesale line
rental   (WLR),   i  presupposti  del  divieto  di  bundling  imposto
all'operatore dominante vengono meno.
   44.  In  ogni  caso,  nella  circostanza  di  offerte congiunte di
servizi di accesso telefonico e di traffico, Telecom Italia e' tenuta
ad  aggregare  i  servizi  in  modo  ragionevole  e a garantire che i
servizi    oggetto    dell'offerta   congiunta   siano   acquistabili
separatamente   dal   cliente   finale.   Inoltre,   Telecom  Italia,
nell'ambito  di  offerte  aggregate  alla clientela, e' tenuta a dare
evidenza   separata   dei   servizi  regolamentati,  specificando  in
dettaglio,  per ogni servizio, le condizioni praticate alla clientela
ed  e'  tenuta  a garantire la replicabilita' dei singoli servizi. In
tali  casi,  quindi,  per  consentire  all'Autorita' il controllo dei
prezzi  dei singoli servizi, l'operatore notificato dovra' comunicare
ed  evidenziare  separatamente  nell'offerta  aggregata i prezzi e le
quantita'  dei  singoli  servizi  e  tutte  le  informazioni ritenute
necessarie  per  le  opportune verifiche mediante i test di prezzo di
sotto-costo  e  di  replicabilita' di ciascuno dei servizi componenti
l'offerta aggregata.
   3.   Si   condivide   l'orientamento  dell'Autorita'  di  valutare
   l'offerta  congiunta  di  servizi  a  traffico  (a  seguito  della
   diffusione   del   WLR) e  accesso  telefonico  separatamente  per
   ciascuno dei servizi componenti il bundled?

   Le osservazioni degli operatori
   45.  Gli  operatori  (Albacom,  Colt,  Eutelia,  Fastweb,  Tele 2,
Tiscali  e  Wind), ritengono che non sia opportuno la possibilita' di
consentire  l'offerta  aggregata  per i servizi di accesso e traffico
anche  una volta che il WLR sara' reso disponibile da TI in quanto il
WLR  non sara' accessibile capillarmente in tutta Italia determinando
uno  sviluppo  della  concorrenza  a  macchia  di  leopardo.  Qualora
l'Autorita'  autorizzasse  tali  offerte, gli operatori propongono di
sottoporre  tali  offerte  a  forme  di  controllo  simili  a  quelle
recentemente   previste  da  OFCOM  per  BT.  Infine,  gli  operatori
ritengono che nessuna altra tipologia di aggregazione dovrebbe essere
consentita tra i servizi di traffico e altri servizi (regolamentati e
non).
   46.  Un  operatore (Telecom Italia) ritiene che le offerte debbano
essere valutate attraverso test di prezzo volti a verificare l'intero
insieme  di  servizi  inclusi  nell'offerta  bundled  e  ribadisce la
necessita' di una revisione dei test di replicabilita' delle offerte,
specie   per  la  grande  clientela  affari  che  tenga  conto  della
situazione in atto sul mercato.
   47.  Un  altro  operatore  (Vodafone) chiede che venga definito un
divieto assoluto per Telecom di offrire congiuntamente servizi fissi,
mobili  e  a  contenuto  (IP-TV), utilizzando come unico strumento di
fatturazione la bolletta del fisso.
   Le conclusioni dell'Autorita'
   48.Nell'ambito  dell'analisi dei mercati n.1 e n.2, l'Autorita' ha
osservato,  che  l'impossibilita'  per  gli  operatori alternativi di
proporre  offerte  congiunte  per i servizi di accesso e i servizi di
traffico  e,  contestualmente,  l'imposizione  del  divieto  posto  a
Telecom Italia di commercializzare offerte congiunte per i servizi di
accesso  e  traffico,  potrebbe  ostacolare  lo  sviluppo  di offerte
tariffarie innovative.
   49.  L'Autorita',  come  esposto  nel  documento  di consultazione
pubblica  relativo ai mercati dell'accesso, ha ritenuto che l'offerta
congiunta  di  servizi  non  rappresenti  a  priori  un ostacolo alla
concorrenza  e  non pre-costituisce necessariamente una lesione degli
interessi  del consumatore finale. Pertanto, coerentemente con quanto
disposto  nell'ambito del provvedimento relativo ai mercati n. 1 e n.
2, l'Autorita' ha ritenuto, con la delibera 87/06/CONS, di sottoporre
la misura relativa al controllo delle offerte aggregate tra accesso e
traffico,  alle valutazioni degli operatori ad integrazione di quanto
stabilito con la precedente delibera 410/04/CONS.
   50.   Con   l'introduzione   di  servizi  quali  la  CS  e  CSP  e
successivamente al pieno sviluppo del WLR, l'Autorita' ha rilevato la
possibilita'  per  gli  operatori  alternativi di essere in grado, al
pari  di  Telecom Italia, di poter definire pacchetti tariffari per i
servizi  d'accesso  e  di  traffico. Nel momento in cui gli operatori
alternativi  avranno la possibilita' di proporre offerte congiunte, i
presupposti  teorici  del  divieto  di bundling imposto all'operatore
dominante   vengono  meno.  Pertanto,  contestualmente  all'effettiva
commercializzazione  del  servizio  WLR,  l'Autorita'  avra'  modo di
rimuovere  il  divieto  di  bundling  posto in capo a Telecom Italia,
conformemente   allo  spirito  del  nuovo  quadro  regolamentare  che
privilegia l'intervento sui mercati all'ingrosso.
   51.  In  merito  alla  richiesta  di Telecom Italia di eseguire il
controllo  sull'intera  offerta  a  pacchetto,  anziche'  sul singolo
servizio,  l'Autorita'  rimanda  a quanto gia' detto in risposta alle
domande  12-16  dell'Allegato  Al,  circa l'eventualita' che siffatto
controllo non rilevi l'esistenza di sussidi incrociati.
   52. In merito all'osservazione di Vodafone di estendere il divieto
di bundling anche alle offerte congiunte di servizi fissi, mobili o a
contenuto,  l'Autorita'  rileva  che  l'offerta  integrata di servizi
regolamentati  e  non,  non  rappresenta  a  priori  un ostacolo alla
concorrenza  e  non pre-costituisce necessariamente una lesione degli
interessi del consumatore finale. Il bundling di servizi e' improprio
se  viene  utilizzato  per far leva sul potere detenuto nella vendita
dei  servizi  di traffico e imporre condizioni eccessivamente onerose
anche  nella  vendita  di  altri  servizi  oppure  se  cela  pratiche
predatorie.  L'offerta  congiunta  potrebbe  altresi'  condurre a una
diminuzione nella trasparenza delle condizioni economiche di offerta.
D'altra    parte,   il   consumatore   potrebbe   ricavare   utilita'
dall'acquisto  congiunto  di  beni,  nella misura in cui beneficia di
migliori  condizioni  economiche  e  di  una  maggiore  facilita'  di
acquisizione dei servizi.
   53.  In  conclusione,  fermo  restando  la possibilita' di offrire
congiuntamente servizi di accesso telefonico e servizi di traffico, a
seguito  dell'effettiva  commercializzazione  del  servizio  di  WLR,
l'Autorita'  ritiene  che  il  tema della regolamentazione di offerte
integrate   prescinda   il   perimetro   di   analisi   del  presente
provvedimento  e  che,  pertanto, vadano analizzate nell'ambito di un
apposito   procedimento.   L'Autorita'   intende,   infatti,  avviare
un'indagine    conoscitiva   in   merito   alle   offerte   integrate
fisso-mobile,  al  fine  di  valutare  il  corretto funzionamento dei
meccanismi  concorrenziali  nell'offerta  integrata  dei  servizi  di
telefonia fissa e mobile.

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          (1)  Parere  del  Consiglio di Stato n. 598/2001 Sezione I,
          del 29 maggio 2002.