Art. 5.

  In  sede  di  prima  assegnazione  il  conferimento della rivendita
avviene  a  titolo  gratuito  e  per un triennio, durante il quale e'
fatto  divieto  di cessione come regolato dall'art. 31 l. 1293/1957 e
successive modificazioni ed integrazioni.
  Decorso  tale  periodo,  la  rivendita stessa viene classificata di
prima  o  seconda categoria, con possibilita' di rinnovo ai sensi del
vigente ordinamento in materia.