Art. 5.
Ufficio  di  Segreteria del Comitato interministeriale per gli affari
                     comunitari europei (CIACE)

  1.  L'Ufficio  espleta  l'attivita'  funzionalmente necessaria allo
svolgimento  delle  competenze  attribuite  al  CIACE  ed al Comitato
tecnico   permanente   e  provvede  agli  adempimenti  preliminari  e
conseguenti alle riunioni dei due predetti comitati.
  2.  Assicura  il coordinamento, nella fase di predisposizione della
normativa  comunitaria  e  dell'Unione europea, delle amministrazioni
dello   Stato  competenti  per  settore,  delle  Regioni  e  Province
autonome,  degli operatori privati e delle parti sociali interessate,
al  fine  della  definizione  della  posizione italiana da sostenere,
d'intesa  con  il  Ministero  degli  affari esteri, in sede di Unione
europea.
  3.  Assicura  il  costante  monitoraggio  del  processo decisionale
dell'Unione europea anche al fine di consentire l'aggiornamento delle
posizioni italiane.
  4.  Coordina  le attivita' connesse allo svolgimento della sessione
comunitaria   della   Conferenza  Stato-Regioni  e  della  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali.
  5.  Assicura  le  attivita' di impulso e di monitoraggio necessarie
per   l'attuazione  del  Piano  nazionale  di  riforma  (PNR)  ed  il
coordinamento  delle  azioni  che l'Italia e' chiamata ad adottare in
attuazione   della   Strategia   di   Lisbona   per   la  crescita  e
l'occupazione.  Provvede  all'individuazione  e  alla istruttoria dei
progetti  da finanziare con il fondo per l'innovazione, la crescita e
l'occupazione,   ai   sensi   dell'art.  1,  comma 357,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266.
  6.  Cura  le  attivita'  necessarie  per la trasmissione degli atti
comunitari  e  dell'Unione  europea  e  la  conseguente  informazione
qualificata alle Camere, alla Conferenza dei presidenti delle Regioni
e  delle  Province  autonome  ed  alla  Conferenza dei presidenti dei
Consigli   regionali  e  delle  Province  autonome,  ai  sensi  degli
articoli 3  e  5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; provvede inoltre
alla  trasmissione  degli  atti comunitari e dell'Unione europea alla
Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e al Consiglio nazionale
dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL),  ai sensi degli articoli 6 e 7
della medesima legge.
  7.  Assicura,  d'intesa  con  il  Ministero degli affari esteri, il
coordinamento  e la coerenza con l'azione di Governo delle iniziative
volte  alla formazione a distanza e ai gemellaggi nei Paesi candidati
e nei Paesi terzi a vocazione europea.
  8. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:
    a) il  Servizio  I  -  Trasporti,  ambiente, telecomunicazioni ed
energia,  occupazione,  politica  sociale,  salute e consumatori - si
occupa   delle   attivita'   relative  ai  settori  sopraindicati  di
competenza  delle formazioni corrispondenti del Consiglio dell'Unione
europea;
    b) il   Servizio   II  -  Competitivita',  agricoltura  e  pesca,
istruzione,  gioventu' e cultura - si occupa delle attivita' relative
ai    settori    sopraindicati   di   competenza   delle   formazioni
corrispondenti del Consiglio dell'Unione europea;
    c) il  Servizio  III  -  Affari  generali  e  relazioni  esterne,
giustizia  e  affari  interni,  economia  e finanze - si occupa delle
attivita'  relative  ai  settori  sopraindicati  di  competenza delle
formazioni corrispondenti del Consiglio dell'Unione europea.