Art. 9.
         Ulteriori competenze degli uffici del Dipartimento

  1.  Gli  Uffici coordinano, nelle materie di propria competenza, le
amministrazioni  dello  Stato,  le  Regioni  e  Province  autonome  e
consultano  le  parti  sociali  e gli operatori privati nella fase di
predisposizione  della  normativa  comunitaria e dell'Unione europea,
come previsto dall'art. 2, comma 2, lettera a), del presente decreto,
e  curano,  altresi',  d'intesa  con  il  settore  legislativo  e  in
collaborazione   con   le   amministrazioni   centrali   e  regionali
interessate,  le  attivita'  dirette  al recepimento e all'attuazione
delle direttive comunitarie.
  2.  L'Ufficio per il mercato interno e la competitivita', l'Ufficio
per  la  concorrenza,  gli  appalti  e  le  politiche  di  coesione e
l'Ufficio  per  la  Cittadinanza europea forniscono, nelle materie di
rispettiva   competenza,  una  costante  informativa  all'Ufficio  di
segreteria del CIACE al fine di consentire a quest'ultimo di svolgere
gli  adempimenti  necessari per la preparazione delle attivita' dello
stesso Comitato interministeriale e del Comitato tecnico.