Art. 2.
                  Disposizioni finali e transitorie

  1.  Il  pagamento dovra' essere corrisposto in unica soluzione, con
le modalita' comunicate a ciascun socio dall'Agenzia.
  2.  Il  presente  decreto,  inviato  alla  Corte  dei  conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione.
    Roma, 25 settembre 2006
                                                 Il Ministro: Bersani

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2006
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 4,   foglio n. 250