Art. 7.
  1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4,
puo'  essere  rilasciata  anche dalla Prefettura-Ufficio territoriale
del  Governo  nel  cui territorio di competenza ha sede l'impresa che
esegue  il trasporto o che e' comunque interessata all'esecuzione del
trasporto. In tal caso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
nel  cui  territorio  di  competenza  ha  inizio il viaggio che viene
effettuato  in  regime  di  deroga deve fornire il proprio preventivo
benestare.
  2.   Per   i   veicoli   provenienti  dall'estero,  la  domanda  di
autorizzazione   alla   circolazione   puo'  essere  presentata  alla
Prefettura-Ufficio   territoriale  del  Governo  della  provincia  di
confine,  dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal
committente  o  dal  destinatario  delle  merci  o  da una agenzia di
servizi  a  cio'  delegata  dagli  interessati.  In tali casi, per la
concessione  delle  autorizzazioni i signori Prefetti dovranno tenere
conto,  in  particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e
indifferibilita'  del trasporto, anche della distanza della localita'
di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso
le localita' di confine.
  3.  Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i
signori   Prefetti   dovranno   tener   conto,   nel  rilascio  delle
autorizzazioni  di  cui  all'art.  4, comma 1, lettere a) e c), anche
delle  difficolta'  derivanti  dalla  specifica  posizione geografica
della  Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni
di traghettamento.
  4.  Durante  i  periodi  di  divieto  i Prefetti nel cui territorio
ricadano  posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i
veicoli  provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la
sosta o autoporti, siti in prossimita' della frontiera.