Art. 5. In sede di prima assegnazione il conferimento della rivendita avviene a titolo gratuito e per un triennio, durante il quale e' fatto divieto di cessione come regolato dall'art. 31 l. 1293/1957 e successive modificazioni ed integrazioni. Decorso tale periodo, la rivendita stessa viene classificata di prima o seconda categoria, con possibilita' di rinnovo ai sensi del vigente ordinamento in materia.