Art. 5.
  Gli  oneri  per interessi relativi agli anni finanziari dal 2007 al
2013,  nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario  2013,  faranno  carico ai capitoli che verranno iscritti
nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente,
ai capitoli 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) e 9537 (unita'
previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
  L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8
del  citato  decreto  del  25 agosto  2006,  sara'  scritturato dalle
Sezioni  di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico ad
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  finanziario  2007,
corrispondente al capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5)
dello stato di previsione per l'anno in corso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 dicembre 2006
                                       Il direttore generale: Cannata