Premessa.
  L'art.  14  del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005,  n.  68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della
posta  elettronica  certificata,  a  norma  dell'art.  27 della legge
16 gennaio 2003, n. 3», attribuisce, tra l'altro, al Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione (di seguito indicato
«CNIPA»):
      - la  gestione  dell'elenco pubblico di cui al medesimo art. 14
(di seguito indicato «elenco»);
      - il   compito  di  procedere  all'iscrizione  nell'elenco  dei
soggetti in possesso dei requisiti prescritti.
  Consequenziale  alle  richiamate  funzioni,  e'  l'attribuzione  al
CNIPA,  ai  sensi  dell'art.  14,  comma 13,  del  citato decreto del
Presidente  della Repubblica n. 68 del 2005, di funzioni di vigilanza
e  di  controllo  sull'attivita'  esercitata  dai  soggetti  iscritti
nell'elenco, dalle quali discende altresi' il compito di monitorare -
anche  in collaborazione con le autorita' competenti - eventuali casi
di  esercizio  o pubblicizzazione della attivita' di gestore di posta
elettronica  certificata  (di  seguito  indicata  «PEC»)  da parte di
soggetti non abilitati.
  Successivamente,   l'art.   19   del   decreto   del  Ministro  per
l'innovazione  e  le  tecnologie  2 novembre  2005,  recante  «Regole
tecniche  per  la formazione, la trasmissione e la validazione, anche
temporale,  della  posta  elettronica  certificata»,  ha demandato al
CNIPA il compito di definire, con proprie circolari, sia le modalita'
di  inoltro delle domande di iscrizione nell'elenco, sia le modalita'
dell'esercizio dei richiamati compiti di vigilanza e controllo.
  Il  CNIPA,  con  la  circolare 24 novembre 2005, n. CNIPA/CR/49, ha
provveduto  a  fornire  le indicazioni relative alle modalita' con le
quali  coloro  che  intendono  esercitare attivita' di gestori di PEC
devono presentare domanda.
  Con  la  presente  circolare si indicano le modalita' attraverso le
quali  il  CNIPA  svolge  la  suddetta  funzione  di  vigilanza  e di
controllo.
1. Test di interoperabilita' del sistema di gestione della PEC.
  1.1  Ai  sensi  dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n. 68 del 2005 e dell'art. 8 del decreto del Ministro per
l'innovazione  e  tecnologie del 2 novembre 2005 (di seguito indicato
«decreto  ministeriale»),  i  sistemi  di  PEC utilizzati dai gestori
devono essere interoperabili.
  Il  CNIPA  svolge  la  funzione  di  vigilanza e di controllo sulla
predetta interoperabilita' ai sensi dei successivi punti.
  1.2 Ogni gestore deve superare con esito positivo una serie di test
di  interoperabilita'  presso  una  struttura  indicata dal CNIPA. La
serie  di  test  e' pubblicata sul sito del CNIPA (www.cnipa.gov.it).
Detti  test  devono essere ripetuti ogni volta che il gestore apporti
modifiche  funzionali o tecniche che impattino sull'interoperabilita'
dei  sistemi  di PEC. Il gestore deve, in ogni caso, fornire al CNIPA
una  casella  di PEC per tutto il periodo di esercizio della relativa
attivita'.
  1.3   I  test  di  interoperabilita'  di  cui  al  punto  1.2  sono
obbligatori   trascorso  il  termine  di  trenta  giorni  solari  che
decorrono dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul
sito   del   CNIPA.   Quest'ultimo  comunica  a  ciascun  gestore  la
pianificazione delle rispettive fasi di test.
  1.4  Il CNIPA puo' in qualsiasi momento effettuare verifiche, anche
mediante   visite   presso   il   gestore,  per  accertare  la  piena
interoperabilita'  del  sistema  di  PEC  del gestore medesimo, anche
richiedendo la ripetizione, in tutto o in parte, della serie di test.
2. Vigilanza e controllo sull'esercizio delle attivita' dei gestori.
  2.1 Il CNIPA esercita attivita' di vigilanza e di controllo al fine
di  verificare  il  possesso e il mantenimento dei requisiti previsti
per l'iscrizione nell'elenco.
3.  Modalita'  di  vendita  dei  servizi  di  PEC  attraverso  canali
commerciali.
  3.1  Il  CNIPA  monitora le modalita' di vendita dei servizi di PEC
attraverso  canali  commerciali,  anche  avvalendosi  del supporto di
terzi,  e verifica, in particolare, che le modalita' di vendita siano
conformi  alle  prescrizioni  di legge e che il rapporto contrattuale
sia  sempre  posto  in  essere  tra  il  titolare  di cui all'art. 1,
lettera t)  del  decreto ministeriale ed un gestore; a tal fine, ogni
gestore  deve  mettere  a  disposizione  del  CNIPA,  su richiesta di
quest'ultimo, le informazioni del caso.
4. Struttura informativa dei gestori.
  4.1  Il gestore organizza una struttura informativa che raccoglie e
gestisce le informazioni relative:
    a) al numero di caselle in esercizio per ciascun dominio;
    b) al  numero  totale  giornaliero di messaggi di PEC in ingresso
alle caselle gestite ed in uscita dalle stesse;
    c) ai  livelli  di  servizio  erogati,  con  riferimento a quelli
previsti dal decreto ministeriale;
    d) al  numero totale giornaliero di virus rilevati in ingresso ai
sistemi gestiti ed in uscita dagli stessi.
  Le  informazioni  di  cui alle lettere a), b), c), d) devono essere
inviate al CNIPA con le modalita' e nei tempi definiti al punto 5.
  4.2 Il CNIPA puo' inoltre richiedere ai gestori:
    a) informazioni  circa  il  livello  di  soddisfazione dei propri
clienti;
    b) le caratteristiche di eventuali servizi aggiuntivi offerti.
  4.3   In  un'apposita  sezione  della  struttura  informativa  sono
registrate   e   gestite   le  informazioni  relative  a  disservizi,
segnalazioni   e   reclami   secondo   la  classificazione  riportata
nell'allegata tabella «A».
5. Tempi e modalita' delle comunicazioni dirette al CNIPA.
  5.1  Ogni gestore e' tenuto a raccogliere le informazioni di cui al
punto  4.1  trascorso il termine di sessanta giorni solari decorrenti
dalla data di pubblicazione della presente circolare.
  Dette informazioni devono essere inviate al CNIPA con le cadenze di
seguito indicate:
    a) con   frequenza   bimestrale,  entro  il  quindicesimo  giorno
successivo  al  termine  del  bimestre  di riferimento, devono essere
trasmesse le informazioni relative:
      - al numero di caselle in esercizio per ciascun dominio;
      - al  numero  totale giornaliero di messaggi di PEC in ingresso
alle caselle gestite ed in uscita dalle stesse;
      - al numero totale giornaliero di virus rilevati in ingresso ai
sistemi gestiti ed in uscita dagli stessi;
    b) con  frequenza  quadrimestrale,  entro  il quindicesimo giorno
successivo  al termine del quadrimestre di riferimento, devono essere
trasmesse le informazioni concernenti:
      - i  livelli  di  servizio  erogati,  con  riferimento a quelli
previsti dal decreto ministeriale citato in premessa.
  5.2  Le  informazioni  di  cui  al  punto 5.1 devono essere inviate
tramite     posta     elettronica     certificata     alla    casella
gestoripec@cert.cnipa.it.  Le informazioni di cui alla lettera a) del
punto  5.1  devono  avere  un formato conforme a quanto descritto nel
sito  del CNIPA. Le informazioni di cui alla lettera b) del punto 5.1
devono essere in formato Adobe PDF.
6. Segnalazioni urgenti al CNIPA di malfunzionamenti gravi.
  6.1  I  gestori  hanno  l'obbligo  di  comunicare  al CNIPA, con le
modalita'  e  nei tempi indicati al punto 6.2, i disservizi di cui al
punto  4, contraddistinti da uno dei seguenti codici: 1A, 1B, 2A, 2B,
3A, 3B, secondo quanto riportato nell'allegata tabella «A».
  6.2  In  particolare,  il  gestore  e' tenuto ad informare il CNIPA
dell'evento   occorso,   entro   trenta   minuti   dalla  rilevazione
dell'evento  stesso,  utilizzando  i  recapiti  e  l'apposito  modulo
indicati  nel  sito del CNIPA medesimo. La comunicazione deve fornire
anche  una  prima  valutazione  dell'incidente  e le eventuali misure
adottate al riguardo.
7. Sospensione del servizio.
  7.1 Nel caso di comportamento anomalo e non circoscritto (codici 1A
e  1B della citata tabella «A»), il gestore e' tenuto a sospendere il
servizio, fornendo adeguata e tempestiva informativa ai propri utenti
ed   agli   altri  gestori.  Ove  il  gestore  coinvolto  non  attivi
l'autosospensione, il CNIPA dispone la sospensione del servizio.
  7.2  Nel  caso di comportamento anomalo e circoscritto (codici 2A e
2B  della  citata tabella «A»), il CNIPA puo' disporre la sospensione
del  servizio  per  il  gestore  coinvolto, fino alla rimozione delle
cause   che   hanno   determinato   detto   comportamento  anomalo  e
circoscritto;  in tal caso, il gestore fornisce adeguata e tempestiva
informativa ai propri utenti ed agli altri gestori.
  7.3  Non appena ripristinata l'operativita', il gestore comunica al
CNIPA  l'avvenuta  rimozione  delle  cause  che  hanno determinato il
comportamento  anomalo  e  fornisce  parimenti  al  CNIPA  entro  una
settimana  dalla  data  della comunicazione di cui al presente punto,
una    circostanziata   relazione   tecnica   sull'accaduto   e   sui
provvedimenti adottati in conseguenza.
  7.4 Il gestore attua l'autosospensione producendo un «avviso di non
accettazione per eccezioni formali» relativamente ai messaggi immessi
dai  propri  utenti e non producendo la «ricevuta di presa in carico»
per i messaggi destinati ai propri utenti.
  7.5  La  sospensione  del servizio disposta dal CNIPA viene attuata
dal gestore con le medesime modalita' previste per l'autosospensione.
  7.6  Qualora il gestore coinvolto non ottemperi a quanto prescritto
ai  punti  7.1  e  7.2,  il  CNIPA  puo'  disporne  la  cancellazione
dall'elenco.
8. Verifiche periodiche dei gestori.
  8.1 I gestori hanno l'obbligo di effettuare verifiche semestrali, i
cui  esiti  sono riportati in relazioni sottoscritte dal responsabile
delle  verifiche  stesse e delle ispezioni, come previsto dal decreto
ministeriale,  e messe a disposizione, su richiesta, del CNIPA. Dette
verifiche  devono  riguardare, in particolare, le componenti tecniche
ed  organizzative  del  sistema  di  PEC,  il sistema di raccolta dei
livelli  di  servizio  e  le  tipologie  di  contratti di vendita dei
servizi di PEC.
9. Verifiche del CNIPA.
  9.1  Con  riferimento alla dichiarazione di cui alla lettera q) del
punto  1  della citata circolare n. CNIPA/CR/49 del 24 novembre 2005,
il  CNIPA  puo'  effettuare, con un preavviso di 48 ore, sopralluoghi
presso   le  strutture  utilizzate  dal  gestore  per  verificare  la
conformita' del sistema di PEC.
10. Provvedimenti nei confronti dei gestori inadempienti.
  10.1  A  seguito  delle risultanze dell'attivita' di vigilanza e di
controllo,  nell'ipotesi di inosservanza di uno o piu' degli obblighi
posti  a  carico  del  gestore,  il  CNIPA puo' disporre l'inibizione
dell'esercizio   dell'attivita'   svolta  dal  gestore  inadempiente,
indicando  nel  contempo  il termine entro il quale il gestore stesso
deve  conformarsi  agli  obblighi  previsti.  Qualora  il gestore non
provveda  in  tal senso nei tempi indicati, il CNIPA puo' disporre la
cancellazione del gestore medesimo dall'elenco.
  10.2  Nel  caso  in  cui  il  CNIPA disponga la cancellazione di un
gestore  dall'elenco  rimane  in  capo al gestore stesso l'obbligo di
conservare  e  rendere  disponibili,  su  richiesta,  i  log prodotti
nell'ambito   dell'attivita'   svolta  come  previsto  dall'art.  11,
comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del
2005.
    Roma, 7 dicembre 2006
                                               Il presidente: Zoffoli