Art. 2. Assegnazione di nuove concessioni 1. L'assegnazione di nuove concessioni su base territoriale, nei limiti stabiliti dall'art. 3 della direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, e nel rispetto dei parametri stabiliti dal paragrafo 4 del decreto direttoriale 17 giugno 2003, e' effettuata con gare da espletare secondo la normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29. A decorrere dalla data del presente provvedimento non si applica la disposizione contenuta nell'art. 2, comma 4, del decreto direttoriale 11 luglio 2001. Roma, 4 dicembre 2006 Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2006 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Econo mia e finanze, foglio n. 395