Art. 5. Ufficio di Segreteria del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) 1. L'Ufficio espleta l'attivita' funzionalmente necessaria allo svolgimento delle competenze attribuite al CIACE ed al Comitato tecnico permanente e provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni dei due predetti comitati. 2. Assicura il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria e dell'Unione europea, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle Regioni e Province autonome, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, al fine della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea. 3. Assicura il costante monitoraggio del processo decisionale dell'Unione europea anche al fine di consentire l'aggiornamento delle posizioni italiane. 4. Coordina le attivita' connesse allo svolgimento della sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 5. Assicura le attivita' di impulso e di monitoraggio necessarie per l'attuazione del Piano nazionale di riforma (PNR) ed il coordinamento delle azioni che l'Italia e' chiamata ad adottare in attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione. Provvede all'individuazione e alla istruttoria dei progetti da finanziare con il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 6. Cura le attivita' necessarie per la trasmissione degli atti comunitari e dell'Unione europea e la conseguente informazione qualificata alle Camere, alla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed alla Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; provvede inoltre alla trasmissione degli atti comunitari e dell'Unione europea alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), ai sensi degli articoli 6 e 7 della medesima legge. 7. Assicura, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il coordinamento e la coerenza con l'azione di Governo delle iniziative volte alla formazione a distanza e ai gemellaggi nei Paesi candidati e nei Paesi terzi a vocazione europea. 8. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi: a) il Servizio I - Trasporti, ambiente, telecomunicazioni ed energia, occupazione, politica sociale, salute e consumatori - si occupa delle attivita' relative ai settori sopraindicati di competenza delle formazioni corrispondenti del Consiglio dell'Unione europea; b) il Servizio II - Competitivita', agricoltura e pesca, istruzione, gioventu' e cultura - si occupa delle attivita' relative ai settori sopraindicati di competenza delle formazioni corrispondenti del Consiglio dell'Unione europea; c) il Servizio III - Affari generali e relazioni esterne, giustizia e affari interni, economia e finanze - si occupa delle attivita' relative ai settori sopraindicati di competenza delle formazioni corrispondenti del Consiglio dell'Unione europea.