Art. 3.
  I  valori  medi  e  le  misure  del diritto speciale previsti dagli
articoli 2  e  3  della  legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive
modificazioni,  per  i  lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi
introdotti  dall'estero  vengono  fissati  nell'importo  per ciascuno
indicato   nell'allegato   prospetto   «A»,   che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.