Art. 8. Autorita' competente al coordinamento dei controlli 1. AGEA, in qualita' di autorita' competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del decreto legislativo n. 99/2004, con propri provvedimenti, sentite le regioni, le province autonome ed il Comitato di cui all'art. 6, stabilisce i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del presente decreto nonche' i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni. 2. Gli Organismi pagatori competenti possono affidare ad enti di controllo specializzati l'effettuazione dei controlli in materia di condizionalita' di loro competenza, in attuazione del paragrafo 1, art. 42, del regolamento (CE) n. 796/04. 3. AGEA, a norma dell'art. 42, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 796/04, mette in atto le opportune modalita' di verifica e garanzia affinche' l'efficacia dei controlli effettuati direttamente dall'Organismo pagatore sia almeno pari a quella ottenibile affidando l'esecuzione degli stessi ad enti di controllo specializzati.