Art. 3.

  In  caso di mancato esercizio del diritto all'assegnazione da parte
del titolare della ricevitoria e, comunque, entro il limite temporale
di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto, il beneficio e' esteso,
secondo  le norme vigenti in materia di rivendite, nell'ordine, al 1°
coadiutore,  al 2° coadiutore, ad un parente entro il quarto grado, o
ad un affine entro il terzo grado.
  Il  mancato  esercizio  del  diritto,  da  parte del titolare della
ricevitoria,  che  avvenga  entro  il  biennio di cui all'art. 1 deve
risultare   da   atto   espresso   di  rinuncia  con  la  contestuale
individuazione, nell'ordine indicato dalla norma, del soggetto cui il
beneficio  e' esteso. Se tale ultimo soggetto non dovesse, parimenti,
esercitare  il  diritto,  cio'  dovra'  risultare da atto espresso di
rinuncia.