Art. 3. Accertamento e risoluzione delle violazioni 1. L'autorita' di controllo competente e' responsabile dell'attuazione dei controlli relativi alla condizionalita', come previsto dal regolamento (CE) n. 796/04, e successive modifiche e integrazioni. 2. Allo scopo di eliminare le violazioni accertate, l'autorita' di controllo competente definisce con propri provvedimenti le prescrizioni per il rispetto delle disposizioni violate, fissando i relativi termini per la regolarizzazione. 3. Quando risulta l'adempimento alle prescrizioni di cui al precedente comma 2, o nel caso tali prescrizioni non possano essere attuate per cause indipendenti dalla volonta' dell'agricoltore, l'Organismo pagatore competente quantifica la riduzione nella misura minima prevista dagli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 796/2004, rispettivamente per le violazioni dovute a negligenza e per le violazioni intenzionali. 4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui la natura della violazione produca effetti tali da non consentire il ripristino di una situazione di fatto conforme a quella prescritta dalle disposizioni violate e non si applicano in caso di recidiva da parte dell'agricoltore nella violazione delle medesime disposizioni. 5. Resta fermo l'obbligo dell'autorita' di controllo di riferire all'Autorita' giudiziaria ove la violazione accertata costituisca reato.