Art. 2. 1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente e' consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CEE n. 3820/85 e successive modifiche - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro. 2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore quattro. 3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino, Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita' a carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti terminals intermodali ed aereoporti, all'estero, nonche' ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione e' accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare, che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (combinato ferroviario) o dell'art. 3, comma 2-ter, della legge 22 novembre 2002, n. 265 (combinato marittimo), purche' muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco. 4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purche' muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. Alfine di favorire l'intermodalita' del trasporto, la stessa deroga oraria e' accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria, purche' muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio. 5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purche' muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione. Analoga deroga, alle stesse condizioni, e' accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria. 6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficolta' di circolazione in presenza dei cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche' di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purche' muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore 2 e l'orario di termine del divieto e' anticipato di 2 ore. 7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.