Art. 7.
  Disposizioni di semplificazione gestionale in materia tributaria

    1. Al  comma 3  dell'art.  41  della legge regionale 12 settembre
1997,  n. 37 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica
di  leggi  regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio
di  previsione per l'anno finanziario 1997» dopo la parola: «importo»
sono aggiunte le seguenti: «pagato indebitamente o».
    2. Dopo   il   comma 3   dell'art.   41   della  legge  regionale
12 settembre 1997, n. 37 sono aggiunti i seguenti commi:
    «3-bis.  Quanto  versato indebitamente o in eccedenza e riportato
nel periodo d'imposta successivo viene imputato a compensazione prima
del  debito  d'imposta, poi della eventuale sanzione, ed infine degli
interessi se dovuti.
    3-ter.  La  compensazione  puo' essere richiesta dal contribuente
anche  tra  piu'  anni  d'imposta  e  puo'  essere  altresi' disposta
d'ufficio,  sempre  che  non  si  rechi pregiudizio al contribuente e
previa  comunicazione all'interessato. Entro il termine perentorio di
sessanta  giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente
puo'  inviare  osservazioni  sulle quali, entro i successivi sessanta
giorni  si  esprime, con provvedimento definitivo, il dirigente della
struttura regionale competente in materia di tributi.».
    3. Qualora,  a seguito di accertamenti tributari, il contribuente
sia  tenuto  al  pagamento  di  somme  a titolo di tributo, sanzione,
interessi   e   relativi   accessori,   puo'   essere   richiesta  la
rateizzazione   del   pagamento  delle  somme  dovute.  Il  pagamento
rateizzato,  con  l'applicazione  degli  interessi  al  tasso  legale
vigente  al  momento  della  presentazione  dell'istanza, puo' essere
disposto  fino al massimo di ventiquattro rate mensili. Entro novanta
giorni   dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  la  Giunta
regionale,   con  provvedimento,  stabilisce  le  relative  modalita'
applicative.
    4. Dopo  il  comma 1  dell'art.  1 della legge regionale 9 agosto
2002,  n.  18  «Disposizioni  in  materia  di  gestione  dei  tributi
regionali», e' inserito il seguente comma:
    «1-bis.  In  nessun caso l'invio da parte dell'amministrazione di
un  avviso  bonario  che invita il contribuente all'adempimento anche
tardivo, costituisce causa ostativa al ravvedimento.».
    5. I  crediti  di importo non superiore ad euro 16,53 per tributi
regionali,  sanzioni  amministrative e interessi, in essere alla data
in  vigore  della  presente legge, sono estinti e non si procede alla
loro riscossione.
    6. Non  si  procede  parimenti  al rimborso, qualora dovuto e non
ancora  estinto  alla data di entrata in vigore della presente legge,
per tributi regionali e relativi interessi di importo complessivo non
superiore ad euro 16,53.
    7. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 5  e  6  non si applicano
all'imposta  regionale  sulle attivita' produttive e alla addizionale
regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche di cui al
decreto  legislativo  n.  446/1997,  e  all'imposta  regionale  sulle
concessioni  per  l'occupazione  e  l'uso  di  beni del demanio e del
patrimonio  indisponibile  dello  Stato  siti  nel  territorio  della
regione  di  cui  all'art.  2  della  legge  16 maggio  1970,  n. 281
«Provvedimenti  finanziari  per  l'attuazione delle regioni a statuto
ordinario».