Art. 5.
              Importi risultanti dalla condizionalita'
  1. I  fondi  risultanti  dalle  riduzioni  operate  dagli Organismi
pagatori  a seguito dell'applicazione della condizionalita', al netto
della  trattenuta del 25% a norma dell'art. 9 del regolamento (CE) n.
1782/03, sono accreditati alla sezione Garanzia del FEOGA.
  2.  La  rimanente  parte dei fondi non restituiti al FEOGA, in base
alla  procedura  di cui al precedente comma 1, e' destinata ad azioni
di  formazione ed informazione a carattere regionale a supporto degli
agricoltori per favorire l'applicazione della condizionalita'.
  3.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  sono  definite le modalita' di riparto fra le regioni e le
province   autonome  degli  importi  di  cui  al  precedente  comma 2
risultanti dalla condizionalita'.