Art. 2. Disposizioni finali e transitorie 1. Il pagamento dovra' essere corrisposto in unica soluzione, con le modalita' comunicate a ciascun socio dall'Agenzia. 2. Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione. Roma, 25 settembre 2006 Il Ministro: Bersani Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 250