Art. 6. Acquisizione dei dati 1. Il sito acquisisce i dati relativi alla pubblicazione tramite collegamento telematico con l'Ufficio giudiziario e secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, con modalita' operative definite dal Ministero della giustizia - Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati. 2. Il sito, se l'Ufficio giudiziario non dispone del software di gestione ufficiale, acquisisce i dati per posta ordinaria, a mezzo fax, su supporto elettronico o per posta telematica, con modalita' che garantiscono la esattezza delle informazioni che devono essere pubblicate, tali modalita' vengono definite dall'Ufficio giudiziario previa comunicazione al Ministero della giustizia - Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, che puo' disporne la modifica per garantire la sicurezza del sistema di pubblicita' e l'esattezza e regolarita' delle pubblicazioni.