Art. 2.
                   Elenco degli atti e delle norme
  1. Ai  fini  e  per  gli  effetti di cui agli allegati III e IV del
regolamento   (CE)   n.  1782/03,  le  regioni  e  province  autonome
definiscono    con    propri    provvedimenti,    per   l'anno   2007
inderogabilmente  entro  sessanta  giorni dalla data di pubblicazione
del    presente    decreto   e,   per   le   annualita'   successive,
inderogabilmente entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di
applicazione,   l'elenco   degli   impegni   applicabili   a  livello
territoriale  in  base agli atti elencati nell'allegato 1 al presente
decreto ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone
condizioni  agronomiche  e  ambientali  elencate  nell'allegato  2 al
presente decreto.
  1-bis.   Al   fine   di  armonizzare  le  norme  regionali  con  le
disposizioni  del  presente  decreto,  le regioni e province autonome
trasmettono  preventivamente le bozze di lavoro al MiPAAF che, se del
caso,  attiva  un confronto con le regioni e province autonome stesse
ed,  eventualmente,  con  gli  organismi  tecnici  di  supporto  e le
Amministrazioni  competenti  a livello regionale e nazionale, per gli
adempimenti di competenza.
  2.  In  assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome
emanati  in  base  al  precedente comma 1, si applicano, a livello di
azienda  agricola,  gli  impegni  indicati  negli  allegati  1 e 2 al
presente decreto.
  3.  Le  norme  per  il mantenimento dei terreni in buone condizioni
agronomiche  e ambientali di cui ai precedenti commi 1 e 2 riguardano
qualsiasi  superficie agricola dell'azienda beneficiaria di pagamenti
diretti  e  delle  indennita'  di  cui all'art. 36, lettera a), punti
da i)  a v),  e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento CE n.
1698/05   e   sono   differenziate   a  seconda  delle  tipologie  di
utilizzazione delle particelle come di seguito indicato:
    a) superfici  a  seminativo  ai  sensi  dell'art.  2  punto 1 del
regolamento  (CE)  n.  796/04,  comprese  quelle  investite a colture
consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n.
1782/2003 ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera b);
    b) superfici  a  seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla
produzione  (set-aside)  e non coltivate durante tutto l'anno e altre
superfici  ritirate  dalla  produzione ammissibili all'aiuto diretto,
mantenute  in  buone  condizioni  agronomiche  e  ambientali  a norma
dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03;
    c) pascolo   permanente   ai   sensi  dell'art.  2  punto  2  del
regolamento (CE) n. 796/04;
    d) oliveti con riferimento alla cura della pianta;
    e) qualsiasi  superficie  agricola  di un'azienda beneficiaria di
pagamenti diretti.
  4.  Ogni  agricoltore  beneficiario  di  pagamenti  diretti e delle
indennita'  di  cui  all'art.  36,  lettera a),  punti  da i) a v), e
lettera b),  punti i),  iv)  e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 e'
tenuto  a  rispettare gli impegni relativi agli atti e alle norme per
il  mantenimento  dei  terreni  in  buone  condizioni  agronomiche  e
ambientali  cosi'  come  definite  dalle regioni e province autonome,
ovvero, qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2,
le  norme  indicate  negli  allegati  1 e 2 al presente decreto. Sono
fatti salvi:
    i  casi  di circostanze eccezionali o di forza maggiore di cui al
paragrafo 4  dell'art.  40  del  regolamento  (CE)  n.  1782/03, come
definiti dal decreto ministeriale 20 luglio 2004 n. 1628;
    i  casi  disciplinati  dalle buone pratiche agronomiche applicate
nel  contesto  del  regolamento  (CE)  n.  1257/99  nonche' le misure
agroambientali applicate al di sopra del livello di riferimento delle
buone pratiche agronomiche.
  5.  Ai  sensi dell'art. 74 del regolamento (CE) n. 796/04, nel caso
di  cessione,  a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli
obblighi  del  cedente,  gli  adempimenti  necessari  per beneficiare
dell'aiuto,  nonche'  le  dichiarazioni  effettuate dal cedente prima
della    cessione    sono   attribuite   al   rilevatario   ai   fini
dell'applicazione del presente decreto.