Art. 5.
  L'esecuzione  delle  operazioni  relative al collocamento dei buoni
del  Tesoro  poliennali  di  cui al presente decreto e' affidata alla
Banca d'Italia.
  I  rapporti  tra  il  Ministero  dell'economia e delle finanze e la
Banca  d'Italia  conseguenti  alle operazioni in parola sono regolati
dalle  norme  contenute  nell'apposita  convenzione stipulata in data
10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.
  A  rimborso  delle  spese  sostenute e a compenso del servizio reso
sara'  riconosciuta  agli  operatori  una provvigione di collocamento
dello  0,40%,  calcolata  sull'ammontare  nominale  sottoscritto,  in
relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione
sulle sottoscrizioni della clientela.
  Detta  provvigione  verra'  corrisposta, per il tramite della Banca
d'Italia,  all'atto  del  versamento  presso la Sezione di Roma della
Tesoreria   Provinciale  dello  Stato  del  controvalore  dei  titoli
sottoscritti.
  L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle Sezioni di
Tesoreria  fra  i  «pagamenti da regolare» e fara' carico ad apposito
capitolo   dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  finanziario  2007,
comspondente  al  capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5)
dello stato di previsione per l'anno in corso.