Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 giugno 2006, entro le ore 11 del giorno 28 dicembre 2006. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 23 giugno 2006. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.