Art. 8.
              Ulteriori disposizioni in materia di IRAP

    1. Qualora  nel  corso  dell'anno  2007  il  gettito dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  si riveli superiore a quello
indicato  nel  bilancio  di  previsione,  tali  maggiori risorse sono
utilizzate,    se    l'amministrazione    centrale    non    disponga
legislativamente  in  modo  diverso, per compensare l'abbattimento di
mezzo  punto  percentuale  dell'aliquota  IRAP (dal 4,25 per cento al
3,75 per cento) a carico di quelle imprese di beni e servizi che:
      a) dimostreranno di investire almeno il 2 per cento del proprio
fatturato   in  progetti  di  ricerca,  innovazione  tecnologica  e/o
produttiva   ed  organizzativa  anche  attraverso  finanziamenti  e/o
ricerche  commissionate  a  favore  di  universita'  e  laboratori di
ricerca qualificati aventi la sede principale o una sede indipendente
nel territorio della Regione Veneto;
      b) implementeranno  sistemi  di gestione ambientale (Emas e Iso
14001) e/o sicurezza nei luoghi di lavoro;
      c) s'impegneranno   a  valorizzare  ed  accrescere  il  proprio
capitale  umano  attraverso nuove assunzioni a tempo indeterminato di
giovani diplomati e laureati;
      d) assumeranno  lavoratori  ultra quarantenni se donne ed ultra
cinquantenni  se  uomini,  fuoriusciti  dai  processi  produttivi per
chiusura o razionalizzazione dell'azienda in cui lavoravano.
    2. La   Giunta   regionale   stabilira',   di   concerto  con  le
organizzazioni  datoriali  e sindacali, sia i criteri riguardanti gli
investimenti in innovazione e gestione ambientale sia quelli relativi
alle assunzioni.