Art. 4.

  Entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente legge i
Ministri   competenti   emaneranno  i  provvedimenti  occorrenti  per
l'attuazione  della  legge medesima e per l'approvazione dei progetti
da  concordare  fra le amministrazioni provinciali di Campobasso e di
Isernia,  concernenti  la separazione patrimoniale e il riparto delle
attivita' e passivita'.
  L'accordo   fra  le  suddette  amministrazioni  e'  effettuato  dai
commissari  che  il  Ministro  per  l'interno provvede a nominare con
proprio  decreto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge
rispettivamente  per  l'amministrazione  provinciale  di  Campobasso,
dichiarata   contestualmente   sciolta,   e   per   l'amministrazione
provinciale di Isernia.
  Le  elezioni  dei  consigli  provinciali di Campobasso e di Isernia
saranno  indette  in  ogni  caso  entro il termine massimo di un anno
dalla nomina dei commissari suddetti.