Art. 3. 1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' pari all'autorizzazione del decreto interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005. 2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero dello Sviluppo economico o ilMinistero del lavoro e della previdenza sociale, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli. 3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello Sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico - Ufficio F2. 4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° dicembre 2006 Il direttore generale dello sviluppo produttivo e competitivita' De Cesare Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro Battistoni