Art. 8.
         Autorita' competente al coordinamento dei controlli
  1.  AGEA,  in qualita' di autorita' competente al coordinamento dei
controlli,  ai sensi dell'art. 13, comma 4 del decreto legislativo n.
99/2004,  con  propri  provvedimenti, sentite le regioni, le province
autonome ed il Comitato di cui all'art. 6, stabilisce i termini e gli
aspetti  procedurali  di  attuazione  del  presente decreto nonche' i
criteri  comuni  di  controllo  e gli indici di verifica del rispetto
degli impegni.
  2.  Gli  Organismi  pagatori competenti possono affidare ad enti di
controllo  specializzati  l'effettuazione dei controlli in materia di
condizionalita'  di  loro  competenza, in attuazione del paragrafo 1,
art. 42, del regolamento (CE) n. 796/04.
  3.  AGEA, a norma dell'art. 42, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.
796/04,  mette  in atto le opportune modalita' di verifica e garanzia
affinche'   l'efficacia   dei   controlli   effettuati   direttamente
dall'Organismo pagatore sia almeno pari a quella ottenibile affidando
l'esecuzione degli stessi ad enti di controllo specializzati.