Art. 3. Capo del Dipartimento 1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, cura l'organizzazione del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro. Predispone gli obiettivi della Direttiva generale per l'attivita' amministrativa e la gestione e provvede agli adempimenti connessi al sistema della valutazione della dirigenza di sua competenza. 2. Il Capo del Dipartimento, che si avvale di una propria segreteria, cura i rapporti con il Segretario generale e con gli altri Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il Segretario generale. 3. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del Capo del Dipartimento, sono attribuite, su proposta di quest'ultimo, dal Ministro al coordinatore di uno degli uffici del Dipartimento. 4. Il Capo del Dipartimento coordina ogni attivita' di carattere generale, nonche' quelle strumentali al funzionamento del Dipartimento medesimo. E' responsabile della gestione e del controllo del personale per la parte di competenza del Dipartimento. 5. Il Capo del Dipartimento, quale titolare del centro di responsabilita' amministrativa relativo al Dipartimento, assume gli impegni di spesa e dispone i pagamenti che gravano sui capitoli di competenza. Puo' delegare al responsabile del Servizio affari generali, del personale e contabilita' o ai coordinatori degli uffici, nell'ambito dei settori di propria competenza, il potere di firma per l'assunzione di impegni di spese e per i relativi pagamenti. E' responsabile dell'intera gestione amministrativo-contabile di tutte le disponibilita' finanziarie, ivi comprese quelle riguardanti i fondi comunitari attribuiti al Dipartimento. E' altresi' responsabile della gestione di eventuali fondi strutturali comunitari. 6. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento operano il Servizio affari generali, del personale e contabilita' e il Servizio rapporti istituzionali. 7. Il Servizio affari generali, del personale e contabilita' assiste il Capo del Dipartimento nelle attivita' relative ai punti 4 e 5 che precedono; a tale fine, cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche e, in coordinamento con i competenti Dipartimenti e Uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la gestione del personale e gli adempimenti in materia contabile. Cura i rapporti con l'Ufficio per il controllo interno. Assicura, altresi', l'organizzazione e il funzionamento del protocollo informatico, dell'archivio e della biblioteca. Nell'ambito del Servizio opera il «Referente 626» che provvede agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in ordine al monitoraggio del personale esposto a rischi lavorativi. 8. Il Servizio rapporti istituzionali e' incaricato della predisposizione della relazione annuale al Parlamento. Raccoglie la documentazione necessaria per l'informativa alle Camere e alle Regioni e Province autonome sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo. Segue i rapporti con le Regioni e le Province autonome e gli enti locali nelle materie di loro interesse. Il Servizio prepara, inoltre, la documentazione da trasmettere ai membri italiani del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni sulle posizioni italiane nelle materie di interesse europeo e cura la gestione di sistemi di rilevazione automatizzata dei dati ai fini del monitoraggio dell'azione amministrativa connessa alla normativa comunitaria e dell'Unione europea, nonche' l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie informatiche per le attivita' del Dipartimento.