Art. 7.
             Attuazione temporale della condizionalita'
  1.  I criteri di gestione obbligatori indicati nell'allegato 1 e le
norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche
e  ambientali,  di  cui  all'allegato 2, si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2007.