Art. 2.
                  Assegnazione di nuove concessioni

  1. L'assegnazione  di  nuove  concessioni su base territoriale, nei
limiti  stabiliti  dall'art.  3  della  direttiva  del Ministro delle
finanze 12 settembre 2000, e nel rispetto dei parametri stabiliti dal
paragrafo 4  del  decreto  direttoriale 17 giugno 2003, e' effettuata
con  gare  da  espletare  secondo  la normativa comunitaria, ai sensi
dell'art.  1,  comma 2,  del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n.
29.  A decorrere dalla data del presente provvedimento non si applica
la   disposizione   contenuta   nell'art.  2,  comma 4,  del  decreto
direttoriale 11 luglio 2001.
    Roma, 4 dicembre 2006
                                          Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2006
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  6
Econo  mia e finanze, foglio n. 395