Art. 3.
  Le  percentuali  di variazione di cui agli articoli precedenti, per
le  pensioni  alle  quali  si  applica  la disciplina dell'indennita'
integrativa  speciale  di  cui  alla  legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive    modificazioni   ed   integrazioni,   sono   determinate
separatamente  sull'indennita'  integrativa  speciale, ove competa, e
sulla pensione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 novembre 2006
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                           Padoa Schioppa
                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                               Damiano