Art. 2.

  Il  beneficio  di  cui  al  precedente  articolo e'  concesso, alle
condizioni  di  cui all'art. 3 comma 42-bis D.L.I. 30 settembre 2005,
n.  203,  convertito  con modificazioni con legge 2 dicembre 2005, n.
248, e al presente regolamento e ferme restando le disposizioni sulle
rivendite dei generi di monopolio in tema di distanze e redditivita',
ai  titolari  di ricevitoria, la cui sede sia ubicata a meno di metri
200  dalla  rivendita  piu' vicina con annessa ricevitoria lotto, che
presentino apposita istanza ai sensi dell'art. 1.
  Il   beneficio   e'  altresi'  esteso,  alle  stesse  condizioni  e
disposizioni  richiamate  al precedente comma, anche ai ricevitori il
cui  esercizio  risulti  ubicato in una circoscrizione comunale nella
quale, nel quinquennio 2001-2005, vi sia stato un incremento di nuove
istituzioni  di ricevitorie lotto non inferiore o uguale al 50% e che
abbiano  mediamente  subito,  nel  periodo  2001-2005  rapportato  al
quinquennio   1996-2000,   un  decremento  percentuale  del  reddito,
derivante  dalla  raccolta  del  gioco del lotto, raffrontato al dato
medio percentuale, registrato nel Comune di riferimento per i redditi
di  analoga  natura  e nei medesimi periodi, come dai valori indicati
nell'elenco  allegato,  parte  integrante  del  presente regolamento.
(Tabella A).