Art. 2.
                             Competenze

  1. Il Dipartimento e' la struttura di supporto di cui il Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  si  avvale,  ai  sensi dell'art. 3 del
decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per l'attivita' inerente
all'attuazione  delle  politiche  comunitarie generali e settoriali e
degli  impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea nonche' per le
azioni di coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa
comunitaria  e  dell'Unione  europea, ai fini della definizione della
posizione  italiana  da  sostenere,  d'intesa  con il Ministero degli
affari esteri, in sede di Unione europea.
  2.   In  particolare  il  Dipartimento  provvede  agli  adempimenti
riguardanti:
    a) il   coordinamento,   nella   fase  di  predisposizione  della
normativa  comunitaria  e  dell'Unione europea, delle amministrazioni
dello   Stato  competenti  per  settore,  delle  regioni  e  province
autonome,  degli operatori privati e delle parti sociali interessate,
al  fine  della  definizione  della  posizione italiana da sostenere,
d'intesa  con  il  Ministero  degli  affari esteri, in sede di Unione
europea;
    b) l'espletamento  dell'attivita'  funzionalmente necessaria allo
svolgimento  delle  competenze  attribuite  al  CIACE  ed al Comitato
tecnico   permanente,  provvedendo  agli  adempimenti  preliminari  e
conseguenti alle riunioni dei due predetti comitati;
    c) le attivita' necessarie ad assicurare, durante il procedimento
normativo comunitario e dell'Unione europea, il costante monitoraggio
del  processo  decisionale  anche  al  fine di consentire il regolare
aggiornamento delle posizioni italiane;
    d) l'istruttoria  degli affari relativi alle questioni europee di
propria  competenza per le determinazioni del Consiglio dei Ministri,
verificandone l'attuazione;
    e) il  coordinamento delle azioni da adottare in attuazione della
Strategia  di  Lisbona per la crescita e l'occupazione da parte delle
amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome,
delle parti sociali e degli operatori pubblici e privati;
    f) la  cura dei rapporti con gli Uffici della Commissione europea
per la trattazione degli affari europei di propria competenza;
    g) le   attivita'   connesse   allo  svolgimento  della  sessione
comunitaria   della   Conferenza  Stato-Regioni  e  della  Conferenza
Stato-citta'  ed  Autonomie locali di cui agli articoli 17 e 18 della
legge  4 febbraio  2005,  n.  11,  in coordinamento con gli uffici di
segreteria  delle predette Conferenze, nonche' al coordinamento delle
attivita'  delle  Regioni e Province autonome in sede comunitaria, in
collegamento con il Dipartimento per gli affari regionali;
    h) la  preparazione, d'intesa con le Amministrazioni interessate,
delle riunioni del Consiglio Competitivita', per la parte relativa al
mercato  interno,  nonche'  delle riunioni delle altre formazioni del
Consiglio   dei  Ministri  dell'Unione  europea,  ad  esclusione  del
Consiglio  affari  generali  e  relazioni esterne, relative a singole
questioni per le quali occorra garantire la presenza del Governo e il
cui oggetto non rientri nelle competenze di altri dicasteri;
    i) le  attivita'  di  informazione e comunicazione previste dagli
articoli 3 e seguenti della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
    j) la predisposizione della relazione annuale al Parlamento;
    k) la  predisposizione,  l'iter parlamentare e l'attuazione della
legge  comunitaria  annuale, nonche' la promozione, in collaborazione
con  le  amministrazioni interessate, dei procedimenti di adeguamento
dell'ordinamento   interno   alle  norme  comunitarie  e  dell'Unione
europea;
    l)  il  coordinamento,  la  vigilanza  ed  il monitoraggio per la
corretta   e   tempestiva   attuazione   delle  norme  comunitarie  e
dell'Unione  europea da parte delle amministrazioni pubbliche e delle
Regioni e Province autonome;
    m) l'attuazione   delle   azioni   necessarie  per  prevenire  il
contenzioso  dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea,
per  assicurare  in  fase  di  contenzioso, fatte salve le competenze
proprie  del  Ministero  degli  affari  esteri,  le condizioni di una
adeguata   difesa   delle   posizioni   nazionali   e  per  adempiere
tempestivamente alle pronunce dei suddetti organi giurisdizionali;
    n) la  promozione delle candidature dei cittadini italiani presso
le istituzioni dell'Unione europea;
    o) la  formazione  di  operatori  pubblici  e privati, il dialogo
interculturale  con riferimento ai temi ed ai problemi europei e alle
altre  iniziative  di  sostegno alle politiche europee, sia a livello
nazionale  che,  d'intesa  con  il Ministero degli affari esteri, dei
Paesi  candidati  e  terzi  a  vocazione  europea,  promuovendo anche
strumenti di formazione a distanza e gemellaggi;
    p) la   diffusione  delle  notizie  relative  alla  normativa  di
adeguamento  dell'ordinamento  interno  alle  norme  comunitarie, che
conferiscono  diritti ai cittadini dell'Unione europea o ne agevolano
l'esercizio,  in  materia  di libera circolazione delle persone e dei
servizi.