Art. 4. Riduzioni ed esclusioni 1. Ove siano accertate delle violazioni degli impegni relativi alla condizionalita', gli Organismi pagatori competenti sono responsabili dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni secondo le modalita' di cui agli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 796/04. 2. La violazione parziale o totale dell'impegno, nonche' gli eventuali effetti, in termini di portata, gravita' e durata, comportano la riduzione fino all'esclusione del pagamento diretto per l'anno civile in cui si verifica l'inosservanza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto. 3. Si considera intenzionale l'infrazione rilevata in uno dei seguenti casi: a) quando l'infrazione alla singola norma supera i livelli stabiliti dall'Autorita' di controllo, secondo le modalita' previste dall'art. 8; b) quando l'Autorita' di controllo riscontra il mancato adempimento delle prescrizioni per il rispetto delle disposizioni violate, ove previste, nei tempi e con le modalita' definite da detta Autorita', a norma dell'art. 3 del presente decreto; c) quando il carattere di intenzionalita' sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei criteri di gestione obbligatori; d) quando si verificano le condizioni di ripetuta reiterazione dell'infrazione, secondo quanto previsto dall'art. 66 (4) del Regolamento (CE) n. 796/04.