Art. 2.
  1.  Per  i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti
di  idonea  documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario
di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. Limitatamente ai
veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente e' consentito,
qualora  il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme
del  regolamento  CEE  n.  3820/85  e  successive modifiche - cada in
coincidenza  del  posticipo  di cui al presente comma, di usufruire -
con decorrenza dal termine del periodo di riposo - di un posticipo di
ore quattro.
  2.   Per   i   veicoli   diretti   all'estero,   muniti  di  idonea
documentazione  attestante  la  destinazione del viaggio, l'orario di
termine  del  divieto e' anticipato di ore due; per i veicoli diretti
in   Sardegna   muniti   di   idonea   documentazione  attestante  la
destinazione   del   viaggio  l'orario  di  termine  del  divieto  e'
anticipato di ore quattro.
  3.  Tale  anticipazione e' estesa a ore quattro anche per i veicoli
diretti  agli  interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati
in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi
alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino, Orbassano, Rivalta
Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals
intermodali  di  Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento,
agli  aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo,
e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione
si  applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita' a carico
vuote  (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli
stessi  interporti  terminals  intermodali ed aereoporti, all'estero,
nonche'  ai  complessi  veicolari  scarichi,  che  siano diretti agli
interporti  e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno.
Detti  veicoli  devono essere muniti di idonea documentazione (ordine
di  spedizione)  attestante  la  destinazione  delle  merci.  Analoga
anticipazione   e'   accordata  ai  veicoli  impiegati  in  trasporti
combinati  strada-rotaia  o  strada-mare,  che rientrano nel campo di
applicazione   dell'art.  38  della  legge  1° agosto  2002,  n.  166
(combinato  ferroviario)  o  dell'art.  3,  comma 2-ter,  della legge
22 novembre  2002,  n.  265  (combinato marittimo), purche' muniti di
idonea  documentazione  attestante  la  destinazione del viaggio e di
lettera   di   prenotazione   (prenotazione)   o  titolo  di  viaggio
(biglietto) per l'imbarco.
  4.  Per  i  veicoli  che  circolano  in Sardegna, provenienti dalla
rimanente  parte  del  territorio nazionale, purche' muniti di idonea
documentazione  attestante  l'origine del viaggio, l'orario di inizio
del  divieto  e'  posticipato  di  ore  quattro.  Alfine  di favorire
l'intermodalita'  del trasporto, la stessa deroga oraria e' accordata
ai  veicoli  che  circolano  in  Sicilia, provenienti dalla rimanente
parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad
eccezione  di  quello  proveniente  dalla Calabria, purche' muniti di
idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.
  5.  Per  i  veicoli  che  circolano  in  Sardegna, diretti ai porti
dell'isola  per  imbarcarsi  sui traghetti diretti verso la rimanente
parte   del   territorio   nazionale,   purche'   muniti   di  idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di
prenotazione  (prenotazione)  o  titolo  di  viaggio  (biglietto) per
l'imbarco,  il  divieto  di  cui  all'art.  1 non trova applicazione.
Analoga  deroga,  alle stesse condizioni, e' accordata ai veicoli che
circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio
nazionale  che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli
diretti alla Calabria.
  6.  Salvo  quanto  disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle
difficolta'   di   circolazione   in   presenza   dei   cantieri  per
l'ammodernamento  dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche' di
quelle  connesse  con  le  operazioni  di traghettamento, da e per la
Calabria,  per  i  veicoli  provenienti o diretti in Sicilia, purche'
muniti   di   idonea   documentazione   attestante   l'origine  e  la
destinazione   del   viaggio,  l'orario  di  inizio  del  divieto  e'
posticipato  di ore 2 e l'orario di termine del divieto e' anticipato
di 2 ore.
  7.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  precedenti  commi,  i veicoli
provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del
Vaticano,   o  diretti  negli  stessi,  sono  assimilati  ai  veicoli
provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.