(all. 4 - art. 1)
                                                           Allegato 1

TITOLI  E  CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
                   DI CUI ALL'ART. 21 DELL'ACCORDO

Medici veterinari
    1. Specializzazioni   o   dottorati   di  ricerca  in  discipline
principali:
      per   la  prima  specializzazione  o  dottorato  di  ricerca  -
punteggio 3,00;
      per  ogni  ulteriore  specializzazione o dottorato di ricerca -
punteggio 1,00.
    2. Specializzazioni o dottorati di ricerca in discipline affini:
      per   la  prima  specializzazione  o  dottorato  di  ricerca  -
punteggio 1,20;
      per  ogni  ulteriore  specializzazione o dottorato di ricerca -
punteggio 0,40.
    3. Voto di specializzazione:
      voto di specializzazione 70/70 o 50/50 in disciplina principale
(una sola volta) - punteggio 0,80.
    Al  concorrente  che  nella stessa disciplina abbia conseguito la
specializzazione  ed  il  dottorato  di ricerca, viene attribuito una
sola volta il punteggio previsto.
    In  sede  di  stesura  della  prima  graduatoria,  i  due  anni a
prestazione  e  le  600  ore,  condizioni considerate nell'A.C.N.L. e
riconosciute  come requisito simile alle specializzazioni, avranno un
punteggio analogo alle stesse.
Titoli professionali.
    Attivita'  professionale  svolta  a qualsiasi titolo dopo la data
del  conseguimento  del  titolo  per  l'inclusione nella graduatoria,
punteggio 1,20 per ogni anno di attivita' frazionabile per mese.
    Attivita'   professionale   prestata   in   qualita'   di  medico
veterinario  con  regolare  contratto  di  lavoro  retribuito, presso
strutture   del   S.S.N.,  comuni,  regioni,  Istituti  universitari,
Istituti  zooprofilattici, Enti privati equiparati ai sensi di legge,
Enti  ed  istituti pubblici di ricerca. Per ciascuna ora di attivita'
svolta,  punteggio  0,003,  vanno  esclusi  dal  computo i due anni a
prestazione  o  le  600  ore  qualora,  in  prima  applicazione delle
graduatorie,   siano   riconosciute   quale   requisito  simile  alle
specializzazioni.
    A  parita'  di  punteggio  prevale  l'anzianita'  di  laurea e in
subordine l'anzianita' anagrafica.
    Il  punteggio  per  i  titoli  professionali  e'  da computare in
riferimento   ad  ogni  anno  di  attivita'  ed  e'  frazionabile  in
dodicesimi;  frazioni  di  mese  superiori ai quindici giorni vengono
computate come mese intero. Lo stesso punteggio non e' cumullabile se
riferito  a  prestazioni  svolte  contemporaneamente;  in tal caso e'
valutata solo l'attivita' che comporta il punteggio piu' alto.