Art. 4. Le istanze di cui all'art. 1 hanno priorita' di esame rispetto alle proposte di impianto presentate da soggetti diversi eventualmente incidenti, in tutto o in parte, nelle stesse zone, salvo che non sia stata gia' bandita l'asta o il concorso per la relativa assegnazione. In caso di piu' istanze presentate per la stessa zona da piu' proponenti legittimati ai sensi del presente regolamento sara' data priorita' di esame secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze medesime. In caso di ulteriore parita' si dara' priorita' all'istanza del soggetto con maggiore anzianita' di servizio e, in subordine, alla domanda del ricevitore che abbia realizzato un aggio lotto inferiore nell'ultimo esercizio finanziario. Nel caso in cui dette istanze di assegnazione, come disciplinate, ai sensi del predetto regolamento, siano presentate per la stessa zona per la quale sono presentate istanze di trasferimento di rivendite gia' esistenti, l'ordine di trattazione avviene secondo il criterio cronologico di presentazione. Se le suddette istanze sono state presentate nella stessa data si da' preferenza al titolare della concessione con piu' anzianita' di servizio.