Art. 4.

  Le istanze di cui all'art. 1 hanno priorita' di esame rispetto alle
proposte  di  impianto  presentate  da soggetti diversi eventualmente
incidenti,  in tutto o in parte, nelle stesse zone, salvo che non sia
stata gia' bandita l'asta o il concorso per la relativa assegnazione.
In  caso  di  piu'  istanze  presentate  per  la  stessa zona da piu'
proponenti  legittimati  ai sensi del presente regolamento sara' data
priorita'  di  esame  secondo  l'ordine  cronologico di presentazione
delle  istanze  medesime.  In  caso  di  ulteriore  parita'  si dara'
priorita'   all'istanza  del  soggetto  con  maggiore  anzianita'  di
servizio  e,  in  subordine,  alla  domanda  del ricevitore che abbia
realizzato   un   aggio   lotto   inferiore   nell'ultimo   esercizio
finanziario.
  Nel  caso  in cui dette istanze di assegnazione, come disciplinate,
ai  sensi  del  predetto  regolamento, siano presentate per la stessa
zona  per  la  quale  sono  presentate  istanze  di  trasferimento di
rivendite  gia' esistenti, l'ordine di trattazione avviene secondo il
criterio  cronologico  di  presentazione. Se le suddette istanze sono
state  presentate  nella  stessa  data  si da' preferenza al titolare
della concessione con piu' anzianita' di servizio.