Art. 2. Il beneficio di cui al precedente articolo e' concesso, alle condizioni di cui all'art. 3 comma 42-bis D.L.I. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2005, n. 248, e al presente regolamento e ferme restando le disposizioni sulle rivendite dei generi di monopolio in tema di distanze e redditivita', ai titolari di ricevitoria, la cui sede sia ubicata a meno di metri 200 dalla rivendita piu' vicina con annessa ricevitoria lotto, che presentino apposita istanza ai sensi dell'art. 1. Il beneficio e' altresi' esteso, alle stesse condizioni e disposizioni richiamate al precedente comma, anche ai ricevitori il cui esercizio risulti ubicato in una circoscrizione comunale nella quale, nel quinquennio 2001-2005, vi sia stato un incremento di nuove istituzioni di ricevitorie lotto non inferiore o uguale al 50% e che abbiano mediamente subito, nel periodo 2001-2005 rapportato al quinquennio 1996-2000, un decremento percentuale del reddito, derivante dalla raccolta del gioco del lotto, raffrontato al dato medio percentuale, registrato nel Comune di riferimento per i redditi di analoga natura e nei medesimi periodi, come dai valori indicati nell'elenco allegato, parte integrante del presente regolamento. (Tabella A).