Art. 3.
  1.  La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ed ha validita' pari all'autorizzazione del decreto interministeriale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005.
  2.  Entro  il periodo di validita' della presente autorizzazione il
Ministero  dello  Sviluppo economico o ilMinistero del lavoro e della
previdenza  sociale,  si  riservano  la verifica della permanenza dei
requisiti  di  cui  alla presente autorizzazione, disponendo appositi
controlli.
  3.  Qualsiasi  variazione  nello  stato  di  diritto  o  di  fatto,
rilevante  ai  fini  del  mantenimento  dei requisiti di cui al comma
precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello
Sviluppo   economico  -  Direzione  generale  sviluppo  produttivo  e
competitivita' - Ispettorato tecnico - Ufficio F2.
  4.  Nel  caso  in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei
previsti  controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita'
tecniche  e  professionali,  si  procede  alla  revoca della presente
autorizzazione.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° dicembre 2006

                                      Il direttore generale
                           dello sviluppo produttivo e competitivita'
                                             De Cesare


    Il direttore generale
della tutela delle condizioni
          di lavoro
          Battistoni