Art. 4.
                       Riduzioni ed esclusioni
  1. Ove siano accertate delle violazioni degli impegni relativi alla
condizionalita',  gli Organismi pagatori competenti sono responsabili
dell'applicazione  delle riduzioni ed esclusioni secondo le modalita'
di cui agli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 796/04.
  2.  La  violazione  parziale  o  totale  dell'impegno,  nonche' gli
eventuali   effetti,  in  termini  di  portata,  gravita'  e  durata,
comportano la riduzione fino all'esclusione del pagamento diretto per
l'anno  civile  in cui si verifica l'inosservanza, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 3 del presente decreto.
  3.  Si  considera  intenzionale  l'infrazione  rilevata  in uno dei
seguenti casi:
    a) quando  l'infrazione  alla  singola  norma  supera  i  livelli
stabiliti  dall'Autorita' di controllo, secondo le modalita' previste
dall'art. 8;
    b) quando   l'Autorita'   di   controllo   riscontra  il  mancato
adempimento  delle  prescrizioni  per  il rispetto delle disposizioni
violate, ove previste, nei tempi e con le modalita' definite da detta
Autorita', a norma dell'art. 3 del presente decreto;
    c) quando  il  carattere di intenzionalita' sia riscontrato dagli
Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per
l'osservanza dei criteri di gestione obbligatori;
    d) quando  si  verificano  le condizioni di ripetuta reiterazione
dell'infrazione,   secondo  quanto  previsto  dall'art.  66  (4)  del
Regolamento (CE) n. 796/04.