Art. 10.
Nucleo  della  Guardia  di  finanza  per  la  repressione delle frodi
                             comunitarie

  Il  Nucleo  della Guardia di finanza per la repressione delle frodi
comunitarie  dipende  funzionalmente  dal Capo del Dipartimento. Esso
svolge  attivita'  di  assistenza  del Comitato omologo, istituito ai
sensi dell'art. 76, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.