Art. 3. In caso di mancato esercizio del diritto all'assegnazione da parte del titolare della ricevitoria e, comunque, entro il limite temporale di cui all'art. 1 del presente decreto, il beneficio e' esteso, secondo le norme vigenti in materia di rivendite, nell'ordine, al 1° coadiutore, al 2° coadiutore, ad un parente entro il quarto grado, o ad un affine entro il terzo grado. Il mancato esercizio del diritto, da parte del titolare della ricevitoria, che avvenga entro il biennio di cui all'art. 1 deve risultare da atto espresso di rinuncia con la contestuale individuazione, nell'ordine indicato dalla norma, del soggetto cui il beneficio e' esteso. Se tale ultimo soggetto non dovesse, parimenti, esercitare il diritto, cio' dovra' risultare da atto espresso di rinuncia.