IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Varese
  Visto   l'art.   4,  comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  18  aprile  1994,  n.  342,  che  attribuisce agli uffici
provinciali  del  lavoro  e della massima occupazione, oggi Direzioni
provinciali  del  lavoro,  le  funzioni  amministrative in materia di
determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio
in   precedenza  esercitare  dalle  commissioni  provinciali  di  cui
all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale  -  Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V -
25157/70 DOC del 2 febbraio 1995;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale n. 39/97 del 18 marzo 1997;
  Considerata  la  necessita'  di aggiornare le tariffe minime per le
operazioni  di  facchinaggio, svolte dai facchini liberi o riuniti in
organismi associativi, da applicare nella provincia di Varese;
  Consultate  le  parti  imprenditoriali  e  sindacali,  maggiormente
rappresentative  sul  territorio, cosi' come indicato nella circolare
ministeriale n. 39/97 del 18 marzo 1997;
  Ritenuto  di  dover  procedere all'adeguamento delle tariffe minime
per  le  operazioni  di facchinaggio di cui al precedente decreto del
direttore  provinciale  del  lavoro di Varese adottato il 14 dicembre
2004, secondo le variazioni dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati;
  Rilevato  che la variazione percentuale dell'indice nazionale ISTAT
dei  prezzi al consumo del mese di settembre 2006 rispetto all'indice
nazionale  ISTAT  dei  prezzi  al  consumo del mese di settembre 2004
risulta pari al 3,9%;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica  18  aprile  1994,  n.  342,  le  tariffe  minime  per  le
operazioni  di facchinaggio nel territorio della provincia di Varese,
vengono incrementate per il biennio 2007-2008 de1 3,9% con decorrenza
dalla data 1° gennaio 2007, risultando cosi' determinate:
                               Art. 1.
                       Prestazioni in economia

Le tariffe in economia, come ad esempio: frutta e verdura,|    |
materiale da costruzione, laterizi in genere, scarico da  |    |
aeromobile a veicolo, carico e scarico bilici e           |    |
containers, vengono compensate fino a otto ore giornaliere|    |
alla tariffa oraria di ....                               |euro|15,88