Art. 9. Ulteriori competenze degli uffici del Dipartimento 1. Gli Uffici coordinano, nelle materie di propria competenza, le amministrazioni dello Stato, le Regioni e Province autonome e consultano le parti sociali e gli operatori privati nella fase di predisposizione della normativa comunitaria e dell'Unione europea, come previsto dall'art. 2, comma 2, lettera a), del presente decreto, e curano, altresi', d'intesa con il settore legislativo e in collaborazione con le amministrazioni centrali e regionali interessate, le attivita' dirette al recepimento e all'attuazione delle direttive comunitarie. 2. L'Ufficio per il mercato interno e la competitivita', l'Ufficio per la concorrenza, gli appalti e le politiche di coesione e l'Ufficio per la Cittadinanza europea forniscono, nelle materie di rispettiva competenza, una costante informativa all'Ufficio di segreteria del CIACE al fine di consentire a quest'ultimo di svolgere gli adempimenti necessari per la preparazione delle attivita' dello stesso Comitato interministeriale e del Comitato tecnico.