Art. 6.

  Ai titolari delle ricevitorie di cui trattasi che abbiano ottenuto,
ai  sensi del presente regolamento, la titolarita' della rivendita di
generi   di  monopolio,  e'  consentito  trasferire,  nel  locale  di
quest'ultima,  la  ricevitoria  a  prescindere  dai rispettivi ambiti
comunali di appartenenza.