Art. 8. Ulteriori disposizioni in materia di IRAP 1. Qualora nel corso dell'anno 2007 il gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive si riveli superiore a quello indicato nel bilancio di previsione, tali maggiori risorse sono utilizzate, se l'amministrazione centrale non disponga legislativamente in modo diverso, per compensare l'abbattimento di mezzo punto percentuale dell'aliquota IRAP (dal 4,25 per cento al 3,75 per cento) a carico di quelle imprese di beni e servizi che: a) dimostreranno di investire almeno il 2 per cento del proprio fatturato in progetti di ricerca, innovazione tecnologica e/o produttiva ed organizzativa anche attraverso finanziamenti e/o ricerche commissionate a favore di universita' e laboratori di ricerca qualificati aventi la sede principale o una sede indipendente nel territorio della Regione Veneto; b) implementeranno sistemi di gestione ambientale (Emas e Iso 14001) e/o sicurezza nei luoghi di lavoro; c) s'impegneranno a valorizzare ed accrescere il proprio capitale umano attraverso nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani diplomati e laureati; d) assumeranno lavoratori ultra quarantenni se donne ed ultra cinquantenni se uomini, fuoriusciti dai processi produttivi per chiusura o razionalizzazione dell'azienda in cui lavoravano. 2. La Giunta regionale stabilira', di concerto con le organizzazioni datoriali e sindacali, sia i criteri riguardanti gli investimenti in innovazione e gestione ambientale sia quelli relativi alle assunzioni.