Art. 3.
             Accertamento e risoluzione delle violazioni
  1.    L'autorita'   di   controllo   competente   e'   responsabile
dell'attuazione  dei  controlli  relativi  alla condizionalita', come
previsto  dal  regolamento  (CE)  n. 796/04, e successive modifiche e
integrazioni.
  2.  Allo scopo di eliminare le violazioni accertate, l'autorita' di
controllo   competente   definisce   con   propri   provvedimenti  le
prescrizioni  per  il rispetto delle disposizioni violate, fissando i
relativi termini per la regolarizzazione.
  3.  Quando  risulta  l'adempimento  alle  prescrizioni  di  cui  al
precedente  comma 2,  o nel caso tali prescrizioni non possano essere
attuate  per  cause  indipendenti  dalla  volonta'  dell'agricoltore,
l'Organismo  pagatore competente quantifica la riduzione nella misura
minima  prevista  dagli  articoli 66  e  67  del  regolamento (CE) n.
796/2004, rispettivamente per le violazioni dovute a negligenza e per
le violazioni intenzionali.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi 2  e  3 non si
applicano  nel caso in cui la natura della violazione produca effetti
tali  da  non  consentire  il  ripristino  di una situazione di fatto
conforme  a  quella  prescritta  dalle  disposizioni violate e non si
applicano  in  caso  di  recidiva  da  parte  dell'agricoltore  nella
violazione delle medesime disposizioni.
  5.  Resta  fermo  l'obbligo dell'autorita' di controllo di riferire
all'Autorita'  giudiziaria  ove  la  violazione accertata costituisca
reato.