Art. 5. Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2007 al 2013, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) e 9537 (unita' previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso. L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 agosto 2006, sara' scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, corrispondente al capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione per l'anno in corso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2006 Il direttore generale: Cannata