Art. 10. Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie Il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie dipende funzionalmente dal Capo del Dipartimento. Esso svolge attivita' di assistenza del Comitato omologo, istituito ai sensi dell'art. 76, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.