L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
    Vista  la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni
ed   integrazioni,  concernente  la  riforma  della  vigilanza  sulle
assicurazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   7 settembre  2005,  n.  209,
approvativo   del   Codice   delle   Assicurazioni   Private  ed,  in
particolare, l'art. 354, comma 4, che dispone che le norme abrogate e
sostituite,  e  le relative norme di attuazione, continuano a trovare
applicazione,  in  quanto  compatibili,  fino alla data di entrata in
vigore  dei provvedimenti adottati ai sensi del predetto Codice nelle
corrispondenti materie;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1969,  n.  990, sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore e dei natanti ed in particolare
l'art.  20  il  quale prevede che siano designate, per ogni regione o
per  gruppi  di  regioni  del  territorio  nazionale,  le  imprese di
assicurazione  che debbono provvedere a liquidare agli aventi diritto
le  somme  loro  dovute per i sinistri a carico del Fondo di garanzia
per  le  vittime  della strada e che ciascuna delle imprese designate
debba  provvedere  a  quanto  dovuto  per i sinistri verificatisi nel
territorio  di  sua  competenza  nel triennio successivo alla data di
pubblicazione   del   provvedimento   di  designazione  e  fino  alla
pubblicazione del provvedimento che designi altre imprese;
    Visto  il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969,
n.  990,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
24 dicembre  1970,  n.  973,  integrato con il decreto del Presidente
della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n.  385,  con  il  quale  e'  stato approvato il «Regolamento recante
semplificazione   dei   procedimenti  amministrativi  in  materia  di
assicurazioni  private  e  di  interesse collettivo di competenza del
Ministero dell'industria, commercio e artigianato»;
    Visto  il  Provvedimento ISVAP n. 2171 del 5 febbraio 2003 con il
quale  sono  state  designate  le  imprese per il triennio decorrente
dalla  data  di pubblicazione del provvedimento stesso nella Gazzetta
Ufficiale;
    Vista  la  delibera  in  data  19 ottobre  2006  del Consiglio di
Amministrazione  della  Consap  S.p.A.  che, in conformita' al parere
reso  dal  Comitato del Fondo di garanzia per le vittime della strada
ha  espresso, ai sensi dell'art. 45 del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  24 dicembre  1970,  n. 973, avviso favorevole alla
designazione delle imprese di seguito specificate;
                              Dispone:
                               Art. 1.
    1.  Ai  sensi  e  per  gli effetti di cui all'art. 20 della legge
24 dicembre   1969,   n.   990,  sono  designate  a  provvedere  alla
liquidazione  agli  aventi  diritto  delle  somme  loro  dovute per i
sinistri  a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada,
verificatisi  nel triennio decorrente dalla data di pubblicazione del
presente  Provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana,  le  seguenti  imprese di assicurazione, relativamente alla
regione  o  gruppo  di  regioni  del  territorio nazionale di seguito
indicate:

               ---->  Vedere tabella a pag. 50  <----

    2.  Le  imprese  Assicurazioni  Generali  S.p.a.,  Assitalia - Le
Assicurazioni  d'Italia S.p.a., Riunione Adriatica di Sicurta' S.p.A.
e  Toro Assicurazioni S.p.a. si avvalgono, per lo svolgimento in sede
stragiudiziale  delle  attivita'  di  accertamento e liquidazione dei
danni  posti  a carico del Fondo di garanzia, delle seguenti societa'
di servizi:
      Assicurazioni  Generali  S.p.a.  e Assitalia - Le Assicurazioni
d'Italia S.p.a.: G.G.L. S.p.a.
      Riunione Adriatica di Sicurta' S.p.a.: Ras Service S.C.p.a.
      Toro Assicurazioni S.p.a.: C.T.S. S.p.a.